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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9246 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 14.10.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa nell'ambito del procedimento avente N.R.G. 123/2025 vertente TRA
( ), residente in San Felice a Cancello alla Parte_1 C.F._1 via De Marino n. 11 rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Dario Guida,
NO EI e CE Di IO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta alla via Forgione n. 12 (comunicazioni alle pec: Email_1
e ) Email_2 Email_3
- ricorrente –
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. CP_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra C.F._2
Ingangi – presso il quale è elettivamente dom.to in Napoli alla Via Michele Zannotti n. 20
(comunicazioni alla pec: ) Email_4
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente
“Dichiarare nullo e comunque illegittimo il trasferimento impugnato ed ordinare alla società di reintegrare il lavoratore presso la sede di Marcianise e, in ogni caso, pagargli la retribuzione mensile da giugno 2024 al ripristino degli effetti obbligatori del rapporto contrattuale. Dichiarare proporzionata e giustificata la inottemperanza all'ordine di trasferimento e, di conseguenza, dichiarare che la società è comunque tenuta al pagamento delle retribuzioni successive al 18/6/2024. Vittoria di spese con attribuzione”. per parte resistente
“respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare inammissibile la proposta domanda e, comunque, rigettarla nel merito perché del tutto infondata con l'emissione di ogni ulteriore, necessario provvedimento di legge anche in ordine alle spese del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso di urgenza depositato presso la cancelleria della sezione lavoro di questo
Tribunale in data 7.10.2024 il ricorrente conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
chiedendo al giudice della fase cautelare di: “dichiarare nullo e comunque illegittimo
[...] il trasferimento impugnato ed ordinare alla società di reintegrare il lavoratore presso la sede di Marcianise e, in ogni caso, pagargli la retribuzione mensile da giugno 2024 (ovvero da altra data ritenuta di giustizia) al ripristino degli effetti obbligatori del rapporto contrattuale. Dichiarare proporzionata e giustificata la inottemperanza all'ordine di trasferimento e, di conseguenza, dichiarare che la società è comunque tenuta al pagamento delle retribuzioni successive al 18/6/2024. Vittoria di spese con attribuzione”. A tal fine il ricorrente, residente in [...]a Cancello (CE), nella fase di urgenza precisava quanto segue:
- di aver prestato servizio presso l'ospedale di Marcianise continuativamente dal 21/3/2011 Contr alle dipendenze della società aggiudicatarie dei servizi di pulizia (nell'ordine: DIEMME, C.M.);
- di essere stato assunto in forza della 'clausola sociale' (art. 53 ter CCNL Multiservizi), da ultimo alle dipendenze della società convenuta in forza del contratto individuale firmato a Napoli il 5/12/2021, inquadrato nel livello 2 del CCNL 'imprese di pulizia/multiservizi' con contratto subordinato a tempo indeterminato part time 50%; Cont
- che la società , con lettera del 7/2/2023, gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa accusandolo - genericamente - di aver “sottratto qualcosa”;
- che il Giudice del Lavoro di S. Maria C.V., con sentenza depositata il 18/3/2024, aveva accolto il ricorso avverso il provvedimento aziendale di recesso dal rapporto ed aveva, quindi, annullato il provvedimento di risoluzione del rapporto ed ordinato la sua reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato ritenendo l'accusa inammissibilmente generica;
- che la società ha ottemperato all'ordine giudiziale con lettera del 19/4/2024;
- di aver lavorato, quindi, fino al mese di maggio per essere poi trasferito con lettera del
18/6/2024 a presso una REMS (struttura sanitaria che accoglie detenuti violenti CP_4 affetti da disturbi mentali);
- di aver impugnato quindi il trasferimento con lettera del 21/6/2024, dopo aver visto ripetutamente declinata l'offerta della propria prestazione lavorativa presso l'ospedale di Marcianise (reiterata il 25/6 ed il 2/7), non percependo, nel corso di tale periodo, alcun emolumento, poiché ritenuto assente ingiustificato;
- che il provvedimento di trasferimento non è sorretto da alcuna ragione tecnica, organizzativa e produttiva, peraltro mai esplicitata, in violazione dell'art. 2103 c.c.;
- che lo stesso è stato adottato evidentemente per motivi ritorsivi - motivi che rendono affetto da nullità il provvedimento - essendo stato adottato poche settimane dopo la disposta reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato;
- che alla coincidenza cronologica della sentenza di reintegra, del ripristino del rapporto e del successivo, pressoché immediato, trasferimento si aggiungono: il rifiuto di ottemperare alle reiterate richieste del lavoratore di conoscere le ragioni del trasferimento e l'assoluta e totale fungibilità del personale della società, che avrebbe reso agevole sostituire il con altro Pt_1 dipendente.
Il nell'ambito della fase cautelare evidenziava anche la sussistenza anche Pt_1 dell'ulteriore requisito richiesto dal legislatore ovvero quello del periculum in mora consistente nel fatto di aver subito un notevole danno dall'ingiustificato trasferimento, tanto in termini di retribuzione, quanto in termini di maggiori aggravi e difficoltà logistiche nel raggiungimento del posto di lavoro.
In particolare nella fase cautelare parte istante deduceva che il costo dello spostamento dal luogo di residenza (San Felice a Cancello) a Marcianise (distante 18 km) è pari a € 2,87 per singola tratta corrispondente a € 125 circa mensili mentre quello conseguente al trasferimento a (a 45 km di distanza dal suo luogo di residenza) comporta un ulteriore, CP_4 sensibile, aggravio di costi, stimati in “€ 450 mensili (€ 8,63 moltiplicato 2 moltiplicato 6 moltiplicato 4,33), su € 650 mensili, con un aumento del 360%”. Nella fase di urgenza si costituiva, in data 31.10.2024 la chiedendo di CP_1
“dichiarare inammissibile la proposta domanda e, comunque, rigettarla nel merito perché del tutto infondata con l'emissione di ogni ulteriore, necessario provvedimento di legge anche in ordine alle spese del procedimento”. La resistente si soffermava particolarmente sul requisito del periculum in mora di cui contestava la sussistenza in quanto, a fronte di un preteso trasferimento del 18 giugno 2024, il ricorrente aveva depositato il ricorso giudiziale solo il 7 ottobre 2024, dimostrando di fatto l'insussistenza del requisito dell'urgenza. Quanto all'ulteriore requisito cautelare del fumus boni iuris la contestava l'assunto CP_1 attoreo di un provvedimento di trasferimento adottato da parte datoriale in violazione dell'art. 2103 c.c. essendo, invece, tale provvedimento comprovato da ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Inoltre la società convenuta richiamava la nota datata 30.5.2024 con la quale il Direttore Cont Medico ASL di Marcianise, dott. comunicava alla che: Parte_2 Parte_3
“…considerate le circostanze pregresse si rappresenta l'opportunità di collocare il dipendente presso un differente cantiere” e di aver, quindi, adottato il provvedimento in questa sede contestato tenendo conto del fatto che la parte Committente aveva esercitato la c.d. clausola di gradimento sancita dall'art. 10 capitolato di appalto. La prima udienza della fase cautelare veniva fissata per il 5.11.2024.
In tale udienza il giudice provvedeva ad effettuare il libero interrogatorio di parte ricorrente;
al termine, tenuto conto che agli di causa era stato depositato “ricorso in appello avverso la sentenza n. 730/2024 del 18.3.2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorso che verrà discusso presso la sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli in data 4.12.2024 e ritenuta l'opportunità di disporre un rinvio a data immediatamente successiva al 4.12.2024
“ rinviava la causa per la discussione all'udienza del 12.12.2024. In tale data le parti rappresentavano che “il giudice del gravame ha rinviato d'ufficio l'udienza del 4 dicembre al 20 febbraio 2025”; pertanto, parte ricorrente chiedeva di pronunciarsi sulla domanda cautelare senza attendere l'esito del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di risoluzione del rapporto ed ordinato, dopo l'annullamento dell'atto di recesso, la reintegra del nel posto di lavoro precedentemente occupato ritenendo Pt_4 l'accusa inammissibilmente generica. All'udienza del 12.12.2024 il giudice all'esito della discussione orale si riservava la decisione e nella successiva data del 23.12.2024, sciogliendo la riserva, depositava ordinanza di rigetto della domanda motivata essenzialmente per la mancanza del requisito del periculum in mora.
Il Balletta in data 3.1.2025 depositava, poi, ricorso ex art. 414 c.p.c. agendo quindi in giudizio anche nella fase a cognizione integrale chiedendo di accertare la nullità e comunque l'illegittimità del trasferimento impugnato e di ordinare alla società di reintegrarlo presso la sede di Marcianise e, in ogni caso, pagargli la retribuzione mensile da giugno 2024 al ripristino degli effetti obbligatori del rapporto contrattuale nonché, infine di dichiarare proporzionata e giustificata la inottemperanza all'ordine di trasferimento e, di conseguenza, dichiarare che la società è comunque tenuta al pagamento delle retribuzioni successive al
18/6/2024 legittimità del licenziamento intimato alla dipendente.
Nel giudizio di merito si costituiva tempestivamente (in data 28.3.2025) la la quale CP_1 concludeva nel modo sopra interamente riportato All'udienza dell'8.4.2025 sulla richiesta del difensore di parte convenuta di ammissione dei mezzi istruttori contrastante con quella del difensore di parte attrice che chiedeva invio per la discussione “ritenendo superflua la prova orale” (prova orale chiesta dal ricorrente solo in via subordinata) lo scrivente giudice emetteva il seguente provvedimento: “valutata la causa come decidibile allo stato degli atto in quanto si ritiene, allo stato, superflua l'effettuazione dell'attività istruttoria fissa l'udienza di discussione della causa al data del 15.7.2025 ore 11.30 assegnando alle parti termine per il deposito di note finali di discussione fino a 10 giorni prima”. Con provvedimento datato 30.7.2025 la causa veniva rinviata per la discussione alla data del 14.10.2025. In data 14.10.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata ex lege in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
Il ricorso proposto da nei confronti della società è da ritenersi Controparte_5 CP_1 infondato anche nel presente giudizio di merito a cognizione integrale e deve essere, conseguentemente, interamente rigettata la domanda.
Dato atto che nel corso del giudizio sulla questione relativa alla legittimità e/o illegittimità dell'atto di licenziamento – questione che costituisce l'antefatto logico e cronologico della vicenda oggetto del presente procedimento - è intervenuta anche la Sezione Lavoro della
Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza emessa in primo grado con la quale è stata dichiarata “l'insussistenza del fatto materiale (in quanto priva della compiuta descrizione degli elementi del fatto contestato” ritiene lo scrivente di potere decidere la presente controversia sulla base del noto principio della ragione più liquida.
Si ritiene, invero, di poter decidere la presente controversia sulla base della questione ritenuta di più facile soluzione senza dover necessariamente esaminare le altre questioni e tanto facendo applicazione del principio della "ragione più liquida" secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, “anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 del Cpc (cfr. Tribunale Locri, 20/06/2025, n.364).
Ed infatti in ossequio al principio della ragion liquida ed economicità di cui agli artt. 24 e 111 Cost., “la trattazione della causa può essere limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi assorbite tutte le altre eccezioni e tematiche in applicazione del principio della c.d. 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” (cfr. Corte Giustizia Trib. II grado Milano, (Lombardia) sez. IV, 24/07/2025, n.1806.
Detto che appare ormai acclarata – anche dopo la sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Napoli n. 581/2025 pubblicata in data 19/03/2025 emessa nel procedimento avente RG n.
1589/2024 - l'insussistenza del fatto materiale che aveva indotto parte datoriale ad intimare atto di recesso dal rapporto al (si legge, infatti, nella citata sentenza della Corte di Pt_1 Appello: “come già affermato dal giudice di prime cure, la contestazione in esame è del tutto Cont priva del requisito della specificità; ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla , la lettura della stessa non consente di conoscere precisamente quale condotta viene imputata al lavoratore”) ritiene lo scrivente di soffermarsi, in base al richiamato principio della ragione più liquida, sulla sussistenza o meno della clausola di gradimento, sulla sua portata ed efficacia nonché sulla rilevanza e corretta applicazione di detta clausola nel caso in esame.
Sotto tale profilo va, in primo luogo, precisato che, a giudizio dello scrivente la clausola deve ritenersi perfettamente valida, in quanto il potere del committente di richiedere al proprio contraente la sostituzione di un dipendente risponde, in modo evidente, all'esigenza, peraltro comprensibile, di regolare gli accessi all'interno delle sedi di parte committente esplicante un servizio di rilevanza pubblica;
in altri termini, il personale dipendente dell'azienda appaltatrice è legittimamente sottoposto alla clausola di gradimento della parte committente, clausola che, per disposizione regolamentare, può essere appunto fatta valere dalla stazione appaltante. Ed infatti l'art. 10 del capitolato di appalto (cfr. doc. n. 10 di parte convenuta) prevede quanto segue: “la Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all'Aggiudicatario di trasferire altrove il personale che, durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivo di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso l'Aggiudicatario provvederà a quanto richiesto, nonché alla relativa sostituzione con altro personale senza che ciò possa costituire motivo d'ulteriori compensi.” A ben vedere, pertanto, la ovvero la parte datoriale, in merito all'esercizio di tale CP_1 facoltà, non ha alcun potere in quanto, proprio la norma sopra richiamata, attribuisce chiaramente alla stazione appaltante (e solo a questa) la possibilità di richiedere la sostituzione del personale dipendente della società appaltatrice che non soddisfa le sue esigenze senza che sia necessaria l'interlocuzione con la parte datoriale. Sul punto si veda la motivazione contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione Civile
(Sezione Lavoro) del 12/12/2001, n.15665 ove, in merito alle clausole di gradimento, si legge
“Non si vede infatti quale significato abbia la clausola, normalmente inserita nei contratti di appalto di servizi, di gradimento del personale assunto o mantenuto in servizio dall'appaltatore, universalmente accettata salva l'ipotesi di utilizzo per fini discriminatori, neppure ipotizzati nel caso in esame”.
Parte attrice a proposito della clausola di gradimento di cui al citato art. 10 del capitolato d'appalto si duole del fatto che tale clausola – con la richiesta di allontanamento del ricorrente dal P.O. di Marcianise - non sarebbe stata correttamente azionata dall'ASL, committente dell'appalto sia perché la richiesta è proveniente da un Dirigente di una diramazione territoriale sia anche perché le motivazioni addotte nella richiesta di allontanamento del dal P.O. di Marcianise sarebbero già state valutate come Pt_1 insussistenti dal giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (ed ora anche dalla sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli).
Quanto al primo aspetto appare agevole dimostrare l'infondatezza della doglianza attorea atteso che l'art. 18 del capitolato d'appalto rubricato “Direttore dell'esecuzione del contratto” prevede specificamente che “il controllo sulla gestione e sull'esecuzione del contratto è affidato ai Direttori Sanitari dei e Direttori dei Distretti, Parte_5 ciascuno per la struttura di competenza, che assumono le funzioni di Direttori dell'esecuzione del contratto”. Nella specie la clausola di gradimento è stata fatta valere dal del Parte_6 [...]
dr.ssa soggetto che in base alla norma sopra richiamata Controparte_6 Parte_7 ben poteva esercitare tale potere e far valere la clausola di gradimento prevista dall'art. 10 del capitolato di appalto già sopra richiamato. Il trasferimento del lavoratore disposto in seguito all'esercizio, da parte del committente, della clausola di non gradimento, integra, indubitabilmente, una comprovata ragione tecnica organizzativa e produttiva. Infatti l'avvalersi della clausola di gradimento da parte del committente, con la richiesta di allontanamento di alcuni dipendenti e la sostituzione con altri, costituisce essa una valida ragione tecnico organizzativa per disporne il trasferimento e, tale “insindacabile” valutazione, prescinde completamente da ogni profilo disciplinare dei lavoratori da trasferire e, quindi, da ogni possibile fatto o comportamento a questi addebitabile ed imputabile. Infatti l'esercizio della clausola di gradimento è assimilabile, quanto alla disciplina concreta, al trasferimento disposto per incompatibilità ambientale ed aziendale in quanto quest'ultimo
“trovando la sua causa nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive (previste dall'art. 2103 c.c.), piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3525 del 2001; n. 3207 del 1998, Cass. n. 3889 del 1989, Cass. n. 5339 del 1987, Cass. 832 del 1975) - con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento, appunto, prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari” (cfr. sul punto Cass. 17786/2002). Pertanto appare del tutto irrilevante, ai fini della decisione da assumere in questo giudizio, valutare i precedenti disciplinari del ricorrente, la loro infondatezza e/o verificare l'assenza o meno di comportamenti meritevoli di sanzione disciplinare da parte del lavoratore e/o ancora accertare se il abbia o meno sempre reso con diligenza la prestazione Pt_1 lavorativa senza tenere condotte che in qualche modo possano aver generato la volontà del committente.
Sul punto, difatti, occorre ribadire e sottolineare che, nella fattispecie, trattasi essenzialmente non di trasferimento di carattere disciplinare, quanto, piuttosto di trasferimento per incompatibilità ambientale che costituisce una valida ragione tecnica produttiva espressamente prevista dall'art. 2103 c.c., che consente al datore di lavoro di procedere al trasferimento del dipendente. L'istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale, come è noto, non ha finalità sanzionatorie e non è condizionato all'accertamento formale di eventuali responsabilità disciplinari per comportamento eventualmente contrario ai doveri d'ufficio, ma è diretto a restituire serenità all'ambiente di lavoro in cui opera il personale dipendente, mediante la rimozione di tutti gli ostacoli che possono incidere negativamente sul buon andamento dell'azione amministrativa;
esso è, quindi, ricollegato ad una mera valutazione, ampiamente discrezionale finalizzata a non nuocere al funzionamento ed prestigio delle attività svolte presso la parte committente.
Tale valutazione, nella specie, è, peraltro, rimessa, per specifica norma contenuta nel contatto di appalto, all'insindacabile valutazione dell'ente committente. In tale ambito, peraltro, il potere di intervento giudiziale è limitato in quanto come afferma la Corte di Cassazione Civile nella sentenza n.599 del 2.3.2011 “il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo”. Non può allora che condividersi quanto esplicitato nella memoria difensiva di parte convenuta ed ovvero che “la sentenza di reintegra non può essere opposta all'Asl, soggetto terzo, che esercita un proprio diritto a tutela del bene pubblico chiedendo l'allontanamento del dipendente;
pertanto - diversamente da quanto ex adverso assunto - non vi è nessun Cont esercizio arbitrario da parte del Committente e la decisione della di allontanare il ricorrente dal P.O di Marcianise non “è frutto di una cieca obbedienza ad un ordine illegittimo”, ma è l'adempimento di una legittima clausola contrattuale”. Peraltro deve anche essere evidenziato che dopo la declaratoria di illegittimità del recesso adottata dal giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la società datoriale ha effettivamente provveduto a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato (cfr. comunicazione del 18 aprile 2024 indirizzata a mezzo pec al difensore del ricorrente doc. n.6, nonché ordine di servizio depositato dal lavoratore doc. n. 6) solo che, successivamente, il Direttore del Presidio i Marcianise, con nota del 30 maggio 2024, Pt_2 Cont comunicava alla quanto segue: “…considerate le circostanze pregresse si rappresenta l'opportunità di collocare il dipendente presso un differente cantiere” (doc. n.8). La Società, quindi, provvedeva in conformità (doc. n. 9).
In un caso - in parte similare a quello oggetto del presente giudizio - analizzato dalla Sezione
Lavoro della Corte di Appello di Reggio Calabria nella sentenza n. 90 del 03/03/2023 si legge: “senza entrare nei rapporti di appalto tra committente e appaltatore che sono estranei al contratto di lavoro con il P., va rilevato che la clausola c.d. di gradimento azionata (art 3 dell'accordo quadro cit.) che consente alla committente di valutare la fedina penale dei lavoratori impiegati nell'appalto presso i propri cantieri escludendo quelli privi di determinati requisiti, appare legittima e anche coerente con la disciplina dell'accesso presso le pubbliche amministrazioni e /o soggetti incaricati di svolgere un servizio pubblico…… Ne consegue che il lavoratore - estraneo ai rapporti tra committente e appaltatore - non può pretendere la resistenza del proprio datore alla revoca dell'accreditamento presso il cantiere qualora la stesa, come nel caso di specie, sia legittima e non arbitraria.
Logico corollario è la legittima esclusione da parte della committente del P. dal proprio cantiere….
Si può certamente affermare che il trasferimento dal cantiere di è giustificato da CP_7 esigenze organizzative oggettive non potendo più il lavoratore prestare servizio a casa del mancato gradimento.
Configurando l'ipotesi disciplinata dall'art. 6 dell'art. 50 del CCNL in base al quale: 'In caso di trasferimento per intervenute esigenze tecniche, organizzative e produttive le aziende potranno procedere con i trasferimenti individuali in una regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria solo in casi eccezionali',
La suprema Corte in fattispecie simile ha affermato, con principi costanti che : 'Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il trasferimento del lavoratore disposto per risolvere la conflittualità con altra dipendente, sfociata in denunce penali reciproche, sebbene non strettamente inerenti all'ambito lavorativo, in quanto suscettibile di determinare disservizi all'interno della piccola unità produttiva ove prestavano servizio) (Cass., 27226/2018).
Nel stesso senso: 'Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare, trovando la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., ed è subordinato ad una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza dell'impiegato in una determinata sede'. (Cass., n.2143/2017).
Con specifico riferimento alla clausola di gradimento in un contratto di appalto ed in ipotesi sovrapponibile a quella in esame la Suprema Corte ha affermato che: 'il venir meno del gradimento delle autorità militari competenti, quale verificatosi nella specie, si traduce in una obiettiva ragione di tipo organizzativo, e di conseguenza in un presupposto di legittimità ex art. 2103 cod. civ. del provvedimento di trasferimento, non potendo l'impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non più gradito e, tuttavia, rimanendo contrattualmente obbligata ad assicurare i livelli di servizio già in precedenza concordati con il committente' (Cass., . 12029/2020). Orbene la giurisprudenza citata fuga ogni dubbio sulla legittimità sia della clausola di gradimento, che della legittimità del conseguente trasferimento, che appare anzi, anche
l'extrema ratio onde evitare la risoluzione del contratto per impossibilità oggettiva della prestazione lavorativa.
Va anche rilevato sul punto che l'essere 'sgradito' per ragioni oggettive e non arbitrarie da parte del committente giustifica l'allontanamento dal cantiere ed il trasferimento del lavoratore, in tal sempre la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a causa del mero rifiuto del lavoratore ad accettare impieghi diversi da quello relativo al cantiere cui era adibito presso il quale doveva ritenersi essere sopravvenuta una impossibilità totale della prestazione per mancato gradimento (Cass., n.10071/16).
Sulla base di queste considerazioni appare davvero inconferente l'eccezione mossa dal P. circa la necessità di comparazione con altri lavoratori- in forza della previsione di cui all'art.
50 del CCNL- atteso che non tiene conto della connotazione soggettiva del trasferimento, giustificato dall'impossibilità di adibirlo al cantiere di Calamizzi (RC) impedimento estraneo al lavoratore T. P., indicato quale possibile destinatario del trasferimento, perché meno anziano e senza carichi di famiglia”.
Parte datoriale preso atto dell'esercizio della clausola di mancato gradimento ha fatto riferimento all'impossibilità di trasferire il in altro cantiere più vicino al luogo di Pt_1 residenza ovvero in un comune situato in zona limitrofa al territorio di San Felice a Cancello.
Va sottolineato che la società convenuta aveva, già nella prima fase del giudizio, depositato certificazione contenente l'elenco completo dei cantieri presso i quali gestisce gli appalti e che tale documentazione non era stata mai contestata – né con riferimento all'autenticità né con riferimento al contenuto – dal ricorrente. L'accertamento della legittimità del trasferimento esclude l'esistenza di ogni profilo discriminatorio e ritorsivo, eccezione comunque mossa dal ricorrente aprioristicamente, senza allegare alcuna prova.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
L'annullamento sia in primo che in secondo grado dell'atto di licenziamento intimato al
- atto che, comunque, costituisce l'antecedente logico e cronologico della vicenda Pt_1 oggetto del presente giudizio - i motivi posti alla base del rigetto del ricorso, la qualità della parti e la peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione integrale delle spese anche del giudizio di merito.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese.
12.12.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 14.10.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa nell'ambito del procedimento avente N.R.G. 123/2025 vertente TRA
( ), residente in San Felice a Cancello alla Parte_1 C.F._1 via De Marino n. 11 rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Dario Guida,
NO EI e CE Di IO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta alla via Forgione n. 12 (comunicazioni alle pec: Email_1
e ) Email_2 Email_3
- ricorrente –
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. CP_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra C.F._2
Ingangi – presso il quale è elettivamente dom.to in Napoli alla Via Michele Zannotti n. 20
(comunicazioni alla pec: ) Email_4
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente
“Dichiarare nullo e comunque illegittimo il trasferimento impugnato ed ordinare alla società di reintegrare il lavoratore presso la sede di Marcianise e, in ogni caso, pagargli la retribuzione mensile da giugno 2024 al ripristino degli effetti obbligatori del rapporto contrattuale. Dichiarare proporzionata e giustificata la inottemperanza all'ordine di trasferimento e, di conseguenza, dichiarare che la società è comunque tenuta al pagamento delle retribuzioni successive al 18/6/2024. Vittoria di spese con attribuzione”. per parte resistente
“respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare inammissibile la proposta domanda e, comunque, rigettarla nel merito perché del tutto infondata con l'emissione di ogni ulteriore, necessario provvedimento di legge anche in ordine alle spese del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso di urgenza depositato presso la cancelleria della sezione lavoro di questo
Tribunale in data 7.10.2024 il ricorrente conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
chiedendo al giudice della fase cautelare di: “dichiarare nullo e comunque illegittimo
[...] il trasferimento impugnato ed ordinare alla società di reintegrare il lavoratore presso la sede di Marcianise e, in ogni caso, pagargli la retribuzione mensile da giugno 2024 (ovvero da altra data ritenuta di giustizia) al ripristino degli effetti obbligatori del rapporto contrattuale. Dichiarare proporzionata e giustificata la inottemperanza all'ordine di trasferimento e, di conseguenza, dichiarare che la società è comunque tenuta al pagamento delle retribuzioni successive al 18/6/2024. Vittoria di spese con attribuzione”. A tal fine il ricorrente, residente in [...]a Cancello (CE), nella fase di urgenza precisava quanto segue:
- di aver prestato servizio presso l'ospedale di Marcianise continuativamente dal 21/3/2011 Contr alle dipendenze della società aggiudicatarie dei servizi di pulizia (nell'ordine: DIEMME, C.M.);
- di essere stato assunto in forza della 'clausola sociale' (art. 53 ter CCNL Multiservizi), da ultimo alle dipendenze della società convenuta in forza del contratto individuale firmato a Napoli il 5/12/2021, inquadrato nel livello 2 del CCNL 'imprese di pulizia/multiservizi' con contratto subordinato a tempo indeterminato part time 50%; Cont
- che la società , con lettera del 7/2/2023, gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa accusandolo - genericamente - di aver “sottratto qualcosa”;
- che il Giudice del Lavoro di S. Maria C.V., con sentenza depositata il 18/3/2024, aveva accolto il ricorso avverso il provvedimento aziendale di recesso dal rapporto ed aveva, quindi, annullato il provvedimento di risoluzione del rapporto ed ordinato la sua reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato ritenendo l'accusa inammissibilmente generica;
- che la società ha ottemperato all'ordine giudiziale con lettera del 19/4/2024;
- di aver lavorato, quindi, fino al mese di maggio per essere poi trasferito con lettera del
18/6/2024 a presso una REMS (struttura sanitaria che accoglie detenuti violenti CP_4 affetti da disturbi mentali);
- di aver impugnato quindi il trasferimento con lettera del 21/6/2024, dopo aver visto ripetutamente declinata l'offerta della propria prestazione lavorativa presso l'ospedale di Marcianise (reiterata il 25/6 ed il 2/7), non percependo, nel corso di tale periodo, alcun emolumento, poiché ritenuto assente ingiustificato;
- che il provvedimento di trasferimento non è sorretto da alcuna ragione tecnica, organizzativa e produttiva, peraltro mai esplicitata, in violazione dell'art. 2103 c.c.;
- che lo stesso è stato adottato evidentemente per motivi ritorsivi - motivi che rendono affetto da nullità il provvedimento - essendo stato adottato poche settimane dopo la disposta reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato;
- che alla coincidenza cronologica della sentenza di reintegra, del ripristino del rapporto e del successivo, pressoché immediato, trasferimento si aggiungono: il rifiuto di ottemperare alle reiterate richieste del lavoratore di conoscere le ragioni del trasferimento e l'assoluta e totale fungibilità del personale della società, che avrebbe reso agevole sostituire il con altro Pt_1 dipendente.
Il nell'ambito della fase cautelare evidenziava anche la sussistenza anche Pt_1 dell'ulteriore requisito richiesto dal legislatore ovvero quello del periculum in mora consistente nel fatto di aver subito un notevole danno dall'ingiustificato trasferimento, tanto in termini di retribuzione, quanto in termini di maggiori aggravi e difficoltà logistiche nel raggiungimento del posto di lavoro.
In particolare nella fase cautelare parte istante deduceva che il costo dello spostamento dal luogo di residenza (San Felice a Cancello) a Marcianise (distante 18 km) è pari a € 2,87 per singola tratta corrispondente a € 125 circa mensili mentre quello conseguente al trasferimento a (a 45 km di distanza dal suo luogo di residenza) comporta un ulteriore, CP_4 sensibile, aggravio di costi, stimati in “€ 450 mensili (€ 8,63 moltiplicato 2 moltiplicato 6 moltiplicato 4,33), su € 650 mensili, con un aumento del 360%”. Nella fase di urgenza si costituiva, in data 31.10.2024 la chiedendo di CP_1
“dichiarare inammissibile la proposta domanda e, comunque, rigettarla nel merito perché del tutto infondata con l'emissione di ogni ulteriore, necessario provvedimento di legge anche in ordine alle spese del procedimento”. La resistente si soffermava particolarmente sul requisito del periculum in mora di cui contestava la sussistenza in quanto, a fronte di un preteso trasferimento del 18 giugno 2024, il ricorrente aveva depositato il ricorso giudiziale solo il 7 ottobre 2024, dimostrando di fatto l'insussistenza del requisito dell'urgenza. Quanto all'ulteriore requisito cautelare del fumus boni iuris la contestava l'assunto CP_1 attoreo di un provvedimento di trasferimento adottato da parte datoriale in violazione dell'art. 2103 c.c. essendo, invece, tale provvedimento comprovato da ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Inoltre la società convenuta richiamava la nota datata 30.5.2024 con la quale il Direttore Cont Medico ASL di Marcianise, dott. comunicava alla che: Parte_2 Parte_3
“…considerate le circostanze pregresse si rappresenta l'opportunità di collocare il dipendente presso un differente cantiere” e di aver, quindi, adottato il provvedimento in questa sede contestato tenendo conto del fatto che la parte Committente aveva esercitato la c.d. clausola di gradimento sancita dall'art. 10 capitolato di appalto. La prima udienza della fase cautelare veniva fissata per il 5.11.2024.
In tale udienza il giudice provvedeva ad effettuare il libero interrogatorio di parte ricorrente;
al termine, tenuto conto che agli di causa era stato depositato “ricorso in appello avverso la sentenza n. 730/2024 del 18.3.2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorso che verrà discusso presso la sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli in data 4.12.2024 e ritenuta l'opportunità di disporre un rinvio a data immediatamente successiva al 4.12.2024
“ rinviava la causa per la discussione all'udienza del 12.12.2024. In tale data le parti rappresentavano che “il giudice del gravame ha rinviato d'ufficio l'udienza del 4 dicembre al 20 febbraio 2025”; pertanto, parte ricorrente chiedeva di pronunciarsi sulla domanda cautelare senza attendere l'esito del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di risoluzione del rapporto ed ordinato, dopo l'annullamento dell'atto di recesso, la reintegra del nel posto di lavoro precedentemente occupato ritenendo Pt_4 l'accusa inammissibilmente generica. All'udienza del 12.12.2024 il giudice all'esito della discussione orale si riservava la decisione e nella successiva data del 23.12.2024, sciogliendo la riserva, depositava ordinanza di rigetto della domanda motivata essenzialmente per la mancanza del requisito del periculum in mora.
Il Balletta in data 3.1.2025 depositava, poi, ricorso ex art. 414 c.p.c. agendo quindi in giudizio anche nella fase a cognizione integrale chiedendo di accertare la nullità e comunque l'illegittimità del trasferimento impugnato e di ordinare alla società di reintegrarlo presso la sede di Marcianise e, in ogni caso, pagargli la retribuzione mensile da giugno 2024 al ripristino degli effetti obbligatori del rapporto contrattuale nonché, infine di dichiarare proporzionata e giustificata la inottemperanza all'ordine di trasferimento e, di conseguenza, dichiarare che la società è comunque tenuta al pagamento delle retribuzioni successive al
18/6/2024 legittimità del licenziamento intimato alla dipendente.
Nel giudizio di merito si costituiva tempestivamente (in data 28.3.2025) la la quale CP_1 concludeva nel modo sopra interamente riportato All'udienza dell'8.4.2025 sulla richiesta del difensore di parte convenuta di ammissione dei mezzi istruttori contrastante con quella del difensore di parte attrice che chiedeva invio per la discussione “ritenendo superflua la prova orale” (prova orale chiesta dal ricorrente solo in via subordinata) lo scrivente giudice emetteva il seguente provvedimento: “valutata la causa come decidibile allo stato degli atto in quanto si ritiene, allo stato, superflua l'effettuazione dell'attività istruttoria fissa l'udienza di discussione della causa al data del 15.7.2025 ore 11.30 assegnando alle parti termine per il deposito di note finali di discussione fino a 10 giorni prima”. Con provvedimento datato 30.7.2025 la causa veniva rinviata per la discussione alla data del 14.10.2025. In data 14.10.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata ex lege in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
Il ricorso proposto da nei confronti della società è da ritenersi Controparte_5 CP_1 infondato anche nel presente giudizio di merito a cognizione integrale e deve essere, conseguentemente, interamente rigettata la domanda.
Dato atto che nel corso del giudizio sulla questione relativa alla legittimità e/o illegittimità dell'atto di licenziamento – questione che costituisce l'antefatto logico e cronologico della vicenda oggetto del presente procedimento - è intervenuta anche la Sezione Lavoro della
Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza emessa in primo grado con la quale è stata dichiarata “l'insussistenza del fatto materiale (in quanto priva della compiuta descrizione degli elementi del fatto contestato” ritiene lo scrivente di potere decidere la presente controversia sulla base del noto principio della ragione più liquida.
Si ritiene, invero, di poter decidere la presente controversia sulla base della questione ritenuta di più facile soluzione senza dover necessariamente esaminare le altre questioni e tanto facendo applicazione del principio della "ragione più liquida" secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, “anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 del Cpc (cfr. Tribunale Locri, 20/06/2025, n.364).
Ed infatti in ossequio al principio della ragion liquida ed economicità di cui agli artt. 24 e 111 Cost., “la trattazione della causa può essere limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi assorbite tutte le altre eccezioni e tematiche in applicazione del principio della c.d. 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” (cfr. Corte Giustizia Trib. II grado Milano, (Lombardia) sez. IV, 24/07/2025, n.1806.
Detto che appare ormai acclarata – anche dopo la sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Napoli n. 581/2025 pubblicata in data 19/03/2025 emessa nel procedimento avente RG n.
1589/2024 - l'insussistenza del fatto materiale che aveva indotto parte datoriale ad intimare atto di recesso dal rapporto al (si legge, infatti, nella citata sentenza della Corte di Pt_1 Appello: “come già affermato dal giudice di prime cure, la contestazione in esame è del tutto Cont priva del requisito della specificità; ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla , la lettura della stessa non consente di conoscere precisamente quale condotta viene imputata al lavoratore”) ritiene lo scrivente di soffermarsi, in base al richiamato principio della ragione più liquida, sulla sussistenza o meno della clausola di gradimento, sulla sua portata ed efficacia nonché sulla rilevanza e corretta applicazione di detta clausola nel caso in esame.
Sotto tale profilo va, in primo luogo, precisato che, a giudizio dello scrivente la clausola deve ritenersi perfettamente valida, in quanto il potere del committente di richiedere al proprio contraente la sostituzione di un dipendente risponde, in modo evidente, all'esigenza, peraltro comprensibile, di regolare gli accessi all'interno delle sedi di parte committente esplicante un servizio di rilevanza pubblica;
in altri termini, il personale dipendente dell'azienda appaltatrice è legittimamente sottoposto alla clausola di gradimento della parte committente, clausola che, per disposizione regolamentare, può essere appunto fatta valere dalla stazione appaltante. Ed infatti l'art. 10 del capitolato di appalto (cfr. doc. n. 10 di parte convenuta) prevede quanto segue: “la Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all'Aggiudicatario di trasferire altrove il personale che, durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivo di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso l'Aggiudicatario provvederà a quanto richiesto, nonché alla relativa sostituzione con altro personale senza che ciò possa costituire motivo d'ulteriori compensi.” A ben vedere, pertanto, la ovvero la parte datoriale, in merito all'esercizio di tale CP_1 facoltà, non ha alcun potere in quanto, proprio la norma sopra richiamata, attribuisce chiaramente alla stazione appaltante (e solo a questa) la possibilità di richiedere la sostituzione del personale dipendente della società appaltatrice che non soddisfa le sue esigenze senza che sia necessaria l'interlocuzione con la parte datoriale. Sul punto si veda la motivazione contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione Civile
(Sezione Lavoro) del 12/12/2001, n.15665 ove, in merito alle clausole di gradimento, si legge
“Non si vede infatti quale significato abbia la clausola, normalmente inserita nei contratti di appalto di servizi, di gradimento del personale assunto o mantenuto in servizio dall'appaltatore, universalmente accettata salva l'ipotesi di utilizzo per fini discriminatori, neppure ipotizzati nel caso in esame”.
Parte attrice a proposito della clausola di gradimento di cui al citato art. 10 del capitolato d'appalto si duole del fatto che tale clausola – con la richiesta di allontanamento del ricorrente dal P.O. di Marcianise - non sarebbe stata correttamente azionata dall'ASL, committente dell'appalto sia perché la richiesta è proveniente da un Dirigente di una diramazione territoriale sia anche perché le motivazioni addotte nella richiesta di allontanamento del dal P.O. di Marcianise sarebbero già state valutate come Pt_1 insussistenti dal giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (ed ora anche dalla sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli).
Quanto al primo aspetto appare agevole dimostrare l'infondatezza della doglianza attorea atteso che l'art. 18 del capitolato d'appalto rubricato “Direttore dell'esecuzione del contratto” prevede specificamente che “il controllo sulla gestione e sull'esecuzione del contratto è affidato ai Direttori Sanitari dei e Direttori dei Distretti, Parte_5 ciascuno per la struttura di competenza, che assumono le funzioni di Direttori dell'esecuzione del contratto”. Nella specie la clausola di gradimento è stata fatta valere dal del Parte_6 [...]
dr.ssa soggetto che in base alla norma sopra richiamata Controparte_6 Parte_7 ben poteva esercitare tale potere e far valere la clausola di gradimento prevista dall'art. 10 del capitolato di appalto già sopra richiamato. Il trasferimento del lavoratore disposto in seguito all'esercizio, da parte del committente, della clausola di non gradimento, integra, indubitabilmente, una comprovata ragione tecnica organizzativa e produttiva. Infatti l'avvalersi della clausola di gradimento da parte del committente, con la richiesta di allontanamento di alcuni dipendenti e la sostituzione con altri, costituisce essa una valida ragione tecnico organizzativa per disporne il trasferimento e, tale “insindacabile” valutazione, prescinde completamente da ogni profilo disciplinare dei lavoratori da trasferire e, quindi, da ogni possibile fatto o comportamento a questi addebitabile ed imputabile. Infatti l'esercizio della clausola di gradimento è assimilabile, quanto alla disciplina concreta, al trasferimento disposto per incompatibilità ambientale ed aziendale in quanto quest'ultimo
“trovando la sua causa nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive (previste dall'art. 2103 c.c.), piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3525 del 2001; n. 3207 del 1998, Cass. n. 3889 del 1989, Cass. n. 5339 del 1987, Cass. 832 del 1975) - con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento, appunto, prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari” (cfr. sul punto Cass. 17786/2002). Pertanto appare del tutto irrilevante, ai fini della decisione da assumere in questo giudizio, valutare i precedenti disciplinari del ricorrente, la loro infondatezza e/o verificare l'assenza o meno di comportamenti meritevoli di sanzione disciplinare da parte del lavoratore e/o ancora accertare se il abbia o meno sempre reso con diligenza la prestazione Pt_1 lavorativa senza tenere condotte che in qualche modo possano aver generato la volontà del committente.
Sul punto, difatti, occorre ribadire e sottolineare che, nella fattispecie, trattasi essenzialmente non di trasferimento di carattere disciplinare, quanto, piuttosto di trasferimento per incompatibilità ambientale che costituisce una valida ragione tecnica produttiva espressamente prevista dall'art. 2103 c.c., che consente al datore di lavoro di procedere al trasferimento del dipendente. L'istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale, come è noto, non ha finalità sanzionatorie e non è condizionato all'accertamento formale di eventuali responsabilità disciplinari per comportamento eventualmente contrario ai doveri d'ufficio, ma è diretto a restituire serenità all'ambiente di lavoro in cui opera il personale dipendente, mediante la rimozione di tutti gli ostacoli che possono incidere negativamente sul buon andamento dell'azione amministrativa;
esso è, quindi, ricollegato ad una mera valutazione, ampiamente discrezionale finalizzata a non nuocere al funzionamento ed prestigio delle attività svolte presso la parte committente.
Tale valutazione, nella specie, è, peraltro, rimessa, per specifica norma contenuta nel contatto di appalto, all'insindacabile valutazione dell'ente committente. In tale ambito, peraltro, il potere di intervento giudiziale è limitato in quanto come afferma la Corte di Cassazione Civile nella sentenza n.599 del 2.3.2011 “il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo”. Non può allora che condividersi quanto esplicitato nella memoria difensiva di parte convenuta ed ovvero che “la sentenza di reintegra non può essere opposta all'Asl, soggetto terzo, che esercita un proprio diritto a tutela del bene pubblico chiedendo l'allontanamento del dipendente;
pertanto - diversamente da quanto ex adverso assunto - non vi è nessun Cont esercizio arbitrario da parte del Committente e la decisione della di allontanare il ricorrente dal P.O di Marcianise non “è frutto di una cieca obbedienza ad un ordine illegittimo”, ma è l'adempimento di una legittima clausola contrattuale”. Peraltro deve anche essere evidenziato che dopo la declaratoria di illegittimità del recesso adottata dal giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la società datoriale ha effettivamente provveduto a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato (cfr. comunicazione del 18 aprile 2024 indirizzata a mezzo pec al difensore del ricorrente doc. n.6, nonché ordine di servizio depositato dal lavoratore doc. n. 6) solo che, successivamente, il Direttore del Presidio i Marcianise, con nota del 30 maggio 2024, Pt_2 Cont comunicava alla quanto segue: “…considerate le circostanze pregresse si rappresenta l'opportunità di collocare il dipendente presso un differente cantiere” (doc. n.8). La Società, quindi, provvedeva in conformità (doc. n. 9).
In un caso - in parte similare a quello oggetto del presente giudizio - analizzato dalla Sezione
Lavoro della Corte di Appello di Reggio Calabria nella sentenza n. 90 del 03/03/2023 si legge: “senza entrare nei rapporti di appalto tra committente e appaltatore che sono estranei al contratto di lavoro con il P., va rilevato che la clausola c.d. di gradimento azionata (art 3 dell'accordo quadro cit.) che consente alla committente di valutare la fedina penale dei lavoratori impiegati nell'appalto presso i propri cantieri escludendo quelli privi di determinati requisiti, appare legittima e anche coerente con la disciplina dell'accesso presso le pubbliche amministrazioni e /o soggetti incaricati di svolgere un servizio pubblico…… Ne consegue che il lavoratore - estraneo ai rapporti tra committente e appaltatore - non può pretendere la resistenza del proprio datore alla revoca dell'accreditamento presso il cantiere qualora la stesa, come nel caso di specie, sia legittima e non arbitraria.
Logico corollario è la legittima esclusione da parte della committente del P. dal proprio cantiere….
Si può certamente affermare che il trasferimento dal cantiere di è giustificato da CP_7 esigenze organizzative oggettive non potendo più il lavoratore prestare servizio a casa del mancato gradimento.
Configurando l'ipotesi disciplinata dall'art. 6 dell'art. 50 del CCNL in base al quale: 'In caso di trasferimento per intervenute esigenze tecniche, organizzative e produttive le aziende potranno procedere con i trasferimenti individuali in una regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria solo in casi eccezionali',
La suprema Corte in fattispecie simile ha affermato, con principi costanti che : 'Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il trasferimento del lavoratore disposto per risolvere la conflittualità con altra dipendente, sfociata in denunce penali reciproche, sebbene non strettamente inerenti all'ambito lavorativo, in quanto suscettibile di determinare disservizi all'interno della piccola unità produttiva ove prestavano servizio) (Cass., 27226/2018).
Nel stesso senso: 'Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare, trovando la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., ed è subordinato ad una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza dell'impiegato in una determinata sede'. (Cass., n.2143/2017).
Con specifico riferimento alla clausola di gradimento in un contratto di appalto ed in ipotesi sovrapponibile a quella in esame la Suprema Corte ha affermato che: 'il venir meno del gradimento delle autorità militari competenti, quale verificatosi nella specie, si traduce in una obiettiva ragione di tipo organizzativo, e di conseguenza in un presupposto di legittimità ex art. 2103 cod. civ. del provvedimento di trasferimento, non potendo l'impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non più gradito e, tuttavia, rimanendo contrattualmente obbligata ad assicurare i livelli di servizio già in precedenza concordati con il committente' (Cass., . 12029/2020). Orbene la giurisprudenza citata fuga ogni dubbio sulla legittimità sia della clausola di gradimento, che della legittimità del conseguente trasferimento, che appare anzi, anche
l'extrema ratio onde evitare la risoluzione del contratto per impossibilità oggettiva della prestazione lavorativa.
Va anche rilevato sul punto che l'essere 'sgradito' per ragioni oggettive e non arbitrarie da parte del committente giustifica l'allontanamento dal cantiere ed il trasferimento del lavoratore, in tal sempre la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a causa del mero rifiuto del lavoratore ad accettare impieghi diversi da quello relativo al cantiere cui era adibito presso il quale doveva ritenersi essere sopravvenuta una impossibilità totale della prestazione per mancato gradimento (Cass., n.10071/16).
Sulla base di queste considerazioni appare davvero inconferente l'eccezione mossa dal P. circa la necessità di comparazione con altri lavoratori- in forza della previsione di cui all'art.
50 del CCNL- atteso che non tiene conto della connotazione soggettiva del trasferimento, giustificato dall'impossibilità di adibirlo al cantiere di Calamizzi (RC) impedimento estraneo al lavoratore T. P., indicato quale possibile destinatario del trasferimento, perché meno anziano e senza carichi di famiglia”.
Parte datoriale preso atto dell'esercizio della clausola di mancato gradimento ha fatto riferimento all'impossibilità di trasferire il in altro cantiere più vicino al luogo di Pt_1 residenza ovvero in un comune situato in zona limitrofa al territorio di San Felice a Cancello.
Va sottolineato che la società convenuta aveva, già nella prima fase del giudizio, depositato certificazione contenente l'elenco completo dei cantieri presso i quali gestisce gli appalti e che tale documentazione non era stata mai contestata – né con riferimento all'autenticità né con riferimento al contenuto – dal ricorrente. L'accertamento della legittimità del trasferimento esclude l'esistenza di ogni profilo discriminatorio e ritorsivo, eccezione comunque mossa dal ricorrente aprioristicamente, senza allegare alcuna prova.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
L'annullamento sia in primo che in secondo grado dell'atto di licenziamento intimato al
- atto che, comunque, costituisce l'antecedente logico e cronologico della vicenda Pt_1 oggetto del presente giudizio - i motivi posti alla base del rigetto del ricorso, la qualità della parti e la peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione integrale delle spese anche del giudizio di merito.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese.
12.12.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile