Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 20/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01456/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.G.E.A. -Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1.del provvedimento notificato da AGEA in data 27/09/2022 all'-OMISSIS- avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all'azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 2004/2005 della somma di € 62.841,71 a titolo di capitale e di € 18.645,92 a titolo di interessi,
2.di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 la dott.ssa Ida Raiola e non essendo comparso nessuno dei difensori in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 17/11/2022 e depositato in data 05/12/2022, parte ricorrente impugnava il provvedimento dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (d’ora in poi, AGEA), ricevuto in data 27/09/2022 avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”.
A mezzo di tale provvedimento AGEA, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 360/2020 ha ricalcolato in €. 62.841,71# il prelievo latte dovuto dall’azienda agricola ricorrente per l’annata 2004-2005 oltre interessi calcolati in €.18.645,92#.
Nel proporre l’impugnativa, cui accedeva un’istanza cautelare di sospensiva, la parte ricorrente articolava i seguenti motivi di doglianza:
I. Violazione di legge ed eccesso di potere per falsa applicazione dell’art. 34, comma 1, lett. a del decreto legislativo 2 luglio 2010 n°104 e artt. 2948 e 2946 c.c.;
II. Violazione di legge per violazione dell’art. 13 Reg. CE del 29/09/2003 n°1788 e dell’art. 169 del Reg. CE della Commissione del 30/03/2004 n°595;
III.Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della legge n°241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria”;
IV. Violazione di legge ed eccesso di potere per falsa applicazione dell’art. 34, comma 1, lett. a del decreto legislativo 2 luglio 2010 n°104 e artt. 2948 c.c.
AGEA, benché regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio.
Con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- assunta all’esito della camera di consiglio dell’11 gennaio 2023, veniva accolta l’istanza di sospensiva, disponeva alcuni incombenti istruttori a carico di AGEA, ai quali questa non ha tuttavia dato attuazione.
In vista dell’udienza pubblica fissata al 12 dicembre 2024, la difesa di parte ricorrente, con memoria depositata in data 24/10/2024, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, è intervenuta una sopravvenienza normativa idonea a definire il contenzioso, costituita dall’art. 10-bis (“Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Procedura di infrazione n. -OMISSIS-”), comma 4, del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), conv. con L. 10 agosto 2023 n. 103, secondo cui “4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti”.
La difesa di parte ricorrente ha, inoltre, insistito per la vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 12 dicembre 2024, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse anziché, come invece chiesto dalla parte ricorrente, estinto per cessata materia del contendere.
Osserva al riguardo il Collegio che, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere presuppone che “la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta” in conseguenza dell’operato della parte pubblica successivo all’introduzione del giudizio (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2023, n.1196).
Nel caso di specie, non si può sostenere che la vicenda si sia conclusa con la piena soddisfazione della pretesa avanzata dall’azienda agricola mezzo del ricorso, avuto riguardo al tenore letterale dell’art. 10-bis del decreto legge. n. 69 del 2023, che non dispone la liberazione dei debitori del prelievo latte dall’obbligazione pecuniaria cui sono tenuti, ma che si limita ad annullare gli atti di imputazione di prelievo adottati prima della data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2023 n. 103 e, ai sensi dell’art. 1, comma 2, in vigore dal giorno successivo.
Detto in altri termini, la normativa sopravvenuta di cui all’art. 10-bis del decreto legge. n. 69 del 2023 non ha inciso sull’ an del debito dell’azienda agricola, ma solo sul quantum .
Piuttosto, non sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, la dichiarazione esplicita della parte di non avere più interesse alla decisione induce il Tribunale a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non ravvisandosi elementi tali da giustificare una decisione in senso difforme.
Infatti, non avrebbe alcuna utilità l’annullamento in sede giurisdizione del provvedimento impugnato nelle more del giudizio divenuto inefficace in forza di legge.
In forza degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di giudizio possono essere dichiarate non ripetibili avuto riguardo al fatto che la definizione della causa è dipesa dell’intervento di una sopravvenienza normativa e alla mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara improcedibile il ricorso;
b)dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Referendario
Francesco Avino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida Raiola |
IL SEGRETARIO