CASS
Sentenza 19 maggio 2021
Sentenza 19 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2021, n. 19733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19733 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UC SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2019 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI che ha concluso chiedendo e.4^/ovi ,fq v/r ORL4 5 -é-MT-zi2/-9 inFZIOV.,97-119 Penale Sent. Sez. 1 Num. 19733 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 08/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. CI NT ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 14 marzo 2019, che ha confermato la sentenza emessa il 30 marzo 2012 dal G.u.p. del Tribunale di Bari all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, perché, in qualità di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione di pubblica sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni uno e mesi sei, in forza del provvedimento del 16 settembre 1996 del Tribunale di Bari e del decreto di aggravamento dell'Il maggio 2005 (eseguito il 29 novembre 2008), aveva violato le prescrizioni in esso contenute, associandosi a persone con precedenti penali;
in particolare, il 14 marzo 2009 era stato sorpreso in compagnia di SA PE, il 3 luglio 2009 in compagnia di PA MA e il 22 giugno 2010 in compagnia di LU US SS e TA MA, tutti soggetti pregiudicati. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che gli incontri con soggetti occasionali erano stati del tutto occasionali e tra loro distanti anche di un anno. Il reato in oggetto, invece, avrebbe richiesto la prova dell'abitualità o della serialità dei comportamenti in violazione della prescrizione di non associarsi a persone con precedenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. 2 pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Nel caso di specie, il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi quindi considerarsi non specifici. La Corte di appello, infatti, ha correttamente evidenziato che il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale si perfeziona anche quando non vi sia prova della costante e assidua relazione interpersonale tra l'imputato i soggetti pregiudicati, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento (Sez. 6, n. 28958 del 26/06/2014, Mancuso, Rv. 262153). Il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale «di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza», prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942). Nella sentenza impugnata si evidenzia che l'imputato era stato sorpreso in compagnia di soggetti pregiudicati, la cui qualità soggettiva non poteva essere da lui ignorata, in quanto si trattava di soggetti orbitanti nel suo stesso contesto territoriale e ambientale. La reiterazione della condotta vietata in un arco di tempo non eccessivamente dilatato poteva assurgere a sintomo dimostrativo di un comportamento abituale. Il ricorso, tuttavia, oppone alla congrua motivazione esposta inammissibili rilievi di carattere eminentemente confutativo e tendenti a una rilettura in fatto delle emergenze probatorie, senza confrontarsi criticamente con l'iter argomentativo sviluppato in sentenza. 1.2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in 3 favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/01/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI che ha concluso chiedendo e.4^/ovi ,fq v/r ORL4 5 -é-MT-zi2/-9 inFZIOV.,97-119 Penale Sent. Sez. 1 Num. 19733 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 08/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. CI NT ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 14 marzo 2019, che ha confermato la sentenza emessa il 30 marzo 2012 dal G.u.p. del Tribunale di Bari all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, perché, in qualità di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione di pubblica sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni uno e mesi sei, in forza del provvedimento del 16 settembre 1996 del Tribunale di Bari e del decreto di aggravamento dell'Il maggio 2005 (eseguito il 29 novembre 2008), aveva violato le prescrizioni in esso contenute, associandosi a persone con precedenti penali;
in particolare, il 14 marzo 2009 era stato sorpreso in compagnia di SA PE, il 3 luglio 2009 in compagnia di PA MA e il 22 giugno 2010 in compagnia di LU US SS e TA MA, tutti soggetti pregiudicati. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che gli incontri con soggetti occasionali erano stati del tutto occasionali e tra loro distanti anche di un anno. Il reato in oggetto, invece, avrebbe richiesto la prova dell'abitualità o della serialità dei comportamenti in violazione della prescrizione di non associarsi a persone con precedenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. 2 pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Nel caso di specie, il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi quindi considerarsi non specifici. La Corte di appello, infatti, ha correttamente evidenziato che il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale si perfeziona anche quando non vi sia prova della costante e assidua relazione interpersonale tra l'imputato i soggetti pregiudicati, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento (Sez. 6, n. 28958 del 26/06/2014, Mancuso, Rv. 262153). Il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale «di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza», prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942). Nella sentenza impugnata si evidenzia che l'imputato era stato sorpreso in compagnia di soggetti pregiudicati, la cui qualità soggettiva non poteva essere da lui ignorata, in quanto si trattava di soggetti orbitanti nel suo stesso contesto territoriale e ambientale. La reiterazione della condotta vietata in un arco di tempo non eccessivamente dilatato poteva assurgere a sintomo dimostrativo di un comportamento abituale. Il ricorso, tuttavia, oppone alla congrua motivazione esposta inammissibili rilievi di carattere eminentemente confutativo e tendenti a una rilettura in fatto delle emergenze probatorie, senza confrontarsi criticamente con l'iter argomentativo sviluppato in sentenza. 1.2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in 3 favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/01/2021