CA
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di assistenza e previdenza in grado di appello iscritta al N. 353 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto alla via Polibio n. 75, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Del Vecchio, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Francesco Certomà, Rita Battiato e Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Golfo di Taranto n. 7/D presso l'ufficio legale dell , CP_1
- APPELLATO –
Oggetto: indennità di NASPI
All'udienza dell'11.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 1508/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' , volta al pagamento dell'indennità NASPI, chiesta con domanda CP_1
amministrativa del 18.9.2017, in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal
28.4.2016 al 30.8.2017 alle dipendenze della Società Cooperativa Partenope, cessato a seguito del licenziamento verbale irrogatogli dalla predetta datrice di lavoro in data
30.8.2019. Condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone l'erroneità Parte_1
e chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' insistendo per la conferma della sentenza impugnata
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale si dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, premesso che la transazione della lite, intercorsa durante il giudizio di impugnazione del licenziamento verbale tra il datore di lavoro ed il lavoratore, sulle pretese derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, lascia impregiudicata ogni
CP_ questione, in merito al licenziamento, nei confronti dei terzi, qual è l' rimasto estraneo, ha respinto la domanda di pagamento dell'indennità Naspi, proposta dal in assenza della prova del recesso da parte del datore di lavoro, rilevando che Pt_1
dei due testi addotti, uno, nulla ha saputo dichiarare e l'altro, , ha Tes_1 Tes_2
riferito circostanze apprese direttamente dal ricorrente.
Si duole l'appellante di tale motivazione evidenziando l'errata valutazione della normativa prevista dall'art. 26 del D.Lgs n. 151/2015 disciplinante la convalida delle dimissioni volontarie, in assenza della quale le dimissioni si considerano come mai rese, e l'errata interpretazione delle risultanze processuali. Sostiene l'appellante di non aver mai rassegnato dimissioni volontarie avendo, invece, impugnato il licenziamento verbale instaurando il giudizio innanzi al Tribunale di Taranto, conclusosi con il verbale di transazione giudiziale con erogazione in suo favore della somma di €. 5000,00 e con il quale le parti espressamente riconoscevano che “il non ha mai Pt_1
reso o inteso rendere dimissioni di alcun tipo”.
CP_ Dal suo canto, l' ribadisce che il rapporto di lavoro risulta cessato per dimissioni del lavoratore, così emergente sia nelle comunicazioni obbligatorie Unilav, sia nei
CP_ flussi Uniemens con i dati comunicati all' direttamente al datore di lavoro;
che l'atto di transazione è irrilevante nei suoi confronti essendo estraneo alle parti sottoscrittrici;
che manca comunque la comunicazione, da parte del datore di lavoro,
di rettifica del motivo di licenziamento da parte del datore di lavoro.
L'appello è fondato.
L'art. 3 D. Lgs. n. 22 del 2015, operante per il caso in esame ratione temporis,
stabilisce:
"La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
21 aprile2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione,
almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della L. n. 92 del 2012."
Non in contestazione gli altri fatti costitutivi della prestazione, il rigetto da parte dell' si fonda sulla comunicazione UNILAV inviata dal datore di lavoro da cui si CP_1
evince la causa della cessazione del rapporto di lavoro per “Dimissioni”.
Tuttavia, la comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro, invero, risulta palesemente in contrasto con la ricostruzione fattuale e con le produzioni documentali
3 del lavoratore (lettera dell'11.9.2017 diretta al datare di lavoro di impugnazione dell'avvenuto licenziamento verbale irrogato in data 11.9.2017 contenente anche la segnalazione dell'erronea comunicazione Unilav, a cura della società datrice di lavoro,
e l'invito alla necessaria rettifica;
ricorso depositato in data 13.9.2017 con cui il impugnava formalmente il licenziamento verbale, chiedendo la condanna del Pt_1
società datrice di lavoro alla reintegrazione nel suo posto di lavoro, “previo accertamento dell'inesistenza di alcuna volontà del lavoratore di rendere le dimissioni dal rapporto di lavoro;
relativo “verbale di conciliazione” sottoscritto dal datore di lavoro e lavoratore dinanzi al Giudice del Lavoro, da cui si evince: “le parti pacificamente dichiarano che il sig. non ha mai reso o inteso rendere Pt_1
dimissioni di alcun tipo”.
CP_ Deve, peraltro, rilevarsi che l' sul presupposto dell'inopponibilità all'istituto della transazione intervenuta tra le parti in ordine agli effetti della risoluzione del rapporto, non discute in causa in ordine alle ripercussioni del contenuto dell'accordo transattivo,
ma valorizza soltanto la comunicazione Unilav del datore di lavoro.
Appare evidente, pertanto, come la comunicazione Unilav della datrice di lavoro non possa ritenersi vincolante rispetto ad un quadro probatorio del tutto difforme, in considerazione che “l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass.
n. 4040 del 27/06/1980)” (Cass. 28295/2019).
Né l'efficacia probatoria della menzionata documentazione fornita dal è stata Pt_1
neutralizzata dalle dichiarazioni dei testi escussi e neppure può essere imputata al lavoratore la mancata rettifica dell'Unilav a cura esclusiva del datore
L'appello, dunque, va accolto.
Le spese del giudizio di primo grado sono compensate per metà, giacché l' non CP_1
avrebbe potuto accogliere la domanda amministrativa sulla base predetta comunicazione UNILAV, mentre per la restante metà e le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (secondo le tabelle di cui al decreto del Ministro
della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022, per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e €.
26.000,00).
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il
CP_ diritto di a conseguire dall' l'indennità di disoccupazione Naspi, Parte_1
di cui al D.Lgs n. 22/2015 e l'accredito della contribuzione figurativa a decorrere dal
18.9.2017, fino a quando è rimasto disoccupato, non oltre 24 mesi;
CP_ 2) condanna l' al pagamento in favore di delle somme maturate, Parte_1
a titolo di indennità Naspi dal 18.9.2017 fino a quando è rimasto disoccupato, per non più di 24 mesi, oltre accessori di legge;
CP_ 3) compensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna l' al pagamento della restante metà che liquida in complessivi €. 2.700,00, oltre accessori di legge in favore dell'appellante con distrazione al suo procuratore, avv. Fabrizio del Vecchio,
anticipante;
CP_ 4) condanna, inoltre, l' al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in €. 3.700,00, oltre accessori di legge in favore dell'appellante con distrazione al suo procuratore avv. Fabrizio del Vecchio, anticipante.
Taranto, 11.6.2025
Il Consigliere Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di assistenza e previdenza in grado di appello iscritta al N. 353 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto alla via Polibio n. 75, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Del Vecchio, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Francesco Certomà, Rita Battiato e Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Golfo di Taranto n. 7/D presso l'ufficio legale dell , CP_1
- APPELLATO –
Oggetto: indennità di NASPI
All'udienza dell'11.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 1508/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' , volta al pagamento dell'indennità NASPI, chiesta con domanda CP_1
amministrativa del 18.9.2017, in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal
28.4.2016 al 30.8.2017 alle dipendenze della Società Cooperativa Partenope, cessato a seguito del licenziamento verbale irrogatogli dalla predetta datrice di lavoro in data
30.8.2019. Condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone l'erroneità Parte_1
e chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' insistendo per la conferma della sentenza impugnata
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale si dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, premesso che la transazione della lite, intercorsa durante il giudizio di impugnazione del licenziamento verbale tra il datore di lavoro ed il lavoratore, sulle pretese derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, lascia impregiudicata ogni
CP_ questione, in merito al licenziamento, nei confronti dei terzi, qual è l' rimasto estraneo, ha respinto la domanda di pagamento dell'indennità Naspi, proposta dal in assenza della prova del recesso da parte del datore di lavoro, rilevando che Pt_1
dei due testi addotti, uno, nulla ha saputo dichiarare e l'altro, , ha Tes_1 Tes_2
riferito circostanze apprese direttamente dal ricorrente.
Si duole l'appellante di tale motivazione evidenziando l'errata valutazione della normativa prevista dall'art. 26 del D.Lgs n. 151/2015 disciplinante la convalida delle dimissioni volontarie, in assenza della quale le dimissioni si considerano come mai rese, e l'errata interpretazione delle risultanze processuali. Sostiene l'appellante di non aver mai rassegnato dimissioni volontarie avendo, invece, impugnato il licenziamento verbale instaurando il giudizio innanzi al Tribunale di Taranto, conclusosi con il verbale di transazione giudiziale con erogazione in suo favore della somma di €. 5000,00 e con il quale le parti espressamente riconoscevano che “il non ha mai Pt_1
reso o inteso rendere dimissioni di alcun tipo”.
CP_ Dal suo canto, l' ribadisce che il rapporto di lavoro risulta cessato per dimissioni del lavoratore, così emergente sia nelle comunicazioni obbligatorie Unilav, sia nei
CP_ flussi Uniemens con i dati comunicati all' direttamente al datore di lavoro;
che l'atto di transazione è irrilevante nei suoi confronti essendo estraneo alle parti sottoscrittrici;
che manca comunque la comunicazione, da parte del datore di lavoro,
di rettifica del motivo di licenziamento da parte del datore di lavoro.
L'appello è fondato.
L'art. 3 D. Lgs. n. 22 del 2015, operante per il caso in esame ratione temporis,
stabilisce:
"La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
21 aprile2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione,
almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della L. n. 92 del 2012."
Non in contestazione gli altri fatti costitutivi della prestazione, il rigetto da parte dell' si fonda sulla comunicazione UNILAV inviata dal datore di lavoro da cui si CP_1
evince la causa della cessazione del rapporto di lavoro per “Dimissioni”.
Tuttavia, la comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro, invero, risulta palesemente in contrasto con la ricostruzione fattuale e con le produzioni documentali
3 del lavoratore (lettera dell'11.9.2017 diretta al datare di lavoro di impugnazione dell'avvenuto licenziamento verbale irrogato in data 11.9.2017 contenente anche la segnalazione dell'erronea comunicazione Unilav, a cura della società datrice di lavoro,
e l'invito alla necessaria rettifica;
ricorso depositato in data 13.9.2017 con cui il impugnava formalmente il licenziamento verbale, chiedendo la condanna del Pt_1
società datrice di lavoro alla reintegrazione nel suo posto di lavoro, “previo accertamento dell'inesistenza di alcuna volontà del lavoratore di rendere le dimissioni dal rapporto di lavoro;
relativo “verbale di conciliazione” sottoscritto dal datore di lavoro e lavoratore dinanzi al Giudice del Lavoro, da cui si evince: “le parti pacificamente dichiarano che il sig. non ha mai reso o inteso rendere Pt_1
dimissioni di alcun tipo”.
CP_ Deve, peraltro, rilevarsi che l' sul presupposto dell'inopponibilità all'istituto della transazione intervenuta tra le parti in ordine agli effetti della risoluzione del rapporto, non discute in causa in ordine alle ripercussioni del contenuto dell'accordo transattivo,
ma valorizza soltanto la comunicazione Unilav del datore di lavoro.
Appare evidente, pertanto, come la comunicazione Unilav della datrice di lavoro non possa ritenersi vincolante rispetto ad un quadro probatorio del tutto difforme, in considerazione che “l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass.
n. 4040 del 27/06/1980)” (Cass. 28295/2019).
Né l'efficacia probatoria della menzionata documentazione fornita dal è stata Pt_1
neutralizzata dalle dichiarazioni dei testi escussi e neppure può essere imputata al lavoratore la mancata rettifica dell'Unilav a cura esclusiva del datore
L'appello, dunque, va accolto.
Le spese del giudizio di primo grado sono compensate per metà, giacché l' non CP_1
avrebbe potuto accogliere la domanda amministrativa sulla base predetta comunicazione UNILAV, mentre per la restante metà e le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (secondo le tabelle di cui al decreto del Ministro
della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022, per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e €.
26.000,00).
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il
CP_ diritto di a conseguire dall' l'indennità di disoccupazione Naspi, Parte_1
di cui al D.Lgs n. 22/2015 e l'accredito della contribuzione figurativa a decorrere dal
18.9.2017, fino a quando è rimasto disoccupato, non oltre 24 mesi;
CP_ 2) condanna l' al pagamento in favore di delle somme maturate, Parte_1
a titolo di indennità Naspi dal 18.9.2017 fino a quando è rimasto disoccupato, per non più di 24 mesi, oltre accessori di legge;
CP_ 3) compensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna l' al pagamento della restante metà che liquida in complessivi €. 2.700,00, oltre accessori di legge in favore dell'appellante con distrazione al suo procuratore, avv. Fabrizio del Vecchio,
anticipante;
CP_ 4) condanna, inoltre, l' al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in €. 3.700,00, oltre accessori di legge in favore dell'appellante con distrazione al suo procuratore avv. Fabrizio del Vecchio, anticipante.
Taranto, 11.6.2025
Il Consigliere Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
5