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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/07/2024, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 17.1.2024, ai sensi dell'art. art. 127
ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21.6.2024, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 212 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata agli atti, dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Salita di San Nicola da
Tolentino 1/b,
PEC: ; Email_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott. , CP_3
dott.ssa e dott.ssa , elettivamente domiciliati ai Controparte_4 Controparte_5
1 fini del presente giudizio presso l'Ufficio X-Ambito Territoriale di Salerno - Ufficio legale e del contenzioso, via Monticelli-loc Fuorni;
PEC: Email_2
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 13.1.2024 la docente agiva nei confronti Parte_1
Cont del , in persona del Ministro p.t., dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro,
adducendo:
- di essere docente precaria attualmente in servizio presso l'I.C. di Montecorvino Pugliano;
- di essere stata assunta con contratti a tempo determinato presso istituti scolastici della circoscrizione del Tribunale di Salerno sino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni: - a.s. 2019/2020; - a.s. 2021/2022; - a.s. 2022/2023; - a.s. 2023/2024;
- che durante detti periodi di servizio a tempo determinato il profilo professionale della ricorrente e le mansioni svolte erano pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
- che in detti anni non aveva fruito della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione …, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”
(c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015 e i successivi d.p.c.m. adottati in attuazione di tale testo normativo avevano riservato tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.
Sulla scorta di tali presupposti fattuali asseriva che la mancata concessione della citata
“Carta Elettronica” ai docenti a tempo determinato aveva integrato una palese violazione
2 della clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato,
recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo cui “
1. Per quanto riguarda le condizioni di
impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno
favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un
contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive”.
Inoltre la legge n. 107/2015, nella parte in cui aveva negato la Carta docenti al personale a tempo determinato era illegittima e, in particolare, si era posta in contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 della Costituzione, nonché con gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. Comparto Scuola, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con rapporti a termine,
svolgevano le stesse mansioni ed avevano l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Rimarcava, poi, che il diritto ad ottenere la Carta docenti discendeva anche dall'applicazione, da un lato, della clausola 6 dell'accordo quadro del 18.3.1999, e,
dall'alto, dell'art. 14 della CDFUE, il quale annovera il diritto alla formazione tra i diritti fondamentali, sancendo che “ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua”.
Per tali ragioni chiedeva conclusivamente al Tribunale di:
<A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico
di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni
scolastici 2019/2020 e dal 2021/2022 al 2023/2024, e per l'effetto, condannare il CP_1
resistente all'attribuzione in favore della docente della carta elettronica dell'importo
nominale pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, dunque per complessivi € 2.000,00>>.
3 Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario.
2. Il si costituiva in giudizio tardivamente con memoria difensiva telematica del CP_6
19.6.2024, con la quale evidenziava la mancanza di violazione della clausola di cui all'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n.
99/70/CEE, avendo la “carta docente” precipua ed esclusiva funzione di assicurare la formazione continua del personale docente e il relativo importo non essendo riconducibile né a retribuzione accessoria né a reddito imponibile. Peraltro la formazione era divenuta obbligatoria soltanto per il personale docente di ruolo, mentre alcun obbligo al riguardo era analogamente statuito con riguardo ai docenti a tempo determinato.
Per tali motivi, quindi, il convenuto concludeva chiedendo al Tribunale: <In via CP_1
principale e nel merito: rigettare le domande svolte dalla ricorrente per le motivazioni di cui
alla presente memoria>>.
Vinte le spese di lite.
3. La causa, documentalmente istruita, veniva calendarizzata per la discussione per l'udienza del 21.6.2024, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Il ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. Il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
è fondato e va, pertanto, accolto, nei termini che seguono.
[...]
Come già evidenziato nella parte espositiva, la ricorrente ha agito in giudizio rivendicando il diritto all'attribuzione della c.d. carta docenti per gli anni in cui aveva espletato l'attività
lavorativa con diversi contratti a termine alle dipendenze dell'amministrazione scolastica sino al temine delle attività didattiche, arco temporale per il quale tale beneficio era stato a lei negato sul presupposto che esso spettasse al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Quindi, ai fini di una compiuta disamina della materia sottoposta all'attenzione di questo giudice ed allo scopo di vagliare la fondatezza delle pretese economiche de quibus, non si può fare a meno di analizzare la normativa che disciplina la fruizione della “carta docente”,
anche alla luce degli autorevoli arresti giurisprudenziali nazionali e comunitari che l'hanno interessata, nonché delle conclusioni cui la Sezione Lavoro di questo Tribunale è già
approdata sulla scorta degli stessi.
2. In tal senso, l'attenzione va focalizzata sull'art 1, comma 121, della legge n. 107/2015, il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al
comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_7
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
5 post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli
dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano
triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al
comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito
imponibile”.
Inoltre, il comma 122 del medesimo articolo stabilisce che: “con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_8
e con il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
[...]
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le
modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del
sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione
delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
La stessa disposizione, poi, al comma 124, sancisce che: “nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati
emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_8
rappresentative di categoria”.
Orbene, la ratio dell'attribuzione e, quindi della fruizione, della carta da parte del docente è
stata individuata dal legislatore nella necessità di aggiornamento e formazione
6 dell'educatore per rendere quanto più possibile efficiente l'espletamento della sua professione.
Con tale principio di rango primario mal si concilia quello poi introdotto dall'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015, il quale - al fine di regolamentare l'attribuzione del beneficio
de quo - ha previsto la fruizione della carta solo per alcuni docenti e, nello specifico, che: “i
docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a
tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e
prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non
trasferibile. Il assegna la Carta a Controparte_7
ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche. Le
Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_7
individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione
medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal
verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_7
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di
[...]
ruolo a tempo indeterminato. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo
complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della
Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in
cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente
all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse
disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico
successivo. Il disciplina le modalità Controparte_7
di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno
7 scolastico. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3
che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili
nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo
restando quanto previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso
disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art.
1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio
ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun
anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere
sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei
limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da
ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della
Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata
utilizzazione.”.
Quindi, nell'ottica della parità di trattamento e proprio secondo tale prospettiva interpretativa, il Supremo Consesso Amministrativo è stato investito della questione afferente alla limitazione soggettiva nell'attribuzione di tale beneficio e, con sentenza n.
1842/2022, ha annullato il richiamato art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 – affermando che fosse illegittima l'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato in esso prevista.
3. Orbene, secondo il Consiglio di Stato, negando il sussidio ai docenti a tempo determinato, il aveva creato un sistema a “doppia trazione”, ponendo, da un lato, CP_1
gli insegnanti di ruolo - la cui formazione è obbligatoria e viene sostenuta attraverso l'erogazione del beneficio de quo - e, dall'altro, quella dei docenti non di ruolo - per i quali,
al contrario, l'attività formativa sembrava non essere necessaria, in quanto si rendeva di fatto impossibile la fruizione da parte loro della carta.
8 Una simile restrizione nell'attribuzione del beneficio in questione, come poi attentamente rimarcato anche dalla giurisprudenza civile e, di recente, da altri giudici di questa Sezione,
collide con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., e si scontra con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Sotto questo profilo, la normativa primaria istitutiva della carta (art. 1 comma 121 e 124
della legge n. 107/2015) dev'essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata e del suddetto benefico dev'essere consentita la fruizione a tutto il personale docente,
indipendentemente dalla temporaneità o definitività del contratto di assunzione.
Ciò non solo in omaggio al principio sancito dal C.d.S. con la pronuncia n. 1842/2022, ma anche sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria, in tema di formazione della classe docente.
Tale impostazione serve, infatti, a dare effettività non solo al diritto alla formazione degli insegnanti, ma anche e soprattutto alla qualità dell'insegnamento e all'arricchimento del bagaglio culturale degli alunni stessi.
Al riguardo, il Consiglio di Stato, con la medesima pronuncia innanzi richiamata (n.
1842/2022), ha precisato che: “l'interpretazione dei commi 121 e 124 deve tenere conto
delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e
a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in
servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e
9 anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare
che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti),
così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che
menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già
ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in
via interpretativa la predetta lacuna”.
4. L'impostazione dei giudici italiani in materia è stata poi rafforzata e avallata da quella degli organi giurisdizionali sovranazionali, le cui pronunce sono vincolanti per il nostro
Stato, in omaggio al principio di cui art. 11 Cost.
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul
Funzionamento della Corte Europea.
A tal proposito, la CGUE, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la: “la clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo
personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_7
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei
docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che
può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
10 pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di
hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha, perciò, affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” dev'essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che: “conformemente all'articolo 1, comma 121,
della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato
quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali.
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta
indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento,
da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. CP_1
Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende
in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] La
circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e
servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi
determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale
come «condizione di impiego».
11 La Corte di Giustizia UE ha, inoltre, affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro
e delle competenze professionali richieste e, dall'altro, che esiste una differenza di
trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non
beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
La stessa Corte ha, ancora, verificato l'inesistenza di una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, giustificasse la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante: “la
nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia
giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il
rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a
criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale
necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali
elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle
caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una
legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi riportata)”.
Dunque, ad avviso dei giudici europei, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di
12 una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (cfr., in tal senso,
sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41).
La Corte ha aggiunto che: “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo
determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo
indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di
formazione e le condizioni di impiego”.
5. Infine, in sintonia con i principi sovranazionali appena richiamati, la Corte di Cassazione
si è di recente espressa sull'argomento (con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961) e,
in particolare, proprio sulla questione oggetto di rinvio pregiudiziale, ex art. 363-bis c.p.c.,
concernente la spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1,
comma 121, l. n. 107 del 2015).
Le regole cristallizzate dal giudice nazionale con tale rilevante pronuncia sono state le seguenti:
-- 1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, legge n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
-- 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche,
perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre
13 interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
-- 3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze,
spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
-- 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
legge n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sulla scorta dell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, nonché
dell'orientamento dei giudici europei in materia, l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015
dev'essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato
14 alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o – come in parte è nel caso di specie – fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, legge n. 124/1999).
Va chiarito che il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione in favore della parte ricorrente, bensì in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo,
finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla S.C. di un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato (sul punto, si cfr. la suddetta sentenza della Cass. Civ. n. 29961/23, secondo cui l'intera operazione è
condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad
altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al
docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e
ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare
proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali).
Non osta, quindi, al riconoscimento del beneficio l'omessa presentazione di una domanda al datore di lavoro, né tantomeno è configurabile alcuna decadenza per la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio.
6. Va aggiunto, in ultimo, che sul tema peculiare della successione di supplenze brevi, non disposte sino al termine delle attività didattiche, anche se di fatto estese fino a coprire una ampia porzione dell'anno scolastico, lo scrivente, rivedendo sul punto specifico il proprio precedente orientamento, intende attenersi all'insegnamento recepito nel decreto del
Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione n. 7254/2024, laddove si sottolinea il nesso – già evidenziato in diversi arresti della Corte – “tra attribuzione della Carta e
dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-
15 educativa”, in ragione del quale “risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta
in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto
differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione
questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore”.
Nella sentenza n. 29961 del 2023, inoltre, si afferma da un lato che “Lo strumento
antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra
sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a
catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni
complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque
tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul
piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra
ampiamente spiegate”.
7. Facendo corretta applicazione al caso in esame dei principi e dei criteri esegetici sin qui delineati, dev'essere riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta per le annualità in cui ella ha prestato attività di docenza a tempo determinato.
Nella specie, non è contestato e, anzi, risulta provato documentalmente, che la ricorrente ha, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, svolto supplenza sino al termine delle attività didattiche.
Ugualmente è documentale che la ricorrente sia tuttora in servizio come supplente annuale.
Ne consegue che deve pervenirsi all'accoglimento del ricorso, risultando dimostrato il diritto della docente a fruire della “carta docente” per gli aa.ss. 2019/2020, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024.
Conseguentemente, il va condannato all'erogazione, Controparte_1
in favore della ricorrente, nel rispetto delle finalità di cui alla L. n. 107/2015 e delle modalità
16 attuative di cui al DPCM del 28 novembre 2016 (dovendo, ovviamente, operare il limite del biennio dal concreto accredito dell'importo) del relativo importo, pari alla complessiva somma di € 2.000,00 cioè, nello specifico, € 500,00 per ciascun anno scolastico in cui la ricorrente ha prestato servizio a tempo determinato con incarico annuale o sino al termine delle lezioni, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n.
724 del 1994.
8. In ragione dell'accoglimento della domanda, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta, nella misura determinata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, attenendosi, in ragione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale, ai valori minimi del parametro di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ex art. 4, comma 4, del succitato D.M. in considerazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 212 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da
[...]
nei confronti del , in persona del Pt_1 Controparte_1 CP_9
così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto della ricorrente all'attribuzione del beneficio economico derivante dalla fruizione della c.d. “carta docenti” per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condanna il
[...]
alla erogazione, in favore di , tramite Controparte_1 Parte_1
l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, nel rispetto delle finalità indicate dalla legge e delle modalità
attuative di cui al DPCM del 28 novembre 2016 (dovendo, nondimeno, il limite del biennio cominciare a decorrere – com'è ovvio – dal momento del concreto accredito dell'importo)
17 dell'importo di € 2.000,00 (nello specifico, € 500,00 per ciascuno dei suddetti anni scolastici), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724
del 1994;
2) condanna il , in persona del p.t., al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 721,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 12.7.2024
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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