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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/08/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1389/2024
TRIBUNALE DI TERNI R.G. 1389/2024 Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa MARZIA DI BARI Presidente rel.-est. dott. TOMMASO BELLEI Giudice dott.ssa DORITA FRATINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento contenzioso iscritto al R.G. n. 1389 dell'anno 2024 vertente TRA
, C.F. (con l'avv.to Luisa Parte_1 CodiceFiscale_1
Mazzitelli) ricorrente e
, C.F. (con l'avv.to Valeria Fracasso) Controparte_1 CodiceFiscale_2 resistente
OGGETTO: attribuzione quota TFS. CONCLUSIONI: le parti all'udienza del 17/06/2025 rassegnavano le conclusioni come da verbale in pari data, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2/09/2024, coniuge divorziato da Parte_1 CP_1
in forza di sentenza n. 737/2022 di questo Tribunale, ha chiesto ai sensi dell'art.
[...]
12-bis della legge n. 898/70, l'attribuzione della quota di indennità di fine rapporto dovutale, deducendo la sussistenza dei presupposti di legge legittimanti il riconoscimento in ragione, per un verso, della titolarità dell'assegno divorzile e, per altro verso, del rispetto del requisito dello stato libero. A fondamento della domanda formulata, detta ricorrente ha dedotto di essere titolare dell'assegno divorzile in misura pari a euro 300,00 mensili, di essere insegnante presso la scuola pubblica e di non essere passata a nuove nozze, mentre il marito aveva lavorato presso il dall'anno 1992, con il ruolo di sino al 16/02/2024, Controparte_2 Per_1 momento in cui aveva conseguito il pensionamento. Lamentava di ignorare la misura del TFS percepito da controparte.
pagina 1 di 4 Con decreto dell'11/09/2024, il giudice delegato ha fissato udienza ex art. 473bis.12 c.p.c. e seguenti al 10/12/2024, assegnando termine per l'instaurazione del contraddittorio con la controparte. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il resistente ha chiesto, previo accertamento della durata del matrimonio in complessivi 290 mesi, accertarsi che la somma dovuta dal medesima ammonta a euro 36.951,80, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. A sostegno delle domande formulate, detto resistente ha dedotto che:
-controparte non aveva effettuato alcuna richiesta di pagamento in via stragiudiziale al fine di evitare la instaurazione della controversia e che, inoltre, la domanda era stata proposta a ridosso dell'erogazione del TFS ossia in un momento in cui parte resistente non aveva ancora compreso il calcolo effettuato dall'Inps;
-che il matrimonio era stata celebrato in data 17/05/1997, mentre il divorzio era stato pronunciato il 23/07/2021 e non nella diversa data invocata da controparte, ragion per cui il matrimonio aveva avuto durata pari a 24 anni, 2 mesi e 6 giorni ossia a 290 mesi;
-che, come attestato dall'Inps, il resistente aveva percepito l'importo pari a euro 160.553,92 a titolo di TFS per un totale di 504 mesi fiscali di servizio ossia di 42 anni;
-che, pertanto, la quota spettante alla ricorrente ammontava a euro 36.951,80, somma che si dichiarava disponibile a versare. All'udienza del 10/12/2024, le parti si riportavano agli atti, contestandosi reciprocamente, e, in particolare, la ricorrente chiedeva l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dei conteggi dall'inizio dell'attività lavorativa effettuati o dal Ministero o dall'Inps al fine di poter calcolare anno per anno la quota del TFR coincidente con gli anni in cui c'è stato il rapporto matrimoniale, mentre parte resistente si rimetteva alla decisione del Tribunale, dichiarandosi disponibile a produrre ulteriore documentazione della DLP Inps. Quindi, il giudice, espletato il libero interrogatorio del resistente, ha rinviato al 28/01/2025, assegnando a parte resistente termine per integrare le produzioni documentali, secondo quanto richiesto. All'udienza del 28/01/2025, parte ricorrente ha insistito nell'istanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'Inps, sull'opposizione della parte resistente in ragione della asserita natura esplorativa dell'ordine. Il giudice ha assunto il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 15/02/2025, il giudice ha disposto l'acquisizione da parte del e dell'Inps di attestazione in merito alla durata del rapporto e della Controparte_2 documentazione comprovante le somme complessivamente erogate a titolo di TFS, con la specificazione del momento di erogazione e dell'indicazione di eventuali anticipazioni versate nel corso del rapporto. Alla successiva udienza del 29/04/2025, il giudice ha assegnato termine a parte ricorrente per il deposito dei conteggi e termine a parte resistente per il deposito di eventuali conteggi alternativi, con rinvio dell'udienza all'11/06/2025 e, quindi, al 17/06/2025 per la decisione. All'esito dell'udienza del 17/06/2025, il giudice ha riservato la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, senza i termini per il deposito degli scritti conclusionali a fronte della rinuncia delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda avanzata dalla ricorrente di attribuzione della quota di TFS è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
pagina 2 di 4 Sul punto, va preliminarmente osservato che nel caso in esame parte ricorrente ha adeguatamente comprovato i requisiti legittimanti l'attribuzione della quota al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto di cessazione del rapporto di lavoro ex art. 12-bis della legge n. 898/1970, i quali, notoriamente, vanno ravvisati nella titolarità dell'assegno divorzile al momento della pronuncia di divorzio e nello stato libero (v. documentazione prodotta sin dal deposito del ricorso introduttivo). Difatti, parte resistente non ha contestato l'an del diritto alla percezione dell'indennità, ma ha svolto deduzioni difensive esclusivamente in punto di quantum, dichiarandosi disponibile a versare le somme indicate dall'Inps in misura pari a euro 37.945,91 (v. PEC INPS del 19/11/2024 prodotta nel fascicolo di parte resistente e verbale di udienza del 28/01/2025). Ciò premesso, vanno svolte le seguenti considerazioni. Il matrimonio ha avuto una durata legale, dalla celebrazione alla sentenza parziale di divorzio (17/05/1997-23/07/2021), di circa 290 mesi pari a 24,17 anni (290/12=24,17). Il rapporto di lavoro ha avuto una durata di circa 42 anni (precisamente pari a 41 anni, 11 mesi e 18 giorni: v. pag. 5 della doc. acquisita dal centro nazionale amministrativo esercito ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che viene arrotondata a 42 anni). Il resistente ha, già, ricevuto a titolo di trattamento di fine rapporto la somma netta di euro 160.834,27 (cfr. pag. 14 del doc. acquisito ex art. 210 c.p.c.: importo erogato euro 160.834,27; v. anche pag. 1 di tale documento dal quale si evince che l'accredito di tale somma è avvenuto in data 24/04/2024), che viene utilizzata quale base di calcolo poiché l'importo risulta comprovato sulla base delle comunicazioni INPS. Il resistente percepirà, inoltre, l'ulteriore importo di euro 8.661,53 al momento del pagamento della terza rata ossia il 17/02/2027 (v. pag. 1 e pag. 20 della documentazione trasmessa dall'Inps; in luogo dell'importo leggermente superiore indicato nei conteggi di parte ricorrente pari ad euro 8.861,53, a fronte invece della corretta indicazione, sempre in tali conteggi, nella voce superiore “TFS da percepire dal 17/02/2027”). Sul punto, non si condivide la posizione espressa da parte resistente in merito all'esclusione di tale somma dal computo in ragione del collocamento in ausiliaria in quanto l'Inps, a fronte dell'informativa richiesta dal giudice relatore in tema di TFS spettante, ha espressamente affermato che “restano da corrispondere al sig. solamente le CP_1 somme a credito derivanti dalla riquilidazione di cui al punto 5, a decorrere dalla data di pagamento della terza rata (17/02/2027)” (v. pag. 1 della documentazione trasmessa dall'Inps) e il punto 5 richiama la schermata di cui a pag. 20 che indicata quale importo netto la somma di euro 8.661,53, fermo restando che, quanto alle ulteriori contestazioni del resistente, l'accertamento riguarda il diritto a far data dal momento della programmata erogazione (17/02/2027). Spetta, pertanto, alla parte resistente la quota pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio ovverosia:
-euro 37.022,51 sull'importo già erogato di euro 160.834,27 (importo così ottenuto: euro 160.834,27 /42 X 24,17 =92.556,29; 40%= 37.022,51 : tfr erogato/durata Pt_2 rapporto di lavoro in anni X anni di matrimonio), oltre interessi legali dalla domanda (non avendo parte resistente provveduto all'accredito delle somme riconosciute, nonostante l'astratta disponibilità manifestata in sede di costituzione e nel corso del procedimento).
pagina 3 di 4 -euro 1.993,80 sull'importo di euro 8.661,53 che sarà erogato dal 17/02/2027 (importo così ottenuto: euro 8.661,53 /42 X 24,17 =4.984,50; 40%= 1.993,80 : tfr Pt_2 spettante/durata rapporto di lavoro in anni X anni di matrimonio). Spettano, pertanto, alla parte ricorrente complessivi euro 39.016,31. Si ritiene, infine, che la disponibilità nel corso del procedimento da parte del resistente a corrispondere l'importo di euro 37.945,91 (con un differenziale di euro 1.070,40 riconosciuto nella presente sede in favore della ricorrente), giustifichi in applicazione del principio di causalità la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa esclusivamente con riferimento allo scaglione relativo alla somma riconosciuta come dovuta a fronte della contestazione della controparte, nella misura che viene indicata in dispositivo (con esclusione della fase decisoria, stante la rinuncia delle parti al deposito degli scritti conclusionali), con conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 12-bis della legge n. 898/70 e l'art. 100 c.p.c., così provvede;
-accerta il diritto della ricorrente a percepire:
1) l'importo di euro 37.022,51 a titolo di quota pari al 40% del TFS già erogato al resistente (in misura pari a euro 160.834,27) e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, oltre interessi legali dalla domanda;
2) a far data dal 17/02/2027, l'importo di euro 1.993,80 a titolo di quota pari al 40% del TFS che sarà erogato al resistente (in misura ulteriore pari a euro 8.661,53);
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 500,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente. Così deciso in Terni nella camera di consiglio del 30/07/2025
Il Presidente (Marzia Di Bari)
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI TERNI R.G. 1389/2024 Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa MARZIA DI BARI Presidente rel.-est. dott. TOMMASO BELLEI Giudice dott.ssa DORITA FRATINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento contenzioso iscritto al R.G. n. 1389 dell'anno 2024 vertente TRA
, C.F. (con l'avv.to Luisa Parte_1 CodiceFiscale_1
Mazzitelli) ricorrente e
, C.F. (con l'avv.to Valeria Fracasso) Controparte_1 CodiceFiscale_2 resistente
OGGETTO: attribuzione quota TFS. CONCLUSIONI: le parti all'udienza del 17/06/2025 rassegnavano le conclusioni come da verbale in pari data, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2/09/2024, coniuge divorziato da Parte_1 CP_1
in forza di sentenza n. 737/2022 di questo Tribunale, ha chiesto ai sensi dell'art.
[...]
12-bis della legge n. 898/70, l'attribuzione della quota di indennità di fine rapporto dovutale, deducendo la sussistenza dei presupposti di legge legittimanti il riconoscimento in ragione, per un verso, della titolarità dell'assegno divorzile e, per altro verso, del rispetto del requisito dello stato libero. A fondamento della domanda formulata, detta ricorrente ha dedotto di essere titolare dell'assegno divorzile in misura pari a euro 300,00 mensili, di essere insegnante presso la scuola pubblica e di non essere passata a nuove nozze, mentre il marito aveva lavorato presso il dall'anno 1992, con il ruolo di sino al 16/02/2024, Controparte_2 Per_1 momento in cui aveva conseguito il pensionamento. Lamentava di ignorare la misura del TFS percepito da controparte.
pagina 1 di 4 Con decreto dell'11/09/2024, il giudice delegato ha fissato udienza ex art. 473bis.12 c.p.c. e seguenti al 10/12/2024, assegnando termine per l'instaurazione del contraddittorio con la controparte. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il resistente ha chiesto, previo accertamento della durata del matrimonio in complessivi 290 mesi, accertarsi che la somma dovuta dal medesima ammonta a euro 36.951,80, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. A sostegno delle domande formulate, detto resistente ha dedotto che:
-controparte non aveva effettuato alcuna richiesta di pagamento in via stragiudiziale al fine di evitare la instaurazione della controversia e che, inoltre, la domanda era stata proposta a ridosso dell'erogazione del TFS ossia in un momento in cui parte resistente non aveva ancora compreso il calcolo effettuato dall'Inps;
-che il matrimonio era stata celebrato in data 17/05/1997, mentre il divorzio era stato pronunciato il 23/07/2021 e non nella diversa data invocata da controparte, ragion per cui il matrimonio aveva avuto durata pari a 24 anni, 2 mesi e 6 giorni ossia a 290 mesi;
-che, come attestato dall'Inps, il resistente aveva percepito l'importo pari a euro 160.553,92 a titolo di TFS per un totale di 504 mesi fiscali di servizio ossia di 42 anni;
-che, pertanto, la quota spettante alla ricorrente ammontava a euro 36.951,80, somma che si dichiarava disponibile a versare. All'udienza del 10/12/2024, le parti si riportavano agli atti, contestandosi reciprocamente, e, in particolare, la ricorrente chiedeva l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dei conteggi dall'inizio dell'attività lavorativa effettuati o dal Ministero o dall'Inps al fine di poter calcolare anno per anno la quota del TFR coincidente con gli anni in cui c'è stato il rapporto matrimoniale, mentre parte resistente si rimetteva alla decisione del Tribunale, dichiarandosi disponibile a produrre ulteriore documentazione della DLP Inps. Quindi, il giudice, espletato il libero interrogatorio del resistente, ha rinviato al 28/01/2025, assegnando a parte resistente termine per integrare le produzioni documentali, secondo quanto richiesto. All'udienza del 28/01/2025, parte ricorrente ha insistito nell'istanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'Inps, sull'opposizione della parte resistente in ragione della asserita natura esplorativa dell'ordine. Il giudice ha assunto il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 15/02/2025, il giudice ha disposto l'acquisizione da parte del e dell'Inps di attestazione in merito alla durata del rapporto e della Controparte_2 documentazione comprovante le somme complessivamente erogate a titolo di TFS, con la specificazione del momento di erogazione e dell'indicazione di eventuali anticipazioni versate nel corso del rapporto. Alla successiva udienza del 29/04/2025, il giudice ha assegnato termine a parte ricorrente per il deposito dei conteggi e termine a parte resistente per il deposito di eventuali conteggi alternativi, con rinvio dell'udienza all'11/06/2025 e, quindi, al 17/06/2025 per la decisione. All'esito dell'udienza del 17/06/2025, il giudice ha riservato la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, senza i termini per il deposito degli scritti conclusionali a fronte della rinuncia delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda avanzata dalla ricorrente di attribuzione della quota di TFS è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
pagina 2 di 4 Sul punto, va preliminarmente osservato che nel caso in esame parte ricorrente ha adeguatamente comprovato i requisiti legittimanti l'attribuzione della quota al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto di cessazione del rapporto di lavoro ex art. 12-bis della legge n. 898/1970, i quali, notoriamente, vanno ravvisati nella titolarità dell'assegno divorzile al momento della pronuncia di divorzio e nello stato libero (v. documentazione prodotta sin dal deposito del ricorso introduttivo). Difatti, parte resistente non ha contestato l'an del diritto alla percezione dell'indennità, ma ha svolto deduzioni difensive esclusivamente in punto di quantum, dichiarandosi disponibile a versare le somme indicate dall'Inps in misura pari a euro 37.945,91 (v. PEC INPS del 19/11/2024 prodotta nel fascicolo di parte resistente e verbale di udienza del 28/01/2025). Ciò premesso, vanno svolte le seguenti considerazioni. Il matrimonio ha avuto una durata legale, dalla celebrazione alla sentenza parziale di divorzio (17/05/1997-23/07/2021), di circa 290 mesi pari a 24,17 anni (290/12=24,17). Il rapporto di lavoro ha avuto una durata di circa 42 anni (precisamente pari a 41 anni, 11 mesi e 18 giorni: v. pag. 5 della doc. acquisita dal centro nazionale amministrativo esercito ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che viene arrotondata a 42 anni). Il resistente ha, già, ricevuto a titolo di trattamento di fine rapporto la somma netta di euro 160.834,27 (cfr. pag. 14 del doc. acquisito ex art. 210 c.p.c.: importo erogato euro 160.834,27; v. anche pag. 1 di tale documento dal quale si evince che l'accredito di tale somma è avvenuto in data 24/04/2024), che viene utilizzata quale base di calcolo poiché l'importo risulta comprovato sulla base delle comunicazioni INPS. Il resistente percepirà, inoltre, l'ulteriore importo di euro 8.661,53 al momento del pagamento della terza rata ossia il 17/02/2027 (v. pag. 1 e pag. 20 della documentazione trasmessa dall'Inps; in luogo dell'importo leggermente superiore indicato nei conteggi di parte ricorrente pari ad euro 8.861,53, a fronte invece della corretta indicazione, sempre in tali conteggi, nella voce superiore “TFS da percepire dal 17/02/2027”). Sul punto, non si condivide la posizione espressa da parte resistente in merito all'esclusione di tale somma dal computo in ragione del collocamento in ausiliaria in quanto l'Inps, a fronte dell'informativa richiesta dal giudice relatore in tema di TFS spettante, ha espressamente affermato che “restano da corrispondere al sig. solamente le CP_1 somme a credito derivanti dalla riquilidazione di cui al punto 5, a decorrere dalla data di pagamento della terza rata (17/02/2027)” (v. pag. 1 della documentazione trasmessa dall'Inps) e il punto 5 richiama la schermata di cui a pag. 20 che indicata quale importo netto la somma di euro 8.661,53, fermo restando che, quanto alle ulteriori contestazioni del resistente, l'accertamento riguarda il diritto a far data dal momento della programmata erogazione (17/02/2027). Spetta, pertanto, alla parte resistente la quota pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio ovverosia:
-euro 37.022,51 sull'importo già erogato di euro 160.834,27 (importo così ottenuto: euro 160.834,27 /42 X 24,17 =92.556,29; 40%= 37.022,51 : tfr erogato/durata Pt_2 rapporto di lavoro in anni X anni di matrimonio), oltre interessi legali dalla domanda (non avendo parte resistente provveduto all'accredito delle somme riconosciute, nonostante l'astratta disponibilità manifestata in sede di costituzione e nel corso del procedimento).
pagina 3 di 4 -euro 1.993,80 sull'importo di euro 8.661,53 che sarà erogato dal 17/02/2027 (importo così ottenuto: euro 8.661,53 /42 X 24,17 =4.984,50; 40%= 1.993,80 : tfr Pt_2 spettante/durata rapporto di lavoro in anni X anni di matrimonio). Spettano, pertanto, alla parte ricorrente complessivi euro 39.016,31. Si ritiene, infine, che la disponibilità nel corso del procedimento da parte del resistente a corrispondere l'importo di euro 37.945,91 (con un differenziale di euro 1.070,40 riconosciuto nella presente sede in favore della ricorrente), giustifichi in applicazione del principio di causalità la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa esclusivamente con riferimento allo scaglione relativo alla somma riconosciuta come dovuta a fronte della contestazione della controparte, nella misura che viene indicata in dispositivo (con esclusione della fase decisoria, stante la rinuncia delle parti al deposito degli scritti conclusionali), con conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 12-bis della legge n. 898/70 e l'art. 100 c.p.c., così provvede;
-accerta il diritto della ricorrente a percepire:
1) l'importo di euro 37.022,51 a titolo di quota pari al 40% del TFS già erogato al resistente (in misura pari a euro 160.834,27) e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, oltre interessi legali dalla domanda;
2) a far data dal 17/02/2027, l'importo di euro 1.993,80 a titolo di quota pari al 40% del TFS che sarà erogato al resistente (in misura ulteriore pari a euro 8.661,53);
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 500,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente. Così deciso in Terni nella camera di consiglio del 30/07/2025
Il Presidente (Marzia Di Bari)
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