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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Ascoli Piceno Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 496/2024 r.g., udienza del 30/05/2025
Parte_1
Avv. BALENA ANNA;
Controparte_1 parte ricorrente
Controparte_2
Difesa ex art. 417 bis c.p.c. parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente chiede;
l'accertamento del diritto al riconoscimento del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo;
l'accertamento del diritto ad esser collocata dal 01.03.2020 nella fascia stipendiale 15-20, corrispondenti all'effettiva anzianità di servizio maturata;
la condanna del CP_2 anche al pagamento delle differenze retributive non corrisposte in ragione del disconoscimento. II. Parte resistente chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
I. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale.
1 Parte ricorrente ha prestato il proprio lavoro (personale ATA), con contratti a termine e continuativamente dall' a.s. 2000/2001.
2 Non è oggetto di contestazione la circostanza per cui le mansioni espletate in esecuzione dei contratti a tempo determinato sono state sovrapponibili a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli.
3 Parte ricorrente è stata immessa in ruolo il 1.9.2017. 4 Parte resistente ha riconosciuto alla ricorrente, in applicazione dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994, una anzianità di servizio (ai fini giuridici ed economici) pari ad anni 9, mesi 7, giorni 20 (considerando l'anno di blocco del 2013), e una anzianità ai soli fini economici pari ad anni 2, mesi 9, giorni 25.
La principale questione controversa: l'accertamento del diritto al paritario riconoscimento dell'anzianità di servizio
II. La principale questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento del diritto al pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo, in caso di assunzione a tempo indeterminato, ai fini della progressione professionale prevista per il personale dipendente di ruolo. 1 Parte ricorrente contesta la quantificazione della anzianità di servizio pre-ruolo effettuata dal all'atto del passaggio in ruolo - in applicazione dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 - e la CP_2 conseguente progressione economica riconosciuta. La questione effettivamente controversa riguarda la conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. 2 Parte ricorrente chiede quindi l'accertamento del diritto alla quantificazione dell'anzianità di servizio pre-ruolo pari a 12 anni, 05 mese, 15 giorni.
III. La normativa interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, non è conforme al diritto dell'Unione. E' accertato di conseguenza il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza delle reiterate assunzioni a termine e, per l'effetto, la conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato come disciplinata dai C.C.N.L. di settore succedutisi nel tempo, con condanna del convenuto a ricostruire la carriera dell'attrice tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre- CP_2 ruolo, nonché a corrispondere le differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio.
IV. Il trattamento economico fondamentale del personale docente, e del personale ATA, è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio (cfr., già, il d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3, c. 3, e tab. A allegata e, successivamente, i C.C.N.L. 4 agosto 1995, 1 agosto 1996, 26 maggio 1999, 15 marzo 2001, 24 luglio 2003, 7 dicembre 2005, 29 novembre 2007, 8 aprile 2008, 23 gennaio 2009); posizioni, queste, che sono rimaste immutate sino al C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che le ha ridotte al numero di 6 (in quanto la nuova prima fascia - da 0 a 8 anni - ha assorbito le previgenti due fasce - da 0 a 2 e da 3 a 8 anni): da 0 a 8 anni;
da 9 a 14 anni;
da 15 a 20 anni;
da 21 a 27 anni;
da 28 a 34 anni e da 35 anni.
V. La normativa primaria (in particolare gli artt. 569 e 570 d.lgs. n. 297/1994) e collettiva (in particolare il CCNL 4 agosto 1995) disciplina in modo specifico il riconoscimento del servizio “non di ruolo” prestato dai lavoratori ATA e la susseguente progressione di carriera. In estrema sintesi la normativa prevede per il personale che ha svolto il servizio “pre-ruolo” un abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo. E' sufficiente, per la motivazione, rimandare alla puntuale ricostruzione normativa resa da Cassazione n. 31150/2019 VI. La normativa richiamata si pone in contrasto con i principi comunitari espressi nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. E' sufficiente, per la motivazione, rimandare alle plurime pronunce della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos) e a quelle della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA). Si evidenziano alcuni di questi principi viste le difese ministeriali: 1 l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36); 2 la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana);
3 il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
4 le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
5 a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); Per_2
6 la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Per_2
; Per_3
7 i principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, con la quale, Per_4
a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione Per_4 deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
VII. L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone quindi in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
La questione controversa relativa alla annualità 2013
VIII. E' controversa la rilevanza dell'annualità 2013.
1 Al riguardo ci si richiama alla motivazione di Cassazione n. 13619 del 2025 e alla complessiva ed esaustiva ricostruzione normativa effettuata.
2 La sentenza ha concluso affermando che l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. 3 “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
La quantificazione delle differenze retributive
IX. La quantificazione della somma, pari a 3.209,05, euro, indicata dal ricorrente non può esser determinata in ragione della limitazione dell'annualità del 2013.
X. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
p.q.m.
I. Accerta il diritto della parte ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato (prima dell'immissione in ruolo) dedotti in giudizio, con effetto sulla posizione stipendiale e sulla ricostruzione di carriera, fermo restando quanto motivato per l'annualità 2013. II. Condanna parte resistente a ricostruire la carriera della parte ricorrente ai fini giuridici ed economici nei termini di cui in motivazione, secondo la progressione stipendiale. III. Condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, delle differenze CP_2 retributive maturate, oltre i ratei di 13ma mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della CP_2 progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
IV. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 852 euro, oltre accessori dovuti per legge.
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 496/2024 r.g., udienza del 30/05/2025
Parte_1
Avv. BALENA ANNA;
Controparte_1 parte ricorrente
Controparte_2
Difesa ex art. 417 bis c.p.c. parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente chiede;
l'accertamento del diritto al riconoscimento del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo;
l'accertamento del diritto ad esser collocata dal 01.03.2020 nella fascia stipendiale 15-20, corrispondenti all'effettiva anzianità di servizio maturata;
la condanna del CP_2 anche al pagamento delle differenze retributive non corrisposte in ragione del disconoscimento. II. Parte resistente chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
I. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale.
1 Parte ricorrente ha prestato il proprio lavoro (personale ATA), con contratti a termine e continuativamente dall' a.s. 2000/2001.
2 Non è oggetto di contestazione la circostanza per cui le mansioni espletate in esecuzione dei contratti a tempo determinato sono state sovrapponibili a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli.
3 Parte ricorrente è stata immessa in ruolo il 1.9.2017. 4 Parte resistente ha riconosciuto alla ricorrente, in applicazione dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994, una anzianità di servizio (ai fini giuridici ed economici) pari ad anni 9, mesi 7, giorni 20 (considerando l'anno di blocco del 2013), e una anzianità ai soli fini economici pari ad anni 2, mesi 9, giorni 25.
La principale questione controversa: l'accertamento del diritto al paritario riconoscimento dell'anzianità di servizio
II. La principale questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento del diritto al pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo, in caso di assunzione a tempo indeterminato, ai fini della progressione professionale prevista per il personale dipendente di ruolo. 1 Parte ricorrente contesta la quantificazione della anzianità di servizio pre-ruolo effettuata dal all'atto del passaggio in ruolo - in applicazione dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 - e la CP_2 conseguente progressione economica riconosciuta. La questione effettivamente controversa riguarda la conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. 2 Parte ricorrente chiede quindi l'accertamento del diritto alla quantificazione dell'anzianità di servizio pre-ruolo pari a 12 anni, 05 mese, 15 giorni.
III. La normativa interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, non è conforme al diritto dell'Unione. E' accertato di conseguenza il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza delle reiterate assunzioni a termine e, per l'effetto, la conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato come disciplinata dai C.C.N.L. di settore succedutisi nel tempo, con condanna del convenuto a ricostruire la carriera dell'attrice tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre- CP_2 ruolo, nonché a corrispondere le differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio.
IV. Il trattamento economico fondamentale del personale docente, e del personale ATA, è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio (cfr., già, il d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3, c. 3, e tab. A allegata e, successivamente, i C.C.N.L. 4 agosto 1995, 1 agosto 1996, 26 maggio 1999, 15 marzo 2001, 24 luglio 2003, 7 dicembre 2005, 29 novembre 2007, 8 aprile 2008, 23 gennaio 2009); posizioni, queste, che sono rimaste immutate sino al C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che le ha ridotte al numero di 6 (in quanto la nuova prima fascia - da 0 a 8 anni - ha assorbito le previgenti due fasce - da 0 a 2 e da 3 a 8 anni): da 0 a 8 anni;
da 9 a 14 anni;
da 15 a 20 anni;
da 21 a 27 anni;
da 28 a 34 anni e da 35 anni.
V. La normativa primaria (in particolare gli artt. 569 e 570 d.lgs. n. 297/1994) e collettiva (in particolare il CCNL 4 agosto 1995) disciplina in modo specifico il riconoscimento del servizio “non di ruolo” prestato dai lavoratori ATA e la susseguente progressione di carriera. In estrema sintesi la normativa prevede per il personale che ha svolto il servizio “pre-ruolo” un abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo. E' sufficiente, per la motivazione, rimandare alla puntuale ricostruzione normativa resa da Cassazione n. 31150/2019 VI. La normativa richiamata si pone in contrasto con i principi comunitari espressi nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. E' sufficiente, per la motivazione, rimandare alle plurime pronunce della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos) e a quelle della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA). Si evidenziano alcuni di questi principi viste le difese ministeriali: 1 l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36); 2 la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana);
3 il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
4 le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
5 a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); Per_2
6 la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Per_2
; Per_3
7 i principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, con la quale, Per_4
a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione Per_4 deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
VII. L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone quindi in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
La questione controversa relativa alla annualità 2013
VIII. E' controversa la rilevanza dell'annualità 2013.
1 Al riguardo ci si richiama alla motivazione di Cassazione n. 13619 del 2025 e alla complessiva ed esaustiva ricostruzione normativa effettuata.
2 La sentenza ha concluso affermando che l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. 3 “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
La quantificazione delle differenze retributive
IX. La quantificazione della somma, pari a 3.209,05, euro, indicata dal ricorrente non può esser determinata in ragione della limitazione dell'annualità del 2013.
X. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
p.q.m.
I. Accerta il diritto della parte ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato (prima dell'immissione in ruolo) dedotti in giudizio, con effetto sulla posizione stipendiale e sulla ricostruzione di carriera, fermo restando quanto motivato per l'annualità 2013. II. Condanna parte resistente a ricostruire la carriera della parte ricorrente ai fini giuridici ed economici nei termini di cui in motivazione, secondo la progressione stipendiale. III. Condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, delle differenze CP_2 retributive maturate, oltre i ratei di 13ma mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della CP_2 progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
IV. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 852 euro, oltre accessori dovuti per legge.
Giudice del lavoro Riccardo Ionta