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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 185 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Roma, Via
Nomentana 257, presso lo studio degli avv.ti Giorgia Loreti e Violetta Dosi che la rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso introduttivo (pec:
; ); Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: all'udienza del 15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la ricorrente ha concluso chiedendo “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Assisi (PG), il 28 giugno 2014 (atto n. 74, P. 2, S. B, anno 2014 del
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Perugia) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sui figli e e, per l'effetto, Controparte_1 Per_1 Per_2 confermare che la madre è l'unica titolare della responsabilità Parte_1
1 genitoriale sui predetti minori;
c) stabilire a carico del Sig. un assegno di CP_1 mantenimento pari ad euro 600,oo mensili (euro 300,00 in favore di ciascun figlio) comprensivo di spese straordinarie con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche
e scolastiche documentate. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Conclusioni del P.M.: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati il 16.4.2025, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.1.2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
28.6.2014 ad Assisi, dal quale sono nati, nel 2017 e nel 2019, i figli e . Ha Per_1 Per_2 riferito di aver richiesto nel 2020 la separazione dal marito e, dopo aver ripercorso le complesse vicende relative al procedimento di separazione, ha riferito che con sentenza n.
10185/2023 il Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, dichiarando la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e ponendo a carico dello stesso un assegno perequativo di € 380,00 mensili, comprensivo di spese straordinarie.
La ricorrente ha poi aggiunto: di avere sporto querele nei confronti del marito perché vittima di una lunga serie di condotte maltrattanti poste in essere anche durante la seconda gravidanza ed anche in presenza dei figli minori, a seguito delle quali era stata emessa, in data 1/8/2020, ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento e divieto di dimora;
che in sostituzione di tale misura era stata poi emessa nei confronti del marito ordinanza applicativa della misura di sicurezza personale della libertà vigilata con prescrizioni di eseguire trattamenti farmacologici, terapeutici e riabilitativi, presa in carico dal DSM ASL competente, divieto di avvicinamento alla persona offesa;
che con provvedimento del 16/7/2021, era stata confermata la misura di sicurezza emessa in data 10/11/2020, a seguito degli accertamenti disposti in ordine alle condizioni di salute mentale del da cui emergeva la CP_1 persistenza della relativa pericolosità sociale;
che in data 4/11/2021 il era stato CP_1 rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 61 n. 1 e 572, co. 1 e 2, agli artt. 81 cpv e 614 co. 1,2
3 4 c.p.c. e agli artt. 61 nr. 11 quinquies, 81 cpv e 581 c.p.
La ricorrente ha ulteriormente aggiunto che se nel corso del procedimento per separazione il ricorrente si era sì curato ma manifestando adesione puramente formale alla diagnosi e alle cure, poi aveva continuato a non riconoscere la propria condizione e la necessità di proseguire le terapie psicoterapeutiche e le cure, risultandone pertanto confermata la inidoneità ad
2 assumere la responsabilità genitoriale. Tanto emergeva dalla relazione redatta da un professionista (prof. , incaricato dal Tribunale di Rom di procedere a nuova perizia Per_3 nell'ambito del procedimento penale a carico del er il reato di maltrattamenti;
nella CP_1 relazione, datata 14.8.23, si leggeva infatti che il aveva interrotto, a seguito di CP_1 incomprensioni relazionali, i rapporti con il Centro di Salute Mentale;
aveva interrotto i rapporti con il medico che gli somministrava il trattamento psicoterapeutico;
non ha un medico psichiatra di riferimento;
assume spontaneamente farmaci fuori da ogni controllo medico;
è esposto al rischio di ricadute. Non vi era stato, dunque, nessun cambiamento rispetto alla situazione valutata dal Tribunale di Roma in sede di separazione.
Con specifico riferimento alle informazioni utili alla decisione delle domande di contenuto economico, la ha riferito di essere dipendente presso l'Assessorato allo Sviluppo Parte_1
Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione della Regione Umbria, con una retribuzione mensile netta di circa € 1.550 euro, e che avrebbe iniziato a partire da gennaio
2024 una nuova attività lavorativa presso Confindustria Umbria, in forza di un contratto a tempo indeterminato con una remunerazione annuale lorda di 29.907,50 euro;
il è CP_1 invece privo di occupazione, ha la nuda proprietà di un immobile nella misura di ¼, ed è proprietario, insieme al fratello e alla madre di altro immobile, concesso in locazione, dal quale percepisce, pro quota, un canone mensile di circa € 1.400,00.
La ricorrente ha concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma della decadenza del dalla responsabilità genitoriale sui CP_1 figli e previsione di un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili (euro 300,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e all'udienza del 14.1.25, fissata per la comparizione personale delle parti, ne è stata dichiarata la contumacia;
in udienza, provvedendo all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., sono state integralmente confermate le condizioni della sentenza di separazione e la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la decisione.
Alla successiva udienza del 15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
***
La domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere certamente accolta.
3 Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 898/70 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
Nel caso di specie, è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non è dubbia l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, resa evidente dal tenore delle difese svolte da parte ricorrente, dalla delicatezza delle questioni approfondite nel corso del procedimento per separazione e dalla stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Assisi, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze.
Venendo alle statuizioni accessorie, deve considerarsi che la sentenza di separazione resa dal
Tribunale di Roma in esito ad articolata e complessa istruttoria, ha dichiarato il CP_1 decaduto dalla responsabilità genitoriale, precisando che per l'effetto la è unica Parte_1 titolare della responsabilità genitoriale sui figli minori. Ha poi quantificato in complessivi euro
380,00 l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal resistente, chiarendo che “al fine di evitare occasioni di incontro potenzialmente foriere di danno” detto importo doveva intendersi comprensivo, in via forfettaria, anche del contributo per le spese straordinarie (v. doc. all. n. 4 al ricorso).
In ragione della pronunciata decadenza del dalla responsabilità genitoriale sui figli CP_1 minori – anche dato atto dell'assenza di qualunque iniziativa da parte dell'interessato volta ad ottenere la reintegra ai sensi dell'art. 332 c.c. – l'esercizio della responsabilità non può che rimanere concentrato in capo alla sola ricorrente, senza che nulla debba confermarsi o aggiungersi sul punto.
Ritiene però il collegio che – pur non disponendosi di alcuna documentata informazione in ordine alle condizioni reddituali e lavorative del resistente - l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli debba essere aumentato a complessivi euro 400,00 (euro
200,00 per ciascun figlio), che costituisce importo minimo che un genitore, anche ove in ipotesi disoccupato, deve impegnarsi a garantire ai figli, valutata anche la loro età
4 (rispettivamente anni 8 e anni 6) e l'assenza di qualunque contribuzione paterna al loro mantenimento in via diretta (derivata, nella specie, dalla totale assenza di rapporti).
All'importo dovuto in via ordinaria deve aggiungersi l'obbligo di contribuire nella misura del
50% al pagamento delle spese straordinarie documentate da sostenersi nell'interesse dei figli minori.
Va sul punto osservato che, per granitica giurisprudenza, le spese straordinarie non possono essere incluse in un ammontare predeterminato forfettariamente all'interno dell'assegno di mantenimento ordinario. Dette spese, invero, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, sicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 35710/21; Cass. n. 18869/14).
Il rischio che l'onere di partecipazione del al pagamento delle spese straordinarie CP_1 possa occasionare incontri forieri di danni (che la sentenza di separazione ha dichiaratamente inteso contenere o evitare), non appare concreto né tale da poter giustificare il sostanziale esonero del resistente dall'obbligo di contribuzione, ove solo si consideri la molteplicità dei moderni mezzi di comunicazione a distanza e la possibilità di mediare, occorrendo, qualunque comunicazione avvalendosi dell'ausilio dei legali.
Quanto alle spese di lite, stante la mancata partecipazione al giudizio della resistente, devono essere dichiarate irripetibili quelle sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e dal Pubblico Ministero, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...], il [...],
[...] Controparte_1 in Assisi il giorno 28.6.2014, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Assisi al n. 53, parte II, serie A, anno 2014.
2. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei Controparte_1 figli minori versando, entro il giorno 5 di ogni mese, ad la somma di Parte_1
5 euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, scolastiche ed extra- scolastiche, da sostenersi nel loro interesse.
3. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
4. Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il giudice relatore
Ilenia Miccichè
Il Presidente
Gaia Muscato
6
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 185 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Roma, Via
Nomentana 257, presso lo studio degli avv.ti Giorgia Loreti e Violetta Dosi che la rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso introduttivo (pec:
; ); Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: all'udienza del 15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la ricorrente ha concluso chiedendo “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Assisi (PG), il 28 giugno 2014 (atto n. 74, P. 2, S. B, anno 2014 del
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Perugia) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sui figli e e, per l'effetto, Controparte_1 Per_1 Per_2 confermare che la madre è l'unica titolare della responsabilità Parte_1
1 genitoriale sui predetti minori;
c) stabilire a carico del Sig. un assegno di CP_1 mantenimento pari ad euro 600,oo mensili (euro 300,00 in favore di ciascun figlio) comprensivo di spese straordinarie con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche
e scolastiche documentate. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Conclusioni del P.M.: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati il 16.4.2025, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.1.2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
28.6.2014 ad Assisi, dal quale sono nati, nel 2017 e nel 2019, i figli e . Ha Per_1 Per_2 riferito di aver richiesto nel 2020 la separazione dal marito e, dopo aver ripercorso le complesse vicende relative al procedimento di separazione, ha riferito che con sentenza n.
10185/2023 il Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, dichiarando la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e ponendo a carico dello stesso un assegno perequativo di € 380,00 mensili, comprensivo di spese straordinarie.
La ricorrente ha poi aggiunto: di avere sporto querele nei confronti del marito perché vittima di una lunga serie di condotte maltrattanti poste in essere anche durante la seconda gravidanza ed anche in presenza dei figli minori, a seguito delle quali era stata emessa, in data 1/8/2020, ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento e divieto di dimora;
che in sostituzione di tale misura era stata poi emessa nei confronti del marito ordinanza applicativa della misura di sicurezza personale della libertà vigilata con prescrizioni di eseguire trattamenti farmacologici, terapeutici e riabilitativi, presa in carico dal DSM ASL competente, divieto di avvicinamento alla persona offesa;
che con provvedimento del 16/7/2021, era stata confermata la misura di sicurezza emessa in data 10/11/2020, a seguito degli accertamenti disposti in ordine alle condizioni di salute mentale del da cui emergeva la CP_1 persistenza della relativa pericolosità sociale;
che in data 4/11/2021 il era stato CP_1 rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 61 n. 1 e 572, co. 1 e 2, agli artt. 81 cpv e 614 co. 1,2
3 4 c.p.c. e agli artt. 61 nr. 11 quinquies, 81 cpv e 581 c.p.
La ricorrente ha ulteriormente aggiunto che se nel corso del procedimento per separazione il ricorrente si era sì curato ma manifestando adesione puramente formale alla diagnosi e alle cure, poi aveva continuato a non riconoscere la propria condizione e la necessità di proseguire le terapie psicoterapeutiche e le cure, risultandone pertanto confermata la inidoneità ad
2 assumere la responsabilità genitoriale. Tanto emergeva dalla relazione redatta da un professionista (prof. , incaricato dal Tribunale di Rom di procedere a nuova perizia Per_3 nell'ambito del procedimento penale a carico del er il reato di maltrattamenti;
nella CP_1 relazione, datata 14.8.23, si leggeva infatti che il aveva interrotto, a seguito di CP_1 incomprensioni relazionali, i rapporti con il Centro di Salute Mentale;
aveva interrotto i rapporti con il medico che gli somministrava il trattamento psicoterapeutico;
non ha un medico psichiatra di riferimento;
assume spontaneamente farmaci fuori da ogni controllo medico;
è esposto al rischio di ricadute. Non vi era stato, dunque, nessun cambiamento rispetto alla situazione valutata dal Tribunale di Roma in sede di separazione.
Con specifico riferimento alle informazioni utili alla decisione delle domande di contenuto economico, la ha riferito di essere dipendente presso l'Assessorato allo Sviluppo Parte_1
Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione della Regione Umbria, con una retribuzione mensile netta di circa € 1.550 euro, e che avrebbe iniziato a partire da gennaio
2024 una nuova attività lavorativa presso Confindustria Umbria, in forza di un contratto a tempo indeterminato con una remunerazione annuale lorda di 29.907,50 euro;
il è CP_1 invece privo di occupazione, ha la nuda proprietà di un immobile nella misura di ¼, ed è proprietario, insieme al fratello e alla madre di altro immobile, concesso in locazione, dal quale percepisce, pro quota, un canone mensile di circa € 1.400,00.
La ricorrente ha concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma della decadenza del dalla responsabilità genitoriale sui CP_1 figli e previsione di un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili (euro 300,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e all'udienza del 14.1.25, fissata per la comparizione personale delle parti, ne è stata dichiarata la contumacia;
in udienza, provvedendo all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., sono state integralmente confermate le condizioni della sentenza di separazione e la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la decisione.
Alla successiva udienza del 15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
***
La domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere certamente accolta.
3 Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 898/70 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
Nel caso di specie, è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non è dubbia l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, resa evidente dal tenore delle difese svolte da parte ricorrente, dalla delicatezza delle questioni approfondite nel corso del procedimento per separazione e dalla stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Assisi, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze.
Venendo alle statuizioni accessorie, deve considerarsi che la sentenza di separazione resa dal
Tribunale di Roma in esito ad articolata e complessa istruttoria, ha dichiarato il CP_1 decaduto dalla responsabilità genitoriale, precisando che per l'effetto la è unica Parte_1 titolare della responsabilità genitoriale sui figli minori. Ha poi quantificato in complessivi euro
380,00 l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal resistente, chiarendo che “al fine di evitare occasioni di incontro potenzialmente foriere di danno” detto importo doveva intendersi comprensivo, in via forfettaria, anche del contributo per le spese straordinarie (v. doc. all. n. 4 al ricorso).
In ragione della pronunciata decadenza del dalla responsabilità genitoriale sui figli CP_1 minori – anche dato atto dell'assenza di qualunque iniziativa da parte dell'interessato volta ad ottenere la reintegra ai sensi dell'art. 332 c.c. – l'esercizio della responsabilità non può che rimanere concentrato in capo alla sola ricorrente, senza che nulla debba confermarsi o aggiungersi sul punto.
Ritiene però il collegio che – pur non disponendosi di alcuna documentata informazione in ordine alle condizioni reddituali e lavorative del resistente - l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli debba essere aumentato a complessivi euro 400,00 (euro
200,00 per ciascun figlio), che costituisce importo minimo che un genitore, anche ove in ipotesi disoccupato, deve impegnarsi a garantire ai figli, valutata anche la loro età
4 (rispettivamente anni 8 e anni 6) e l'assenza di qualunque contribuzione paterna al loro mantenimento in via diretta (derivata, nella specie, dalla totale assenza di rapporti).
All'importo dovuto in via ordinaria deve aggiungersi l'obbligo di contribuire nella misura del
50% al pagamento delle spese straordinarie documentate da sostenersi nell'interesse dei figli minori.
Va sul punto osservato che, per granitica giurisprudenza, le spese straordinarie non possono essere incluse in un ammontare predeterminato forfettariamente all'interno dell'assegno di mantenimento ordinario. Dette spese, invero, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, sicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 35710/21; Cass. n. 18869/14).
Il rischio che l'onere di partecipazione del al pagamento delle spese straordinarie CP_1 possa occasionare incontri forieri di danni (che la sentenza di separazione ha dichiaratamente inteso contenere o evitare), non appare concreto né tale da poter giustificare il sostanziale esonero del resistente dall'obbligo di contribuzione, ove solo si consideri la molteplicità dei moderni mezzi di comunicazione a distanza e la possibilità di mediare, occorrendo, qualunque comunicazione avvalendosi dell'ausilio dei legali.
Quanto alle spese di lite, stante la mancata partecipazione al giudizio della resistente, devono essere dichiarate irripetibili quelle sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e dal Pubblico Ministero, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...], il [...],
[...] Controparte_1 in Assisi il giorno 28.6.2014, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Assisi al n. 53, parte II, serie A, anno 2014.
2. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei Controparte_1 figli minori versando, entro il giorno 5 di ogni mese, ad la somma di Parte_1
5 euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, scolastiche ed extra- scolastiche, da sostenersi nel loro interesse.
3. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
4. Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il giudice relatore
Ilenia Miccichè
Il Presidente
Gaia Muscato
6