Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 21.03.2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Gaudio Vincenzo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli CP_1 avv. Antonio Andriulli, F. Certomà e R. Battiato
Resistente
Oggetto: indebito assistenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.07.2024 il ricorrente - premesso di essere beneficiario di assegno sociale con decorrenza giugno 2016 e di essere vedovo dal 02.01.2024 di , già titolare di assegno sociale di derivazione invalidità civile - Controparte_2 impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di indebito emesso dall' in data 17.01.2023 per un ammontare di € 1.871,02 per somme CP_1 corrisposte in eccesso a titolo di assegno sociale per l'anno 2021.
Alla luce di ciò il ricorrente, sostenendo la propria buna fede e l'insussistenza dei presupposti per la ripetibilità dell'indebito, agiva in giudizio per sentir dichiarare come non dovuta la restituzione della somma di € 1.871,02.
Si costituiva in giudizio l' il quale, con memoria di costituzione, contestava gli CP_1 assunti del ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. In particolare, la rideterminazione dell'ammontare dell'assegno sociale in godimento al ricorrente per l'anno 2021 veniva ricondotta dall' alla circostanza che il reddito familiare CP_1 costituito dal reddito del coniuge per l'anno 2020, aveva determinato un innalzamento dei livelli di reddito con conseguente diminuzione dell'importo dell'assegno sociale.
Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio assistenziale sub specie di assegno sociale.
Sulla natura di tale beneficio si è di recente pronunciata la Cassazione, la quale ha chiarito che “l'assegno sociale ha natura assistenziale dal momento che, gravando sulla fiscalità generale, persegue le finalità proprie dell'art. 38 Cost., ovvero garantire il mantenimento e l'assistenza sociale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere” (Cass. sent. n. 13917/2021).
Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile.
Sul punto la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di applicare la disciplina generale dettata dal codice civile all'art 2033 c.c. in materia di ripetizione di indebito (C. Cost. n. 39 del 1993; C.Cost. n. 431 del 1993; C. Cost. ord. n.
264/2004). Ciò in ragione del fatto che la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione delle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio. Pertanto, l'indiscriminata ripetizione, ex art 2033 c.c., di tali prestazioni connotate da una spiccata destinazione alimentare non tutelerebbe adeguatamente il beneficiario.
Deve, altresì, escludersi l'applicazione al caso di specie della disciplina in materia di indebito previdenziale (art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98). Infatti, tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del
2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
In mancanza di una disciplina generale derogatoria di quella sull'indebito ex art
2033 c.c., si è andato affermando e consolidando nel tempo un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. Si è dunque sviluppata una disciplina speciale operante nelle ipotesi in cui il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte. Tale disciplina varia a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale ed in particolare: carenza del requisito sanitario, carenza del requisito economico, sussistenza di fatti ostativi diversi.
Dal momento che, nel caso di specie, l'indebito contestato al ricorrente si fonda sulla carenza/modificazione del requisito reddituale per l'anno 2021 in conseguenza del reddito percepito dal coniuge nell'anno 2020, troverà applicazione, ai fini della ripetibilità o meno delle somme erogate, la disciplina dettata dall' art.
3-ter d.l. 850/76 (con. Con modif. dalla l. n. 29/77) e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88
(conv. Con modif. l. 291/88).
Dalla lettura e dall'analisi di tale normativa si evince che i ratei indebitamente erogati per mancanza o modificazione del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta ovvero era dovuta in misura inferiore, e cioè dalla data del provvedimento che verifica il mutamento del requisito reddituale. Resta esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020; 13915/2021).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che accerta l'indebito e verifica la variazione del reddito cui è ricollegato l'importo dell'assegno sociale è stato adottato in data 17.01.2023 (cfr. all. ricorr.).
Pertanto, in applicazione della normativa richiamata, solo da tale momento in poi l'istituto poteva legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate in relazione al periodo successivo all'accertamento dell'indebito.
Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo al ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, il dato reddituale era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico, e ciò anche qualora il percipiente fosse stato in malafede in quanto tale circostanza non è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019). Si osserva che, in questo caso, i redditi del coniuge per l'anno 2020, al cui incremento è collegato il superamento del limite reddituale familiare per l'anno
2021, sono rappresentati, per espressa ammissione dell' da prestazioni CP_1 assistenziali quali la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento nonché dall'adeguamento “al milione”. Pertanto, si trattava di redditi di cui l' CP_3 aveva o avrebbe potuto avere tempestiva conoscenza in quanto dallo stesso erogati.
Peraltro, anche il dato normativo (D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) ha previsto che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in CP_1 via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali, e rispettivi coniugi, sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica, a maggior ragione quando si tratti, CP_1 come nel caso in esame, di prestazioni erogate dallo stesso . CP_3
In definitiva, l'adozione da parte dell' del provvedimento di accertamento CP_1 dell'indebito in data 17.01.2023 e la mancanza di dolo in capo al ricorrente per il periodo antecedente escludono la ripetibilità dell'eventuale indebito per il periodo antecedente all'accertamento (anno 2021).
In ragione di quanto esposto il ricorso va accolto con la conseguenza che deve dichiararsi non dovuta la restituzione della somma di € 1.871,02 di cui al provvedimento di indebito del 17.01.2023.
Le spese e i compensi di causa seguono la regola della soccombenza e sono liquidati come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta da parte del ricorrente la restituzione della somma di € 1.871,02 di cui al provvedimento di indebito del 17.01.2023; CP_1
2. Condanna l' alla restituzione delle somme già eventualmente trattenute CP_1 nelle more del giudizio;
3. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 900,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Taranto, 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli