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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 6583/2024 del R.G.
Tra
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni de Parte_1
Filippo;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo – in cui aveva chiesto Persona_1
l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 – depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
1 2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU dott. convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “Sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico si ritiene che la ricorrente sia affetta da: BPCO di grado severo con dispnea a riposo e da lievi sforzi diabete mellito in terapia con ipoglicemizanti orali cardiopatia ipertensiva in labile compenso obesità - esiti frattura piede sx trattata chirurgicamente -artrosi polidistrettuale con deficit deambulatorio cistocele con incontinenza urinaria Sulla scorta del suddetto quadro clinico e della documentazione specialistica sanitaria presentata si ritiene che allo stato SUSSISTONO i presupposti sanitari necessari per il beneficio della Indennità di accompagnamento e della connotazione di gravità in quanto : - la deambulazione ed i passaggi posturali sono rallentati e cautelati con necessità di supporto in soggetto obeso - vi è dispnea a riposo o da sforzi lievi-medi. CONCLUSIONI Si ritiene la ricorrente meritevole dei seguenti benefici: -Indennità di Accompagnamento e connotazione di gravità art.3 comma 3 legge 104/92 dalla data della visita peritale del 19-03-2025…..”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico della ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Deve pertanto accertarsi che la ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 dalla data della visita peritale del 19-03-2025. Le spese di lite vanno compensate vista la decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da Persona_1 separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
2 -accerta che la ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 dalla data della visita peritale del 19-03-2025;
-compensa le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come Persona_1 da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi Così deciso il 19/09/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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