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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/12/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 2/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1534/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Gozza Parte_1 C.F._1
giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Atanasio Maurizio Greco
Resistente
NONCHE'
(quale successore a titolo universale nei rapporti giuridici Controparte_2
e processuali delle società del ), rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti, Controparte_3
1 dall'avv. Marianna Brandi
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.2022, , nel contestare il preavviso di Parte_1
iscrizione ipotecaria notificatole in data 6.10.2022, deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti sottostanti le cartelle esattoriali indicate in detta comunicazione.
Instaurato il contradditorio, si costituiva e i quali contrastavano il ricorso, CP_1 CP_4
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, con integrale compensazione delle spese di lite.
Invero, all'udienza del 18.11.2025 i procuratori della ricorrente e della resistente CP_4
davano atto della intervenuta cessazione della materia del contendere stante l'adesione della istante al beneficio della cd. “ rottamazione”; l' non si opponeva, CP_1
non comparendo alla cennata udienza del 18.11.2025.
Le spese vanno integralmente compensate stante la richiesta in tal senso delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vallo della Lucania, così deciso il 2/12/2025
Il giudice dott. Angelo Scarpati
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