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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/10/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4431/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente Relatore dott. Stefano Rago Giudice dott.ssa Chiara Neri Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione, iscritto al n. r.g. 4431/2025, promosso, ex art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato in data 17/09/2025 da Parte_1
e , con il patrocinio dell'avv. Francesca Guazzi, elettivamente domiciliati in Parte_2
Reggio Emilia, Via Livatino n.9, presso lo studio del predetto difensore;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 17/09/2025, e Parte_1 [...] hanno chiesto una modifica delle condizioni di separazione omologate con sentenza di questo Pt_2
Tribunale in data 14/01/2025, pubblicata il 16/01/2025, chiedendo l'affidamento c.d. “super RS esclusivo” dei figli minori (nato il [...]) ed (nata il [...]) alla madre, sig.ra R_
a seguito del trasferimento in Polonia del padre, sig. . Parte_2 Parte_1
Le parti, a modifica delle condizioni di separazione, hanno quindi concordato le seguenti condizioni:
“Disporre alla signora l'affidamento super esclusivo in favore dei figli minori Parte_2 R_
RS (di anni 14) nato in [...] il [...] C.F. ed (di anni 3) nata a [...]F._1
Reggio Emilia il 9.11.2021 C.F. . C.F._2
Restano invariate le altre condizioni omologate con la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio
pagina 1 di 2 Emilia in data 14.01.2025 di cui agli art. 4), 5) e 6).”
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta in data 19/09/2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate possano essere omologate, in quanto conformi agli interessi dei figli minori, in ragione del trasferimento del padre in Polonia.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., a modifica delle condizioni di separazione consensuale omologate con sentenza di questo Tribunale in data 14/01/2025,
OMOLOGA le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato dalle parti in data 17/09/2025.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia, in data 2 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente Relatore dott. Stefano Rago Giudice dott.ssa Chiara Neri Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione, iscritto al n. r.g. 4431/2025, promosso, ex art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato in data 17/09/2025 da Parte_1
e , con il patrocinio dell'avv. Francesca Guazzi, elettivamente domiciliati in Parte_2
Reggio Emilia, Via Livatino n.9, presso lo studio del predetto difensore;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 17/09/2025, e Parte_1 [...] hanno chiesto una modifica delle condizioni di separazione omologate con sentenza di questo Pt_2
Tribunale in data 14/01/2025, pubblicata il 16/01/2025, chiedendo l'affidamento c.d. “super RS esclusivo” dei figli minori (nato il [...]) ed (nata il [...]) alla madre, sig.ra R_
a seguito del trasferimento in Polonia del padre, sig. . Parte_2 Parte_1
Le parti, a modifica delle condizioni di separazione, hanno quindi concordato le seguenti condizioni:
“Disporre alla signora l'affidamento super esclusivo in favore dei figli minori Parte_2 R_
RS (di anni 14) nato in [...] il [...] C.F. ed (di anni 3) nata a [...]F._1
Reggio Emilia il 9.11.2021 C.F. . C.F._2
Restano invariate le altre condizioni omologate con la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio
pagina 1 di 2 Emilia in data 14.01.2025 di cui agli art. 4), 5) e 6).”
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta in data 19/09/2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate possano essere omologate, in quanto conformi agli interessi dei figli minori, in ragione del trasferimento del padre in Polonia.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., a modifica delle condizioni di separazione consensuale omologate con sentenza di questo Tribunale in data 14/01/2025,
OMOLOGA le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato dalle parti in data 17/09/2025.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia, in data 2 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Damiano Dazzi
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