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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/10/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1008/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, natao a MESSINA (ME), in data 23/05/1972 Parte_1
(Avv. VARISCO GIUSEPPE); E
, nata a [...] - ROMANIA, in data 21/10/1968 CP_1
(Avv. NOGARA ROSANNA );
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento effeti civili del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta .
Conclusioni del P.M.: nulla osta all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 1814/2024 resa in data
10/12/2024, pubblicata il 20/12/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così
come integrato dal verbale di udienza del , da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione dello scioglimento del matrimonio civile contratto in VENTIMIGLIA DI
SICILIA, in data 15/12/2014, da , nato a [...] Parte_1
(ME) in data 23/05/1972 e da , nata a [...] in CP_1
data 21/10/1968, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
2, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al
- 2 -
competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 24/09/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice Rel.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato di- sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1008/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, natao a MESSINA (ME), in data 23/05/1972 Parte_1
(Avv. VARISCO GIUSEPPE); E
, nata a [...] - ROMANIA, in data 21/10/1968 CP_1
(Avv. NOGARA ROSANNA );
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento effeti civili del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta .
Conclusioni del P.M.: nulla osta all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 1814/2024 resa in data
10/12/2024, pubblicata il 20/12/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così
come integrato dal verbale di udienza del , da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione dello scioglimento del matrimonio civile contratto in VENTIMIGLIA DI
SICILIA, in data 15/12/2014, da , nato a [...] Parte_1
(ME) in data 23/05/1972 e da , nata a [...] in CP_1
data 21/10/1968, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
2, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al
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competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 24/09/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice Rel.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato di- sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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