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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/11/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1980/2023 R.G.AA.CC.
OGGETTO: OPPOSIZIONE A D.I.
VERTENTE
TRA
, C.F. elettivamente domiciliato in Marsala, nella C/da Cuore di Gesù Parte_1 C.F._1
– Via Nazionale n. 1163, presso lo Studio dell'Avv. IA IT, C.F.: , p.e.c.: C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti. Email_1
//OPPONENTE//
E
(già ), e per essa, quale mandataria, , in persona del Controparte_1 CP_1 Controparte_2 legale rapp.te p.t., P.IVA , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. P.IVA_1
RT IE OT (C.F. - numero di fax 02.46575050 - indirizzo di PEC: C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Milano, Email_2
Piazza Velasca n. 8.
//OPPOSTA//
Conclusioni
Come da note di precisazione delle conclusioni depositate in vista dell'udienza di rimessione in decisione del 03.11.2025; conclusioni da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE
Il sig. proponeva opposizione al d.i. n. 490/2023, pronunciato dal Tribunale di Marsala il Parte_1
02.10.2023, pubblicato il 03.10.2023, su istanza della cessionaria fondato sul Controparte_1 contratto di finanziamento n. 16357889, stipulato originariamente con la cedente OM Banca S.p.A in data 27/06/2016.
Eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria per difetto di legittimazione passiva di Parte_1 esso opponente quale coobligato del contratto di finanziamento in questione e disconosceva formalmente la paternità delle firme a nome “ ” apposte sul predetto contratto di finanziamento. Parte_1
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva l'opposta, contestando tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedendo la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria;
in subordine chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 19.861,25 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma accertata all'esito del giudizio.
Rigettata l'istanza ex art.648 cpc di provvisoria esecuzione del d.i. opposto ed espletata con esito negativo, per mancato accordo, la procedura di mediazione, la causa veniva istruita solo con documentazione e con ammissione di ctu grafologica poi non espletata e veniva infine, previo rigetto delle istanze istruttorie delle parti, rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.189 cpc.
L'opposizione proposta va accolta per quanto di seguito precisato.
Va preliminarmente rigettata l'istanza del'opponente di revoca dell'ordinanza istruttoria del 18/09/2024, nella parte in cui non sono state ammesse le richieste istruttorie di ed in particolare la Parte_1 prova con i testi , , e , per come Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 articolati nell'atto introduttivo, non essendo necessario ai fini del decidere procedere alla loro escussione.
Sempre in via preliminare va rigettata l'istanza dell'opposta di remissione in istruttoria della presente controversia al fine di espletare la consulenza tecnica con termine per il deposito dell'originale del contratto, essendo la mancata produzione del contratto per fatto a sé non imputabile solo asserita, ma non provata e non potendosi lasciare all'arbitrio di una parte i tempi di esecuzione degli atti processuali e quindi di svolgimento della causa, in violazione del principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art.111 della Costituzione e dall'art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Passando ora al merito, va intanto precisato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto il creditore, al quale compete compete la posizione sostanziale di attore ( per avere richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato
(cfr, in proposito, Cass., 4 dicembre 1997, n.12311; Cass., 14 aprile 1999, n. 3671; Cass., 25 maggio 1999,
n.5055) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. E' dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
Ora, calando detti principi al caso in esame, va osservato che l'opposta ha sostenuto che in data 27.06.2016 la Sig.ra , in qualità di debitrice principale ora deceduta e il Sig. quale coobbligato, Tes_4 Pt_1 stipulavano con OM SP il contratto di finanziamento n. 16357889 e che in relazione al suddetto finanziamento residuava un saldo debitore di € 19.861,25.
L'opponente ha eccepito di non essere legittimato passivo (per non avere preso fisicamente parte alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, tantomeno per delega o procura) e di non aver firmato il contratto di finanziamento n. 16357889 del 27/06/2016.
A fronte di tali contestazioni, avrebbe dovuto l'opposta provare, come era suo onere, la soggettività passiva della situazione obbligatoria e la sottoscrizione del contratto di finanziamento “de quo” da parte dell'opponente. La qual cosa però l'opposta non ha fatto;
, e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
, non ha provato il titolo e quindi di avere avuto un rapporto giuridico valido con l'opponente e CP_2 che il suo credito è fondato su tale rapporto, dimostrando quindi la legittimazione passiva dell'opponente ; invero l'opposta non ha coltivato l'istanza di verificazione, mostrando così disinteresse alla verifica delle firme, non producendo l'originale del contratto entro la data dell'udienza all'uopo fissata per il giorno
9/12/2024, non adducendo alcuna valida giustificazione in ordine a tale inadempimento processuale, non facendo pervenire alcuna motivata istanza di concessione proroga per il deposito del documento dovuto con richiesta di differimento dell'udienza all'uopo fissata, non presentandosi all'udienza del 9/12/2024, salvo poi depositare un'inammissibile richiesta di rimessione in termini non supportata da alcuna valida giustificazione e come tale conseguentemente rigettata.
Né l'opposta, nei limiti temporali di cui alla memoria 171 ter n.2 cpc, ha chiesto di provare l'autenticità delle firme e la piena consapevolezza e approvazione del contratto da parte dell'opponente in altre forme.
Di contro, vi è prova, sufficiente e valida, che al tempo della stipula del finanziamento n. 16357889
l'opponente non si trovasse a ZA EL LL (luogo di stipula), ma imbarcato a bordo del peschereccio di tipo MIP denominato “Flori”.
Invero, l'opponente ha prodotto il libretto di navigazione di cui all'art.220 DPR 15 febbraio 1952 n.328 (doc.
2 della citazione in opposizione al d.i.), provando così, attraverso le annotazioni in esso contenute, il suo status di marittimo/comandante a bordo, e non sulla terra ferma, alla data di stipula del finanziamento per cui è lite;
vale la pena al riguardo precisare che le annotazioni (di imbarco e sbarco, titoli professionali marittimi…) effettuate sul libretto di navigazione sono rilasciate e registrate esclusivamente dalla
Capitaneria di Porto ex art.224 Reg. Esec.Cod. Nav., così garantendo l'autenticità delle informazioni in esso contenute, di cui non si ha motivo di dubitare, a fortiori in presenza di una mancata contestazione specifica da parte dell'opposta delle risultanze/annotazioni relative al periodo di navigazione.
L'opponente ha così provato la sussistenza di fatti impeditivi dell'avversa pretesa creditoria nel rispetto di quanto disposto dall'art.2697 c.c
Va conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Infine, in ordine al regolamento delle spese di lite, non vi è motivo per derogare al criterio generale della soccombenza e, pertanto, le stesse, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
DM 147/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000 -tariffe medie per ogni fase, ad eccezione della fase istruttoria di natura solo documentale), si pongono a carico dell'opposta con distrazione in favore dell'avv.
IT IA, procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 1980/2023, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi' decide:
Accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 490/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Marsala il 02.10.2023, pubblicato il 03.10.2023, e per l'effetto annulla il suddetto decreto ingiuntivo. Condanna l'opposta al pagamento delle spese della presente causa, che liquida complessivamente in €
3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa se dovute come per legge da distrarre in favore dell'avv. IT IA, procuratore dichiaratosi antistatario.
Marsala,19.11.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1980/2023 R.G.AA.CC.
OGGETTO: OPPOSIZIONE A D.I.
VERTENTE
TRA
, C.F. elettivamente domiciliato in Marsala, nella C/da Cuore di Gesù Parte_1 C.F._1
– Via Nazionale n. 1163, presso lo Studio dell'Avv. IA IT, C.F.: , p.e.c.: C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti. Email_1
//OPPONENTE//
E
(già ), e per essa, quale mandataria, , in persona del Controparte_1 CP_1 Controparte_2 legale rapp.te p.t., P.IVA , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. P.IVA_1
RT IE OT (C.F. - numero di fax 02.46575050 - indirizzo di PEC: C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Milano, Email_2
Piazza Velasca n. 8.
//OPPOSTA//
Conclusioni
Come da note di precisazione delle conclusioni depositate in vista dell'udienza di rimessione in decisione del 03.11.2025; conclusioni da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE
Il sig. proponeva opposizione al d.i. n. 490/2023, pronunciato dal Tribunale di Marsala il Parte_1
02.10.2023, pubblicato il 03.10.2023, su istanza della cessionaria fondato sul Controparte_1 contratto di finanziamento n. 16357889, stipulato originariamente con la cedente OM Banca S.p.A in data 27/06/2016.
Eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria per difetto di legittimazione passiva di Parte_1 esso opponente quale coobligato del contratto di finanziamento in questione e disconosceva formalmente la paternità delle firme a nome “ ” apposte sul predetto contratto di finanziamento. Parte_1
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva l'opposta, contestando tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedendo la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria;
in subordine chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 19.861,25 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma accertata all'esito del giudizio.
Rigettata l'istanza ex art.648 cpc di provvisoria esecuzione del d.i. opposto ed espletata con esito negativo, per mancato accordo, la procedura di mediazione, la causa veniva istruita solo con documentazione e con ammissione di ctu grafologica poi non espletata e veniva infine, previo rigetto delle istanze istruttorie delle parti, rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.189 cpc.
L'opposizione proposta va accolta per quanto di seguito precisato.
Va preliminarmente rigettata l'istanza del'opponente di revoca dell'ordinanza istruttoria del 18/09/2024, nella parte in cui non sono state ammesse le richieste istruttorie di ed in particolare la Parte_1 prova con i testi , , e , per come Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 articolati nell'atto introduttivo, non essendo necessario ai fini del decidere procedere alla loro escussione.
Sempre in via preliminare va rigettata l'istanza dell'opposta di remissione in istruttoria della presente controversia al fine di espletare la consulenza tecnica con termine per il deposito dell'originale del contratto, essendo la mancata produzione del contratto per fatto a sé non imputabile solo asserita, ma non provata e non potendosi lasciare all'arbitrio di una parte i tempi di esecuzione degli atti processuali e quindi di svolgimento della causa, in violazione del principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art.111 della Costituzione e dall'art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Passando ora al merito, va intanto precisato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto il creditore, al quale compete compete la posizione sostanziale di attore ( per avere richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato
(cfr, in proposito, Cass., 4 dicembre 1997, n.12311; Cass., 14 aprile 1999, n. 3671; Cass., 25 maggio 1999,
n.5055) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. E' dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
Ora, calando detti principi al caso in esame, va osservato che l'opposta ha sostenuto che in data 27.06.2016 la Sig.ra , in qualità di debitrice principale ora deceduta e il Sig. quale coobbligato, Tes_4 Pt_1 stipulavano con OM SP il contratto di finanziamento n. 16357889 e che in relazione al suddetto finanziamento residuava un saldo debitore di € 19.861,25.
L'opponente ha eccepito di non essere legittimato passivo (per non avere preso fisicamente parte alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, tantomeno per delega o procura) e di non aver firmato il contratto di finanziamento n. 16357889 del 27/06/2016.
A fronte di tali contestazioni, avrebbe dovuto l'opposta provare, come era suo onere, la soggettività passiva della situazione obbligatoria e la sottoscrizione del contratto di finanziamento “de quo” da parte dell'opponente. La qual cosa però l'opposta non ha fatto;
, e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
, non ha provato il titolo e quindi di avere avuto un rapporto giuridico valido con l'opponente e CP_2 che il suo credito è fondato su tale rapporto, dimostrando quindi la legittimazione passiva dell'opponente ; invero l'opposta non ha coltivato l'istanza di verificazione, mostrando così disinteresse alla verifica delle firme, non producendo l'originale del contratto entro la data dell'udienza all'uopo fissata per il giorno
9/12/2024, non adducendo alcuna valida giustificazione in ordine a tale inadempimento processuale, non facendo pervenire alcuna motivata istanza di concessione proroga per il deposito del documento dovuto con richiesta di differimento dell'udienza all'uopo fissata, non presentandosi all'udienza del 9/12/2024, salvo poi depositare un'inammissibile richiesta di rimessione in termini non supportata da alcuna valida giustificazione e come tale conseguentemente rigettata.
Né l'opposta, nei limiti temporali di cui alla memoria 171 ter n.2 cpc, ha chiesto di provare l'autenticità delle firme e la piena consapevolezza e approvazione del contratto da parte dell'opponente in altre forme.
Di contro, vi è prova, sufficiente e valida, che al tempo della stipula del finanziamento n. 16357889
l'opponente non si trovasse a ZA EL LL (luogo di stipula), ma imbarcato a bordo del peschereccio di tipo MIP denominato “Flori”.
Invero, l'opponente ha prodotto il libretto di navigazione di cui all'art.220 DPR 15 febbraio 1952 n.328 (doc.
2 della citazione in opposizione al d.i.), provando così, attraverso le annotazioni in esso contenute, il suo status di marittimo/comandante a bordo, e non sulla terra ferma, alla data di stipula del finanziamento per cui è lite;
vale la pena al riguardo precisare che le annotazioni (di imbarco e sbarco, titoli professionali marittimi…) effettuate sul libretto di navigazione sono rilasciate e registrate esclusivamente dalla
Capitaneria di Porto ex art.224 Reg. Esec.Cod. Nav., così garantendo l'autenticità delle informazioni in esso contenute, di cui non si ha motivo di dubitare, a fortiori in presenza di una mancata contestazione specifica da parte dell'opposta delle risultanze/annotazioni relative al periodo di navigazione.
L'opponente ha così provato la sussistenza di fatti impeditivi dell'avversa pretesa creditoria nel rispetto di quanto disposto dall'art.2697 c.c
Va conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Infine, in ordine al regolamento delle spese di lite, non vi è motivo per derogare al criterio generale della soccombenza e, pertanto, le stesse, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
DM 147/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000 -tariffe medie per ogni fase, ad eccezione della fase istruttoria di natura solo documentale), si pongono a carico dell'opposta con distrazione in favore dell'avv.
IT IA, procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 1980/2023, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi' decide:
Accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 490/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Marsala il 02.10.2023, pubblicato il 03.10.2023, e per l'effetto annulla il suddetto decreto ingiuntivo. Condanna l'opposta al pagamento delle spese della presente causa, che liquida complessivamente in €
3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa se dovute come per legge da distrarre in favore dell'avv. IT IA, procuratore dichiaratosi antistatario.
Marsala,19.11.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo