Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8098 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Aula B 8 098 /02 REP UBBLICA I TAL IANA 0 REMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.18053/99Trezza Dott. Vincenzo " Bruno D'Angelo Consigliere "1 Mario Putaturo Donati V. " Rep. 11 Cron. 22208 " Giovanni Mazzarella "" Guido Vidiri Ud. 4/4/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO S.p.a. SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notar dott.Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep.n.56911, elett.dom.in Roma, via di Ripetta n.22, presso lo studio dell'avv.Gerardo Vesci che la rappresenta e difende,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO lo IT AL, elett.dom.in Roma,via Campania n.31,presso e difesa studio dell'avv.Rosario Basile, rappresentata 1422 1 dall'avv. Gioacchino Giordano, per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Siracusa in data 20 luglio 1999, n.85 (R.G. N. 1722/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 4/4/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Fabio Pulsoni per delega dell'avv.Vesci; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr.Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza n.747 del 1998 il Pretore del lavoro diCon Siracusa, in accoglimento del ricorso di RI LU contro la s.p.a. Ferrovie dello Stato, dichiarava che:tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 1991 al 30 settembre 1993; la dipendente, oltre ad avere diritto al trattamento economico di cui al VI livello CCNL del settore e quindi alla fruizione a tale titolo della complessiva somma di lire 6.680.755, doveva essere reintegrata nel posto di lavoro per illegittimità del licenziamento intimatole. La decisione, su appello della convenuta, veniva confermata dal Tribunale locale, con sentenza del 20 luglio 1999. 2 Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per La s.p.a. cassazione con un motivo, illustrato da memoria,cui ha resistito con controricorso la LU. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge n.1236 del 30 dicembre 1959 nonché degli artt. 2094 e 2095 c.c. e carente, omessa e insufficiente motivazione circa un punto fondamentale della controversia, ai sensi dell'art.360, nn.
1.3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ravvisato nel rapporto di lavoro de quo le caratteristiche valutare in pieno la portata delladella subordinazione, senza normativa speciale di riferimento.Tale normativa definisce, infatti, autonoma la prestazione di cui all'art.26 della detta legge n.1236 del 1959, la quale fa riferimento, ai fini della del rapporto costituzione, allo strumento della convenzione, parificando tale rapporto a quello subordinato solo agli effetti dell'assicurazione sentenza impugnata, non ricercandoobbligatoria. Dall'altro, la preventivamente la volontà delle parti e la concreta disciplina giuridica del rapporto,quale voluto dalle medesime nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, ha finito col disconoscere la valenza dell'elemento volontaristico ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro. Il motivo va rigettato perché infondato. Il rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento in favore delle Ferrovie dello Stato dei servizi indicati dall'art.26 della legge 30 dicembre 1959, n.1236 (mantenuto espressamente in 3 vigore dalla legge 27 luglio carattere1967, n.668) ha autonomo, giusta la qualificazione in tal senso offertane dalla stessa norma (che fa riferimento, ai fini della costituzione, allo strumento della convenzione che parifica tale rapporto a quello agli effetti dell'assicurazione obbligatoriasubordinato solo I.V.S.), non essendo incompatibili con la detta natura autonoma la facoltà del committente di vigilare (parasubordinata) sull'esecuzione dell'opera (in particolare, accudienza, pulizia e custodia dei dormitori del personale delle FF.SS.) e di assegnare ad altro incarico i lavoratori inadempienti. Peraltro, poiché la norma citata non impone di qualificare il rapporto come "locatio operis", a prescindere dalle concrete modalità del suo svolgimento, l'indicata qualifica legislativa non è di ostacolo alla configurabilità di un rapporto di lavoro non autonomo ma subordinato,ove, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, risulti l'avvenuta introdutuzione in sede di nella concreta gestione della stipulazione della convenzione medesima, di ulteriori obblighi per i lavoratori tipici del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con la detta normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da esso disciplinato (Cass., 29 novembre gennaio 1999, n.818;20 1998, n.11756;3 novembre 1998, n.11016;7 ottobre 1997,n.9722. il quale Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale, the ha accertato che:benchè la LU avesse offerto nella domanda di assunzione la sua disponibilità come lavoratrice occasionale per la sostituzione degli accudienti presso il Ferrotel di Siracusa, il rapporto de quo aveva assunto, nel suo concreto svolgimento, caratteristiche peculiari della subordinazione, in relazione ad un pressante controllo direttivo ed organizzativo esercitato dalle Ferrovie sugli orari di lavoro e sulle modalità della prestazione del servizio, con assoggettamento del dipendente al potere gerarchico e disciplinare del datore;
trattandosi di rapporto di indeterminato, era inefficace illavoro subordinato a tempo licenziamento intimatole in forma orale. Il giudizio espresso, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, è, come tale, incensurabile in sede di legittimità. D'altro canto, le stesse censure della ricorrente sono state formulate in forma generica, e non indicazione di numerosispecifica, poiché si sono tradotte nella precedenti giurisprudenziali, più che nella critica degli elementi sui quali il giudice d'appello ha fondato il proprio convincimento. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese. Roma, 4 aprile 2002 Il Consigliere est. Il Presidente A I S Vincenzo Tresse D S 3 , A 3 O T L 5 , L Still A . O S E B N G e N I L O A S V E S N T E I V N I I P S 3 D I IL CANCELLERS 2 - N A T 8 G Deposit scalieria - S O 1 O 1 A 6.4 610 2007 P D M E I E Sll G A O G D R O T E L S T I G N A E E R S D