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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/12/2024, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 939/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 939/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
DE ANGELIS presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI, elettivamente domiciliata in VIA DANTE 23 09100 CAGLIARI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr
, dipendente a tempo indeterminato presso l di con profilo di Parte_1 CP_1
Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere, ha agito in questa sede nei confronti di quest'ultima per sentir riconoscere, in applicazione delle tutele di cui all'art. 19, comma 1, Decreto Legge n. 9/2020
e art. 26, comma 2, Decreto Legge n. 18/2020, il periodo di assenza dal lavoro dal 10.03.2020 al 31.07.2020 quale “assenza dal servizio per malattia o astensione cautelativa” ovvero equiparato al ricovero ospedaliero, con ogni conseguenza ai fini del calcolo del periodo di comporto e del riconoscimento della prestazione economica e della contribuzione figurativa, e per l'effetto sentir condannare l'AOU alla restituzione di tutte le somme decurtate dagli stipendi nel periodo di tale assenza dal lavoro.
Premesso di essere lavoratrice fragile in quanto affetta da gravi patologie respiratorie, ha dedotto la ricorrente di avere richiesto all'Azienda, nell'anno 2020 ed a causa della pandemia da COVID - SARS
19, di poter usufruire, nei periodi dal 10/3/2020 al 31/7/2020, dell'istituto della “assenza dal servizio per malattia o astensione cautelativa” di cui all'art. 19, comma 1, Decreto Legislativo n. 9 del 2/3/2020 e dell'art. 26, comma 2, d.l. n. 18 del 17/3/2020, convertito in legge n. 27/2020 e che l'Azienda, superati i 270 giorni di malattia previsti dal CCNL di categoria con retribuzione garantita al 100%, ha pagina 1 di 4 applicato le decurtazioni previste dal CCNL, sul presupposto della computabilità delle assenze al periodo di comporto.
Sostiene la ricorrente l'erroneità dell'operato dell resistente posto che, stante l'equiparazione CP_1 operata dalla legge al ricovero ospedaliero, l'assenza prevista dalla richiamata disciplina emergenziale non avrebbe dovuto essere calcolata nel periodo di comporto. Contr Regolarmente costituitasi, l' di ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, rilevando CP_1 come, dall'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza a motivo della condizione di rischio indicata dall'art. 26, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, non derivi l'effetto di esclusione dell'assenza dal periodo di comporto, posto che in base all'art. 42 commi 10 e 11 del CCNL 2016 - 2018, rientrano nel periodo di comporto le assenze dovute a malattia, day - hospital in regime ospedaliero ed il ricovero ospedaliero, mentre l'esclusione dal periodo di comporto sarebbe invece prevista per le assenze riconducibili a grave patologie che richiedano il ricorso a terapie salvavita (“come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili”) in corso di trattamento (art. 43 CCNL), ovvero per assenza per infortuni sul lavoro o malattia professionale (ex art. 44 CCNL).
Conclude per la correttezza del proprio operato, risultando nell'ultimo triennio, alla data del 30/7/2020, un totale di 356 giorni di malattia, con conseguente applicazione per gli ultimi 88 giorni -dal 5/5/2020 al 31/7/2020- della decurtazione al 10%.
La causa, mutata più volte la persona del giudice e documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e vada accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 19 c. 1 DL 9/2020, contenente le misure urgenti in materia di pubblico impiego, prevedeva, nella formulazione ratione temporis applicabile, che “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero”.
La mera equiparazione al periodo di ricovero ospedaliero non consente, di per sé, il mancato computo del periodo ai fini del comporto, dal momento che, quando il legislatore ha voluto tale effetto, lo ha espressamente indicato, apportando la relativa modifica.
Ed infatti, l'art. 26 c. 2 DL 18/2020, nel testo antecedente alle modifiche apportate con Legge 41/2021, pur contemplando l'equiparazione al ricovero ospedaliero, non prevedeva affatto il divieto di computare i periodi di assenza dal servizio ai fini del periodo di comporto (divieto introdotto successivamente), disponendo:
“Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma”.
Tale divieto di computo ai fini del comporto è stato espressamente previsto dalla norma soltanto a pagina 2 di 4 seguito delle modifiche apportate dal DL 41/2021, assumendo la seguente formulazione:
“Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna CP_3 responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma”
Infine, con le modifiche apportate dalla L. 69/2021, la norma ha previsto retroattivamente, con decorrenza dal 17.03.2020, il divieto di computare i periodi di assenza dal servizio ai fini del periodo di comporto:
“Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal
17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto;
per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall a titolo di indennità di CP_3 accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma”
L'art. 87 c. 1 dello stesso DL 18/2020 prevede il divieto di computo ai fini del comporto soltanto a far data dal 31.12.2020, successivamente, quindi ai fatti di causa, e senza efficacia retroattiva, laddove afferma: “1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Tale norma risulta quindi irrilevante ai fini del presente giudizio.
L'art. 26 c. 2 DL 18/2020, invece rilevante, ha quindi previsto, oltre all'equiparazione, del periodo di assenza, al ricovero ospedaliero, anche il divieto di computo ai fini del comporto con decorrenza dal
17.03.2020; risulta inoltre che la ricorrente avesse i requisiti per essere sussunta nella categoria pagina 3 di 4 contemplata dalla disposizione.
Afferma infatti la ricorrente di essere portatrice di disabilità ex art. 3 c. 1 L. 104/92 e di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'85% con decorrenza dal 6.11.2020 (successiva, quindi, ai fatti di causa) e di avere chiesto, quale lavoratore fragile, di poter usufruire nel periodo dal
10.03.2020 al 31.07.2020, dell'istituto dell'assenza dal servizio per malattia o astensione cautelativa di cui alle norme sopra riportate.
La norma invocata (art. 26 c. 2 DL 18/2020) individua i soggetti beneficiari nei “lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” e la ricorrente, paziente con fattori di rischio per infezione da COVID a causa di gravi patologie respiratorie, risulta essere, dalla documentazione medica in atti, portatrice di disabilità senza connotazione di gravità con condizione di immunodepressione, rinvenendosi, nel certificato del 9.03.2020, tale condizione (“si tratta di un soggetto polipatologico, con basse difese immunitarie, con gravi problemi respiratori e di espansione polmonare, con esiti permanenti invalidanti da infezione polmonare da aspergillus e distress respiratorio. Affetta da asma bronchiale, enfisema polmonare, bronchite cronica ostruttiva..”).
Il periodo di assenza dal lavoro della ricorrente dal 17.03.2020 al 31.07.2020 è quindi da escludersi dal computo del comporto, con la conseguenza che l'AOU di deve essere condannata alla CP_1 restituzione delle somme decurtate dagli stipendi nel relativo periodo, oltre interessi.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022
(valore della causa entro € 26.000,00 avuto riguardo alla somma concretamente liquidata;
valori minimi avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e dichiara che il periodo di assenza dal lavoro della ricorrente dal 17.03.2020 al
31.07.2020 è escluso dal computo del comporto e condanna per l'effetto l'AOU di alla CP_1 restituzione delle somme decurtate dagli stipendi nel relativo periodo, oltre interessi;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 259,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 20/12/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 939/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
DE ANGELIS presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI, elettivamente domiciliata in VIA DANTE 23 09100 CAGLIARI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr
, dipendente a tempo indeterminato presso l di con profilo di Parte_1 CP_1
Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere, ha agito in questa sede nei confronti di quest'ultima per sentir riconoscere, in applicazione delle tutele di cui all'art. 19, comma 1, Decreto Legge n. 9/2020
e art. 26, comma 2, Decreto Legge n. 18/2020, il periodo di assenza dal lavoro dal 10.03.2020 al 31.07.2020 quale “assenza dal servizio per malattia o astensione cautelativa” ovvero equiparato al ricovero ospedaliero, con ogni conseguenza ai fini del calcolo del periodo di comporto e del riconoscimento della prestazione economica e della contribuzione figurativa, e per l'effetto sentir condannare l'AOU alla restituzione di tutte le somme decurtate dagli stipendi nel periodo di tale assenza dal lavoro.
Premesso di essere lavoratrice fragile in quanto affetta da gravi patologie respiratorie, ha dedotto la ricorrente di avere richiesto all'Azienda, nell'anno 2020 ed a causa della pandemia da COVID - SARS
19, di poter usufruire, nei periodi dal 10/3/2020 al 31/7/2020, dell'istituto della “assenza dal servizio per malattia o astensione cautelativa” di cui all'art. 19, comma 1, Decreto Legislativo n. 9 del 2/3/2020 e dell'art. 26, comma 2, d.l. n. 18 del 17/3/2020, convertito in legge n. 27/2020 e che l'Azienda, superati i 270 giorni di malattia previsti dal CCNL di categoria con retribuzione garantita al 100%, ha pagina 1 di 4 applicato le decurtazioni previste dal CCNL, sul presupposto della computabilità delle assenze al periodo di comporto.
Sostiene la ricorrente l'erroneità dell'operato dell resistente posto che, stante l'equiparazione CP_1 operata dalla legge al ricovero ospedaliero, l'assenza prevista dalla richiamata disciplina emergenziale non avrebbe dovuto essere calcolata nel periodo di comporto. Contr Regolarmente costituitasi, l' di ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, rilevando CP_1 come, dall'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza a motivo della condizione di rischio indicata dall'art. 26, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, non derivi l'effetto di esclusione dell'assenza dal periodo di comporto, posto che in base all'art. 42 commi 10 e 11 del CCNL 2016 - 2018, rientrano nel periodo di comporto le assenze dovute a malattia, day - hospital in regime ospedaliero ed il ricovero ospedaliero, mentre l'esclusione dal periodo di comporto sarebbe invece prevista per le assenze riconducibili a grave patologie che richiedano il ricorso a terapie salvavita (“come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili”) in corso di trattamento (art. 43 CCNL), ovvero per assenza per infortuni sul lavoro o malattia professionale (ex art. 44 CCNL).
Conclude per la correttezza del proprio operato, risultando nell'ultimo triennio, alla data del 30/7/2020, un totale di 356 giorni di malattia, con conseguente applicazione per gli ultimi 88 giorni -dal 5/5/2020 al 31/7/2020- della decurtazione al 10%.
La causa, mutata più volte la persona del giudice e documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e vada accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 19 c. 1 DL 9/2020, contenente le misure urgenti in materia di pubblico impiego, prevedeva, nella formulazione ratione temporis applicabile, che “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero”.
La mera equiparazione al periodo di ricovero ospedaliero non consente, di per sé, il mancato computo del periodo ai fini del comporto, dal momento che, quando il legislatore ha voluto tale effetto, lo ha espressamente indicato, apportando la relativa modifica.
Ed infatti, l'art. 26 c. 2 DL 18/2020, nel testo antecedente alle modifiche apportate con Legge 41/2021, pur contemplando l'equiparazione al ricovero ospedaliero, non prevedeva affatto il divieto di computare i periodi di assenza dal servizio ai fini del periodo di comporto (divieto introdotto successivamente), disponendo:
“Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma”.
Tale divieto di computo ai fini del comporto è stato espressamente previsto dalla norma soltanto a pagina 2 di 4 seguito delle modifiche apportate dal DL 41/2021, assumendo la seguente formulazione:
“Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna CP_3 responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma”
Infine, con le modifiche apportate dalla L. 69/2021, la norma ha previsto retroattivamente, con decorrenza dal 17.03.2020, il divieto di computare i periodi di assenza dal servizio ai fini del periodo di comporto:
“Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal
17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto;
per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall a titolo di indennità di CP_3 accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma”
L'art. 87 c. 1 dello stesso DL 18/2020 prevede il divieto di computo ai fini del comporto soltanto a far data dal 31.12.2020, successivamente, quindi ai fatti di causa, e senza efficacia retroattiva, laddove afferma: “1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Tale norma risulta quindi irrilevante ai fini del presente giudizio.
L'art. 26 c. 2 DL 18/2020, invece rilevante, ha quindi previsto, oltre all'equiparazione, del periodo di assenza, al ricovero ospedaliero, anche il divieto di computo ai fini del comporto con decorrenza dal
17.03.2020; risulta inoltre che la ricorrente avesse i requisiti per essere sussunta nella categoria pagina 3 di 4 contemplata dalla disposizione.
Afferma infatti la ricorrente di essere portatrice di disabilità ex art. 3 c. 1 L. 104/92 e di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'85% con decorrenza dal 6.11.2020 (successiva, quindi, ai fatti di causa) e di avere chiesto, quale lavoratore fragile, di poter usufruire nel periodo dal
10.03.2020 al 31.07.2020, dell'istituto dell'assenza dal servizio per malattia o astensione cautelativa di cui alle norme sopra riportate.
La norma invocata (art. 26 c. 2 DL 18/2020) individua i soggetti beneficiari nei “lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” e la ricorrente, paziente con fattori di rischio per infezione da COVID a causa di gravi patologie respiratorie, risulta essere, dalla documentazione medica in atti, portatrice di disabilità senza connotazione di gravità con condizione di immunodepressione, rinvenendosi, nel certificato del 9.03.2020, tale condizione (“si tratta di un soggetto polipatologico, con basse difese immunitarie, con gravi problemi respiratori e di espansione polmonare, con esiti permanenti invalidanti da infezione polmonare da aspergillus e distress respiratorio. Affetta da asma bronchiale, enfisema polmonare, bronchite cronica ostruttiva..”).
Il periodo di assenza dal lavoro della ricorrente dal 17.03.2020 al 31.07.2020 è quindi da escludersi dal computo del comporto, con la conseguenza che l'AOU di deve essere condannata alla CP_1 restituzione delle somme decurtate dagli stipendi nel relativo periodo, oltre interessi.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022
(valore della causa entro € 26.000,00 avuto riguardo alla somma concretamente liquidata;
valori minimi avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e dichiara che il periodo di assenza dal lavoro della ricorrente dal 17.03.2020 al
31.07.2020 è escluso dal computo del comporto e condanna per l'effetto l'AOU di alla CP_1 restituzione delle somme decurtate dagli stipendi nel relativo periodo, oltre interessi;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 259,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 20/12/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
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