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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8913 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15060/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
RZ IL
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Flaviana Boniolo Presidente
dott. Carlo Boerci Giudice dott. Maria Burza Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15060/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GORRASI ENNIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/CONTUMACE
C.F./P.IVA , Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO/CONTUMACE
C.F./P.IVA , Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTO/CONTUMACE
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha promosso reclamo avverso l'ordinanza di estinzione della Parte_1 procedura esecutiva R.G.E. n. 9512/2024, chiamando in giudizio (debitrice Controparte_1 esecutata).
1.1) A sostegno del proprio reclamo ha premesso quanto di seguito riportato riassuntivamente:
- “l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Milano procedeva al pignoramento presso terzi in danno di (debitrice Controparte_1 esecutata), sino a concorrenza della somma precettata di € 13.215,15, aumentata ex art. 546 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e oltre alle spese, diritti ed onorari della presente procedura (All. B)”;
- “il suddetto atto di pignoramento presso terzi, con citazione per l'udienza del
10/01/2025, è stato notificato al legale rappresentante della debitrice esecutata ex art. 140 c.p.c., con raccomandata informativa spedita il 28/11/2024, e ai terzi pignorati Arca GR s.p.a. (C.F. ) e (C.F. P.IVA_2 Controparte_3
) a mezzo posta nelle rispettive date del 3 e 7 ottobre 2024”; P.IVA_3
- “in data 03/12/2024, il Sig. ha iscritto a ruolo Parte_1
innanzi al Tribunale di Milano il suddetto pignoramento presso terzi, con assegnazione del n. di RGE 9512/2024 e designazione del GE dott.ssa Per_1
;
[...]
- “con PEC in data 10/12/2024, il sig. ha Parte_1
notificato alla debitrice esecutata e ai terzi pignorati AR GR Controparte_1
s.p.a. (C.F. ) e (C.F. ) l'avviso di P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, ivi precisando che il GE aveva differito l'udienza di dichiarazione del terzo al 08/04/2025, ore 12,00 mediante collegamento remoto (All. C: provvedimento di differimento udienza)”;
- “il suddetto avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento notificato alla debitrice e ai terzi pignorati il 10/12/2024 è stato depositato nel fascicolo telematico della procedura esecutiva in data 07/04/2025 (All. D)”;
- all'udienza dell'8 aprile 2025, il creditore procedente ha chiesto l'assegnazione delle somme pignorate presso e Arca Fondi GR s.p.a., oltre alla Controparte_3 liquidazione delle spese della procedura esecutiva”.
pagina 2 di 6 1.2) A seguito di tali premesse la reclamate ha specificato che il g.e. con ordinanza dell'08/04/2025 ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, con liberazione in favore del debitore di tutti i crediti pignorati atteso che: “l'avviso di iscrizione a ruolo è stato depositato successivamente alla data dell'udienza di comparizione indicata dal creditore nel pignoramento”.
1.3) Detta ordinanza è stata quindi reclamata e viene ritenuta ingiusta poichè “l'art. 543, comma 5 c.p.c. prevede l'inefficacia del pignoramento solo nel caso di mancata notificazione al debitore ed ai terzi pignorati dell'avviso di iscrizione a ruolo o del suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione, non prevedendo invece la sanzione dell'inefficacia anche per il tardivo deposito dell'avviso notificato. In assenza di una espressa previsione normativa, il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo, avvenuto comunque entro la data di effettiva trattazione del procedimento esecutivo, non può costituire causa di inefficacia del pignoramento, non evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina normativa in considerazione della finalità per la quale l'adempimento è stato prescritto.
(…..) In ogni caso, rispetto alla data di comparizione indicata nel pignoramento (10 gennaio 2025), tutte le notifiche dell'avviso di iscrizione risultano tempestivamente eseguite nei confronti della società debitrice e dei terzi pignorati e il relativo deposito è stato eseguito (in data 7 aprile 2025), ovvero prima dell'udienza dell'8 aprile 2025 fissata dal GE per la dichiarazione del terzo.(…) La diversa interpretazione fatta propria dal GE risulta non solo contraria alla ratio legis della normativa ma conduce anche ad inaccettabili conseguenze favorevoli al debitore esecutato, consentendogli ingiustamente di vanificare la legittima iniziativa del creditore procedente.”
2) All'esito della Camera di Consiglio del 3/7/2025, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Arca Fondi GR s.p.a., trattandosi di litisconsorti Controparte_3 necessari (Cass. 32445/2022) e ha fissato nuova udienza in data 24.9.25.
3) Il reclamo non può essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Come è noto, la nuova formulazione dell'art. 543, comma 5, c.p.c., risultante dalla modifica introdotta dalla L. 206/2021, impone al creditore, «entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento», di notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e di depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, con l'espressa previsione che «La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento».
La novella è stata introdotta per ovviare ai problemi applicativi sorti a seguito dell'introduzione – disposta dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 132/2014 – dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c., che è intitolato in rubrica «Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo» e così pagina 3 di 6 recita: «Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.
La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento
è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito».
Accadeva sovente, infatti, che dopo la notifica del pignoramento il creditore non procedesse all'iscrizione a ruolo dello stesso non avendovi interesse, ad esempio a causa di dichiarazione di importi modesti da parte del terzo, lasciando tuttavia il terzo in via indefinita sottoposto agli obblighi di custodia imposti dall'art. 546 c.p.c., con inconvenienti gravi specialmente a carico di datori di lavoro, enti previdenziali e istituti di credito.
Il legislatore, pertanto, ha introdotto nell'art. 543 c.p.c., con la novella succitata, un meccanismo che ovvia a tali inconvenienti, onerando il creditore di notificare al debitore e ai terzi pignorati l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, indicando il numero della procedura e prevedendo il deposito di tale avviso nel fascicolo dell'esecuzione. Entrambi gli adempimenti – tanto la notifica quanto il deposito – sono sanzionati con l'inefficacia del pignoramento, che deve ritenersi rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 630, commi 1 e 2, c.p.c.
La ratio della norma pertanto è notiziare il debitore e il terzo pignorato della circostanza che la procedura sia stata iscritta a ruolo e che il pignoramento non abbia perso efficacia.
Inoltre, il dato testuale della norma depone inequivocabilmente nel senso di ritenere che il richiamo in esso contenuto all'«udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento» attenga alla data originariamente indicata nell'atto introduttivo del procedimento per espropriazione di crediti, e non a quella individuata a seguito dell'eventuale rinvio d'ufficio di tale data, come avvenuto nel caso in esame.
Tale dato testuale dell'art 534 comma V c.p.c. è stato valorizzato da numerosi precedenti del Tribunale adito (sul punto vedasi ad esempio Trib. Mi., Sez III sent. 10.12.24 n. 9869/24 e n. 4476 del 24.4.24), come anche da una recente Sentenza della Corte d'Appello di Milano. In quest'ultima, infatti, si legge:
“il dato testuale della disposizione non lascia alcun dubbio, atteso che il termine “entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento” viene chiaramente riferito tanto alla notifica dell'avviso quanto al deposito dell'avvenuta notifica nel fascicolo telematico. Inoltre, il secondo periodo del quinto comma prevede espressamente che il mancato deposito dell'avviso determini pagina 4 di 6 l'inefficacia del pignoramento: conseguentemente, non avrebbe senso ricollegare l'inefficacia del pignoramento al mancato adempimento di un'attività processuale se al contempo non si individuasse altresì il termine entro cui l'onerato è tenuto ad adempiere. Ed il legislatore ha individuato tale termine nella data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione. La diversa interpretazione prospettata dal reclamante si pone, invece, in contrasto col disposto dell'art. 12 delle Preleggi e con la ratio stessa della novellata previsione, che, contrariamente all'assunto del non coincide con l'esigenza di consentire al G.E. di verificare l'avvenuto compimento della notifica dell'atto di pignoramento, bensì al debitore e, soprattutto, al terzo, di essere informati sull'effettiva prosecuzione della procedura esecutiva: va ricordato, in proposito, che il terzo pignorato non è parte del processo di espropriazione forzata e quindi non riceve alcuna comunicazione dell'eventuale differimento dell'udienza di comparizione;
la perdita di efficacia del pignoramento, in caso di mancato espletamento di uno o di entrambi gli adempimenti previsti dalla norma in esame, non può pertanto che essere ancorata alla data di comparizione indicata nell'atto di citazione, unica udienza nota al terzo pignorato.” (Sentenza
Corte d'Appello di Milano n. 1052/2025 del 26.2.2025)
Quanto sin qui rilevato trova piena conferma nel comma 6 dell'art. 543 c.p.c., ai sensi del quale, qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso e, in ogni caso, «ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento».
Nel caso di specie, la stessa parte reclamante afferma che l'avviso ex art. 543 c.5 c.p.c. al terzo pignorato e al debitore pur essendo avvenuto in data 10/12/2024 (e quindi in data anteriore all'udienza del 10 gennaio
2025 fissata come prima udienza nell'atto di pignoramento presso terzi) sia stato poi depositato nel fascicolo telematico in data 07/04/2025, in vista della nuova data d'udienza differita dal Giudice dell'esecuzione all'08/04/2025 per la dichiarazione del terzo.
Tale circostanza è stata evidenziata dal G.e., che ha rilevato correttamente come il deposito di detto avviso nel fascicolo dell'esecuzione fosse avvenuto in data successiva a quella dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, con conseguente inefficacia del pignoramento.
Il Collegio, per le ragioni sin qui esposte, ritiene che alla luce della norma in argomento è necessario non solo che la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo venga effettuato anteriormente alla data della prima udienza fissata nell'atto di pignoramento, ma che anche il deposito di detto avviso (al debitore e al terzo pignorato) venga effettuato nei medesimi termini.
Il reclamo quindi deve essere rigettato.
pagina 5 di 6 4) Nulla deve disporsi sulle spese, non essendosi costituite le altre parti Arca Fondi GR Controparte_1
s.p.a. e pur regolarmente citate. Controparte_3
Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato nella misura di cui all'art. 13 comma, 1 quater, D.P.R. 115/2002, T.U. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il reclamo;
- nulla sulle spese;
- accerta la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato nella misura di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002
Milano, 24 settembre 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Maria Burza dott. Flaviana Boniolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
RZ IL
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Flaviana Boniolo Presidente
dott. Carlo Boerci Giudice dott. Maria Burza Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15060/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GORRASI ENNIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/CONTUMACE
C.F./P.IVA , Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO/CONTUMACE
C.F./P.IVA , Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTO/CONTUMACE
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha promosso reclamo avverso l'ordinanza di estinzione della Parte_1 procedura esecutiva R.G.E. n. 9512/2024, chiamando in giudizio (debitrice Controparte_1 esecutata).
1.1) A sostegno del proprio reclamo ha premesso quanto di seguito riportato riassuntivamente:
- “l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Milano procedeva al pignoramento presso terzi in danno di (debitrice Controparte_1 esecutata), sino a concorrenza della somma precettata di € 13.215,15, aumentata ex art. 546 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e oltre alle spese, diritti ed onorari della presente procedura (All. B)”;
- “il suddetto atto di pignoramento presso terzi, con citazione per l'udienza del
10/01/2025, è stato notificato al legale rappresentante della debitrice esecutata ex art. 140 c.p.c., con raccomandata informativa spedita il 28/11/2024, e ai terzi pignorati Arca GR s.p.a. (C.F. ) e (C.F. P.IVA_2 Controparte_3
) a mezzo posta nelle rispettive date del 3 e 7 ottobre 2024”; P.IVA_3
- “in data 03/12/2024, il Sig. ha iscritto a ruolo Parte_1
innanzi al Tribunale di Milano il suddetto pignoramento presso terzi, con assegnazione del n. di RGE 9512/2024 e designazione del GE dott.ssa Per_1
;
[...]
- “con PEC in data 10/12/2024, il sig. ha Parte_1
notificato alla debitrice esecutata e ai terzi pignorati AR GR Controparte_1
s.p.a. (C.F. ) e (C.F. ) l'avviso di P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, ivi precisando che il GE aveva differito l'udienza di dichiarazione del terzo al 08/04/2025, ore 12,00 mediante collegamento remoto (All. C: provvedimento di differimento udienza)”;
- “il suddetto avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento notificato alla debitrice e ai terzi pignorati il 10/12/2024 è stato depositato nel fascicolo telematico della procedura esecutiva in data 07/04/2025 (All. D)”;
- all'udienza dell'8 aprile 2025, il creditore procedente ha chiesto l'assegnazione delle somme pignorate presso e Arca Fondi GR s.p.a., oltre alla Controparte_3 liquidazione delle spese della procedura esecutiva”.
pagina 2 di 6 1.2) A seguito di tali premesse la reclamate ha specificato che il g.e. con ordinanza dell'08/04/2025 ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, con liberazione in favore del debitore di tutti i crediti pignorati atteso che: “l'avviso di iscrizione a ruolo è stato depositato successivamente alla data dell'udienza di comparizione indicata dal creditore nel pignoramento”.
1.3) Detta ordinanza è stata quindi reclamata e viene ritenuta ingiusta poichè “l'art. 543, comma 5 c.p.c. prevede l'inefficacia del pignoramento solo nel caso di mancata notificazione al debitore ed ai terzi pignorati dell'avviso di iscrizione a ruolo o del suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione, non prevedendo invece la sanzione dell'inefficacia anche per il tardivo deposito dell'avviso notificato. In assenza di una espressa previsione normativa, il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo, avvenuto comunque entro la data di effettiva trattazione del procedimento esecutivo, non può costituire causa di inefficacia del pignoramento, non evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina normativa in considerazione della finalità per la quale l'adempimento è stato prescritto.
(…..) In ogni caso, rispetto alla data di comparizione indicata nel pignoramento (10 gennaio 2025), tutte le notifiche dell'avviso di iscrizione risultano tempestivamente eseguite nei confronti della società debitrice e dei terzi pignorati e il relativo deposito è stato eseguito (in data 7 aprile 2025), ovvero prima dell'udienza dell'8 aprile 2025 fissata dal GE per la dichiarazione del terzo.(…) La diversa interpretazione fatta propria dal GE risulta non solo contraria alla ratio legis della normativa ma conduce anche ad inaccettabili conseguenze favorevoli al debitore esecutato, consentendogli ingiustamente di vanificare la legittima iniziativa del creditore procedente.”
2) All'esito della Camera di Consiglio del 3/7/2025, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Arca Fondi GR s.p.a., trattandosi di litisconsorti Controparte_3 necessari (Cass. 32445/2022) e ha fissato nuova udienza in data 24.9.25.
3) Il reclamo non può essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Come è noto, la nuova formulazione dell'art. 543, comma 5, c.p.c., risultante dalla modifica introdotta dalla L. 206/2021, impone al creditore, «entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento», di notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e di depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, con l'espressa previsione che «La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento».
La novella è stata introdotta per ovviare ai problemi applicativi sorti a seguito dell'introduzione – disposta dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 132/2014 – dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c., che è intitolato in rubrica «Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo» e così pagina 3 di 6 recita: «Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.
La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento
è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito».
Accadeva sovente, infatti, che dopo la notifica del pignoramento il creditore non procedesse all'iscrizione a ruolo dello stesso non avendovi interesse, ad esempio a causa di dichiarazione di importi modesti da parte del terzo, lasciando tuttavia il terzo in via indefinita sottoposto agli obblighi di custodia imposti dall'art. 546 c.p.c., con inconvenienti gravi specialmente a carico di datori di lavoro, enti previdenziali e istituti di credito.
Il legislatore, pertanto, ha introdotto nell'art. 543 c.p.c., con la novella succitata, un meccanismo che ovvia a tali inconvenienti, onerando il creditore di notificare al debitore e ai terzi pignorati l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, indicando il numero della procedura e prevedendo il deposito di tale avviso nel fascicolo dell'esecuzione. Entrambi gli adempimenti – tanto la notifica quanto il deposito – sono sanzionati con l'inefficacia del pignoramento, che deve ritenersi rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 630, commi 1 e 2, c.p.c.
La ratio della norma pertanto è notiziare il debitore e il terzo pignorato della circostanza che la procedura sia stata iscritta a ruolo e che il pignoramento non abbia perso efficacia.
Inoltre, il dato testuale della norma depone inequivocabilmente nel senso di ritenere che il richiamo in esso contenuto all'«udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento» attenga alla data originariamente indicata nell'atto introduttivo del procedimento per espropriazione di crediti, e non a quella individuata a seguito dell'eventuale rinvio d'ufficio di tale data, come avvenuto nel caso in esame.
Tale dato testuale dell'art 534 comma V c.p.c. è stato valorizzato da numerosi precedenti del Tribunale adito (sul punto vedasi ad esempio Trib. Mi., Sez III sent. 10.12.24 n. 9869/24 e n. 4476 del 24.4.24), come anche da una recente Sentenza della Corte d'Appello di Milano. In quest'ultima, infatti, si legge:
“il dato testuale della disposizione non lascia alcun dubbio, atteso che il termine “entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento” viene chiaramente riferito tanto alla notifica dell'avviso quanto al deposito dell'avvenuta notifica nel fascicolo telematico. Inoltre, il secondo periodo del quinto comma prevede espressamente che il mancato deposito dell'avviso determini pagina 4 di 6 l'inefficacia del pignoramento: conseguentemente, non avrebbe senso ricollegare l'inefficacia del pignoramento al mancato adempimento di un'attività processuale se al contempo non si individuasse altresì il termine entro cui l'onerato è tenuto ad adempiere. Ed il legislatore ha individuato tale termine nella data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione. La diversa interpretazione prospettata dal reclamante si pone, invece, in contrasto col disposto dell'art. 12 delle Preleggi e con la ratio stessa della novellata previsione, che, contrariamente all'assunto del non coincide con l'esigenza di consentire al G.E. di verificare l'avvenuto compimento della notifica dell'atto di pignoramento, bensì al debitore e, soprattutto, al terzo, di essere informati sull'effettiva prosecuzione della procedura esecutiva: va ricordato, in proposito, che il terzo pignorato non è parte del processo di espropriazione forzata e quindi non riceve alcuna comunicazione dell'eventuale differimento dell'udienza di comparizione;
la perdita di efficacia del pignoramento, in caso di mancato espletamento di uno o di entrambi gli adempimenti previsti dalla norma in esame, non può pertanto che essere ancorata alla data di comparizione indicata nell'atto di citazione, unica udienza nota al terzo pignorato.” (Sentenza
Corte d'Appello di Milano n. 1052/2025 del 26.2.2025)
Quanto sin qui rilevato trova piena conferma nel comma 6 dell'art. 543 c.p.c., ai sensi del quale, qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso e, in ogni caso, «ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento».
Nel caso di specie, la stessa parte reclamante afferma che l'avviso ex art. 543 c.5 c.p.c. al terzo pignorato e al debitore pur essendo avvenuto in data 10/12/2024 (e quindi in data anteriore all'udienza del 10 gennaio
2025 fissata come prima udienza nell'atto di pignoramento presso terzi) sia stato poi depositato nel fascicolo telematico in data 07/04/2025, in vista della nuova data d'udienza differita dal Giudice dell'esecuzione all'08/04/2025 per la dichiarazione del terzo.
Tale circostanza è stata evidenziata dal G.e., che ha rilevato correttamente come il deposito di detto avviso nel fascicolo dell'esecuzione fosse avvenuto in data successiva a quella dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, con conseguente inefficacia del pignoramento.
Il Collegio, per le ragioni sin qui esposte, ritiene che alla luce della norma in argomento è necessario non solo che la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo venga effettuato anteriormente alla data della prima udienza fissata nell'atto di pignoramento, ma che anche il deposito di detto avviso (al debitore e al terzo pignorato) venga effettuato nei medesimi termini.
Il reclamo quindi deve essere rigettato.
pagina 5 di 6 4) Nulla deve disporsi sulle spese, non essendosi costituite le altre parti Arca Fondi GR Controparte_1
s.p.a. e pur regolarmente citate. Controparte_3
Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato nella misura di cui all'art. 13 comma, 1 quater, D.P.R. 115/2002, T.U. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il reclamo;
- nulla sulle spese;
- accerta la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato nella misura di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002
Milano, 24 settembre 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Maria Burza dott. Flaviana Boniolo
pagina 6 di 6