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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1461/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Caione, come da mandato in atti Parte_1
e rappresentato e difeso dall' avv. Carlo Sariconi, come da mandato in Parte_2 atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.3.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 6.7.1974;
− di aver generato tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 19.5.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
A. I coniugi vivranno separatamente fissando la residenza, nel mutuo e civile reciproco rispetto, nel seguente modo:
- la sig.ra continuerà a vivere presso l'abitazione in Lecce al Piazzale Padre Pio n.
5. Sarà Pt_1 cura della sig.ra volturare a suo nome, alla definizione della presente procedura, il Pt_1 contratto di locazione nonché le utenze relative a luce e gas. Il canone mensile di locazione, pertanto, sarà pagato dalla sig.ra così come dalla stessa saranno pagate le spese relative Pt_1
a condominio, luce, acqua, gas, TARI e, comunque, tutte le spese relative al predetto immobile a far data dal 1° giugno 2025;
- il sig. sposterà la sua residenza presso l'abitazione in Lecce - Torre Chianca (Zona Gelsi Pt_2
Solicara), Via delle Magnolie n. 16, di sua esclusiva proprietà, non appena saranno ultimati i lavori di ristrutturazione ad oggi in corso per rendere fruibile l'immobile e, comunque, entro e non oltre il 31.05.2025, provvedendo al pagamento di tutte le spese relative a detto immobile ove andrà a trasferirsi. B. Il Sig. corrisponderà mensilmente, a titolo di mantenimento, alla sig.ra a somma Pt_2 Pt_1 di Euro 360,00--- (trecentosessanta,00) con adeguamento automatico annuale secondo indici ISTAT a partire del 1° giugno 2025 (entro il giorno 10 di ogni mese). La predetta somma mensile di euro 360,00 sarà corrisposta dall'obbligato mediante accredito su libretto postale intestato alla sig.ra Pt_1
C. Entrambi i coniugi, sin da ora, prestano il loro reciproco preventivo assenso a portarsi fuori dal territorio nazionale. D. Gli istanti dichiarano di aver già tra loro diviso e rispettivamente prelevato tutti i beni mobili a ciascuno spettanti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso. E. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 6.7.1974 in Oria
(Br) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 158 parte II Serie A anno 1974, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 22.6.2025
Il Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo