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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/07/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3523/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3523/2022 promossa da:
(P.I.: ), in persona del Direttore CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Mariarosaria Di
Trolio (C.F.: ) e dall'avv. Mariagiusy Guarente (C.F.: CodiceFiscale_1 C.F._2
), elettivamente domiciliata in alla Via degli Imbimbo nn. 10/12,
[...] Pt_1
( ; Email_1
OPPONENTE
contro
(P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Barretta (C.F.:
, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore, alla via Aurelio Bosco C.F._3
Lucarelli, 7, ( ; Email_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 695/2022, emesso in data 30.06.2022 e notificato il 04.07.2022, con il quale il
Tribunale ingiungeva alla stessa il pagamento di € 10.292,17, oltre interessi come per legge e le spese pagina 1 di 6 e competenze della procedura monitoria a titolo di saldo (10%) del corrispettivo per le prestazioni per le prestazioni di Patologia Clinica inerenti all'annualità 2020.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva: “In via pregiudiziale: In via preliminare - accertare
e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in via preliminare dichiarare la improponibilità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo. Nel merito, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il che concludeva Controparte_2 per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruito il giudizio tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, venivano assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del
25.06.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ L'eccezione, avanzata da parte opponente, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c., va rigettata.
Parte opposta ha provveduto ad allegare il contratto, le fatture e le relative notule-distinte riepilogative;
pertanto, risultano soddisfatti i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
Altresì la giurisprudenza ha specificato come: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali” (Sez. 3, Sentenza n.
16767 del 23/07/2014) e “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, pagina 2 di 6 sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Sez. 3, Sentenza n. 419 del 12/01/2006).
Pertanto, anche l'eventuale assenza dei requisiti richiesti non incide sulla validità del decreto ingiuntivo né della fase di opposizione, ma esclusivamente sulla regolamentazione delle spese.
§ Parimenti va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione per violazione della clausola di salvaguardia, contenuta nell'art. 14 del contratto, “Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso” Orbene con tale clausola le parti si sono impegnate a non intraprendere azioni nei confronti di atti adottati;
essendo stata contestata la variazione della C.O.M., adottata in data 13.07.2022 la stessa risulta essere successiva al momento della conclusione del contratto, sottoscritto in data 21.10.2022 e pertanto l'azione risulta essere ammissibile.
§ Le prestazioni sanitarie erogate non sono in contestazione e sono riscontrate nelle fatture azionate con la richiesta di pagamento;
parimenti, in ordine all'esistenza del rapporto non vi è alcuna contestazione.
Le contestazioni afferiscono invece all'infondatezza della domanda di pagamento stante la mancata emissione delle note di credito per le fatture emesse nonché il superamento del limite massimo di prestazioni consentite per le annualità 2018 - 2019 e 2020 e la modifica della capacità C.O.M.
L'emissione delle note di credito, quale condizione a cui è subordinato il pagamento delle fatture per le prestazioni erogate, individua la sua fonte nel contratto stipulato tra le parti, all'art. 7, punto 3 e punto 6.
A sostegno delle proprie deduzioni ed eccezioni, l' evidenzia come per le fatture Parte_2 azionate con il decreto ingiuntivo opposto non siano state emesse le relative note di credito, condizione contrattualmente stabilita all'art. 7 punto 3 del Contratto stipulato tra le parti, Allegato A/7
(Contratto di laboratorio analisi 2021), datato 09.07.2021, a mente del quale “….Per il pagamento di Part ciascun saldo la sottoscritta potrà richiedere l'emissione di apposite note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o
l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5…” e con il successivo punto 5 specifica, inoltre, “Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento pagina 3 di 6 Part di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinato al ricevimento da parte della della/e suddetta/e …nota/e di credito”.
Il contratto stabilisce, cioè, che il pagamento delle prestazioni è consequenziale al controllo della regolarità delle prestazioni e dei criteri contrattualmente stabiliti, previa emissione, da parte della struttura accreditata, delle note di credito richieste.
Orbene, quanto al mancato inoltre delle note di credito, il punto 6 del contratto in atti subordina all'inoltro di note di credito il pagamento ove sia prospettato un superamento della COM.
Tra i criteri stabiliti per la liquidazione rientra, cioè, la verifica di regolarità in caso di eventuale Parte superamento della C.O.M., fatto contestato dalla opponente.
La capacità operativa massima costituisce, invero, quel valore sintetico, che esprime le potenzialità funzionali e strutturali di un centro erogatore di prestazioni sanitarie per conto del S.S.R., così ponendosi come limite massimo, entro il quale può astrattamente estendersi il contenuto del rapporto di provvisorio accreditamento, la cui concreta ed effettiva misura è tuttavia data dalla definizione del limite di spesa, dato valoriale di programmazione generale fissato a livello regionale per macroarea ed a livello aziendale per singola branca di attività (Cons. St., sez. III, 3.10.2011, n. 5427).
Altresì il punto 5 del sopra menzionato contratto prevede come:
e che il superamento della C.O.M. della struttura privata dovrà essere verificato in base al consuntivo dell'intero anno solare.
Occorre premettere che in riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento provvisorio, vanno considerati i tetti di spesa individuati dalla Regione, limiti massimi invalicabili di tipo finanziario, e le Capacità Operative Massime, C.O.M., limite attinente alla specifica capacità di ogni singolo centro.
Con particolare riferimento alla C.O.M., la giurisprudenza ha previsto come: “In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima
(C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024; in senso conforme Sez. 1 -, Ordinanza n. 5661 del 02/03/2021). pagina 4 di 6 In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate, grava sull'azienda sanitaria debitrice l'onere di provare il superamento della capacità operativa massima
(COM) e del limite di spesa, costituendo tali circostanze fatti impeditivi della pretesa creditoria (Corte di Appello di Napoli, Sentenza n. 200/2025 del 16-01-2025).
Il superamento della C.O.M è circostanza contestata tra le parti, si impone pertanto di valutare la prova offerta dalla parte opponente.
In atti vi è il richiamo alla nota del 30.12.2020, con la quale il ha richiesto la Controparte_2 rimodulazione della capacità operativa massima (cfr. allegato relazione istruttoria parte opponente).
È infatti versata in atti la nota n. prot. n. 5198 del 28/07/2022 di riscontro alla nota n. 6010 del
19/07/2022 nella quale veniva espressa l'impossibilità di procedere al pagamento per le annualità
2018-2019 e 2020, per la mancata emissione delle note di credito, e stante la richiesta dell'opposto laboratorio di modifica qualitativa e quantitativa della capacità operativa massima.
È stato, altresì, allegato lo stralcio del verbale n. 155/COM del 31.03.2022, nel quale sono state esposte le ragioni dell'impossibilità da parte della Commissione al ricalcolo della capacità C.O.M.
(cfr. allegato opposizione parte opponente). Vi è altresì, a riprova della conoscenza del dedotto superamento in capo alla struttura, la richiesta di aumento della c.o.m., con la conseguente istruttoria.
Parte opposta, in presenza di tali chiare evenienze documentali, che danno una prova sufficiente a ritenere fondata l'eccezione dell'opponente, nulla ha provato in ordine al mancato superamento della
C.O.M., per l'anno 2020, né sull'invio di note di credito, né sull'asserito mancato rispetto da parte Part dell' elle procedure previste per il controllo ed il monitoraggio della spesa. Parte Peraltro, risulta sia stata disposta effettivamente dalla la variazione della capacità operativa massima, evenienza che tuttavia non opera in relazione all'annualità 2020 ma solo a far data dal primo giorno dell'anno finanziario successivo a quello in cui è stato rideterminato dalla commissione.
L'efficacia differita della determina di modifica del C.O.M. implica che la struttura sanitaria accreditata non sia obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del Servizio Sanitario Regionale e, per contro, l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la remunerazione, essendo stata formalizzata la variazione esclusivamente per l'anno successivo a quello interessato dalle prestazioni per le quali si è agito in via monitoria.
Va, pertanto, rigettata la richiesta di pagamento e va consequenzialmente rigettata la richiesta di pagamento degli interessi moratori.
In definitiva, la documentazione probatoria versata in atti può ritenersi idonea a provare le contestazioni mosse da parte opponente e, pertanto, va accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 695/2022. pagina 5 di 6 § La peculiarità della lite, essendo state rese le prestazioni, unitamente alla soccombenza reciproca, essendo infondati i primi motivi di opposizione, sono ragioni idonee a compensare integralmente le spese di lite, nella rinnovata discrezionalità derivante dalla sentenza n.77/2018 della Corte
Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 695/2022;
- Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
AVELLINO, 25 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3523/2022 promossa da:
(P.I.: ), in persona del Direttore CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Mariarosaria Di
Trolio (C.F.: ) e dall'avv. Mariagiusy Guarente (C.F.: CodiceFiscale_1 C.F._2
), elettivamente domiciliata in alla Via degli Imbimbo nn. 10/12,
[...] Pt_1
( ; Email_1
OPPONENTE
contro
(P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Barretta (C.F.:
, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore, alla via Aurelio Bosco C.F._3
Lucarelli, 7, ( ; Email_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 695/2022, emesso in data 30.06.2022 e notificato il 04.07.2022, con il quale il
Tribunale ingiungeva alla stessa il pagamento di € 10.292,17, oltre interessi come per legge e le spese pagina 1 di 6 e competenze della procedura monitoria a titolo di saldo (10%) del corrispettivo per le prestazioni per le prestazioni di Patologia Clinica inerenti all'annualità 2020.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva: “In via pregiudiziale: In via preliminare - accertare
e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in via preliminare dichiarare la improponibilità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo. Nel merito, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il che concludeva Controparte_2 per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruito il giudizio tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, venivano assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del
25.06.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ L'eccezione, avanzata da parte opponente, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c., va rigettata.
Parte opposta ha provveduto ad allegare il contratto, le fatture e le relative notule-distinte riepilogative;
pertanto, risultano soddisfatti i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
Altresì la giurisprudenza ha specificato come: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali” (Sez. 3, Sentenza n.
16767 del 23/07/2014) e “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, pagina 2 di 6 sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Sez. 3, Sentenza n. 419 del 12/01/2006).
Pertanto, anche l'eventuale assenza dei requisiti richiesti non incide sulla validità del decreto ingiuntivo né della fase di opposizione, ma esclusivamente sulla regolamentazione delle spese.
§ Parimenti va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione per violazione della clausola di salvaguardia, contenuta nell'art. 14 del contratto, “Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso” Orbene con tale clausola le parti si sono impegnate a non intraprendere azioni nei confronti di atti adottati;
essendo stata contestata la variazione della C.O.M., adottata in data 13.07.2022 la stessa risulta essere successiva al momento della conclusione del contratto, sottoscritto in data 21.10.2022 e pertanto l'azione risulta essere ammissibile.
§ Le prestazioni sanitarie erogate non sono in contestazione e sono riscontrate nelle fatture azionate con la richiesta di pagamento;
parimenti, in ordine all'esistenza del rapporto non vi è alcuna contestazione.
Le contestazioni afferiscono invece all'infondatezza della domanda di pagamento stante la mancata emissione delle note di credito per le fatture emesse nonché il superamento del limite massimo di prestazioni consentite per le annualità 2018 - 2019 e 2020 e la modifica della capacità C.O.M.
L'emissione delle note di credito, quale condizione a cui è subordinato il pagamento delle fatture per le prestazioni erogate, individua la sua fonte nel contratto stipulato tra le parti, all'art. 7, punto 3 e punto 6.
A sostegno delle proprie deduzioni ed eccezioni, l' evidenzia come per le fatture Parte_2 azionate con il decreto ingiuntivo opposto non siano state emesse le relative note di credito, condizione contrattualmente stabilita all'art. 7 punto 3 del Contratto stipulato tra le parti, Allegato A/7
(Contratto di laboratorio analisi 2021), datato 09.07.2021, a mente del quale “….Per il pagamento di Part ciascun saldo la sottoscritta potrà richiedere l'emissione di apposite note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o
l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5…” e con il successivo punto 5 specifica, inoltre, “Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento pagina 3 di 6 Part di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinato al ricevimento da parte della della/e suddetta/e …nota/e di credito”.
Il contratto stabilisce, cioè, che il pagamento delle prestazioni è consequenziale al controllo della regolarità delle prestazioni e dei criteri contrattualmente stabiliti, previa emissione, da parte della struttura accreditata, delle note di credito richieste.
Orbene, quanto al mancato inoltre delle note di credito, il punto 6 del contratto in atti subordina all'inoltro di note di credito il pagamento ove sia prospettato un superamento della COM.
Tra i criteri stabiliti per la liquidazione rientra, cioè, la verifica di regolarità in caso di eventuale Parte superamento della C.O.M., fatto contestato dalla opponente.
La capacità operativa massima costituisce, invero, quel valore sintetico, che esprime le potenzialità funzionali e strutturali di un centro erogatore di prestazioni sanitarie per conto del S.S.R., così ponendosi come limite massimo, entro il quale può astrattamente estendersi il contenuto del rapporto di provvisorio accreditamento, la cui concreta ed effettiva misura è tuttavia data dalla definizione del limite di spesa, dato valoriale di programmazione generale fissato a livello regionale per macroarea ed a livello aziendale per singola branca di attività (Cons. St., sez. III, 3.10.2011, n. 5427).
Altresì il punto 5 del sopra menzionato contratto prevede come:
e che il superamento della C.O.M. della struttura privata dovrà essere verificato in base al consuntivo dell'intero anno solare.
Occorre premettere che in riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento provvisorio, vanno considerati i tetti di spesa individuati dalla Regione, limiti massimi invalicabili di tipo finanziario, e le Capacità Operative Massime, C.O.M., limite attinente alla specifica capacità di ogni singolo centro.
Con particolare riferimento alla C.O.M., la giurisprudenza ha previsto come: “In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima
(C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024; in senso conforme Sez. 1 -, Ordinanza n. 5661 del 02/03/2021). pagina 4 di 6 In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate, grava sull'azienda sanitaria debitrice l'onere di provare il superamento della capacità operativa massima
(COM) e del limite di spesa, costituendo tali circostanze fatti impeditivi della pretesa creditoria (Corte di Appello di Napoli, Sentenza n. 200/2025 del 16-01-2025).
Il superamento della C.O.M è circostanza contestata tra le parti, si impone pertanto di valutare la prova offerta dalla parte opponente.
In atti vi è il richiamo alla nota del 30.12.2020, con la quale il ha richiesto la Controparte_2 rimodulazione della capacità operativa massima (cfr. allegato relazione istruttoria parte opponente).
È infatti versata in atti la nota n. prot. n. 5198 del 28/07/2022 di riscontro alla nota n. 6010 del
19/07/2022 nella quale veniva espressa l'impossibilità di procedere al pagamento per le annualità
2018-2019 e 2020, per la mancata emissione delle note di credito, e stante la richiesta dell'opposto laboratorio di modifica qualitativa e quantitativa della capacità operativa massima.
È stato, altresì, allegato lo stralcio del verbale n. 155/COM del 31.03.2022, nel quale sono state esposte le ragioni dell'impossibilità da parte della Commissione al ricalcolo della capacità C.O.M.
(cfr. allegato opposizione parte opponente). Vi è altresì, a riprova della conoscenza del dedotto superamento in capo alla struttura, la richiesta di aumento della c.o.m., con la conseguente istruttoria.
Parte opposta, in presenza di tali chiare evenienze documentali, che danno una prova sufficiente a ritenere fondata l'eccezione dell'opponente, nulla ha provato in ordine al mancato superamento della
C.O.M., per l'anno 2020, né sull'invio di note di credito, né sull'asserito mancato rispetto da parte Part dell' elle procedure previste per il controllo ed il monitoraggio della spesa. Parte Peraltro, risulta sia stata disposta effettivamente dalla la variazione della capacità operativa massima, evenienza che tuttavia non opera in relazione all'annualità 2020 ma solo a far data dal primo giorno dell'anno finanziario successivo a quello in cui è stato rideterminato dalla commissione.
L'efficacia differita della determina di modifica del C.O.M. implica che la struttura sanitaria accreditata non sia obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del Servizio Sanitario Regionale e, per contro, l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la remunerazione, essendo stata formalizzata la variazione esclusivamente per l'anno successivo a quello interessato dalle prestazioni per le quali si è agito in via monitoria.
Va, pertanto, rigettata la richiesta di pagamento e va consequenzialmente rigettata la richiesta di pagamento degli interessi moratori.
In definitiva, la documentazione probatoria versata in atti può ritenersi idonea a provare le contestazioni mosse da parte opponente e, pertanto, va accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 695/2022. pagina 5 di 6 § La peculiarità della lite, essendo state rese le prestazioni, unitamente alla soccombenza reciproca, essendo infondati i primi motivi di opposizione, sono ragioni idonee a compensare integralmente le spese di lite, nella rinnovata discrezionalità derivante dalla sentenza n.77/2018 della Corte
Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 695/2022;
- Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
AVELLINO, 25 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6