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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 23/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 23/05/2025 nel procedimento portante il n. 518 dell'anno 2023 promosso da
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv.to Marzo Zappa parte opponente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco parte opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 06/06/2023 i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio l' proponendo opposizione avverso gli avvisi di addebito n. CP_1
31020230000055345000 e 31020230000056153000 notificati loro il 03/09/2021, per contributi eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Artigiani in relazione all'anno 2015, credito determinato in conseguenza degli avvisi di accertamento n.
T7L012C00412/2020 e n. T7L012C00413/2020 emessi dall' . Controparte_2
A sostegno dell'opposizione eccepivano gradatamente:
- l'inesistenza della pretesa di riscossione per inibitoria del potere di emissione dell'avviso di addebito per essere stato l'atto di accertamento dell' CP_2
, fondante l'odierna pretesa, impugnato innanzi il Giudice Tributario;
[...]
- la non debenza di quanto preteso in pagamento per insussistenza delle ragioni ovvero di prove della pretesa fatta valere dall'Istituto previdenziale.
1 Ritualmente instauratosi il contradditorio, resisteva in giudizio l' contestando la CP_1 fondatezza delle avverse difese, delle quali domandava il rigetto, e ribadendo la sussistenza delle ragioni fondanti la propria pretesa contributiva, in considerazione del maggior reddito accertato dall' . Controparte_2
All'udienza del 01/12/2023 la controversia veniva sospesa ai sensi dell'art 295 c.p.c., in considerazione della pendenza del giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria, e successivamente riassunta, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza resa dalla
Corte di Giustizia di secondo grado.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1 richiamava le difese svolte in ricorso.
* * * * *
Ciò posto la domanda attorea può essere accolta in applicazione del c.d. principio della ragione più liquida, ossia sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276
c.p.c., ciò alla luce della pronuncia resa dalle SS.UU. della Suprema Corte n. 23397/2016.
Deve, infatti, osservarsi che con sentenza n. 137/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha confermato la pronuncia di annullamento degli avvisi di accertamento oggetto del contendere resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, atti presupposti degli avvisi di addebito impugnati nel presente giudizio.
Si aggiunga che avverso detta sentenza non è stato proposto nei termini di legge ricorso in Cassazione, come da attestazione in atti, di talché le risultanze degli accertamenti svolti dall' devono dunque ritenersi ormai definitivamente Controparte_2 invalidate.
In definitiva gli avvisi di addebito opposti vanno annullati.
Alla soccombenza segue la condanna dell' alla rifusione in favore di parte istante CP_1 delle spese di lite secondo la liquidazione di cui al dispositivo, che va effettuata alla stregua dei valori minimi previsti dal DM n. 55/14, stante la moderata complessità delle questioni di diritto trattate e la concentrazione dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
2 Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, annulla gli avvisi di addebito n. 31020230000055345000 e n.
31020230000056153000.
Condanna l' alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si CP_1 liquidano complessivamente in € 1.900, oltre € 43 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 23/05/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 23/05/2025 nel procedimento portante il n. 518 dell'anno 2023 promosso da
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv.to Marzo Zappa parte opponente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco parte opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 06/06/2023 i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio l' proponendo opposizione avverso gli avvisi di addebito n. CP_1
31020230000055345000 e 31020230000056153000 notificati loro il 03/09/2021, per contributi eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Artigiani in relazione all'anno 2015, credito determinato in conseguenza degli avvisi di accertamento n.
T7L012C00412/2020 e n. T7L012C00413/2020 emessi dall' . Controparte_2
A sostegno dell'opposizione eccepivano gradatamente:
- l'inesistenza della pretesa di riscossione per inibitoria del potere di emissione dell'avviso di addebito per essere stato l'atto di accertamento dell' CP_2
, fondante l'odierna pretesa, impugnato innanzi il Giudice Tributario;
[...]
- la non debenza di quanto preteso in pagamento per insussistenza delle ragioni ovvero di prove della pretesa fatta valere dall'Istituto previdenziale.
1 Ritualmente instauratosi il contradditorio, resisteva in giudizio l' contestando la CP_1 fondatezza delle avverse difese, delle quali domandava il rigetto, e ribadendo la sussistenza delle ragioni fondanti la propria pretesa contributiva, in considerazione del maggior reddito accertato dall' . Controparte_2
All'udienza del 01/12/2023 la controversia veniva sospesa ai sensi dell'art 295 c.p.c., in considerazione della pendenza del giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria, e successivamente riassunta, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza resa dalla
Corte di Giustizia di secondo grado.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1 richiamava le difese svolte in ricorso.
* * * * *
Ciò posto la domanda attorea può essere accolta in applicazione del c.d. principio della ragione più liquida, ossia sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276
c.p.c., ciò alla luce della pronuncia resa dalle SS.UU. della Suprema Corte n. 23397/2016.
Deve, infatti, osservarsi che con sentenza n. 137/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha confermato la pronuncia di annullamento degli avvisi di accertamento oggetto del contendere resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, atti presupposti degli avvisi di addebito impugnati nel presente giudizio.
Si aggiunga che avverso detta sentenza non è stato proposto nei termini di legge ricorso in Cassazione, come da attestazione in atti, di talché le risultanze degli accertamenti svolti dall' devono dunque ritenersi ormai definitivamente Controparte_2 invalidate.
In definitiva gli avvisi di addebito opposti vanno annullati.
Alla soccombenza segue la condanna dell' alla rifusione in favore di parte istante CP_1 delle spese di lite secondo la liquidazione di cui al dispositivo, che va effettuata alla stregua dei valori minimi previsti dal DM n. 55/14, stante la moderata complessità delle questioni di diritto trattate e la concentrazione dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
2 Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, annulla gli avvisi di addebito n. 31020230000055345000 e n.
31020230000056153000.
Condanna l' alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si CP_1 liquidano complessivamente in € 1.900, oltre € 43 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 23/05/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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