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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4637 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2590 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CORDOVA SILVIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. FALQUI CAO Controparte_1
MAURIZIO)
resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 23.09.2025, per la quale si dà atto che la parte costituta ha tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute da parte della ricorrente l'importo di euro 2.017,51, richiesto in restituzione, con provvedimento
Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell' del 27 gennaio 2023, per i periodi compresi da gennaio 2011a dicembre CP_2
2012;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi € 886,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA se dovuta e cpa come per legge e distrae in favore del procuratore antistatario.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2 marzo 2023, la parte ricorrente, indicata in epigrafe, conveniva in giudizio l chiedendo la declaratoria di irripetibilità CP_2
dell'indebito contestato con provvedimento del 27 gennaio 2023, con il quale veniva informato che la pensione n. 07117343 -cat. INVCIV, era stata ricalcolata derivando un debito a suo carico di euro 2.017,51 relativamente al periodo
01.01.2011 – 31.12.2012, per rate di assegno “non spettanti”. Eccepiva la prescrizione decennale dell'indebito ai sensi dell'art. 2946 in assenza di prova della notifica della precedente comunicazione del 08.04.2013, richiamata dall nel provvedimento di indebito impugnato. CP_2
Deduceva, quindi, l'illegittimità del provvedimento invocando la disciplina di favore prevista per l'indebito assistenziale e la tutela dell'affidamento, nonché la mancanza di dolo considerato che i suoi dati reddituali erano già conosciuti dall' a cui era imputabile esclusivamente l'errore. Infine, quanto all'onere CP_2
della prova, rilevava che l non aveva fornito gli elementi essenziali nella CP_2
richiesta di restituzione per permettere una difesa adeguata
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito poiché infondato, sostenendo la legittimità del recupero in quanto il ricorrente aveva superato i limiti reddituali
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro previsti per la prestazione, e contestando la sussistenza della prescrizione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Preliminarmente si osserva che la ripetizione dell'indebito, consistente nell'azione diretta alla restituzione di quanto adempiuto da un soggetto ad un altro quando questo adempimento non era dovuto, è soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art.2033 c.c., che stabilisce la ripetibilità di ciò che sia stato indebitamente pagato. Pertanto, nelle fattispecie come quella in esame, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2033 e 2946 c.c., le somme indebitamente erogate dall a qualsiasi titolo, soggiacciono al termine ordinario di CP_2
prescrizione decennale. Nel caso di specie l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è risultata infondata: la prima richiesta di restituzione è stata notificata per compiuta giacenza nell'aprile 2013, e rinnovata nel gennaio 2023, entro il termine decennale.
Ciò posto, nel merito va poi osservato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della
Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ribadito che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile ( in tal senso Cass. 2020 n. 13223).In particolare con sentenza n. 26036 del 15/10/2019 la Suprema Corte ha chiarito che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". “Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n. 13223). Si pone un problema di tutela dell'affidamento della ricorrente che, in mancanza di contrari elementi, deve ritenersi sussistente nel caso di specie e deve essere tutelato alla luce dei sopracitati arresti giurisprudenziali
Nel caso di specie l' peraltro, non ha affatto riferito di eventuali CP_2
comportamenti dolosi del ricorrente. Anzi piuttosto è emerso che l'indebito per cui è causa ha avuto origine da una ricostituzione centralizzata operata sulla base delle dichiarazioni reddituali inviate dalla ricorrente all'Agenzia delle Entrate.
Si osserva ancora al riguardo che con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_2
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Nessun comportamento doloso è pertanto riferibile alla ricorrente che ha piuttosto provveduto ad inviare regolarmente le dichiarazioni reddituali prodotte in giudizio dallo stesso ( cfr. dichiarazioni dei redditi in atti). CP_1
Pertanto, deve essere dichiarato illegittimo il recupero da parte dell' e CP_2
conseguentemente nulla è dovuto da parte ricorrente per il suddetto titolo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 31/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2590 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CORDOVA SILVIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. FALQUI CAO Controparte_1
MAURIZIO)
resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 23.09.2025, per la quale si dà atto che la parte costituta ha tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute da parte della ricorrente l'importo di euro 2.017,51, richiesto in restituzione, con provvedimento
Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell' del 27 gennaio 2023, per i periodi compresi da gennaio 2011a dicembre CP_2
2012;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi € 886,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA se dovuta e cpa come per legge e distrae in favore del procuratore antistatario.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2 marzo 2023, la parte ricorrente, indicata in epigrafe, conveniva in giudizio l chiedendo la declaratoria di irripetibilità CP_2
dell'indebito contestato con provvedimento del 27 gennaio 2023, con il quale veniva informato che la pensione n. 07117343 -cat. INVCIV, era stata ricalcolata derivando un debito a suo carico di euro 2.017,51 relativamente al periodo
01.01.2011 – 31.12.2012, per rate di assegno “non spettanti”. Eccepiva la prescrizione decennale dell'indebito ai sensi dell'art. 2946 in assenza di prova della notifica della precedente comunicazione del 08.04.2013, richiamata dall nel provvedimento di indebito impugnato. CP_2
Deduceva, quindi, l'illegittimità del provvedimento invocando la disciplina di favore prevista per l'indebito assistenziale e la tutela dell'affidamento, nonché la mancanza di dolo considerato che i suoi dati reddituali erano già conosciuti dall' a cui era imputabile esclusivamente l'errore. Infine, quanto all'onere CP_2
della prova, rilevava che l non aveva fornito gli elementi essenziali nella CP_2
richiesta di restituzione per permettere una difesa adeguata
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito poiché infondato, sostenendo la legittimità del recupero in quanto il ricorrente aveva superato i limiti reddituali
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro previsti per la prestazione, e contestando la sussistenza della prescrizione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Preliminarmente si osserva che la ripetizione dell'indebito, consistente nell'azione diretta alla restituzione di quanto adempiuto da un soggetto ad un altro quando questo adempimento non era dovuto, è soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art.2033 c.c., che stabilisce la ripetibilità di ciò che sia stato indebitamente pagato. Pertanto, nelle fattispecie come quella in esame, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2033 e 2946 c.c., le somme indebitamente erogate dall a qualsiasi titolo, soggiacciono al termine ordinario di CP_2
prescrizione decennale. Nel caso di specie l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è risultata infondata: la prima richiesta di restituzione è stata notificata per compiuta giacenza nell'aprile 2013, e rinnovata nel gennaio 2023, entro il termine decennale.
Ciò posto, nel merito va poi osservato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della
Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ribadito che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile ( in tal senso Cass. 2020 n. 13223).In particolare con sentenza n. 26036 del 15/10/2019 la Suprema Corte ha chiarito che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". “Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n. 13223). Si pone un problema di tutela dell'affidamento della ricorrente che, in mancanza di contrari elementi, deve ritenersi sussistente nel caso di specie e deve essere tutelato alla luce dei sopracitati arresti giurisprudenziali
Nel caso di specie l' peraltro, non ha affatto riferito di eventuali CP_2
comportamenti dolosi del ricorrente. Anzi piuttosto è emerso che l'indebito per cui è causa ha avuto origine da una ricostituzione centralizzata operata sulla base delle dichiarazioni reddituali inviate dalla ricorrente all'Agenzia delle Entrate.
Si osserva ancora al riguardo che con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_2
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Nessun comportamento doloso è pertanto riferibile alla ricorrente che ha piuttosto provveduto ad inviare regolarmente le dichiarazioni reddituali prodotte in giudizio dallo stesso ( cfr. dichiarazioni dei redditi in atti). CP_1
Pertanto, deve essere dichiarato illegittimo il recupero da parte dell' e CP_2
conseguentemente nulla è dovuto da parte ricorrente per il suddetto titolo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 31/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro