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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/09/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa
Fatima F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 18 settembre
2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1746 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
C.F. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dagli avv.ti Pasquale e Stefano Pellegrino, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 maggio 2025, il ricorrente in epigrafe, esponeva di essere titolare di assegno n. 002-679017012348 Cat. IO e di aver ricevuto dall' CP_2 il modello TE08, datato 29.07.2024, con il quale con il quale veniva informato del ricalcolo dell'importo della prestazione con decorrenza dal gennaio 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021. Il ricalcolo comprendeva la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e la rideterminazione dell'incremento L. 197/2022 e che da gennaio 2024 a luglio 2024 aveva ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di € 1.294,02, di cui richiedeva la restituzione.
Avverso il suddetto provvedimento il Sig. presentava ricorso Parte_1
CP_ amministrativo al Comitato Provinciale in data 6.11.2024, senza riscontro fino alla data di deposito del ricorso e poi esitato con delibera di rigetto del 26 giugno
2025.
Nel merito argomentava l'applicabilità al caso di specie del principio di affidamento del terzo, non sussistendo il dolo del ricorrente e richiamava l'orientamento della giurisprudenza più recente che esclude la ripetibilità degli indebiti assistenziali quando il fattore che ha generato l'indebito non è addebitabile al pensionato.
Affermava l'infondatezza della pretesa, contestando il superamento del tetto di reddito coniugale previsto dalla legge per poter godere delle integrazioni, rappresentando che il ricorrente era titolare solo dell'assegno ordinario di invalidità, non computabile ai fini del calcolo del reddito, mentre il coniuge aveva prodotto nel
2024 un reddito pari a € 18.689,35.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentire dichiarare di non essere tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' con la comunicazione del 29.07.2024 e, conseguentemente, condannare CP_2
l' al ripristino dell'integrazione al trattamento al minimo dell'assegno di CP_2 invalidità al lavoro Cat. IO n. 002-679017012348 a decorrere da agosto 2024 e alla corresponsione delle somme indebitamente trattenute e a quelle che saranno trattenute successivamente.
Si costituiva in giudizio l' che, rivendicata la legittimità del provvedimento di CP_2 recupero e argomentato il superamento dei limiti reddituali, precisava che l'indebito, era scaturito dalla Ricostituzione batch (d'ufficio) del 29/07/2024 dell'assegno n.
002-679017012348 Cat. IO sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno
Pag. 2 di 12 2021, con conseguente rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e la rideterminazione Incremento L.197/2022.
Dal ricalcolo era emerso che, da gennaio 2024 a luglio 2024 sull'assegno n. 002- CP_ 679017012348 Cat. IO l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.294,02.
Rappresentava che il ricorrente non aveva presentato una ricostituzione reddituale per l'eventuale ripristino dell'integrazione al trattamento minimo e che i redditi incidenti sulla misura della prestazione erano stati dichiarati fino all'anno 2022, non risultando dichiarazioni reddituali per gli anni successivi.
Rilevava la tempestività della richiesta di ripetizione, notificata nel corso dello stesso anno di formazione dell'indebito.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
È necessario preliminarmente accertare la natura dell'indebito per cui è causa, al fine di individuare la normativa applicabile. Dalla documentazione in atti risulta che la richiesta restitutoria deriva dal ricalcolo dell'integrazione al trattamento minimo e dell'incremento L. 197/2022, sulla pensione cat. IO goduta dal ricorrente, determinato dal superamento dei limiti di reddito familiare, con evidenza che, da CP_ gennaio 2024 a luglio 2024, sull'assegno n. 002-679017012348 Cat. IO l' aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.294,02.
Deve allora ritenersi che l'indebito che ci occupa abbia natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto l' integrazione al trattamento minimo partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale- cui accede. In proposito va detto che la Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in casi di integrazione al minimo della pensione di reversibilità e di vecchiaia, entrambe prestazioni previdenziali (cfr. Cass. n. 16615/2024 e n.
13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. n. 9734/99, Cass. n. 8609/99, e da ultimo Cass. n. 847/2024); di
Pag. 3 di 12 contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale
(Cass.13915/21).
Anche la Corte di Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 575/2024) ha ritenuto la natura previdenziale dell'indebito in una fattispecie analoga.
Come noto, la disciplina dell'indebito in materia assistenziale e previdenziale deroga rispetto alla disciplina di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c., stante la funzione, di rilievo costituzionale che quei trattamenti sono diretti a soddisfare, vale a dire la liberazione dallo stato di bisogno in presenza di determinati eventi e situazioni che colpiscono il cittadino e il lavoratore (art. 38 Cost.). In particolare, il sottosistema dell'indebito previdenziale, che viene qui in rilievo, si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune e - al contrario di quello assistenziale – ha una propria disciplina positiva specifica.
In materia di indebito previdenziale la disciplina vigente è costituita dall'art. 13 l.
412/91 che interviene come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L. 88/89 con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, risulta applicabile al caso di specie. L'art. 52 l. 88/89 dispone che “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. L'art. 13 l. 412/91, nell'interpretare la normativa richiamata, dispone che “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo
1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione
Pag. 4 di 12 alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Pertanto, dalla lettura della normativa richiamata si desume che, affinché operi la sanatoria dell'indebito con conseguente irripetibilità delle somme, è richiesta la sussistenza di tre requisiti: 1) il provvedimento deve essere definitivo, ai fini della sanatoria. Perciò nei casi di liquidazione provvisoria è consentito all'Ente previdenziale il recupero delle somme indebite;
2) il provvedimento di liquidazione deve essere stato espressamente comunicato all'interessato, altrimenti l'Ente non può procedere al recupero;
3) la sanatoria non si applica, infine, nei casi in cui l'indebito sia stato determinato dal dolo dell'interessato ovvero dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti, sconosciuti all'Ente che incidono sul diritto o sulla misura della pensione. L'omissione produce effetti equiparati al dolo e pertanto, nell'uno e nell'altro caso, la somma indebita è recuperabile dall'Ente.
Ebbene, nel caso di specie, non può trovare applicazione la sanatoria in questione con relativa irripetibilità della somma in quanto non vi è prova che le somme erogate a titolo di assegno ordinario di invalidità, oggetto di indebito, siano state liquidate sulla base di un provvedimento “definitivo”, posto che, in base al generale criterio di riparto dell'onere della prova, spetta al ricorrente che intende far valere l'irripetibilità dell'indebito fornire la prova di tutti gli elementi posti a fondamento della sanatoria.
Difatti, pur se il provvedimento di liquidazione della prestazione fosse stato emesso sulla base di un formale provvedimento comunicato all'interessato e pur potendosi escludere il dolo dell'accipens, non vi sono elementi che lascino deporre per la definitività della liquidazione.
In ogni caso l'AOI, così come la sua misura, ha natura inizialmente provvisoria, essendo riconosciuto per un periodo di tre anni, rinnovabili in relazione all'an ed al
Pag. 5 di 12 quantum, anche in considerazione delle condizioni sopravvenute, senza esclusione di quelle reddituali.
L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 52 si interpretano nel senso che la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento espressamente comunicato all'interessato, che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore;
che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle già menzionate disposizioni è dunque quella per cui l'indebito è ripetibile senza limiti se il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' . CP_2
A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_2 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
In proposito si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell'ENTE di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2.
Pag. 6 di 12 Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio
1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). La Suprema Corte ha altresì chiarito, con giurisprudenza da ritenere pienamente condivisibile, che la norma citata fa riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero (Cass.
3802/19 conforme Cass. 13918/21). La norma fissa un punto di riferimento temporale (dies a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, escluso qualsiasi dolo dell'interessato, si versa nella specie proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato a causa di variazioni reddituali sopravvenute o successivamente accertate, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L.
412/1991.
Nell'interpretazione della norma, la Suprema Corte (Cass. n. 3802/19, Cass. n.
13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche CP_2 reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero
(Cass. n.13915/21).
Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale
(a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le
Pag. 7 di 12 attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi, il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
Nel caso di specie si versa proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato in seguito ai controlli effettuati dall'Ente erogatore, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991.
In altri termini, “ai fini dell'applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
2…non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse” CP_2
(Cassazione civile sez. VI, 31/05/2019, n.15039). È importante, altresì, la valutazione del momento in cui la situazione reddituale del ricorrente è divenuta “conoscibile” per il disposto di cui all'art. 15 d.l. 78/2009.
La disposizione impone all'amministrazione finanziaria e a ogni altra amministrazione pubblica in possesso di informazioni utili a determinare l'importo
Pag. 8 di 12 delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito - proprio “al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412” – di fornire ad e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative non solo ai titolari di prestazioni, ma anche ai rispettivi coniugi e familiari. Residua l'obbligo, in capo ai titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunichino integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti, ai sensi dell'art. 35 comma 10-bis d.l. 207/2008.
Completa il quadro normativo l'art. 2 d.l. 145/2023, ai sensi del quale: “Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021…è avviato entro il 31 dicembre 2024”.
L'indebito è stato allora notificato tempestivamente al ricorrente con comunicazione del 29 luglio 2024.
Attesa la tempestività della richiesta restitutoria, occorre verificare se il ricorso è fondato nel merito.
In tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che è necessario che l' convenuto, CP_2
“nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i
Pag. 9 di 12 necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, è chiaramente indicato che l'indebito in discussione scaturisce da motivi reddituali, nascendo dalla rideterminazione dell'integrazione del trattamento minimo dell'importo dell'assegno ordinario d'invalidità, spettante solo ove il beneficiario della prestazione possieda un reddito personale o coniugale non superiore al tetto reddituale previsto.
Tale prova non è stata fornita in relazione all'arco temporale da gennaio a luglio
2024.
Difatti, in tema di integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, la normativa di riferimento, costituita dall'art. 1 co. 3 e ss. l. 222/84, prevede che
“qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa.
Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione”.
L'integrazione al minimo dell'AOI segue, comunque, regole diverse rispetto alla generalità degli altri trattamenti pensionistici. Difatti, l'integrazione spetta anche se sono superati i limiti di reddito personale purché si rispetti il limite di quelli coniugali, a differenza di quanto accade per il conseguimento dell'integrazione al minimo delle pensioni in cui bisogna rispettare entrambi i limiti. Da segnalare, inoltre, che l'integrazione dell'AOI non gode dei tradizionali privilegi previsti per
Pag. 10 di 12 l'integrazione al minimo delle prestazioni ordinarie. In particolare, non trova applicazione la regola della cosiddetta integrazione parziale
Pertanto, qualora l'importo del reddito percepito dal titolare superi il limite annuo previsto non potrà essere concessa alcuna integrazione, a differenza di quanto accade per le pensioni.
L'integrazione al minimo sull'Assegno ordinario di invalidità viene concessa se, nell'anno in corso, il pensionato dichiara un reddito personale di importo pari o inferiore a 2 volte l'ammontare dell'Assegno sociale.
Nel 2024, l'importo massimo da rispettare è 13.894,66 euro, ovvero l'importo annuo dell'Assegno sociale (6.947,33 euro) moltiplicato per due.
Se il richiedente è coniugato, il reddito complessivo non deve essere superiore a 3 volte l'ammontare dell'Assegno sociale, in questo caso 20.841,99 euro.
Nel caso che ci occupa non è in contestazione il reddito personale del ricorrente che dovrebbe essere solo quello derivante dalla percezione dell'assegno ordinario di invalidità, ma il reddito coniugale.
Ebbene, quanto al reddito del coniuge parte ricorrente produce solo la certificazione unica relativa al 2024 del coniuge dalla quale si evince un reddito Persona_2 da pensione dell'importo di € 7.991,88.
Ma lo stesso ricorrente dichiara che il reddito del coniuge è stato pari a € 18.689,35, nel 2024, godendo evidentemente di altri redditi di cui non è dato valutare la natura e l'importo, in mancanza di produzione documentale a supporto dell'allegazione, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sullo stesso.
Nulla il ricorrente produce in ordine ai redditi del 2021, fonte dell'indebito.
Ad abundatiam si rileva che il ricorrente ha pagato il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento, sicuro indizio della sussistenza di altri redditi familiari che escludono l'esenzione
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese processuali sono compensate per intero tenuto conto della complessità della vicenda oggetto di causa.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Palmi, 19 settembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 12 di 12
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa
Fatima F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 18 settembre
2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1746 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
C.F. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dagli avv.ti Pasquale e Stefano Pellegrino, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 maggio 2025, il ricorrente in epigrafe, esponeva di essere titolare di assegno n. 002-679017012348 Cat. IO e di aver ricevuto dall' CP_2 il modello TE08, datato 29.07.2024, con il quale con il quale veniva informato del ricalcolo dell'importo della prestazione con decorrenza dal gennaio 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021. Il ricalcolo comprendeva la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e la rideterminazione dell'incremento L. 197/2022 e che da gennaio 2024 a luglio 2024 aveva ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di € 1.294,02, di cui richiedeva la restituzione.
Avverso il suddetto provvedimento il Sig. presentava ricorso Parte_1
CP_ amministrativo al Comitato Provinciale in data 6.11.2024, senza riscontro fino alla data di deposito del ricorso e poi esitato con delibera di rigetto del 26 giugno
2025.
Nel merito argomentava l'applicabilità al caso di specie del principio di affidamento del terzo, non sussistendo il dolo del ricorrente e richiamava l'orientamento della giurisprudenza più recente che esclude la ripetibilità degli indebiti assistenziali quando il fattore che ha generato l'indebito non è addebitabile al pensionato.
Affermava l'infondatezza della pretesa, contestando il superamento del tetto di reddito coniugale previsto dalla legge per poter godere delle integrazioni, rappresentando che il ricorrente era titolare solo dell'assegno ordinario di invalidità, non computabile ai fini del calcolo del reddito, mentre il coniuge aveva prodotto nel
2024 un reddito pari a € 18.689,35.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentire dichiarare di non essere tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' con la comunicazione del 29.07.2024 e, conseguentemente, condannare CP_2
l' al ripristino dell'integrazione al trattamento al minimo dell'assegno di CP_2 invalidità al lavoro Cat. IO n. 002-679017012348 a decorrere da agosto 2024 e alla corresponsione delle somme indebitamente trattenute e a quelle che saranno trattenute successivamente.
Si costituiva in giudizio l' che, rivendicata la legittimità del provvedimento di CP_2 recupero e argomentato il superamento dei limiti reddituali, precisava che l'indebito, era scaturito dalla Ricostituzione batch (d'ufficio) del 29/07/2024 dell'assegno n.
002-679017012348 Cat. IO sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno
Pag. 2 di 12 2021, con conseguente rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e la rideterminazione Incremento L.197/2022.
Dal ricalcolo era emerso che, da gennaio 2024 a luglio 2024 sull'assegno n. 002- CP_ 679017012348 Cat. IO l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.294,02.
Rappresentava che il ricorrente non aveva presentato una ricostituzione reddituale per l'eventuale ripristino dell'integrazione al trattamento minimo e che i redditi incidenti sulla misura della prestazione erano stati dichiarati fino all'anno 2022, non risultando dichiarazioni reddituali per gli anni successivi.
Rilevava la tempestività della richiesta di ripetizione, notificata nel corso dello stesso anno di formazione dell'indebito.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
È necessario preliminarmente accertare la natura dell'indebito per cui è causa, al fine di individuare la normativa applicabile. Dalla documentazione in atti risulta che la richiesta restitutoria deriva dal ricalcolo dell'integrazione al trattamento minimo e dell'incremento L. 197/2022, sulla pensione cat. IO goduta dal ricorrente, determinato dal superamento dei limiti di reddito familiare, con evidenza che, da CP_ gennaio 2024 a luglio 2024, sull'assegno n. 002-679017012348 Cat. IO l' aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.294,02.
Deve allora ritenersi che l'indebito che ci occupa abbia natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto l' integrazione al trattamento minimo partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale- cui accede. In proposito va detto che la Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in casi di integrazione al minimo della pensione di reversibilità e di vecchiaia, entrambe prestazioni previdenziali (cfr. Cass. n. 16615/2024 e n.
13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. n. 9734/99, Cass. n. 8609/99, e da ultimo Cass. n. 847/2024); di
Pag. 3 di 12 contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale
(Cass.13915/21).
Anche la Corte di Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 575/2024) ha ritenuto la natura previdenziale dell'indebito in una fattispecie analoga.
Come noto, la disciplina dell'indebito in materia assistenziale e previdenziale deroga rispetto alla disciplina di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c., stante la funzione, di rilievo costituzionale che quei trattamenti sono diretti a soddisfare, vale a dire la liberazione dallo stato di bisogno in presenza di determinati eventi e situazioni che colpiscono il cittadino e il lavoratore (art. 38 Cost.). In particolare, il sottosistema dell'indebito previdenziale, che viene qui in rilievo, si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune e - al contrario di quello assistenziale – ha una propria disciplina positiva specifica.
In materia di indebito previdenziale la disciplina vigente è costituita dall'art. 13 l.
412/91 che interviene come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L. 88/89 con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, risulta applicabile al caso di specie. L'art. 52 l. 88/89 dispone che “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. L'art. 13 l. 412/91, nell'interpretare la normativa richiamata, dispone che “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo
1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione
Pag. 4 di 12 alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Pertanto, dalla lettura della normativa richiamata si desume che, affinché operi la sanatoria dell'indebito con conseguente irripetibilità delle somme, è richiesta la sussistenza di tre requisiti: 1) il provvedimento deve essere definitivo, ai fini della sanatoria. Perciò nei casi di liquidazione provvisoria è consentito all'Ente previdenziale il recupero delle somme indebite;
2) il provvedimento di liquidazione deve essere stato espressamente comunicato all'interessato, altrimenti l'Ente non può procedere al recupero;
3) la sanatoria non si applica, infine, nei casi in cui l'indebito sia stato determinato dal dolo dell'interessato ovvero dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti, sconosciuti all'Ente che incidono sul diritto o sulla misura della pensione. L'omissione produce effetti equiparati al dolo e pertanto, nell'uno e nell'altro caso, la somma indebita è recuperabile dall'Ente.
Ebbene, nel caso di specie, non può trovare applicazione la sanatoria in questione con relativa irripetibilità della somma in quanto non vi è prova che le somme erogate a titolo di assegno ordinario di invalidità, oggetto di indebito, siano state liquidate sulla base di un provvedimento “definitivo”, posto che, in base al generale criterio di riparto dell'onere della prova, spetta al ricorrente che intende far valere l'irripetibilità dell'indebito fornire la prova di tutti gli elementi posti a fondamento della sanatoria.
Difatti, pur se il provvedimento di liquidazione della prestazione fosse stato emesso sulla base di un formale provvedimento comunicato all'interessato e pur potendosi escludere il dolo dell'accipens, non vi sono elementi che lascino deporre per la definitività della liquidazione.
In ogni caso l'AOI, così come la sua misura, ha natura inizialmente provvisoria, essendo riconosciuto per un periodo di tre anni, rinnovabili in relazione all'an ed al
Pag. 5 di 12 quantum, anche in considerazione delle condizioni sopravvenute, senza esclusione di quelle reddituali.
L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 52 si interpretano nel senso che la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento espressamente comunicato all'interessato, che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore;
che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle già menzionate disposizioni è dunque quella per cui l'indebito è ripetibile senza limiti se il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' . CP_2
A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_2 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
In proposito si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell'ENTE di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2.
Pag. 6 di 12 Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio
1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). La Suprema Corte ha altresì chiarito, con giurisprudenza da ritenere pienamente condivisibile, che la norma citata fa riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero (Cass.
3802/19 conforme Cass. 13918/21). La norma fissa un punto di riferimento temporale (dies a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, escluso qualsiasi dolo dell'interessato, si versa nella specie proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato a causa di variazioni reddituali sopravvenute o successivamente accertate, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L.
412/1991.
Nell'interpretazione della norma, la Suprema Corte (Cass. n. 3802/19, Cass. n.
13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche CP_2 reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero
(Cass. n.13915/21).
Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale
(a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le
Pag. 7 di 12 attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi, il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
Nel caso di specie si versa proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato in seguito ai controlli effettuati dall'Ente erogatore, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991.
In altri termini, “ai fini dell'applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
2…non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse” CP_2
(Cassazione civile sez. VI, 31/05/2019, n.15039). È importante, altresì, la valutazione del momento in cui la situazione reddituale del ricorrente è divenuta “conoscibile” per il disposto di cui all'art. 15 d.l. 78/2009.
La disposizione impone all'amministrazione finanziaria e a ogni altra amministrazione pubblica in possesso di informazioni utili a determinare l'importo
Pag. 8 di 12 delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito - proprio “al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412” – di fornire ad e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative non solo ai titolari di prestazioni, ma anche ai rispettivi coniugi e familiari. Residua l'obbligo, in capo ai titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunichino integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti, ai sensi dell'art. 35 comma 10-bis d.l. 207/2008.
Completa il quadro normativo l'art. 2 d.l. 145/2023, ai sensi del quale: “Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021…è avviato entro il 31 dicembre 2024”.
L'indebito è stato allora notificato tempestivamente al ricorrente con comunicazione del 29 luglio 2024.
Attesa la tempestività della richiesta restitutoria, occorre verificare se il ricorso è fondato nel merito.
In tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che è necessario che l' convenuto, CP_2
“nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i
Pag. 9 di 12 necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, è chiaramente indicato che l'indebito in discussione scaturisce da motivi reddituali, nascendo dalla rideterminazione dell'integrazione del trattamento minimo dell'importo dell'assegno ordinario d'invalidità, spettante solo ove il beneficiario della prestazione possieda un reddito personale o coniugale non superiore al tetto reddituale previsto.
Tale prova non è stata fornita in relazione all'arco temporale da gennaio a luglio
2024.
Difatti, in tema di integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, la normativa di riferimento, costituita dall'art. 1 co. 3 e ss. l. 222/84, prevede che
“qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa.
Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione”.
L'integrazione al minimo dell'AOI segue, comunque, regole diverse rispetto alla generalità degli altri trattamenti pensionistici. Difatti, l'integrazione spetta anche se sono superati i limiti di reddito personale purché si rispetti il limite di quelli coniugali, a differenza di quanto accade per il conseguimento dell'integrazione al minimo delle pensioni in cui bisogna rispettare entrambi i limiti. Da segnalare, inoltre, che l'integrazione dell'AOI non gode dei tradizionali privilegi previsti per
Pag. 10 di 12 l'integrazione al minimo delle prestazioni ordinarie. In particolare, non trova applicazione la regola della cosiddetta integrazione parziale
Pertanto, qualora l'importo del reddito percepito dal titolare superi il limite annuo previsto non potrà essere concessa alcuna integrazione, a differenza di quanto accade per le pensioni.
L'integrazione al minimo sull'Assegno ordinario di invalidità viene concessa se, nell'anno in corso, il pensionato dichiara un reddito personale di importo pari o inferiore a 2 volte l'ammontare dell'Assegno sociale.
Nel 2024, l'importo massimo da rispettare è 13.894,66 euro, ovvero l'importo annuo dell'Assegno sociale (6.947,33 euro) moltiplicato per due.
Se il richiedente è coniugato, il reddito complessivo non deve essere superiore a 3 volte l'ammontare dell'Assegno sociale, in questo caso 20.841,99 euro.
Nel caso che ci occupa non è in contestazione il reddito personale del ricorrente che dovrebbe essere solo quello derivante dalla percezione dell'assegno ordinario di invalidità, ma il reddito coniugale.
Ebbene, quanto al reddito del coniuge parte ricorrente produce solo la certificazione unica relativa al 2024 del coniuge dalla quale si evince un reddito Persona_2 da pensione dell'importo di € 7.991,88.
Ma lo stesso ricorrente dichiara che il reddito del coniuge è stato pari a € 18.689,35, nel 2024, godendo evidentemente di altri redditi di cui non è dato valutare la natura e l'importo, in mancanza di produzione documentale a supporto dell'allegazione, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sullo stesso.
Nulla il ricorrente produce in ordine ai redditi del 2021, fonte dell'indebito.
Ad abundatiam si rileva che il ricorrente ha pagato il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento, sicuro indizio della sussistenza di altri redditi familiari che escludono l'esenzione
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese processuali sono compensate per intero tenuto conto della complessità della vicenda oggetto di causa.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Palmi, 19 settembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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