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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3341 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Gatto, presso il cui studio, in Cosenza, via Parte_1
Tagliamento n. 15, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
debitrice opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Paolo Schilirò, presso il cui studio, in Catania, corso Italia n. 46, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
creditrice opposta nonché
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_5
terzi pignorati contumaci avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti con note di trattazione scritta depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva il giudizio di merito relativo Parte_1
all'opposizione all'esecuzione, in riferimento alla procedura esecutiva n. 768/2023 r.g.es.mob., introdotta con atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento, ex art. 72 bis d.P.R. n.
602/1973, notificatole il 07.04.2023 da , per l'importo complessivo Controparte_1 di € 295.836,58, chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità e/o nullità, con condanna del concessionario per la riscossione anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A fondamento dell'opposizione deduceva: 1) l'erroneità del credito azionato esecutivamente, in quanto non aveva operato la decurtazione dell'importo già pagato, pari ad € Controparte_1
9.820,92, in forza delle trattenute mensili sulla retribuzione operate per effetto dei un precedente pignoramento notificato nel 2016, per lo stesso debito, nonché dell'ulteriore compensazione di €
1.715,00; 2) la violazione del limite di pignorabilità ex art. 545 c.p.c. e, trattandosi di pubblico dipendente, ex artt. 2, comma 2, e 68 d.P.R. n. 180/1950, oltre che quello del triplo dell'assegno sociale per gli stipendi accreditati prima del pignoramento, tenuto conto che lo stipendio percepito dalla Pt_1
era gravato da ulteriori tre trattenute mensili (pignoramento e deleghe di pagamento di finanziarie); 3) intervenuta prescrizione del credito azionato per avvenuto decorso del tempo tra la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento e del pignoramento.
Si costituiva in giudizio l' che, in via preliminare, eccepiva il difetto Controparte_1
di giurisdizione del Tribunale, in favore della Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza, atteso che le cartelle di pagamento sottese al pignoramento avevano ad oggetto crediti tributari (Irpef, TARSU,
IVA), nonché l'inammissibilità dell'opposizione, siccome proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, rilevando che nel pignoramento era contenuto l'espresso richiamo al rispetto dei limiti di pignorabilità ex art. 545
c.p.c. e 72 bis d.P.R. n. 602/1973, la cui violazione era stata solo genericamente dedotta dall'opponente; che erano state correttamente detratte le somme già conseguite in ragione della precedente espropriazione, comunque irrilevanti rispetto all'importo del debito esattoriale;
deduceva, altresì, che la trattenuta era pari a soli € 111,80, residuando ulteriori somme utilmente CP_6 pignorabili, e che l'eccezione di prescrizione andava disattesa, avuto riguardo alle date di notifica delle cartelle esattoriali, dei relativi avvisi di pagamento, della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e dello stesso precedente pignoramento ex art. 72 bis , tutti atti interruttivi del termine CP_6
decennale dei crediti erariali, anche considerando le interruzioni della decorrenza della prescrizione stabilite nei decreti dell'emergenza CoVid-19.
pagina 2 di 8 Concludeva chiedendo che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario e che, nel merito, l'opposizione fosse dichiarata inammissibile e /o rigettata, con vittoria delle spese di lite.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si costituivano in giudizio i terzi pignorati
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
Espletati gli incombenti di rito, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, e sostituita l'udienza ex art. 281 quiquies c.p.c. con il deposito di note di trattazione critta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento, ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, notificatole il 07.04.2023 da per l'importo complessivo di € Controparte_1
295.836,58, in riferimento a quattro cartelle nn. 034 2013 0027777833502, 034 2013 0045175608502,
034 20150002780409003 e 034 20150021211486000, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria
(TARSU, Addizionale regionale Irpef, Iva e Irpef).
Ai fini della qualificazione giuridica della domanda, si evidenzia che, in ragione dei motivi dedotti dalla debitrice (erroneità del credito, violazione dei limiti di pignorabilità ex art. 545 c.p.c. ed ex artt. 2, comma 2, e 68 d.P.R. n. 180/1950, prescrizione), la domanda va qualificata in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicchè non si configura alcuna questione relativa alla tempestiva proposizione ed al rispetto del termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del pignoramento, rilevante solo ex art. 617 c.p.c..
Ciò posto, in via preliminare, ad avviso di questo giudicante è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, in relazione alla questione concernente la prescrizione del credito, conformemente all'eccezione sollevata dalla parte convenuta, avuto riguardo alla natura dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento oggetto del pignoramento.
A tale riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione
pagina 3 di 8 ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 21642 del 28.7.2021).
L'orientamento da ultimo citato è stato approfondito e ulteriormente precisato dalla recentissima pronuncia resa delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 2098/2025, in data
30.01.2025), secondo cui “Tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U
n.21642 del 28 luglio 2021, id. n. 8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del 22 maggio
2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva””.
Consegue che l'opposizione proposta da avverso l'atto di pignoramento presso terzi con Parte_1
ordine di pagamento, ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, notificatole il 07.04.2023 da
[...]
, per l'importo complessivo di € 295.836,58, in quanto fondato su quattro cartelle Controparte_1
aventi ad oggetto interamente crediti tributari, in relazione al motivo concernente la prescrizione del credito maturata per decorso del tempo tra la notificazione delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento, va proposta dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, risultando inammissibile dinanzi al Giudice Ordinario.
In ragione di ciò, risultano assorbite le questioni dedotte dall'opponente in ordine alla validità della notificazione delle intimazioni di pagamento quali atti interruttivi della prescrizione.
Vanno, invece, esaminate da questo giudicante, rientrando nell'ambito della giurisdizione ordinaria, le altre questioni concernenti la violazione dei limiti di pignorabilità dello stipendio e l'erroneità del credito azionato in forza del pignoramento, in ragione della mancata decurtazione di somme già trattenute.
L'opponente ha dedotto che EQ SU, ora , in virtù di un Controparte_7
pignoramento precedente datato 15.02.2016 per euro 245.702,62, abbia operato ed operi tuttora una pagina 4 di 8 trattenuta mensile sulla busta paga di euro 111.80 e che sul medesimo stipendio insistano altre tre trattenute mensili: una per un pignoramento precedente da parte di Sagittaria Finance Srl per la somma di euro 223,60, e due per deleghe di pagamento da parte di Sigla Srl di cui la prima per euro 159,00 sino al 04/2030 e la seconda per euro 89,00 sino al 08/2032.
Ha, quindi, contestato la possibilità per di procedere a nuovo Controparte_1
pignoramento, in relazione allo stesso credito già attinto da precedente pignoramento, nonché di aggredire lo stipendio percepito dalla debitrice, atteso che un'eventuale ulteriore trattenuta eccederebbe i limiti di pignorabilità previsti dalla normativa vigente.
Orbene, va, in primo luogo, rilevato che l'odierna opponente non ha dimostrato una specifica violazione del limite di pignorabilità, in forza del pignoramento oggetto della presente opposizione, limitandosi a prospettarla esclusivamente in via astratta.
Il pignoramento disciplinato dall'art. 72 bis d.P.R. n. 602/ 1973, consente al concessionario della riscossione di eseguire il pignoramento mediante un ordine di pagamento diretto, impartito al terzo, che o viene eseguito nel termine di 60 giorni dalla notificazione o diviene inefficace in quello stesso termine. Qualora l'ordine di pagamento riguardi, come avvenuto nel caso di specie, crediti per stipendio o pensione, l'ordine viene eseguito anche mediante successivo pagamento mensile di ulteriori somme, fino all'estinzione del debito esattoriale.
Nella fattispecie in esame, gli atti di pignoramento notificati da alla Controparte_1 debitrice ed ai terzi pignorati contengono l'avvertimento che il pignoramento viene attuato “nei limiti previsti dalla legge” su tutte le somme dovute e debende dal terzo al debitore, in ragione dei rapporti indicati, come espressamente previsto dall'incipit dello stesso art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 che richiama sia i limiti di cui all'art. 545 commi quarto, quinto e sesto c.p.c., sia quello di cui al successivo art. 72 ter.
Orbene, già il collegio adito in sede di reclamo dall'odierna debitrice, nell'ordinanza emessa in data
11.10.2013, ha espressamente evidenziato che, laddove il terzo pignorato non rispetti i limiti previsti dalla legge, “l'onere di dedurne e dimostrarne compiutamente la violazione, siccome fatto costitutivo dell'opposizione, non può che spettare al debitore, che non può quindi limitarsi a paventare semplicemente l'inosservanza quale motivo di nullità dell'esecuzione esattoriale, ma deve specificamente dimostrare che lo stipendio è stato attinto per una somma superiore a quella utilmente pignorabile.
Su tali premesse, nel caso di specie non solo la debitrice opponente non ha documentato il pagamento mensile di somme ulteriori, rispetto a quelle attinte dal precedente pignoramento e da altre CP_6
trattenute sullo stipendio, quanto piuttosto ha espressamente riconosciuto, nelle note di trattazione
pagina 5 di 8 scritta depositate dinanzi al G.E., che sussistono comunque somme utilmente pignorabili, anche in relazione alla giacenza sul conto corrente al momento del pignoramento.
Quindi, in sostanza, la violazione del limite di pignorabilità non solo non è stata adeguatamente dimostrata, quanto piuttosto è contraddetta dai conteggi della stessa difesa della opponente”.
In particolare, dall'esame dei cedolini allegati al fascicolo di parte opponente (cfr. cedolini dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2023) risulta operata la trattenuta di € 111,80, in forza del precedente pignoramento del 15.02.2016, notificato da (ora CP_6 Controparte_1
), per il complessivo importo di € 245.702,62, nonché le altre tre trattenute mensili già
[...]
indicate dalla debitrice.
Non risulta, invece, che, allo stato ed in forza del pignoramento oggi opposto, siano state operate ulteriori trattenute sullo stipendio percepito da , in violazione dei limiti di pignorabilità Parte_1
previsti dalla legge.
Inoltre, lo stesso terzo Comune di ha emesso una nota in data 17.10.2023, evidenziando CP_2 all' di non potere operare, allo stato, ulteriori trattenute sulla Controparte_1
retribuzione mensile percepita da , essendo stati già raggiunti i limiti di pignorabilità Parte_1
previsti dalla legge, per effetto di precedenti pignoramenti e cessioni (cfr. doc. n. 24 del fascicolo di parte opponente).
Consegue che, per un verso, la presenza, nell'atto di pignoramento, dello specifico avvertimento, rivolto al terzo pignorato, circa la necessità di rispettare le prescrizioni normative ai fini del pignoramento di ulteriori somme percepite da a titolo di retribuzione, e, per altro verso, Parte_1
l'assenza di attuali trattenute ulteriori rispetto a quelle già esistenti, in forza di precedenti pignoramenti e/o cessioni, escludono che sia ravvisabile un vizio dell'atto di pignoramento oggetto di opposizione, tale da determinarne l'invalidità.
Né si configura una violazione della norma in materia di cumulo dei mezzi di espropriazione, sulla scorta della sola argomentazione secondo cui il pignoramento del 2016 sia tuttora attivo, sicchè nel
2023 la stessa Agenzia di Riscossione non avrebbe potuto avviare un nuovo pignoramento, senza verificare se fosse ancora possibile effettuare ulteriori trattenute.
Secondo l'orientamento espresso, di recente, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 30011 del 20.11.2024), la limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi in caso di opposizione dell'esecutato ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore;
di conseguenza, né il presumibile aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore, né l'ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi in concreto
pagina 6 di 8 promossi possono costituire argomenti idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall'ordinamento, tranne in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 16/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 09/04/2015,
Sentenza n. 10668 del 17/04/2019), al fine di consentire al creditore di conseguire una più rapida e certa soddisfazione del proprio credito.
Inoltre, il cumulo di diversi mezzi di espropriazione, da una parte, comporta sempre, inevitabilmente, un aggravio di spese per il debitore (che potrà peraltro evitarlo semplicemente estinguendo il proprio debito, ferma restando la facoltà del giudice di non riconoscere le spese ritenute superflue: cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008; Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012), mentre, per converso, non potrà mai – comunque – assicurare al creditore, sulla base di una astratta valutazione ex ante, la assoluta certezza della soddisfazione del credito per cui si procede.
Sulla scorta di tali principi, nella fattispecie in esame, non appaiono ravvisabili motivi sufficienti a far ritenere abusiva l'avvenuta notificazione del secondo pignoramento, in data 7.4.2023, per il medesimo credito già oggetto del precedente pignoramento del 15.2.2016, atteso che, per effetto delle trattenute già operate, è stata attuata solo una modesta soddisfazione del credito complessivo, che la mancanza di certezza in ordine alla fruttuosità della seconda procedura espropriativa appare compatibile con la normale alea connaturata a qualunque azione giudiziaria, tenuto conto, peraltro, che quest'ultima riguarda anche rapporti intrattenuti dalla debitrice con ulteriori terzi, rispetto a quelli interessati dal primo pignoramento, e che non è stato documentato un significativo aggravio di spese per la debitrice, tale da rendere illegittimo il cumulo di mezzi di espropriazione.
Per quanto concerne, invece, la contestazione relativa alla corretta quantificazione del credito di cui si chiede il pagamento in forza del pignoramento, ha lamentato l'omessa decurtazione Parte_1 della somma di € 9.820,92, già percepita in forza delle trattenute operate per effetto del pignoramento del 2016, nonché della somma di € 1.715,00, oggetto di compensazione disposta dalla stessa
[...]
(cfr. doc. n. 23 del fascicolo di parte opponente). Controparte_1
Al riguardo, il non ha dimostrato di avere effettivamente decurtato tali Controparte_8 importi dall'ammontare complessivo del credito oggetto del pignoramento notificato in data 7.4.2023, indicato in € 295.836,58, quale sommatoria dei debiti risultanti dagli estratti di ruolo delle quattro cartelle nn. 034 2013 0027777833502, 034 2013 0045175608502, 034 20150002780409003 e 034
20150021211486000, comprensivi di sanzioni e interessi.
pagina 7 di 8 Consegue che, limitatamente a tale aspetto, va accolta la contestazione sollevata dall'opponente, dovendosi riconoscere la validità del pignoramento in riferimento al minore importo di € 284.300,66
(pari alla differenza tra € 295.836,58 ed € 11.535,92), ribadendosi che è consentito al giudice dell'opposizione, in caso di eccezioni relative al quantum della pretesa sottesa al pignoramento, ridurre in "parte qua" il diritto del creditore ad agire in via esecutiva.
Le spese di lite sono poste a carico dell'attore soccombente, nella misura liquidata in dispositivo in ossequio ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra €
260.000,01 ed € 520.000,00), tenuto conto della natura documentale del giudizio e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) dichiara inammissibile l'opposizione, in riferimento all'eccezione di prescrizione del credito oggetto del pignoramento, per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza;
2) in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara la validità del pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, notificato il 07.04.2023 da Controparte_1
, in riferimento al minore importo di € 284.300,66;
[...]
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta
[...]
che si liquidano in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_1
forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 11.4.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3341 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Gatto, presso il cui studio, in Cosenza, via Parte_1
Tagliamento n. 15, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
debitrice opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Paolo Schilirò, presso il cui studio, in Catania, corso Italia n. 46, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
creditrice opposta nonché
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_5
terzi pignorati contumaci avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti con note di trattazione scritta depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva il giudizio di merito relativo Parte_1
all'opposizione all'esecuzione, in riferimento alla procedura esecutiva n. 768/2023 r.g.es.mob., introdotta con atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento, ex art. 72 bis d.P.R. n.
602/1973, notificatole il 07.04.2023 da , per l'importo complessivo Controparte_1 di € 295.836,58, chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità e/o nullità, con condanna del concessionario per la riscossione anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A fondamento dell'opposizione deduceva: 1) l'erroneità del credito azionato esecutivamente, in quanto non aveva operato la decurtazione dell'importo già pagato, pari ad € Controparte_1
9.820,92, in forza delle trattenute mensili sulla retribuzione operate per effetto dei un precedente pignoramento notificato nel 2016, per lo stesso debito, nonché dell'ulteriore compensazione di €
1.715,00; 2) la violazione del limite di pignorabilità ex art. 545 c.p.c. e, trattandosi di pubblico dipendente, ex artt. 2, comma 2, e 68 d.P.R. n. 180/1950, oltre che quello del triplo dell'assegno sociale per gli stipendi accreditati prima del pignoramento, tenuto conto che lo stipendio percepito dalla Pt_1
era gravato da ulteriori tre trattenute mensili (pignoramento e deleghe di pagamento di finanziarie); 3) intervenuta prescrizione del credito azionato per avvenuto decorso del tempo tra la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento e del pignoramento.
Si costituiva in giudizio l' che, in via preliminare, eccepiva il difetto Controparte_1
di giurisdizione del Tribunale, in favore della Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza, atteso che le cartelle di pagamento sottese al pignoramento avevano ad oggetto crediti tributari (Irpef, TARSU,
IVA), nonché l'inammissibilità dell'opposizione, siccome proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, rilevando che nel pignoramento era contenuto l'espresso richiamo al rispetto dei limiti di pignorabilità ex art. 545
c.p.c. e 72 bis d.P.R. n. 602/1973, la cui violazione era stata solo genericamente dedotta dall'opponente; che erano state correttamente detratte le somme già conseguite in ragione della precedente espropriazione, comunque irrilevanti rispetto all'importo del debito esattoriale;
deduceva, altresì, che la trattenuta era pari a soli € 111,80, residuando ulteriori somme utilmente CP_6 pignorabili, e che l'eccezione di prescrizione andava disattesa, avuto riguardo alle date di notifica delle cartelle esattoriali, dei relativi avvisi di pagamento, della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e dello stesso precedente pignoramento ex art. 72 bis , tutti atti interruttivi del termine CP_6
decennale dei crediti erariali, anche considerando le interruzioni della decorrenza della prescrizione stabilite nei decreti dell'emergenza CoVid-19.
pagina 2 di 8 Concludeva chiedendo che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario e che, nel merito, l'opposizione fosse dichiarata inammissibile e /o rigettata, con vittoria delle spese di lite.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si costituivano in giudizio i terzi pignorati
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
Espletati gli incombenti di rito, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, e sostituita l'udienza ex art. 281 quiquies c.p.c. con il deposito di note di trattazione critta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento, ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, notificatole il 07.04.2023 da per l'importo complessivo di € Controparte_1
295.836,58, in riferimento a quattro cartelle nn. 034 2013 0027777833502, 034 2013 0045175608502,
034 20150002780409003 e 034 20150021211486000, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria
(TARSU, Addizionale regionale Irpef, Iva e Irpef).
Ai fini della qualificazione giuridica della domanda, si evidenzia che, in ragione dei motivi dedotti dalla debitrice (erroneità del credito, violazione dei limiti di pignorabilità ex art. 545 c.p.c. ed ex artt. 2, comma 2, e 68 d.P.R. n. 180/1950, prescrizione), la domanda va qualificata in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicchè non si configura alcuna questione relativa alla tempestiva proposizione ed al rispetto del termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del pignoramento, rilevante solo ex art. 617 c.p.c..
Ciò posto, in via preliminare, ad avviso di questo giudicante è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, in relazione alla questione concernente la prescrizione del credito, conformemente all'eccezione sollevata dalla parte convenuta, avuto riguardo alla natura dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento oggetto del pignoramento.
A tale riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione
pagina 3 di 8 ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 21642 del 28.7.2021).
L'orientamento da ultimo citato è stato approfondito e ulteriormente precisato dalla recentissima pronuncia resa delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 2098/2025, in data
30.01.2025), secondo cui “Tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U
n.21642 del 28 luglio 2021, id. n. 8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del 22 maggio
2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva””.
Consegue che l'opposizione proposta da avverso l'atto di pignoramento presso terzi con Parte_1
ordine di pagamento, ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, notificatole il 07.04.2023 da
[...]
, per l'importo complessivo di € 295.836,58, in quanto fondato su quattro cartelle Controparte_1
aventi ad oggetto interamente crediti tributari, in relazione al motivo concernente la prescrizione del credito maturata per decorso del tempo tra la notificazione delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento, va proposta dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, risultando inammissibile dinanzi al Giudice Ordinario.
In ragione di ciò, risultano assorbite le questioni dedotte dall'opponente in ordine alla validità della notificazione delle intimazioni di pagamento quali atti interruttivi della prescrizione.
Vanno, invece, esaminate da questo giudicante, rientrando nell'ambito della giurisdizione ordinaria, le altre questioni concernenti la violazione dei limiti di pignorabilità dello stipendio e l'erroneità del credito azionato in forza del pignoramento, in ragione della mancata decurtazione di somme già trattenute.
L'opponente ha dedotto che EQ SU, ora , in virtù di un Controparte_7
pignoramento precedente datato 15.02.2016 per euro 245.702,62, abbia operato ed operi tuttora una pagina 4 di 8 trattenuta mensile sulla busta paga di euro 111.80 e che sul medesimo stipendio insistano altre tre trattenute mensili: una per un pignoramento precedente da parte di Sagittaria Finance Srl per la somma di euro 223,60, e due per deleghe di pagamento da parte di Sigla Srl di cui la prima per euro 159,00 sino al 04/2030 e la seconda per euro 89,00 sino al 08/2032.
Ha, quindi, contestato la possibilità per di procedere a nuovo Controparte_1
pignoramento, in relazione allo stesso credito già attinto da precedente pignoramento, nonché di aggredire lo stipendio percepito dalla debitrice, atteso che un'eventuale ulteriore trattenuta eccederebbe i limiti di pignorabilità previsti dalla normativa vigente.
Orbene, va, in primo luogo, rilevato che l'odierna opponente non ha dimostrato una specifica violazione del limite di pignorabilità, in forza del pignoramento oggetto della presente opposizione, limitandosi a prospettarla esclusivamente in via astratta.
Il pignoramento disciplinato dall'art. 72 bis d.P.R. n. 602/ 1973, consente al concessionario della riscossione di eseguire il pignoramento mediante un ordine di pagamento diretto, impartito al terzo, che o viene eseguito nel termine di 60 giorni dalla notificazione o diviene inefficace in quello stesso termine. Qualora l'ordine di pagamento riguardi, come avvenuto nel caso di specie, crediti per stipendio o pensione, l'ordine viene eseguito anche mediante successivo pagamento mensile di ulteriori somme, fino all'estinzione del debito esattoriale.
Nella fattispecie in esame, gli atti di pignoramento notificati da alla Controparte_1 debitrice ed ai terzi pignorati contengono l'avvertimento che il pignoramento viene attuato “nei limiti previsti dalla legge” su tutte le somme dovute e debende dal terzo al debitore, in ragione dei rapporti indicati, come espressamente previsto dall'incipit dello stesso art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 che richiama sia i limiti di cui all'art. 545 commi quarto, quinto e sesto c.p.c., sia quello di cui al successivo art. 72 ter.
Orbene, già il collegio adito in sede di reclamo dall'odierna debitrice, nell'ordinanza emessa in data
11.10.2013, ha espressamente evidenziato che, laddove il terzo pignorato non rispetti i limiti previsti dalla legge, “l'onere di dedurne e dimostrarne compiutamente la violazione, siccome fatto costitutivo dell'opposizione, non può che spettare al debitore, che non può quindi limitarsi a paventare semplicemente l'inosservanza quale motivo di nullità dell'esecuzione esattoriale, ma deve specificamente dimostrare che lo stipendio è stato attinto per una somma superiore a quella utilmente pignorabile.
Su tali premesse, nel caso di specie non solo la debitrice opponente non ha documentato il pagamento mensile di somme ulteriori, rispetto a quelle attinte dal precedente pignoramento e da altre CP_6
trattenute sullo stipendio, quanto piuttosto ha espressamente riconosciuto, nelle note di trattazione
pagina 5 di 8 scritta depositate dinanzi al G.E., che sussistono comunque somme utilmente pignorabili, anche in relazione alla giacenza sul conto corrente al momento del pignoramento.
Quindi, in sostanza, la violazione del limite di pignorabilità non solo non è stata adeguatamente dimostrata, quanto piuttosto è contraddetta dai conteggi della stessa difesa della opponente”.
In particolare, dall'esame dei cedolini allegati al fascicolo di parte opponente (cfr. cedolini dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2023) risulta operata la trattenuta di € 111,80, in forza del precedente pignoramento del 15.02.2016, notificato da (ora CP_6 Controparte_1
), per il complessivo importo di € 245.702,62, nonché le altre tre trattenute mensili già
[...]
indicate dalla debitrice.
Non risulta, invece, che, allo stato ed in forza del pignoramento oggi opposto, siano state operate ulteriori trattenute sullo stipendio percepito da , in violazione dei limiti di pignorabilità Parte_1
previsti dalla legge.
Inoltre, lo stesso terzo Comune di ha emesso una nota in data 17.10.2023, evidenziando CP_2 all' di non potere operare, allo stato, ulteriori trattenute sulla Controparte_1
retribuzione mensile percepita da , essendo stati già raggiunti i limiti di pignorabilità Parte_1
previsti dalla legge, per effetto di precedenti pignoramenti e cessioni (cfr. doc. n. 24 del fascicolo di parte opponente).
Consegue che, per un verso, la presenza, nell'atto di pignoramento, dello specifico avvertimento, rivolto al terzo pignorato, circa la necessità di rispettare le prescrizioni normative ai fini del pignoramento di ulteriori somme percepite da a titolo di retribuzione, e, per altro verso, Parte_1
l'assenza di attuali trattenute ulteriori rispetto a quelle già esistenti, in forza di precedenti pignoramenti e/o cessioni, escludono che sia ravvisabile un vizio dell'atto di pignoramento oggetto di opposizione, tale da determinarne l'invalidità.
Né si configura una violazione della norma in materia di cumulo dei mezzi di espropriazione, sulla scorta della sola argomentazione secondo cui il pignoramento del 2016 sia tuttora attivo, sicchè nel
2023 la stessa Agenzia di Riscossione non avrebbe potuto avviare un nuovo pignoramento, senza verificare se fosse ancora possibile effettuare ulteriori trattenute.
Secondo l'orientamento espresso, di recente, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 30011 del 20.11.2024), la limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi in caso di opposizione dell'esecutato ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore;
di conseguenza, né il presumibile aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore, né l'ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi in concreto
pagina 6 di 8 promossi possono costituire argomenti idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall'ordinamento, tranne in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 16/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 09/04/2015,
Sentenza n. 10668 del 17/04/2019), al fine di consentire al creditore di conseguire una più rapida e certa soddisfazione del proprio credito.
Inoltre, il cumulo di diversi mezzi di espropriazione, da una parte, comporta sempre, inevitabilmente, un aggravio di spese per il debitore (che potrà peraltro evitarlo semplicemente estinguendo il proprio debito, ferma restando la facoltà del giudice di non riconoscere le spese ritenute superflue: cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008; Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012), mentre, per converso, non potrà mai – comunque – assicurare al creditore, sulla base di una astratta valutazione ex ante, la assoluta certezza della soddisfazione del credito per cui si procede.
Sulla scorta di tali principi, nella fattispecie in esame, non appaiono ravvisabili motivi sufficienti a far ritenere abusiva l'avvenuta notificazione del secondo pignoramento, in data 7.4.2023, per il medesimo credito già oggetto del precedente pignoramento del 15.2.2016, atteso che, per effetto delle trattenute già operate, è stata attuata solo una modesta soddisfazione del credito complessivo, che la mancanza di certezza in ordine alla fruttuosità della seconda procedura espropriativa appare compatibile con la normale alea connaturata a qualunque azione giudiziaria, tenuto conto, peraltro, che quest'ultima riguarda anche rapporti intrattenuti dalla debitrice con ulteriori terzi, rispetto a quelli interessati dal primo pignoramento, e che non è stato documentato un significativo aggravio di spese per la debitrice, tale da rendere illegittimo il cumulo di mezzi di espropriazione.
Per quanto concerne, invece, la contestazione relativa alla corretta quantificazione del credito di cui si chiede il pagamento in forza del pignoramento, ha lamentato l'omessa decurtazione Parte_1 della somma di € 9.820,92, già percepita in forza delle trattenute operate per effetto del pignoramento del 2016, nonché della somma di € 1.715,00, oggetto di compensazione disposta dalla stessa
[...]
(cfr. doc. n. 23 del fascicolo di parte opponente). Controparte_1
Al riguardo, il non ha dimostrato di avere effettivamente decurtato tali Controparte_8 importi dall'ammontare complessivo del credito oggetto del pignoramento notificato in data 7.4.2023, indicato in € 295.836,58, quale sommatoria dei debiti risultanti dagli estratti di ruolo delle quattro cartelle nn. 034 2013 0027777833502, 034 2013 0045175608502, 034 20150002780409003 e 034
20150021211486000, comprensivi di sanzioni e interessi.
pagina 7 di 8 Consegue che, limitatamente a tale aspetto, va accolta la contestazione sollevata dall'opponente, dovendosi riconoscere la validità del pignoramento in riferimento al minore importo di € 284.300,66
(pari alla differenza tra € 295.836,58 ed € 11.535,92), ribadendosi che è consentito al giudice dell'opposizione, in caso di eccezioni relative al quantum della pretesa sottesa al pignoramento, ridurre in "parte qua" il diritto del creditore ad agire in via esecutiva.
Le spese di lite sono poste a carico dell'attore soccombente, nella misura liquidata in dispositivo in ossequio ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra €
260.000,01 ed € 520.000,00), tenuto conto della natura documentale del giudizio e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) dichiara inammissibile l'opposizione, in riferimento all'eccezione di prescrizione del credito oggetto del pignoramento, per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza;
2) in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara la validità del pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, notificato il 07.04.2023 da Controparte_1
, in riferimento al minore importo di € 284.300,66;
[...]
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta
[...]
che si liquidano in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_1
forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 11.4.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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