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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1036/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa RA D'LA Presidente rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n. R.G. 1036/2025 promossa in grado d'appello
DA
L' (C.F. e P. IVA , in persona del Legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma in Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Belelli - Studio Legale Associato Belelli - ( ; fax 071- CodiceFiscale_1
204106; del Foro di Ancona e ai fini del presente atto Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio ad Ancona Viale della Vittoria n. 1,
pagina 1 di 10 APPELLANTE
CONTRO
il Sig. , nato in [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
(MI) in Via Angelo Villa n. 12, C.F. , elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_2 studio dei difensori e procuratori costituiti Avv. Simone Dino Guida del Foro di Como (C.F.
[...]
– pec e Gianpaolo Caponi del Foro di C.F._3 Email_2
Monza (C.F. – pec a Sesto San CodiceFiscale_4 Email_3
GI (MI) in Viale F.lli Casiraghi n. 9
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, accogliendo il gravame e in riforma della sentenza impugnata n. 2040/2025 del Tribunale Civile di Milano – Prima Seconda Civile - nella persona del
Giudice Dott.ssa Marta Bianca De' Costanzo, emessa il 12/03/2025, notificata in data 13/03/2025, in via principale:
- rigettare il ricorso del Sig. anche in relazione all'eccezione di prescrizione dei Controparte_1 crediti per sanzioni e interessi di cui alla cartella di pagamento n. 06820100466989136000 e per
l'effetto confermare la piena validità ed efficacia dell'iscrizione di ipoteca legale n.
06820191460002330003 fascicolo n. 2019/435246.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del difensore Avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario».
Per Controparte_1
«- in via principale: rigettare l'appello proposto dall' , avverso la Parte_2 sentenza numero 2040/2025 del Tribunale di Milano resa nella causa RG 42295/2022 e per l'effetto
pagina 2 di 10 confermare detta sentenza che ha dichiarato illegittima l'iscrizione ipotecaria numero
06820191460002330003, ha ordinato la cancellazione della trascrizione e liquidato le spese di lite per il primo grado di giudizio, con vittoria di competenze e spese, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge per il secondo grado di giudizio;
- in via subordinata: nella denegata ipotesa di accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, accogliere l'appello incidentale del Sig. , e, in parziale Parte_1 Controparte_1 riforma della sentenza numero 2040/2025 del Tribunale di Milano resa nella causa RG 42295/2022, accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente inesistenza della notifica della cartella di pagamento sottesa all'iscrizione ipotecaria numero 06820191460002330003, dichiarare l'illegittimità della medesima iscrizione ipotecaria, con ordine di cancellazione alla conservatoria, con vittoria di competenze e spese, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è di €
18.893,30= e il contributo unificato dovuto per l'appello incidentale ammonta ad € 355,50=».
Ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2022 il sig. conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Milano l' (di seguito anche , Controparte_2 CP_3 impugnando la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 06820191460002330003 avente ad oggetto l'immobile sito in Sesto San GI (MI), via Angelo Villa n. 12 T.
L'iscrizione ipotecaria veniva effettuata sulla base della cartella di pagamento n.
06820100466989136000, relativa in parte a sanzioni riguardanti violazioni del Codice della Strada, in parte alla TARI oltre che al “recupero di contributi arretrati, Controparte_4
”.
[...]
L'attore chiedeva, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della comunicazione di iscrizione ipotecaria e, nel merito di dichiarare l'illegittimità/inefficacia/nullità/annullabilità del medesimo atto lamentando, in principalità, che l'iscrizione ipotecaria si basasse su una cartella di pagina 3 di 10 pagamento mai ritualmente notificata e che quindi, difettando la notifica dell'atto prodromico, mancasse il titolo esecutivo e si imponesse l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria stessa.
In subordine, riteneva che a tutto concedere l'iscrizione ipotecaria dovesse dichiararsi illegittima e/o nulla e /o annullabile in quanto il credito azionato da doveva dichiararsi estinto per intervenuta CP_3 prescrizione, sia della sorte capitale (essendo trascorsi più di dieci anni ex art. 2946 c.c. dall'insorgere dei debiti – anno 2007) sia delle sanzioni e degli interessi (la cui prescrizione quinquennale ex artt. 20
d.lg. 472/1998 e 2948 c.c. risultava già maturata).
Infine, la parte attrice chiedeva in ogni caso l'annullamento dell'atto impugnato ritenendo che CP_3 avesse palesemente violato l'art. 77 d.P.R. 602/1973, disponendo l'iscrizione ipotecaria in relazione ad un credito che, tenuto conto della intervenuta prescrizione - quanto meno - degli interessi e delle sanzioni del credito stesso, risultava inferiore all'importo normativamente previsto di Euro 20.000,00.
Si costituiva in giudizio l' contestando le domande di parte attrice, Parte_2 chiedendo al Tribunale di rigettare il ricorso proposto dal sig. e, quindi, di Controparte_1 confermare la piena validità ed efficacia della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
06820191460002330003 e della sottesa cartella di pagamento n. 06820100466989136000.
Con la sentenza n. 2040/2025 pubblicata in data 12.3.2025, il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione proposta dall'attore avverso l'iscrizione ipotecaria annullandola e, per l'effetto, ha ordinato al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2 dell' di provvedere alla Parte_1 cancellazione della stessa.
Nello specifico, il primo Giudice ha ritenuto fondata la domanda svolta in via subordinata dal ricorrente con riguardo alla intervenuta prescrizione delle somme relative alle sanzioni e agli interessi della pretesa erariale e, per l'effetto, ha dichiarato illegittima l'iscrizione ipotecaria perché effettuata dall'agente della riscossione in violazione del disposto di cui all'art. 77 d.P.R. 600/1973, avendo ad oggetto un credito che, epurato degli importi prescritti, risultava inferiore all'importo di 20.000,00 Euro normativamente previsto per poter procedere con l'iscrizione ipotecaria, condannando altresì al CP_3 rimborso delle spese di giudizio.
pagina 4 di 10 Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' . Controparte_2
Con un primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per “omessa pronuncia”, non avendo il giudice di prime cure valutato l'eccezione, sollevata da di inammissibilità per CP_3 tardività dell'eccezione di prescrizione formulata dal contribuente in relazione alle sanzioni ed agli interessi di cui alla cartella di pagamento n. 06820100466989136000. Secondo l'appellante,
l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale oggetto della suindicata cartella di pagamento doveva essere eccepita impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n.
06820191460002330003). Poiché il contribuente non ha mai impugnato detto atto, ciò avrebbe determinato la c.d. “irretrattabilità del credito”, cioè la non contestabilità dello stesso per motivi che avrebbero potuto essere sollevati impugnando tempestivamente detta comunicazione.
Con il secondo motivo d'appello, ha censurato la decisione del primo Giudice in quanto CP_3 erronea/illegittima nella parte in cui ha dichiarato prescritti i crediti per sanzioni ed interessi di cui alla cartella di pagamento n. 06820100466989136000. Più specificamente, l'appellante ha ritenuto che il
Giudice di prime cure non abbia applicato il principio di “unitarietà dell'obbligazione tributaria” per il quale sanzioni ed interessi sarebbero assoggettati al medesimo termine di prescrizione previsto per la sorte capitale del credito. Nel caso di specie, secondo poiché il termine di prescrizione del CP_3 credito erariale è quello ordinario decennale, lo stesso termine avrebbe dovuto applicarsi all'obbligazione relativa agli interessi e alle sanzioni, con conseguente erroneità dell'affermazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'intervenuta prescrizione di tali importi.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata proponendo, in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, appello incidentale in relazione al capo della sentenza che ha respinto la domanda relativa all'illegittimità della notificazione della cartella di pagamento, eseguita secondo la procedura di cui all'art. 60 comma 1 lett. e) d.P.R. 600/1973.
pagina 5 di 10 La causa è stata decisa all'udienza del 28.10.2025 nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c., svoltasi con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle note conclusionali.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Secondo l'appellante principale, la sentenza non avrebbe tenuto conto delle difese svolte da nel CP_3 primo grado di giudizio in ordine alla tardività dell'eccezione relativa alla prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 06820100466989136000 e dei quali parte attrice chiedeva, invece, di dichiararsi l'estinzione.
Al riguardo occorre osservare che il Giudice di prime cure non è incorso in alcun vizio di omessa pronuncia: esaminando l'eccezione di prescrizione di detti crediti tributari sollevata dal contribuente ed accogliendo quella limitata alle sanzioni e agli interessi, ha implicitamente rigettato l'eccezione di tardività dedotta da CP_3
Secondo costante giurisprudenza, infatti, “non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza” (cfr. ex multis, Cass. Sez. II, sent. n.
25710/2024; Cass. Sez. III, sent. n. 12131/2023; Cass. civile sez. III, sent. n. 24953/2020).
Appare poi infondato nel caso di specie il richiamo al principio della c.d. “irretrattabilità del credito”, pure evocato da nell'atto di appello. Secondo l'appellante, la mancata impugnazione della CP_3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avrebbe consolidato il credito di cui alla cartella di pagamento e reso quindi tardiva l'eccezione di prescrizione dello stesso, sollevata per la prima volta dal contribuente con l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria.
La sentenza di primo grado, sul punto, va esente da censure.
pagina 6 di 10 Il primo Giudice ha, infatti, correttamente fatto applicazione del principio, sancito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che, con specifico riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell'elenco di cui all' art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 , rappresentando una mera facoltà e non un onere per il destinatario - il quale, in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva - poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca” (cfr. Cass. Sez. Trib., sent. n. 23528/2024).
Ne discende che il difetto di impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – ricorrente nel caso di specie – non ha prodotto conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente che, quindi, ha potuto sollevare le relative eccezioni, tra cui quella di prescrizione del credito, per la prima volta impugnando proprio l'iscrizione ipotecaria di cui è causa.
Occorre a tal fine considerare che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità,
“indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente
l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n.
2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020).
Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione” (così Cass. ordinanza n.
16743/2024).
Di conseguenza l'opponente non aveva l'onere di impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per far valere l'eccezione di prescrizione dei crediti maturata tra la data di notifica della cartella di pagamento e la notificazione della comunicazione preventiva, potendo far valere l'eccezione di prescrizione al momento della notifica dell'iscrizione ipotecaria.
pagina 7 di 10 Appare altresì destituita di fondamento la censura svolta da con il secondo motivo d'appello, CP_3 con il quale si è rilevata l'erroneità della sentenza impugnata per omessa applicazione del principio della c.d. “unitarietà dell'obbligazione tributaria” ai fini dei termini prescrizionali.
In proposito si osserva che, con specifico riferimento alle sanzioni, l'art. 20, comma 3, del d.lg. n.
472/1997 stabilisce che il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata per violazione di norme tributarie si prescrive nel termine di cinque anni. Detta disposizione traccia una disciplina prescrizionale di diritto speciale, stante il carattere speciale dell'illecito tributario. Di talchè, in caso di notifica di una cartella di pagamento avente per oggetto crediti per sanzioni, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale che decorre dall'iscrizione a ruolo del credito.
Con peculiare riferimento agli interessi, la disciplina sulla prescrizione si rinviene nella norma di diritto comune quale è l'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale.
Anche questa è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi.
Proprio muovendo da tale quadro normativo la Suprema Corte di Cassazione, nel ribadire un orientamento consolidato della giurisprudenza tributaria, di legittimità e di merito, ha recentemente affermato che “In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali” (cfr. Cass. Sez. Trib., sent. n. 2305/2025; nello stesso senso, Corte Giustizia Trib. II grado, Perugia, sez. II, sent. n. 222/2025; Corte Giustizia
Trib. I grado, Frosinone, sez. II, sent. n. 417/2024).
Nella fattispecie in esame, come correttamente rilevato dal primo Giudice, “tra termine di notifica della cartella di pagamento (30.03.2011) e notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria
pagina 8 di 10 (23.03.2020) è trascorso un periodo di tempo inferiore a dieci anni, ma sicuramente superiore a cinque anni, con la conseguenza che la pretesa relativa al recupero dei contributi arretrati non si è prescritta, mentre si è prescritta quella relativa alle sanzioni e agli interessi” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).
Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato la prescrizione delle somme richieste per interessi e sanzioni, in relazione ai quali il termine prescrizionale quinquennale era già decorso al momento della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Va altresì osservato che, anche sul capo in esame, la motivazione della sentenza di primo grado deve ritenersi corretta avendo recepito l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, poiché la cartella di pagamento è un atto amministrativo e come tale insuscettibile di acquisire efficacia di giudicato,
l'omessa opposizione nei termini indicati dalla legge a pena di decadenza dell'atto impositivo non può portare alla conversione del termine prescrizionale breve (5 anni) nel termine ordinario decennale ex art. 2953 c.c., disposizione quest'ultima che opera solo nelle ipotesi – non ricorrente nel caso di specie
– di titolo giudiziale definitivo (cfr. in tale senso, Cass. Sez. Trib., 4728/2025).
Le considerazioni che precedono conducono, quindi, al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Resta così assorbito l'esame dell'appello incidentale, presentato in via subordinata dall'appellato e condizionato all'ipotesi di accoglimento dell'appello principale.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza. Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata in sede di gravame.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2040/2025, resa dal Tribunale di Milano in data 12.3.2025 e pubblicata in pari data che, per l'effetto, conferma;
- dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
- condanna l'appellante, alla rifusione delle spese processuali a Parte_2 favore dell'appellato, che liquida in Euro 3.966,00 per compensi, oltre al Controparte_5 rimborso forfettario del 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 28 ottobre 2025
Il Presidente est.
RA D'LA
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Maria Elena Casamassima
Magistrato ordinario in tirocinio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa RA D'LA Presidente rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n. R.G. 1036/2025 promossa in grado d'appello
DA
L' (C.F. e P. IVA , in persona del Legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma in Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Belelli - Studio Legale Associato Belelli - ( ; fax 071- CodiceFiscale_1
204106; del Foro di Ancona e ai fini del presente atto Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio ad Ancona Viale della Vittoria n. 1,
pagina 1 di 10 APPELLANTE
CONTRO
il Sig. , nato in [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
(MI) in Via Angelo Villa n. 12, C.F. , elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_2 studio dei difensori e procuratori costituiti Avv. Simone Dino Guida del Foro di Como (C.F.
[...]
– pec e Gianpaolo Caponi del Foro di C.F._3 Email_2
Monza (C.F. – pec a Sesto San CodiceFiscale_4 Email_3
GI (MI) in Viale F.lli Casiraghi n. 9
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, accogliendo il gravame e in riforma della sentenza impugnata n. 2040/2025 del Tribunale Civile di Milano – Prima Seconda Civile - nella persona del
Giudice Dott.ssa Marta Bianca De' Costanzo, emessa il 12/03/2025, notificata in data 13/03/2025, in via principale:
- rigettare il ricorso del Sig. anche in relazione all'eccezione di prescrizione dei Controparte_1 crediti per sanzioni e interessi di cui alla cartella di pagamento n. 06820100466989136000 e per
l'effetto confermare la piena validità ed efficacia dell'iscrizione di ipoteca legale n.
06820191460002330003 fascicolo n. 2019/435246.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del difensore Avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario».
Per Controparte_1
«- in via principale: rigettare l'appello proposto dall' , avverso la Parte_2 sentenza numero 2040/2025 del Tribunale di Milano resa nella causa RG 42295/2022 e per l'effetto
pagina 2 di 10 confermare detta sentenza che ha dichiarato illegittima l'iscrizione ipotecaria numero
06820191460002330003, ha ordinato la cancellazione della trascrizione e liquidato le spese di lite per il primo grado di giudizio, con vittoria di competenze e spese, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge per il secondo grado di giudizio;
- in via subordinata: nella denegata ipotesa di accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, accogliere l'appello incidentale del Sig. , e, in parziale Parte_1 Controparte_1 riforma della sentenza numero 2040/2025 del Tribunale di Milano resa nella causa RG 42295/2022, accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente inesistenza della notifica della cartella di pagamento sottesa all'iscrizione ipotecaria numero 06820191460002330003, dichiarare l'illegittimità della medesima iscrizione ipotecaria, con ordine di cancellazione alla conservatoria, con vittoria di competenze e spese, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è di €
18.893,30= e il contributo unificato dovuto per l'appello incidentale ammonta ad € 355,50=».
Ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2022 il sig. conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Milano l' (di seguito anche , Controparte_2 CP_3 impugnando la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 06820191460002330003 avente ad oggetto l'immobile sito in Sesto San GI (MI), via Angelo Villa n. 12 T.
L'iscrizione ipotecaria veniva effettuata sulla base della cartella di pagamento n.
06820100466989136000, relativa in parte a sanzioni riguardanti violazioni del Codice della Strada, in parte alla TARI oltre che al “recupero di contributi arretrati, Controparte_4
”.
[...]
L'attore chiedeva, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della comunicazione di iscrizione ipotecaria e, nel merito di dichiarare l'illegittimità/inefficacia/nullità/annullabilità del medesimo atto lamentando, in principalità, che l'iscrizione ipotecaria si basasse su una cartella di pagina 3 di 10 pagamento mai ritualmente notificata e che quindi, difettando la notifica dell'atto prodromico, mancasse il titolo esecutivo e si imponesse l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria stessa.
In subordine, riteneva che a tutto concedere l'iscrizione ipotecaria dovesse dichiararsi illegittima e/o nulla e /o annullabile in quanto il credito azionato da doveva dichiararsi estinto per intervenuta CP_3 prescrizione, sia della sorte capitale (essendo trascorsi più di dieci anni ex art. 2946 c.c. dall'insorgere dei debiti – anno 2007) sia delle sanzioni e degli interessi (la cui prescrizione quinquennale ex artt. 20
d.lg. 472/1998 e 2948 c.c. risultava già maturata).
Infine, la parte attrice chiedeva in ogni caso l'annullamento dell'atto impugnato ritenendo che CP_3 avesse palesemente violato l'art. 77 d.P.R. 602/1973, disponendo l'iscrizione ipotecaria in relazione ad un credito che, tenuto conto della intervenuta prescrizione - quanto meno - degli interessi e delle sanzioni del credito stesso, risultava inferiore all'importo normativamente previsto di Euro 20.000,00.
Si costituiva in giudizio l' contestando le domande di parte attrice, Parte_2 chiedendo al Tribunale di rigettare il ricorso proposto dal sig. e, quindi, di Controparte_1 confermare la piena validità ed efficacia della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
06820191460002330003 e della sottesa cartella di pagamento n. 06820100466989136000.
Con la sentenza n. 2040/2025 pubblicata in data 12.3.2025, il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione proposta dall'attore avverso l'iscrizione ipotecaria annullandola e, per l'effetto, ha ordinato al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2 dell' di provvedere alla Parte_1 cancellazione della stessa.
Nello specifico, il primo Giudice ha ritenuto fondata la domanda svolta in via subordinata dal ricorrente con riguardo alla intervenuta prescrizione delle somme relative alle sanzioni e agli interessi della pretesa erariale e, per l'effetto, ha dichiarato illegittima l'iscrizione ipotecaria perché effettuata dall'agente della riscossione in violazione del disposto di cui all'art. 77 d.P.R. 600/1973, avendo ad oggetto un credito che, epurato degli importi prescritti, risultava inferiore all'importo di 20.000,00 Euro normativamente previsto per poter procedere con l'iscrizione ipotecaria, condannando altresì al CP_3 rimborso delle spese di giudizio.
pagina 4 di 10 Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' . Controparte_2
Con un primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per “omessa pronuncia”, non avendo il giudice di prime cure valutato l'eccezione, sollevata da di inammissibilità per CP_3 tardività dell'eccezione di prescrizione formulata dal contribuente in relazione alle sanzioni ed agli interessi di cui alla cartella di pagamento n. 06820100466989136000. Secondo l'appellante,
l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale oggetto della suindicata cartella di pagamento doveva essere eccepita impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n.
06820191460002330003). Poiché il contribuente non ha mai impugnato detto atto, ciò avrebbe determinato la c.d. “irretrattabilità del credito”, cioè la non contestabilità dello stesso per motivi che avrebbero potuto essere sollevati impugnando tempestivamente detta comunicazione.
Con il secondo motivo d'appello, ha censurato la decisione del primo Giudice in quanto CP_3 erronea/illegittima nella parte in cui ha dichiarato prescritti i crediti per sanzioni ed interessi di cui alla cartella di pagamento n. 06820100466989136000. Più specificamente, l'appellante ha ritenuto che il
Giudice di prime cure non abbia applicato il principio di “unitarietà dell'obbligazione tributaria” per il quale sanzioni ed interessi sarebbero assoggettati al medesimo termine di prescrizione previsto per la sorte capitale del credito. Nel caso di specie, secondo poiché il termine di prescrizione del CP_3 credito erariale è quello ordinario decennale, lo stesso termine avrebbe dovuto applicarsi all'obbligazione relativa agli interessi e alle sanzioni, con conseguente erroneità dell'affermazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'intervenuta prescrizione di tali importi.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata proponendo, in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, appello incidentale in relazione al capo della sentenza che ha respinto la domanda relativa all'illegittimità della notificazione della cartella di pagamento, eseguita secondo la procedura di cui all'art. 60 comma 1 lett. e) d.P.R. 600/1973.
pagina 5 di 10 La causa è stata decisa all'udienza del 28.10.2025 nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c., svoltasi con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle note conclusionali.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Secondo l'appellante principale, la sentenza non avrebbe tenuto conto delle difese svolte da nel CP_3 primo grado di giudizio in ordine alla tardività dell'eccezione relativa alla prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 06820100466989136000 e dei quali parte attrice chiedeva, invece, di dichiararsi l'estinzione.
Al riguardo occorre osservare che il Giudice di prime cure non è incorso in alcun vizio di omessa pronuncia: esaminando l'eccezione di prescrizione di detti crediti tributari sollevata dal contribuente ed accogliendo quella limitata alle sanzioni e agli interessi, ha implicitamente rigettato l'eccezione di tardività dedotta da CP_3
Secondo costante giurisprudenza, infatti, “non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza” (cfr. ex multis, Cass. Sez. II, sent. n.
25710/2024; Cass. Sez. III, sent. n. 12131/2023; Cass. civile sez. III, sent. n. 24953/2020).
Appare poi infondato nel caso di specie il richiamo al principio della c.d. “irretrattabilità del credito”, pure evocato da nell'atto di appello. Secondo l'appellante, la mancata impugnazione della CP_3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avrebbe consolidato il credito di cui alla cartella di pagamento e reso quindi tardiva l'eccezione di prescrizione dello stesso, sollevata per la prima volta dal contribuente con l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria.
La sentenza di primo grado, sul punto, va esente da censure.
pagina 6 di 10 Il primo Giudice ha, infatti, correttamente fatto applicazione del principio, sancito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che, con specifico riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell'elenco di cui all' art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 , rappresentando una mera facoltà e non un onere per il destinatario - il quale, in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva - poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca” (cfr. Cass. Sez. Trib., sent. n. 23528/2024).
Ne discende che il difetto di impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – ricorrente nel caso di specie – non ha prodotto conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente che, quindi, ha potuto sollevare le relative eccezioni, tra cui quella di prescrizione del credito, per la prima volta impugnando proprio l'iscrizione ipotecaria di cui è causa.
Occorre a tal fine considerare che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità,
“indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente
l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n.
2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020).
Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione” (così Cass. ordinanza n.
16743/2024).
Di conseguenza l'opponente non aveva l'onere di impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per far valere l'eccezione di prescrizione dei crediti maturata tra la data di notifica della cartella di pagamento e la notificazione della comunicazione preventiva, potendo far valere l'eccezione di prescrizione al momento della notifica dell'iscrizione ipotecaria.
pagina 7 di 10 Appare altresì destituita di fondamento la censura svolta da con il secondo motivo d'appello, CP_3 con il quale si è rilevata l'erroneità della sentenza impugnata per omessa applicazione del principio della c.d. “unitarietà dell'obbligazione tributaria” ai fini dei termini prescrizionali.
In proposito si osserva che, con specifico riferimento alle sanzioni, l'art. 20, comma 3, del d.lg. n.
472/1997 stabilisce che il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata per violazione di norme tributarie si prescrive nel termine di cinque anni. Detta disposizione traccia una disciplina prescrizionale di diritto speciale, stante il carattere speciale dell'illecito tributario. Di talchè, in caso di notifica di una cartella di pagamento avente per oggetto crediti per sanzioni, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale che decorre dall'iscrizione a ruolo del credito.
Con peculiare riferimento agli interessi, la disciplina sulla prescrizione si rinviene nella norma di diritto comune quale è l'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale.
Anche questa è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi.
Proprio muovendo da tale quadro normativo la Suprema Corte di Cassazione, nel ribadire un orientamento consolidato della giurisprudenza tributaria, di legittimità e di merito, ha recentemente affermato che “In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali” (cfr. Cass. Sez. Trib., sent. n. 2305/2025; nello stesso senso, Corte Giustizia Trib. II grado, Perugia, sez. II, sent. n. 222/2025; Corte Giustizia
Trib. I grado, Frosinone, sez. II, sent. n. 417/2024).
Nella fattispecie in esame, come correttamente rilevato dal primo Giudice, “tra termine di notifica della cartella di pagamento (30.03.2011) e notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria
pagina 8 di 10 (23.03.2020) è trascorso un periodo di tempo inferiore a dieci anni, ma sicuramente superiore a cinque anni, con la conseguenza che la pretesa relativa al recupero dei contributi arretrati non si è prescritta, mentre si è prescritta quella relativa alle sanzioni e agli interessi” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).
Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato la prescrizione delle somme richieste per interessi e sanzioni, in relazione ai quali il termine prescrizionale quinquennale era già decorso al momento della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Va altresì osservato che, anche sul capo in esame, la motivazione della sentenza di primo grado deve ritenersi corretta avendo recepito l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, poiché la cartella di pagamento è un atto amministrativo e come tale insuscettibile di acquisire efficacia di giudicato,
l'omessa opposizione nei termini indicati dalla legge a pena di decadenza dell'atto impositivo non può portare alla conversione del termine prescrizionale breve (5 anni) nel termine ordinario decennale ex art. 2953 c.c., disposizione quest'ultima che opera solo nelle ipotesi – non ricorrente nel caso di specie
– di titolo giudiziale definitivo (cfr. in tale senso, Cass. Sez. Trib., 4728/2025).
Le considerazioni che precedono conducono, quindi, al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Resta così assorbito l'esame dell'appello incidentale, presentato in via subordinata dall'appellato e condizionato all'ipotesi di accoglimento dell'appello principale.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza. Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata in sede di gravame.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2040/2025, resa dal Tribunale di Milano in data 12.3.2025 e pubblicata in pari data che, per l'effetto, conferma;
- dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
- condanna l'appellante, alla rifusione delle spese processuali a Parte_2 favore dell'appellato, che liquida in Euro 3.966,00 per compensi, oltre al Controparte_5 rimborso forfettario del 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 28 ottobre 2025
Il Presidente est.
RA D'LA
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Maria Elena Casamassima
Magistrato ordinario in tirocinio
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