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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/12/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 569/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 569/2024 tra Parte_1
ATTORE e CP_1
CONVENUTO
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. BB GIULIO oggi sostituito dal dott. Garofani Francesco che Parte_1 precisa atto di citazione e memoria ex art 171 ter comma 1 n. 1 c.p.c. Per l'avv. ROSSELLI PAOLO che precisa le conclusioni come da comparsa e da CP_1 note c E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Savoretti Ludovica Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 569/2024 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1
. AB vv. BB IU ATTORE contro (C.F. ) CP_1 C.F._2 vv. CONVENUTO
OGGETTO: azione ex art 2932 c.c. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.12.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine seguenti conclusioni: “Piaccia al CP_1
Tribunale adito, in accoglimento della domanda attorea: – in via principale, previo accertamento del credito vantato dall'attrice. nei confronti della convenuta, trasferire in favore della Sig. la proprietà dell'immobile sito in via Parte_1
Natali, 122, a Macerata, piano terzo, previa e eventuale liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
-Egualmente In via Principale determinare il ricavato dei canoni di locazione di cui la convenuta ha goduto fino alla data odierna 26.02.2024, e, relativi all'immobile negozio di via Natali a Macerata posto al piano terra e per l'effetto trasferire tale somma complessiva all' Attrice come specificatamente previsto dal contratto del 25.07.2017. – in via subordinata, previo accertamento del credito totale vantato dall'attrice e della eventuale vendita dell'immobile sito in via Natali ,122, a Macerata posto al primo terzo nei confronti della convenuta, trasferire in favore dell'attrice il ricavato dell'immobile stesso unitamente a tutti i canoni di locazione dell'immobile posto al piano terra di via Natali n. 122, Macerata, in quanto riscossi e goduti indebitamente dalla convenuta fino alla data odierna . Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cpa, iva”. In fatto esponeva: che in data 25/07/2017 essa attrice stipulava con la convenuta un contratto preliminare con il quale
[...] si obbligava a trasferire, a titolo gratuito, ad essa attrice la proprietà dell'immobile ad uso CP_1 n Macerata, Via Natali n.122 e a corrispondere i canoni di affitto inerenti il negozio di via Natali n.122 a Macerata posto al piano terra;
che il prezzo del trasferimento di tale immobile costituiva la contropartita delle cessioni di quote di altri immobili della successione del padre, Persona_1 rispetto alle quali le parti avevano raggiunto un accordo nel corso della mediazione n. 149/2019; che nel predetto accordo del 25.07.2017 si specificava che a seguito del decesso del sig. , era Persona_1 intenzione delle di lui eredi accordarsi in ordine alla ripartizione del patrimonio familiare procedendo in pagina 2 di 4 pari a trasferire con rogito del Notaio , porzioni immobiliari degli immobili siti in contrada Per_2 Cantagallo in Pollenza;
che il trasferimento delle quote, avvenuto tramite il suddetto rogito, era totalmente compensativo solo delle somme accordate in vita dal padre deceduto alla;
che a nulla erano Parte_1 valse le richieste volta ad ottenere il trasferimento della proprietà dell'immobile di Via Naltali ed il pagamento dei canoni di affitto del negozio posto al piano terra di via Natali 22. Quindi, concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Si costituiva la convenuta che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In particolare, esponeva che la scrittura privata del 25.07.2017, sottoscritta anche da non costituiva Controparte_2 un contratto preliminare avendo in essa le parti raggiunto un accord artizione degli immobili di via Natali 22 e che detto accordo era stato superato dalla divisione ereditaria concordata dalle stesse parti all'esito del procedimento di mediazione avviato in data 17.07.2019 dinanzi all'Organismo di Conciliazione del Foro di Macerata proc. n.249/2019, conclusosi con il verbale di divisione del 29.07.2021, integrato dal verbale del 16.12.2021; che essa convenuta non era proprietaria di alcun immobile sito in Via Natali n. 122 a Macerata, né aveva assunto l'obbligo di procurare la proprietà dello stesso in favore dell'attrice, tant'è che le parti avevano previsto che avrebbe potuto decidere “se Parte_1 intestarselo entro un anno o farlo vendere formalmente dall'intestataria ed incamerare il corrispettivo per intero”. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi indicati in narrativa, - in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra e, per l'effetto, rigettare le domande attoree;
- in via principale, rigettare le CP_1 avverse domande perché infondate i Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2025. Diritto La domanda ex art 2932 c.c. è infondata e, pertanto, va respinta. La scrittura privata del 25.07.2025, sottoscritta dalle parti del presente giudizio, unitamente a
[...]
integra un accordo di massima per la divisione dell'eredità relitta di Parte_2 Persona_1 invero, la predetta scrittura prevede l'assegnazione in favore di (figlia di ) CP_1 Persona_1 delle quote degli immobili siti in Pollenza, contrada Cantagall one dell via dal de cuius in favore di e la pianificazione della ripartizione degli altri beni immobili, Parte_1 quelli di e quelli hè la divisione delle disponibilità liquide e finanziaria. CP_3
Con atto pubblico del 25.07.2017 le parti hanno formalizzato la cessione delle quote degli immobili siti in Pollenza. Con il verbale di mediazione del 29.07.2021, integrato dal verbale del 16.12.2021 le parti hanno formalizzato la divisione dell'immobile di e delle diponibilità liquide e finanziaria. CP_3
Relativamente agli immobili, siti in Macerata, via Natali, oggetto della domanda ex art 2932 c.c. formulata dall'attrice nel presente giudizio, la scrittura privata del 25.07.2025, prevede testualmente quanto segue:
pagina 3 di 4 Alcun obbligo è previsto a carico della convenuta di stipulate un contratto definitivo, avente ad oggetto il trasferimento in favore dell'attrice della proprietà degli immobili siti in Macerata, alla via Natali, essendosi le parti limitate a programmare la divisione di un compendio immobiliare “verosimilmente” facente parte dell'asse ereditario. La predetta scrittura non contempla, dunque, alcun obbligo ma integra una mera intesa su alcuni asseti del contratto di divisione non ancora concluso e come tale essa non è idoneo a creare alcuna obbligazione a carico della convenuta. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda ex art 2932 c.c. va respinta con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attoree per le ragioni esposte in parte motiva;
2) condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 17 dicembre 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 569/2024 tra Parte_1
ATTORE e CP_1
CONVENUTO
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. BB GIULIO oggi sostituito dal dott. Garofani Francesco che Parte_1 precisa atto di citazione e memoria ex art 171 ter comma 1 n. 1 c.p.c. Per l'avv. ROSSELLI PAOLO che precisa le conclusioni come da comparsa e da CP_1 note c E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Savoretti Ludovica Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 569/2024 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1
. AB vv. BB IU ATTORE contro (C.F. ) CP_1 C.F._2 vv. CONVENUTO
OGGETTO: azione ex art 2932 c.c. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.12.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine seguenti conclusioni: “Piaccia al CP_1
Tribunale adito, in accoglimento della domanda attorea: – in via principale, previo accertamento del credito vantato dall'attrice. nei confronti della convenuta, trasferire in favore della Sig. la proprietà dell'immobile sito in via Parte_1
Natali, 122, a Macerata, piano terzo, previa e eventuale liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
-Egualmente In via Principale determinare il ricavato dei canoni di locazione di cui la convenuta ha goduto fino alla data odierna 26.02.2024, e, relativi all'immobile negozio di via Natali a Macerata posto al piano terra e per l'effetto trasferire tale somma complessiva all' Attrice come specificatamente previsto dal contratto del 25.07.2017. – in via subordinata, previo accertamento del credito totale vantato dall'attrice e della eventuale vendita dell'immobile sito in via Natali ,122, a Macerata posto al primo terzo nei confronti della convenuta, trasferire in favore dell'attrice il ricavato dell'immobile stesso unitamente a tutti i canoni di locazione dell'immobile posto al piano terra di via Natali n. 122, Macerata, in quanto riscossi e goduti indebitamente dalla convenuta fino alla data odierna . Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cpa, iva”. In fatto esponeva: che in data 25/07/2017 essa attrice stipulava con la convenuta un contratto preliminare con il quale
[...] si obbligava a trasferire, a titolo gratuito, ad essa attrice la proprietà dell'immobile ad uso CP_1 n Macerata, Via Natali n.122 e a corrispondere i canoni di affitto inerenti il negozio di via Natali n.122 a Macerata posto al piano terra;
che il prezzo del trasferimento di tale immobile costituiva la contropartita delle cessioni di quote di altri immobili della successione del padre, Persona_1 rispetto alle quali le parti avevano raggiunto un accordo nel corso della mediazione n. 149/2019; che nel predetto accordo del 25.07.2017 si specificava che a seguito del decesso del sig. , era Persona_1 intenzione delle di lui eredi accordarsi in ordine alla ripartizione del patrimonio familiare procedendo in pagina 2 di 4 pari a trasferire con rogito del Notaio , porzioni immobiliari degli immobili siti in contrada Per_2 Cantagallo in Pollenza;
che il trasferimento delle quote, avvenuto tramite il suddetto rogito, era totalmente compensativo solo delle somme accordate in vita dal padre deceduto alla;
che a nulla erano Parte_1 valse le richieste volta ad ottenere il trasferimento della proprietà dell'immobile di Via Naltali ed il pagamento dei canoni di affitto del negozio posto al piano terra di via Natali 22. Quindi, concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Si costituiva la convenuta che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In particolare, esponeva che la scrittura privata del 25.07.2017, sottoscritta anche da non costituiva Controparte_2 un contratto preliminare avendo in essa le parti raggiunto un accord artizione degli immobili di via Natali 22 e che detto accordo era stato superato dalla divisione ereditaria concordata dalle stesse parti all'esito del procedimento di mediazione avviato in data 17.07.2019 dinanzi all'Organismo di Conciliazione del Foro di Macerata proc. n.249/2019, conclusosi con il verbale di divisione del 29.07.2021, integrato dal verbale del 16.12.2021; che essa convenuta non era proprietaria di alcun immobile sito in Via Natali n. 122 a Macerata, né aveva assunto l'obbligo di procurare la proprietà dello stesso in favore dell'attrice, tant'è che le parti avevano previsto che avrebbe potuto decidere “se Parte_1 intestarselo entro un anno o farlo vendere formalmente dall'intestataria ed incamerare il corrispettivo per intero”. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi indicati in narrativa, - in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra e, per l'effetto, rigettare le domande attoree;
- in via principale, rigettare le CP_1 avverse domande perché infondate i Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2025. Diritto La domanda ex art 2932 c.c. è infondata e, pertanto, va respinta. La scrittura privata del 25.07.2025, sottoscritta dalle parti del presente giudizio, unitamente a
[...]
integra un accordo di massima per la divisione dell'eredità relitta di Parte_2 Persona_1 invero, la predetta scrittura prevede l'assegnazione in favore di (figlia di ) CP_1 Persona_1 delle quote degli immobili siti in Pollenza, contrada Cantagall one dell via dal de cuius in favore di e la pianificazione della ripartizione degli altri beni immobili, Parte_1 quelli di e quelli hè la divisione delle disponibilità liquide e finanziaria. CP_3
Con atto pubblico del 25.07.2017 le parti hanno formalizzato la cessione delle quote degli immobili siti in Pollenza. Con il verbale di mediazione del 29.07.2021, integrato dal verbale del 16.12.2021 le parti hanno formalizzato la divisione dell'immobile di e delle diponibilità liquide e finanziaria. CP_3
Relativamente agli immobili, siti in Macerata, via Natali, oggetto della domanda ex art 2932 c.c. formulata dall'attrice nel presente giudizio, la scrittura privata del 25.07.2025, prevede testualmente quanto segue:
pagina 3 di 4 Alcun obbligo è previsto a carico della convenuta di stipulate un contratto definitivo, avente ad oggetto il trasferimento in favore dell'attrice della proprietà degli immobili siti in Macerata, alla via Natali, essendosi le parti limitate a programmare la divisione di un compendio immobiliare “verosimilmente” facente parte dell'asse ereditario. La predetta scrittura non contempla, dunque, alcun obbligo ma integra una mera intesa su alcuni asseti del contratto di divisione non ancora concluso e come tale essa non è idoneo a creare alcuna obbligazione a carico della convenuta. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda ex art 2932 c.c. va respinta con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attoree per le ragioni esposte in parte motiva;
2) condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 17 dicembre 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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