Art. 2.
Gli stanziamenti di cui al precedente art. 1 sono utilizzati per l'erogazione di contributi nella spesa inerente ad iniziative anche a carattere generale, intese a conseguire gli scopi di cui al citato art. 1, ed attuate non anteriormente al 1 luglio 1956.
I contributi suddetti possono essere corrisposti ai produttori agricoli di canapa, singoli od associati, nonche' ad enti ed istituti di sperimentazione. Nel caso che i contributi riguardino iniziative a carattere generale, l'erogazione potra' essere effettuata a favore dei produttori in base alla quantita' di canapa conferita.
Gli stanziamenti di cui al precedente art. 1 sono utilizzati per l'erogazione di contributi nella spesa inerente ad iniziative anche a carattere generale, intese a conseguire gli scopi di cui al citato art. 1, ed attuate non anteriormente al 1 luglio 1956.
I contributi suddetti possono essere corrisposti ai produttori agricoli di canapa, singoli od associati, nonche' ad enti ed istituti di sperimentazione. Nel caso che i contributi riguardino iniziative a carattere generale, l'erogazione potra' essere effettuata a favore dei produttori in base alla quantita' di canapa conferita.