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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/06/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 25 giugno 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7292/2024 R.G. e vertente TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to Fabrizio Parte_1
- opponente -
E
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv.to Giuseppe Controparte_1
Puorto;
- opposto - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.10.24 la società ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 666/2024, con il quale lo scrivente Magistrato le ingiungeva, “di consegnare all'istante e per la causale di cui al ricorso, nel termine di 40 giorni dalla notificazione … la busta paga del periodo di lavoro in prova dal maggio 2024 ovvero dal 21.5.2024 al 31.5.2024”, liquidando le spese di procedura in complessivi “€ 2.370, per competenze, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.” A fondamento dell'opposizione deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa asserendo che la busta paga rivendicata, sin dalla sua emissione, era stata depositata presso la sede lavorativa di Caserta ove l'opposta avrebbe dovuto ritirarla personalmente alla stregua di uno specifico ordine di servizio. Assumeva, inoltre, di non esser venuta a conoscenza delle pec del 03.08.24 e del 09.08.24 con le quali la resistente richiedeva le buste paga giacché in data 31 luglio 2024 un attacco hacker cancellava - rendendo inaccessibili - tutti i documenti inseriti nel proprio sistema informatico, comprese le pec. Alla luce di tanto, non ravvisando alcun comportamento ad essa imputabile in ordine alla mancata consegna delle buste paga, rilevava che le spese della procedura monitoria non andavano poste a proprio carico evidenziando, in subordine, l'errore materiale nella liquidazione del decreto opposto nella misura di € 2.370,00 in luogo di € 237,00 di cui al minimo tariffario. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese, con distrazione. Evocata ritualmente in giudizio si costituiva l'opposta, assumendo, preliminarmente, di aver prestato la propria attività lavorativa sino al 31.05.24; rilevava, inoltre, di essersi recata nei giorni successivi più volte presso la sede convenuta onde ritirare la busta paga con la relativa remunerazione non ricevendo, tuttavia, alcunché. Deduceva, infine, l'infondatezza e la pretestuosità delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione spiegando, inoltre, domanda riconvenzionale per € 156,95 (ovvero per l'ulteriore differenza, avendo lavorato per gg 10) atteso che la parte opponente aveva per la prima volta prodotto la busta paga in sede di opposizione, depositandola nel relativo fascicolo. All'udienza di discussione del 25.06.2025 il datore di lavoro effettuava a tacitazione definitiva della vertenza, offerta banco iudicis di € 300,00 che veniva accettata dalla lavoratrice con contestuale rinuncia al decreto ingiuntivo e alla spiegata riconvenzionale. La causa viene decisa, all'esito dell'udienza di discussione, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Va dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, la lavoratrice, in seguito alla percezione delle somme richieste, ha espressamente rinunciato al decreto ingiuntivo già emesso e alla domanda riconvenzionale. Parte opponente, dal canto suo, ha accettato le rinunce, formulando anch'ella richiesta di emissione di sentenza di cessazione della materia del contendere e revoca del decreto ingiuntivo. Tali dichiarazioni risultano tali da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni di entrambe le parti, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare integralmente le spese di lite, così come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 25.06.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 25 giugno 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7292/2024 R.G. e vertente TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to Fabrizio Parte_1
- opponente -
E
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv.to Giuseppe Controparte_1
Puorto;
- opposto - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.10.24 la società ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 666/2024, con il quale lo scrivente Magistrato le ingiungeva, “di consegnare all'istante e per la causale di cui al ricorso, nel termine di 40 giorni dalla notificazione … la busta paga del periodo di lavoro in prova dal maggio 2024 ovvero dal 21.5.2024 al 31.5.2024”, liquidando le spese di procedura in complessivi “€ 2.370, per competenze, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.” A fondamento dell'opposizione deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa asserendo che la busta paga rivendicata, sin dalla sua emissione, era stata depositata presso la sede lavorativa di Caserta ove l'opposta avrebbe dovuto ritirarla personalmente alla stregua di uno specifico ordine di servizio. Assumeva, inoltre, di non esser venuta a conoscenza delle pec del 03.08.24 e del 09.08.24 con le quali la resistente richiedeva le buste paga giacché in data 31 luglio 2024 un attacco hacker cancellava - rendendo inaccessibili - tutti i documenti inseriti nel proprio sistema informatico, comprese le pec. Alla luce di tanto, non ravvisando alcun comportamento ad essa imputabile in ordine alla mancata consegna delle buste paga, rilevava che le spese della procedura monitoria non andavano poste a proprio carico evidenziando, in subordine, l'errore materiale nella liquidazione del decreto opposto nella misura di € 2.370,00 in luogo di € 237,00 di cui al minimo tariffario. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese, con distrazione. Evocata ritualmente in giudizio si costituiva l'opposta, assumendo, preliminarmente, di aver prestato la propria attività lavorativa sino al 31.05.24; rilevava, inoltre, di essersi recata nei giorni successivi più volte presso la sede convenuta onde ritirare la busta paga con la relativa remunerazione non ricevendo, tuttavia, alcunché. Deduceva, infine, l'infondatezza e la pretestuosità delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione spiegando, inoltre, domanda riconvenzionale per € 156,95 (ovvero per l'ulteriore differenza, avendo lavorato per gg 10) atteso che la parte opponente aveva per la prima volta prodotto la busta paga in sede di opposizione, depositandola nel relativo fascicolo. All'udienza di discussione del 25.06.2025 il datore di lavoro effettuava a tacitazione definitiva della vertenza, offerta banco iudicis di € 300,00 che veniva accettata dalla lavoratrice con contestuale rinuncia al decreto ingiuntivo e alla spiegata riconvenzionale. La causa viene decisa, all'esito dell'udienza di discussione, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Va dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, la lavoratrice, in seguito alla percezione delle somme richieste, ha espressamente rinunciato al decreto ingiuntivo già emesso e alla domanda riconvenzionale. Parte opponente, dal canto suo, ha accettato le rinunce, formulando anch'ella richiesta di emissione di sentenza di cessazione della materia del contendere e revoca del decreto ingiuntivo. Tali dichiarazioni risultano tali da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni di entrambe le parti, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare integralmente le spese di lite, così come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 25.06.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli