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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16299 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 61873/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 20.11.2025, aperto il verbale alle ore 11,01, è presente per l'opposta l'Avvocato
ND ZI il quale si riporta agli atti di parte.
Per l'opponente è presente l'Avvocato Simone De Angelis il quale evidenzia la mancata nomina del nuovo difensore, nonostante la propria rinuncia al mandato difensivo;
si riporta agli scritti di parte.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,32.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 61873/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
61873/2022, tra la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Simone De Parte_1
Angelis);
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato ND Controparte_1
ZI);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 20.11.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Vertendo la presente causa in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento nelle obbligazioni, secondo cui al creditore fa carico l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore – convenuto sostanziale – è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempimento.
Identico criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., secondo lo schema espresso dal brocardo inadimplenti non est adimplendum, che configura un meccanismo di autotutela previsto eccezionalmente dall'ordinamento; in tal caso, i ruoli delle parti in lite risultano invertiti, potendosi il debitore eccipiente limitare ad allegare l'altrui inadempimento (ovvero l'inesatto adempimento) e dovendo, invece, il creditore dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ., 15.7.2011,
n.15659; Cass. civ., 31.7.2006, n.17306; Cass. civ., 15.11.2002, n.16092; Cass. civ., Sez. Un.,
30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, la ha sia contestato l'esistenza Parte_1
del rapporto contrattuale tra le parti, sia eccepito la mancata consegna delle merci e, quindi, la totale inadempienza dell'opposta, a mente del richiamato art.1460 c.c., provvedendo altresì a disconoscere la sottoscrizione di cui alla documentazione attestante – in tesi – l'avvenuta ricezione dei beni.
3. In sede istruttoria, il testimone Sig. escusso all'udienza del 18.9.2024, ha Tes_1
dichiarato di avere effettuato la consegna delle mascherine filtranti presso il supermercato gestito dall'opponente. L'avvenuta ricezione dei prodotti è stata confermata anche dal teste Sig. sentito Testimone_2
sempre all'udienza del 18.9.2024.
4. Ai fini probatori, va, poi, valutata anche la mancata risposta del legale rappresentante della all'interrogatorio formale deferito. Parte_1
Sul punto, il costante indirizzo giurisprudenziale – al quale chi scrive reputa di aderire – prendendo le mosse dal testo dell'art.232 c.p.c., che prescrive di esaminare detta omissione una volta “valutato
ogni altro elemento di prova”, ritiene non potersi collegare un effetto di ficta confessio alla mancata risposta all'interpello, dovendo il giudicante solo considerare quest'ultima nell'ambito di un complessivo quadro probatorio (cfr. Cass. civ., 6.8.2014, n.17719; Cass. civ., 26.4.2013, n.10099;
Cass. civ., 19.3.2009, n.6697; Cass. civ., 20.4.2006, n.9254).
Nel caso in esame, le testimonianze sopra menzionate offrono un quadro dimostrativo già
sufficientemente solido a sostegno della tesi della il mancato riscontro del Controparte_1
legale rappresentante dell'opponente all'interrogatorio formale non può, pertanto, che rafforzare il convincimento di questo giudicante in ordine alla fondatezza della pretesa avanzata dall'opposta.
5. Sotto il profilo dell'adempimento della quest'ultima non ha in alcun Parte_1
modo dimostrato di aver eseguito la prestazione avente ad oggetto il pagamento del dovuto ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempienza.
6. Da quanto fin qui considerato deriva la debenza delle somme richieste dall'opposta, con conseguenti rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. L'insistenza con cui l'opponente ha negato la sussistenza stessa del proprio debito induce a reputare la presente opposizione come un'iniziativa di natura meramente dilatoria, avendo, tra l'altro, fruito del diniego di provvisoria efficacia esecutiva del provvedimento monitorio opposto proprio in ragione delle affermazioni difensive, rivelatesi non rispondenti alla realtà dei fatti.
Si ritiene opportuno ed equo, pertanto, fare applicazione delle disposizioni in tema di responsabilità
aggravata, atteso che l'opponente, pur essendo consapevole di dover adempiere la propria obbligazione, ha ingiustificatamente e pervicacemente contestato la legittima pretesa dell'opposta,
tentando, evidentemente, di sottrarsi ai propri impegni.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per la condanna della a mente del terzo Parte_1
comma dell'art.96 c.p.c., nella misura della metà dei compensi liquidati per il giudizio di opposizione.
8. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del difensore dell'opposta, dichiaratosi antistatario.
Come già osservato, a tale liquidazione deve aggiungersi la condanna dell'opponente al pagamento di un ulteriore importo, ex art.96, III comma, c.p.c., nella misura sopra indicata.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.13279/2022 (R.G. 41058/2022), reso dal
Tribunale di Roma, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore del difensore della Avvocato ND ZI – Controparte_1
dichiaratosi antistatario – delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro
4.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- condanna, infine, ai sensi dell'art.96, III comma, c.p.c., la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore importo che si determina equitativamente in euro 2.100,00.=.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 20 novembre 2025 Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 20.11.2025, aperto il verbale alle ore 11,01, è presente per l'opposta l'Avvocato
ND ZI il quale si riporta agli atti di parte.
Per l'opponente è presente l'Avvocato Simone De Angelis il quale evidenzia la mancata nomina del nuovo difensore, nonostante la propria rinuncia al mandato difensivo;
si riporta agli scritti di parte.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,32.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 61873/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
61873/2022, tra la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Simone De Parte_1
Angelis);
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato ND Controparte_1
ZI);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 20.11.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Vertendo la presente causa in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento nelle obbligazioni, secondo cui al creditore fa carico l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore – convenuto sostanziale – è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempimento.
Identico criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., secondo lo schema espresso dal brocardo inadimplenti non est adimplendum, che configura un meccanismo di autotutela previsto eccezionalmente dall'ordinamento; in tal caso, i ruoli delle parti in lite risultano invertiti, potendosi il debitore eccipiente limitare ad allegare l'altrui inadempimento (ovvero l'inesatto adempimento) e dovendo, invece, il creditore dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ., 15.7.2011,
n.15659; Cass. civ., 31.7.2006, n.17306; Cass. civ., 15.11.2002, n.16092; Cass. civ., Sez. Un.,
30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, la ha sia contestato l'esistenza Parte_1
del rapporto contrattuale tra le parti, sia eccepito la mancata consegna delle merci e, quindi, la totale inadempienza dell'opposta, a mente del richiamato art.1460 c.c., provvedendo altresì a disconoscere la sottoscrizione di cui alla documentazione attestante – in tesi – l'avvenuta ricezione dei beni.
3. In sede istruttoria, il testimone Sig. escusso all'udienza del 18.9.2024, ha Tes_1
dichiarato di avere effettuato la consegna delle mascherine filtranti presso il supermercato gestito dall'opponente. L'avvenuta ricezione dei prodotti è stata confermata anche dal teste Sig. sentito Testimone_2
sempre all'udienza del 18.9.2024.
4. Ai fini probatori, va, poi, valutata anche la mancata risposta del legale rappresentante della all'interrogatorio formale deferito. Parte_1
Sul punto, il costante indirizzo giurisprudenziale – al quale chi scrive reputa di aderire – prendendo le mosse dal testo dell'art.232 c.p.c., che prescrive di esaminare detta omissione una volta “valutato
ogni altro elemento di prova”, ritiene non potersi collegare un effetto di ficta confessio alla mancata risposta all'interpello, dovendo il giudicante solo considerare quest'ultima nell'ambito di un complessivo quadro probatorio (cfr. Cass. civ., 6.8.2014, n.17719; Cass. civ., 26.4.2013, n.10099;
Cass. civ., 19.3.2009, n.6697; Cass. civ., 20.4.2006, n.9254).
Nel caso in esame, le testimonianze sopra menzionate offrono un quadro dimostrativo già
sufficientemente solido a sostegno della tesi della il mancato riscontro del Controparte_1
legale rappresentante dell'opponente all'interrogatorio formale non può, pertanto, che rafforzare il convincimento di questo giudicante in ordine alla fondatezza della pretesa avanzata dall'opposta.
5. Sotto il profilo dell'adempimento della quest'ultima non ha in alcun Parte_1
modo dimostrato di aver eseguito la prestazione avente ad oggetto il pagamento del dovuto ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempienza.
6. Da quanto fin qui considerato deriva la debenza delle somme richieste dall'opposta, con conseguenti rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. L'insistenza con cui l'opponente ha negato la sussistenza stessa del proprio debito induce a reputare la presente opposizione come un'iniziativa di natura meramente dilatoria, avendo, tra l'altro, fruito del diniego di provvisoria efficacia esecutiva del provvedimento monitorio opposto proprio in ragione delle affermazioni difensive, rivelatesi non rispondenti alla realtà dei fatti.
Si ritiene opportuno ed equo, pertanto, fare applicazione delle disposizioni in tema di responsabilità
aggravata, atteso che l'opponente, pur essendo consapevole di dover adempiere la propria obbligazione, ha ingiustificatamente e pervicacemente contestato la legittima pretesa dell'opposta,
tentando, evidentemente, di sottrarsi ai propri impegni.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per la condanna della a mente del terzo Parte_1
comma dell'art.96 c.p.c., nella misura della metà dei compensi liquidati per il giudizio di opposizione.
8. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del difensore dell'opposta, dichiaratosi antistatario.
Come già osservato, a tale liquidazione deve aggiungersi la condanna dell'opponente al pagamento di un ulteriore importo, ex art.96, III comma, c.p.c., nella misura sopra indicata.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.13279/2022 (R.G. 41058/2022), reso dal
Tribunale di Roma, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore del difensore della Avvocato ND ZI – Controparte_1
dichiaratosi antistatario – delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro
4.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- condanna, infine, ai sensi dell'art.96, III comma, c.p.c., la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore importo che si determina equitativamente in euro 2.100,00.=.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 20 novembre 2025 Il G.O.P. Simone Tablò