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Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2023, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
WC. SENTENZA sul ricorso 11909/2018 proposto da: LO BA, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Polverino;
-ricorrente - Civile Sent. Sez. 3 Num. 1198 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Data pubblicazione: 17/01/2023 contro LO GI;
- intimato -
nonchè contro Ministero Economia Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale Dello Stato, da cui è difeso per legge;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 123/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 2/3/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/5/2022 dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2/3/2017 la Corte d'Appello di Potenza, in accoglimento del gravame interposto dalla sig. BA LO e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Potenza 4/4/2014, ha -per quanto ancora d'interesse- dichiarato la nullità di tale sentenza «per violazione del principio del contraddittorio, con riferimento al rapporto instaurato nei confronti di LO BA, quale erede di LO IT, rimettendo la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Ha per il resto rigettato il gravame interposto dal sig. GI LO in relazione alla suindicata pronunzia, di rigetto della domanda dal medesimo proposta nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze di cessazione dell'«abuso posto in essere dall'Intendente di Finanza di Matera, in rappresentanza dell'Amministrazione Statale delle Finanze, che, con ordinanza ... notificata il 5/4/1993, aveva ordinato al ricorrente di lasciare l'alloggio, gestito dal consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, originariamente con destinazione specifica ad uso casello di bonifica», asseritamente «da oltre vent'anni assegnato al ricorrente ad uso abitazione, con una concessione di durata triennale, per il canone annuo di £ 660.000, tacitamente rinnovatasi nel tempo». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la LO propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso il Ministero dell'economia e delle finanze. 3 Già chiamata all'udienza camerale della Sesta Sezione civile di questa Corte del 12/4/2019, la causa -ritenutosi il ricorso tempestivo- è stata rinviata alla pubblica udienza. Con conclusioni scritte del 2/5/2022 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo la ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 102, 307 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito l'abbia erroneamente ritenuta passivamente legittimata, pur avendo «da oltre dieci anni rinunciato all'eredità» del marito, come l'«Amministrazione ... doveva sapere, con la ordinaria diligenza, attraverso la consultazione del registro delle successioni». Lamenta che erroneamente la corte di merito non ha dichiarato l'estinzione del procedimento all'esito della riassunzione del giudizio effettuata solamente nei suoi confronti, passivamente non legittimata, e non anche di altro chiamato all'eredità o erede effettivo legittimato passivo. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. A fronte dell'affermazione della corte di merito nell'impugnata sentenza secondo cui «ai fini della corretta instaurazione del rapporto processuale si rileva che con il verbale pubblico del 20/6/1996, LO BA rinunciava all'eredità di LO IO;
manca, tuttavia, la prova che tale atto sia stato anche trascritto prima della notifica dell'atto di riassunzione, al fine di renderlo 4 opponibile ai terzi», l'odierna ricorrente lamenta che «l'Amministrazione conosceva attraverso lo stato di famiglia i nominativi di tutti i chiamati alla eredità e doveva sapere, con la ordinaria diligenza, attraverso la consultazione del registro delle successioni, che la LO aveva da oltre dieci anni rinunciato alla eredità», sicché la «menzione in sentenza ... della mancata trascrizione della rinuncia, come circostanza di inopponibilità, è un mero refuso, perché mancando nell'asse beni immobili, alcuna trascrizione poteva essere effettuata». Orbene, a tale stregua la statuizione dell'impugnata sentenza è rimasta invero dalla medesima non ( quantomeno idoneamente ) censurata, in ragione del difetto di specificità della mossa doglianza laddove, sostanziandosi nel trattarsi essa di un mero «refuso» in ragione della mancanza «nell'asse beni immobili», si fonda su un presupposto la cui verifica richiede accertamenti di fatto invero preclusi in questa sede di legittimità, nonché su atti e documenti del giudizio di merito ( in particolare, lo «stato di famiglia», il «registro delle successioni» ) invero non debitamente riportati -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- nel ricorso, in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. Né può per altro verso sottacersi che l'odierna ricorrente chiede la cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza per essersi asseritamente verificata l'estinzione del giudizio senza invero indicare se, dove, come e quando abbia tempestivamente sollevato nel giudizio di merito la relativa tr2 mAik u s2-Q-€42- -0v4 'ut-A vf -()_ 14 ik2 eccezione. (_4‘ivvue_ , 2 5 All'inammissibilità e infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte ttlrEnaig-iT ricorso tazt-rnmissittlia. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.400,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, 17/5/2022
-ricorrente - Civile Sent. Sez. 3 Num. 1198 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Data pubblicazione: 17/01/2023 contro LO GI;
- intimato -
nonchè contro Ministero Economia Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale Dello Stato, da cui è difeso per legge;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 123/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 2/3/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/5/2022 dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2/3/2017 la Corte d'Appello di Potenza, in accoglimento del gravame interposto dalla sig. BA LO e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Potenza 4/4/2014, ha -per quanto ancora d'interesse- dichiarato la nullità di tale sentenza «per violazione del principio del contraddittorio, con riferimento al rapporto instaurato nei confronti di LO BA, quale erede di LO IT, rimettendo la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Ha per il resto rigettato il gravame interposto dal sig. GI LO in relazione alla suindicata pronunzia, di rigetto della domanda dal medesimo proposta nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze di cessazione dell'«abuso posto in essere dall'Intendente di Finanza di Matera, in rappresentanza dell'Amministrazione Statale delle Finanze, che, con ordinanza ... notificata il 5/4/1993, aveva ordinato al ricorrente di lasciare l'alloggio, gestito dal consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, originariamente con destinazione specifica ad uso casello di bonifica», asseritamente «da oltre vent'anni assegnato al ricorrente ad uso abitazione, con una concessione di durata triennale, per il canone annuo di £ 660.000, tacitamente rinnovatasi nel tempo». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la LO propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso il Ministero dell'economia e delle finanze. 3 Già chiamata all'udienza camerale della Sesta Sezione civile di questa Corte del 12/4/2019, la causa -ritenutosi il ricorso tempestivo- è stata rinviata alla pubblica udienza. Con conclusioni scritte del 2/5/2022 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo la ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 102, 307 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito l'abbia erroneamente ritenuta passivamente legittimata, pur avendo «da oltre dieci anni rinunciato all'eredità» del marito, come l'«Amministrazione ... doveva sapere, con la ordinaria diligenza, attraverso la consultazione del registro delle successioni». Lamenta che erroneamente la corte di merito non ha dichiarato l'estinzione del procedimento all'esito della riassunzione del giudizio effettuata solamente nei suoi confronti, passivamente non legittimata, e non anche di altro chiamato all'eredità o erede effettivo legittimato passivo. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. A fronte dell'affermazione della corte di merito nell'impugnata sentenza secondo cui «ai fini della corretta instaurazione del rapporto processuale si rileva che con il verbale pubblico del 20/6/1996, LO BA rinunciava all'eredità di LO IO;
manca, tuttavia, la prova che tale atto sia stato anche trascritto prima della notifica dell'atto di riassunzione, al fine di renderlo 4 opponibile ai terzi», l'odierna ricorrente lamenta che «l'Amministrazione conosceva attraverso lo stato di famiglia i nominativi di tutti i chiamati alla eredità e doveva sapere, con la ordinaria diligenza, attraverso la consultazione del registro delle successioni, che la LO aveva da oltre dieci anni rinunciato alla eredità», sicché la «menzione in sentenza ... della mancata trascrizione della rinuncia, come circostanza di inopponibilità, è un mero refuso, perché mancando nell'asse beni immobili, alcuna trascrizione poteva essere effettuata». Orbene, a tale stregua la statuizione dell'impugnata sentenza è rimasta invero dalla medesima non ( quantomeno idoneamente ) censurata, in ragione del difetto di specificità della mossa doglianza laddove, sostanziandosi nel trattarsi essa di un mero «refuso» in ragione della mancanza «nell'asse beni immobili», si fonda su un presupposto la cui verifica richiede accertamenti di fatto invero preclusi in questa sede di legittimità, nonché su atti e documenti del giudizio di merito ( in particolare, lo «stato di famiglia», il «registro delle successioni» ) invero non debitamente riportati -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- nel ricorso, in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. Né può per altro verso sottacersi che l'odierna ricorrente chiede la cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza per essersi asseritamente verificata l'estinzione del giudizio senza invero indicare se, dove, come e quando abbia tempestivamente sollevato nel giudizio di merito la relativa tr2 mAik u s2-Q-€42- -0v4 'ut-A vf -()_ 14 ik2 eccezione. (_4‘ivvue_ , 2 5 All'inammissibilità e infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte ttlrEnaig-iT ricorso tazt-rnmissittlia. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.400,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, 17/5/2022