Ordinanza cautelare 28 novembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00642/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00526/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio Via Crispi 99 in Sori, LA Cuneo, GI AL, AL AR, BE RA, EN NI e IN UA, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Gramegna e Paola Trevia, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Comune di Sori, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Biscaglino, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;
nei confronti
TO FA, rappresentato e difeso dagli avv. BE Damonte e Matteo Barabino, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Genova, via Corsica, 10/4;
per l’annullamento
del permesso di costruire n. 03/2021 prot. n. 14449 del 16.12.2021 a firma del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sori, conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 5.4.2024, avente ad oggetto “ristrutturazione edilizia immobile in via Crispi civ. 208”;
dell’autorizzazione paesaggistica n. 3/2021 del 16.9.2021 a firma del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sori, conosciuta a seguito di istanza di accesso agli atti in data 5.4.2024, avente ad oggetto “ristrutturazione edilizia immobile in via Crispi civ. 208”;
del permesso di costruire n. 4/2023, prot. n. 11495 del 10.11.2023 a firma del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sori, conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 5.4.2024 privo degli elaborati progettuali, avente ad oggetto “variante al permesso di costruire n. 3/2021 per ristrutturazione edilizia immobile in via Crispi civ. 208”;
dell’autorizzazione paesaggistica n. 50/2023 prot. n. 11494 del 14.11.2023 a firma del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sori, conosciuta a seguito di istanza di accesso agli atti in data 5.4.2024 priva degli elaborati progettuali, avente ad oggetto “variante autorizzazione paesaggistica n. 33/2021 per ristrutturazione edilizia immobile in via Crispi civ. 208”;
nonché per l’annullamento del silenzio serbato dal Comune di Sori sulla SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata dal signor TO FA in data 28.2.2024, conosciuta a seguito di istanza di accesso agli atti in data 5.4.2024 priva degli elaborati progettuali, avente ad oggetto “variante in corso d’opera a permesso di costruire n. 03 del 14.12.2021 che non incide sui parametri urbanistici e non costituisce variante essenziale (d.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2, 2-bis. Punti 35 e 36 della Sezione II - Edilizia - della Tabella A del d.lgs. 222/2016; L.R. 16/2008, art. 25, comma 1)” e, conseguentemente, per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 22 e ss. del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. per assentire l’intervento;
nonché per l’annullamento del silenzio serbato dal Comune di Sori sulla “Cila-Superbonus comunicazione inizio lavori asseverata per gli interventi di cui all’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020” presentata dal signor TO FA in data 20.10.2022, conosciuta a seguito di istanza di accesso agli atti in data 5.4.2024 priva degli elaborati progettuali;
e, conseguentemente, per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 22 e ss. del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. per assentire l’intervento;
nonché per l’annullamento di ogni altro atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso od eccettuato ed, in particolare:
-del parere reso dalla Commissione Edilizia del Comune di Sori nella seduta del 28.2.2023;
-del parere reso dalla Commissione Edilizia del Comune di Sori nella seduta del 30.3.2023;
-del parere reso dalla Commissione Edilizia del Comune di Sori nella seduta del 28.7.2023;
- del parere reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Sori nella seduta del 20.5.2021;
- del parere reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Sori nella seduta del 4.5.2023;
- del parere reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Sori nella seduta del 20.6.2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sori e del signor TO FA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 31 maggio 2024 e depositato il 14 giugno successivo, il Condominio Via Crispi 99 in Sori e alcuni condòmini impugnano i titoli edilizi e paesaggistici con cui è stato assentito un intervento di ristrutturazione di un frontistante edificio abitativo. Essi chiedono, altresì, che venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato sulla s.c.i.a. per variante in corso d’opera presentata in data 28 febbraio 2024 e sulla comunicazione di inizio lavori del 20 ottobre 2022.
Il compendio oggetto dell’avversato intervento, sito in via Crispi n. 208, è costituito da una ex casa cantoniera articolata su due livelli fuori terra, in avanzato stato di degrado, e da un box in muratura addossato alla casa. Il progetto prevede la demolizione di una porzione dell’edificio principale e del box, con successiva ricomposizione dei volumi e contenuto aumento volumetrico (48,50 mc).
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:
I) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 22 e ss. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione dell’art. 4.4.1. delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Sori adeguate a seguito varianti approvate con provv. dir. Prov. di Genova n° 5121 del 23/09/08 approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 07/11/2008 adeguate a seguito varianti approvate con provv. dir. Prov. di Genova n° 7090 del 26/11/09 approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 22/02/2010. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto. Travisamento. Sviamento, Perplessità. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.”.
Nell’area di intervento, il vigente PRG ammette i soli incrementi volumetrici finalizzati al soddisfacimento di esigenze igieniche, funzionali ed impiantistiche che, nella fattispecie, non sarebbero state neppure indicate. Inoltre, il progettato ampliamento sarebbe superiore al limite massimo di 50 mc previsto dallo strumento urbanistico generale.
II) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 22 e ss. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione dell’art. 4.4.1. delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Sori adeguate a seguito varianti approvate con provv. dir. Prov. di Genova n° 5121 del 23/09/08 approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 07/11/2008 adeguate a seguito varianti approvate con provv. dir. Prov. di Genova n° 7090 del 26/11/09 approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 22/02/2010, sotto diverso ed ulteriore profilo. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.”.
La disciplina di piano regolatore non ammetterebbe interventi di ristrutturazione che comportino anche un aumento della volumetria esistente. In ogni caso, il progettato intervento non sarebbe riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia.
III) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 22 e ss. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 delle N.T.A. del P.T.C.P. della Regione Liguria approvato con D.C.R. n° 6 del 26 febbraio 1990 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.”.
Sarebbe violata la disciplina del PTCP che non ammette alterazioni degli edifici esistenti se non per adeguarli ai caratteri propri della zona.
IV) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamento di potere. Illogicità ed irrazionalità manifesta. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.”.
Le autorizzazioni paesaggistiche sarebbero prive di adeguata motivazione.
V) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 - bis, 22, 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.”.
Stante l’illegittimità dei titoli edilizi e paesaggistici con cui è stato assentito l’intervento, il Comune di Sori avrebbe dovuto esercitare i pertinenti poteri inibitori nei confronti della s.c.i.a. per variante in corso d’opera e della comunicazione di inizio lavori.
Accede al ricorso una domanda di risarcimento del danno consistente nel deprezzamento delle unità immobiliari dei ricorrenti in conseguenza della limitazione della visuale asseritamente provocata dalle opere in progetto.
Si sono costituiti in giudizio l’intimato Comune di Sori e il controinteressato TO FA, proprietario degli immobili oggetto di intervento. Le parti resistenti eccepiscono che il ricorso sarebbe irricevibile in quanto tardivamente notificato e inammissibile per carenza di interesse; eccepiscono, altresì, l’inammissibilità delle domande volte all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla s.c.i.a. e sulla comunicazione di inizio lavori; nel merito, controdeducono alle censure ex adverso sollevate, concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla luce delle produzioni documentali offerte dalle controparti, gli esponenti, con motivi aggiunti notificati il 2 ottobre 2024 e depositati il successivo 16 ottobre, hanno impugnato i pareri propedeutici al rilascio dei titoli edilizi gravati con il ricorso introduttivo, deducendo quanto segue:
VI) “Illegittimità propria e/o derivata dall’illegittimità degli atti impugnati con ricorso R.G.R. n. 526/2024 notificato in data 31.5.2024 e depositato il 14.6.2024”.
VII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4.4.1. e 4.5 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Sori adeguate a seguito varianti approvate con provv. dir. Prov. di Genova n° 5121 del 23/09/08 approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 07/11/2008 adeguate a seguito varianti approvate con provv. dir. Prov. di Genova n° 7090 del 26/11/09 approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 22/02/2010. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.”.
Applicando le definizioni dettate dalle norme tecniche di attuazione del PRG, l’aumento di volume dell’edificio sarebbe pari a 77,74, quindi superiore alla soglia di 50 mc fissata dallo strumento urbanistico generale.
VII) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83, 93 e ss. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato 2 della DGR Liguria n. 962/2018. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.”.
Non sarebbe stata rilasciata la necessaria autorizzazione sismica.
VIII) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamento di potere. Illogicità ed irrazionalità manifesta. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.”.
Il progetto non sarebbe stato adeguato alle indicazioni della Commissione locale per il paesaggio.
IX) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.”.
Non sarebbero stati effettuati gli approfondimenti istruttori indicati dalla Commissione edilizia comunale.
Le controparti hanno depositato memorie volte a dimostrare l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti nonché a confutare le censure ivi sollevate.
La domanda cautelare proposta in via autonoma dai ricorrenti con atto depositato il 24 ottobre 2024 è stata respinta con l’ordinanza n. 292 del 28 novembre 2024.
In prossimità dell’udienza di trattazione, le parti in causa hanno depositato memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi e confutazione delle difese avversarie.
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire n. 3 del 16 dicembre 2021 e l’autorizzazione paesaggistica n. 3 del 16 settembre 2021, nonché i titoli edilizi e paesaggistici in variante rilasciati in data 10 e 14 novembre 2023.
Questi ultimi, tuttavia, riguardavano aspetti del tutto secondari dell’intervento di ristrutturazione (una intercapedine al piano seminterrato, una lieve modifica della sagoma e la modifica di una scala), senza comportare ulteriori incrementi superficiari e volumetrici.
La pretesa lesione dell’interesse vantato dai ricorrenti, pertanto, risale ai titoli originari che, essendo contestato il quomodo dell’edificazione, avrebbero dovuto essere impugnati entro il termine decadenziale decorrente dalla conclusione dei lavori ovvero dall’antecedente momento in cui, in relazione al grado di sviluppo degli stessi, era possibile apprezzare l’esistenza di aspetti concretamente lesivi.
Peraltro, secondo condivisa giurisprudenza, chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio e abbia necessità di comprenderne appieno la portata, è tenuto al sollecito esercizio dell’accesso documentale, non potendo ammettersi che l’esercizio della tutela venga differito nel tempo a discapito dell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 6 agosto 2024, n. 6996).
Nel caso in esame, la comunicazione di inizio lavori risaliva al 21 ottobre 2022 e la contestuale apposizione del cartello di cantiere recante l’indicazione del titolo edilizio e della natura dell’intervento (doc. n. 15 controinteressato) consentiva ai vicini/ricorrenti l’immediata percezione dell’esistenza di opere edilizie potenzialmente lesive dei loro interessi.
Parte ricorrente afferma che il cartello di cantiere sarebbe stato apposto solamente dopo la notificazione del ricorso, producendo a comprova una fotografia asseritamente risalente al mese di gennaio del 2024 (doc. n. 30) che non può costituire un valido elemento di prova in quanto, oltre ad essere priva di data certa, è stata scattata da altezza considerevole e ritrae solo una parte dell’area di cantiere; in ogni caso, vi è raffigurato un cartello, seppure la sua visione risulti parzialmente ostruita, sicché l’assunto dei deducenti sembra sconfessato dalla loro stessa produzione documentale.
A fronte dell’avvio dei lavori e dell’apposizione del cartello di cantiere, i vicini avrebbero dovuto esercitare senza indugio l’accesso documentale per verificare gli elaborati progettuali, anziché attendere oltre un anno per provvedervi (la domanda di accesso, infatti, è stata presentata dall’amministratrice del Condominio solamente in data 12 dicembre 2023).
Il mancato assolvimento di tale onere di diligenza da parte dei ricorrenti comporta la tardività dell’azione di annullamento avente ad oggetto titoli edilizi e paesaggistici risalenti a quasi tre anni prima.
La diagnosi di tardività del ricorso è ulteriormente confermata dalla lettera datata 3 novembre 2023 (doc. n. 12 controinteressato) con la quale, facendo riferimento ad un precedente incontro svoltosi alla presenza del tecnico incaricato dal Condominio, il legale dello stesso dichiarava che, “ alla luce della documentazione analizzata e dallo stato dei lavori, risulta evidente e insindacabile la perdita di valore inteso come diritto al panorama conseguente agli interventi dell’edificio esistente posto in essere nella proprietà FA ”.
Tale dichiarazione fornisce piena prova in ordine all’anticipata conoscenza degli aspetti ritenuti lesivi dell’intervento edificatorio avviato dal controinteressato e, pertanto, risulta di per sé idonea a dimostrare la tardività del ricorso notificato sette mesi più tardi.
Solo per completezza, si soggiunge che il lamentato pregiudizio, consistente nella diminuzione della visuale godibile dalle unità abitative dei ricorrenti, non può sussistere in quanto l’avversato intervento edificatorio non comporta alcuna sopraelevazione; anzi, la visuale godibile da una parte degli alloggi potrebbe subire un miglioramento perché, in luogo del parapetto pieno esistente su tutto il perimetro del terrazzo di copertura dell’attuale edificio, saranno inserite ringhiere su tre lati dello stesso.
Ne consegue che il ricorso, anche qualora ritenuto tempestivo, non supererebbe la verifica delle condizioni dell’azione.
Rimane solo da evidenziare, quanto al ricorso introduttivo, la palese inammissibilità delle domande volte all’accertamento del silenzio serbato sulla s.c.i.a. per variante in corso d’opera e sulla comunicazione di inizio lavori, atteso che i ricorrenti non avevano preventivamente esperito alcuna iniziativa intesa a sollecitare l’esercizio dei poteri di controllo da parte del Comune.
Il ricorso per motivi aggiunti solleva censure che, a fronte della conoscenza degli elaborati progettuali maturata, al più tardi, alla data del 17 aprile 2024, avrebbero dovuto essere articolate già con il ricorso introduttivo e, quindi, risultano irrimediabilmente tardive.
I motivi aggiunti, inoltre, si innestano su un ricorso notificato tardivamente e, al pari di esso, sono inammissibili per carenza di interesse.
Il rigetto della domanda risarcitoria costituisce diretta conseguenza della declaratoria di irricevibilità del ricorso e dei sovraesposti rilievi circa l’insussistenza di pregiudizi concreti derivanti dall’intervento edificatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida nell’importo complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento euro), oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna controparte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO