TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/02/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4556/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4556/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NOTARANGELO VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIALE EUROPA N. 27/A
FOGGIA presso il difensore avv. NOTARANGELO VINCENZO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALSAMO CP_1 C.F._2
PASQUALE, elettivamente domiciliato in VIA DELLA CROCE N. 1/O 71043 MANFREDONIA presso il difensore avv. BALSAMO PASQUALE
RESISTENTE
PM (C.F. ), CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con atto del 23 settembre 2023 ha proposto ricorso per la Parte_1
modifica dei patti divorzili così come sanciti nella sentenza n. 412/2017 del Tribunale di Foggia e negli allegati patti del verbale d'udienza del 1° febbraio 2017. Ferma restando ogni altra condizione, la ricorrente ha chiesto la modifica, in aumento, del mantenimento versato mensilmente nella misura di €
424,00 dal resistente in favore del figlio nato in data [...]. Ha esposto la ricorrente Per_1
che il mantenimento versato dal resistente non risulterebbe più sufficiente a garantire le accresciute esigenze del giovane, tanto per il maggior costo della vita determinato dall'aumento dell'inflazione, quanto a causa delle spese necessarie per le cure delle patologie da cui è affetto. Per_1
Ha aggiunto che il padre, nonostante l'assunzione dell'impegno a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse del ragazzo, non avrebbe mai inteso contribuire sulla base della contestazione di non esser stato avvisato e di non aver concordato queste spese mediche, di talché
l'unica a sostenere il peso delle cure mediche necessarie al figlio sarebbe in via esclusiva la madre, la quale, per reagire all'inadempimento, avrebbe già intrapreso un giudizio, attualmente pendente dinanzi al Giudice di Pace di Manfredonia.
ha, quindi, concluso chiedendo di:
1. porre a carico di il Parte_1 CP_1
versamento mensile della somma di Euro 550,00, per il mantenimento del figlio da Per_1
rivalutarsi annualmente ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT;
2. porre a carico di CP_1
il pagamento, nella misura del 50%, delle spese mediche straordinarie, riferite ai cicli di
[...]
psicoterapia di cui necessita il figlio a far data dal deposito del ricorso introduttivo. Per_1
Nel costituirsi in giudizio, ha domandato il rigetto della domanda, rappresentando CP_1
l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni reddituali, a causa del pensionamento che avrebbe comportato una diminuzione del reddito percepito mensilmente, dell'avanzare dell'età che non gli consentirebbe più di dedicarsi all'attività agricola con cui riusciva ad integrare le proprie entrate, la contrazione di un nuovo matrimonio con la formazione di un nuovo nucleo e la presa in carico della moglie casalinga. Ha aggiunto che, viceversa, le condizioni economiche della ricorrente sarebbero migliorate a seguito della divisione dei beni e del versamento in suo favore di € 71.000,00 a titolo di differenze del patrimonio coniugale con scadenza al 29 dicembre 2023, in ragione della transazione raggiunta dai coniugi, i quali al punto 7 così stabilivano: “In virtù del presente atto le parti dichiarano pagina 2 di 7 di aver definita etransatta ogni e qualsiasi pendenza tra loro insorta e, pertanto, fermo restando l'esatto adempimento del sig. , con la sottoscrizione del presente atto dichiarano, ora per allora, CP_1
di non aver null'altro reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione sia nei propri reciproci rapporti personali e sia in tutti quelli derivanti dallo scioglimento del matrimonio, nulla escluso od eccettuato. Tutti i pagamenti previsti nella transazione sono andati a buon fine, sicché la stessa può dirsi conclusa. Precedentemente, in relazione alle ipotesi transattive formulate dal procuratore del sig. al fine di definire la citata vertenza, il collega di controparte così si CP_1 esprimeva nella mail del 24 gennaio 2023 (sub. all. doc. n. 25): “... omissis .. la impiegherà la Pt_1
gran parte della somma dovuta dal se non proprio tutta, per assicurare una certa stabilità CP_1
economica al figlio il che dovrebbe spingere il padre ad una diversa valutazione dei fatti sin Per_1 qui avvenuti...”.
Ha, quindi, concluso chiedendo di:
1. Disporre la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio, , fissandolo in € 300,00 mensili;
2. disporre il mantenimento Persona_2
di tutti i patti e condizioni relative alle spese straordinarie così come disposte dal protocollo del
Tribunale di Foggia.
3. Rigettare la richiesta di pagamento delle spese mediche straordinarie perché non concordate in precedenza con il resistente.
Concessi i termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. e depositate le relative memorie, all'udienza del 12.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. Con ordinanza del 13.02.2025 la causa è stata assunta in decisione e discussa nella camera di consiglio del 25.02.2025, previa acquisizione del parere del Pm, pervenuto in data 24.02.2025.
*****
La domanda non è fondata e deve essere respinta.
Preliminarmente, deve osservarsi che la causa è pronta per la decisione, dal momento che gli elementi istruttori acquisiti, anche attraverso i fatti non contestati, sono idonei alla definizione del giudizio, senza necessità di attività istruttoria ulteriore.
La domanda di modifica o revoca dell'assegno di mantenimento impone una valutazione comparativa delle condizioni economiche della coppia di ex coniugi nel solco della lettera dell'art. 156, II comma
CC che fa riferimento “alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato”, permettendo al Tribunale di tenere conto non soltanto delle dichiarazioni ufficiali di natura fiscale (es. IRPEF), ma anche di altri elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito pagina 3 di 7 dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (v. Cass. 17199/2013;
Cass. 2445/2015).
Le circostanze che il Giudice deve tenere presente, possono riguardare, ad esempio, la concreta ed effettiva possibilità di svolgere un lavoro rapportata all'età ed alle condizioni di mercato del luogo in cui vive il coniuge beneficiario, nonché alla sua pregressa esperienza lavorativa o professionale, alle sue condizioni di salute e grado di istruzione ed esse potranno, nel caso concreto, incidere sulla quantificazione dell'assegno (v. Cass. 3975/2002; Cass. 12121/2004; Cass. 15806/2008; Cass.
22752/2012; Cass. 3502/2013).
Possono essere oggetto di valutazione economica per i fini suddetti, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione ancorché non incidenti sul tenore di vita in costanza di matrimonio perché intervenuti dopo (Cass. 2542/2014), rendite INAIL (per fare un altro esempio) che, pur essendo un bene personale, concorre con altri redditi e con il patrimonio a determinare la situazione economica dell'obbligato (v. Cass. 9718/2010), mentre sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità provenienti dai genitori o terzi ricevute dal coniuge obbligato ma anche dal coniuge titolare dell'assegno di mantenimento, in quanto il loro carattere impedisce di considerarle come reddito (Cass.
10380/2012).
Anche l'utilizzo costante di aiuti economici da parte dei genitori della coppia nel corso del matrimonio, può essere idoneo a produrre oggettivamente un tenore di vita che deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione richiesta dall'art. 156 CC. (Cass. 13026/2014).
La stessa possibilità che uno dei coniugi abbia di andare a vivere presso una abitazione altrui, ove è accolto a titolo di ospitalità gratuita, costituisce una circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'entità dell'assegno (v. Cass. 2187/2013).
Ed ancora, la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno dei mantenimento (Cass. 25618/2007).
A questo punto va rammentato che non si richiede una valutazione aritmetica dei redditi, ma una analisi volta ad accertarne l'ammontare complessivo approssimativo, una attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi (Cass. 9878/2006; Cass. 3974/2002).
Il Giudice non è dunque vincolato, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, dalle dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, che, rivestendo funzione tipicamente pagina 4 di 7 fiscale, possono essere disattese in una controversia estranea al sistema tributario, in luogo della adozione di altre risultanze probatorie.
Nel caso di specie l'analisi complessiva delle circostanze allegate dalle parti consente di affermare con prudente e motivato apprezzamento che l'equilibrio economico esistente al momento del divorzio non sia significativamente cambiato.
Milita in tal senso prima di tutto il dato per cui alle asserite accresciute esigenze del figlio abbia fatto da contraltare il peggioramento delle condizioni reddituali del padre a causa della formazione di un nuovo nucleo famigliare e dell'avanzare dell'età anagrafica, apparendo ragionevole ritenere che lo stesso non possa contare più (o ancora a lungo) sulle maggiori entrate derivanti dal lavoro agricolo.
Anche a voler non considerare quanto già evidenziato, deve inoltre osservarsi come la ricorrente motivi la richiesta di aumento del contributo al mantenimento in favore del figlio in ragione delle maggiori spese sopportate per cure mediche, nonostante dal ricorso introduttivo si evinca la piena consapevolezza della stessa circa la riconducibilità dei detti oneri alle spese straordinarie.
Ebbene, pur dovendosi stigmatizzare il comportamento del resistente il quale rifiuta di corrispondere spese necessarie nell'interesse del figlio alle quali si è impegnato nella misura del 50% sulla scorta dell'argomento per cui le stesse non sarebbero state concordate, deve nondimeno ribadirsi che lo strumento per ottenerne il rimborso è quello dell'attivazione del titolo in via esecutiva. Attraverso la detta via la ricorrente potrà dimostrare che non ogni decisione riguardante le spese straordinarie nell'interesse di un figlio deve essere previamente concertata. La Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza
n. 9372 del 08/06/2012) ha affermato che in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese
“straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. Tale affermazione, inserita nel contesto di una decisione in ordine ad una richiesta di loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, acquisisce valenza generale essendo evidentemente idonea a definire il concetto di straordinarietà che racchiude le nozioni di imponderabilità e di imprevedibilità.
A contrario, quindi, tutto ciò che, secondo una ordinaria diligenza, è prevedibile e quantificabile rientra nell'ambito di quel che serve al figlio per il suo ordinario mantenimento.
In materia, rappresenta ormai prassi diffusa nella gran parte dei Tribunali italiani la predisposizione di protocolli sul tema delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole, stilati in concerto con i singoli consigli dell'ordine degli avvocati, che delineano in maniera precisa una suddivisione delle spese. Tali protocolli si propongono la finalità di definire e regolamentare le spese ordinarie e straordinarie per la prole indicando criteri utili da adottare relativamente al mantenimento della stessa pagina 5 di 7 con l'obiettivo di prevenire i conflitti e ridurre quanto più possibile il contenzioso tra i genitori fornendo quindi uno strumento utile ai magistrati, agli avvocati, alle parti e più in generale alla collettività. Una regolamentazione condivisa delle spese straordinarie con la conseguente determinazione dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore non collocatario rappresenta un ausilio sia per dirimere le controversie tra i genitori sia per la gestione delle eventuali procedure esecutive nei confronti del genitore inadempiente per il recupero degli importi anticipati dall'altro. Per tali ragioni si impone il richiamo al protocollo che opera, fondamentalmente, come uno strumento per il deflazionamento del contenzioso civile. Infatti, la finalità deflattiva dei Protocolli dovuta alla prevedibilità dell'esito del giudizio fa sì che, pur nelle loro specifiche diversità, essi siano accomunati dalla ricerca di risposte il più possibile precise e chiare in ordine alla tipizzazione delle spese oggetto di controversia. In linea generale, i protocolli costituiscono poi il frutto di interpretazioni giurisprudenziali e decisioni di merito cristallizzatesi nel tempo e quindi pacifiche e che prevedono l'individuazione di criteri distintivi tra spese ordinarie e spese straordinarie e, tra queste ultime, la distinzione tra quelle che necessitano di un preventivo accordo e quelle che non lo richiedono;
l'individuazione specifica di spese sussumibili in questa ultima categoria;
la predisposizione di una “procedura” per la formazione dell'accordo, per quelle spese che lo richiedono, che va dalla comunicazione, con diverse modalità, ma sempre in forma scritta, da parte del genitore che intende sostenerle alla previsione di un termine entro cui il destinatario deve comunicare la propria posizione, fino al significato di consenso da attribuire al silenzio protratto oltre un certo termine e, infine, la previsione dell'onere della prova a carico del genitore che intende agire in regresso, prescrivendo che questi debba provare sempre documentalmente di aver sostenuto la spesa straordinaria per la quale agisce.
Nella presente controversia si farà, pertanto, riferimento, nell'operare la qualificazione della natura ordinaria o straordinaria delle spese sostenute dalla ricorrente ai fini della richiesta di aumento del mantenimento del figlio al protocollo in tema di spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole stilato in data 18 Marzo 2016 tra il Tribunale di Foggia ed il COA di Foggia, quale applicazione di norme di diritto e pacifici orientamenti giurisprudenziali nazionali in materia di mantenimento e spese relative ai figli minori.
La premessa da cui muove il Tribunale in ordine ai previsti obblighi di contributo al mantenimento è quella di tutelare il diritto della prole, anche riducendo in via preventiva il contenzioso tra i genitori, prevedendo un assegno di mantenimento come voce certa nel quantum e nella collocazione temporale e immediatamente azionabile in via esecutiva, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o dalla frequenza. Ai criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento si aggiungono i criteri utili a determinare la qualificazione delle spese straordinarie, cosiddette non pagina 6 di 7 soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi o perché collegate ad una necessità non discutibile da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Ebbene, nel caso di specie, le spese a cui fa riferimento la ricorrente sono non predeterminabili, ma al contempo non discutibili, attesa la particolare prestazione sanitaria di cui il giovane necessita che non appare fungibile per il carattere intuitu personae che qualifica la scelta di un professionista a cui ci si affidi a causa di un disagio psicologico.
Tanto detto, deve ritenersi infondata tanto la domanda di parte ricorrente di aumento del mantenimento ordinario, in relazione alla quale il Collegio può operare solo una azione di sollecito nei confronti del genitore a non far mancare le cure necessarie al figlio, quanto quella di parte resistente di riduzione, non essendo mutato in maniera significativa l'equilibrio reddituale tra le parti.
Le spese di lite meritano compensazione, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge la domanda principale;
• respinge la domanda riconvenzionale;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4556/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NOTARANGELO VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIALE EUROPA N. 27/A
FOGGIA presso il difensore avv. NOTARANGELO VINCENZO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALSAMO CP_1 C.F._2
PASQUALE, elettivamente domiciliato in VIA DELLA CROCE N. 1/O 71043 MANFREDONIA presso il difensore avv. BALSAMO PASQUALE
RESISTENTE
PM (C.F. ), CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con atto del 23 settembre 2023 ha proposto ricorso per la Parte_1
modifica dei patti divorzili così come sanciti nella sentenza n. 412/2017 del Tribunale di Foggia e negli allegati patti del verbale d'udienza del 1° febbraio 2017. Ferma restando ogni altra condizione, la ricorrente ha chiesto la modifica, in aumento, del mantenimento versato mensilmente nella misura di €
424,00 dal resistente in favore del figlio nato in data [...]. Ha esposto la ricorrente Per_1
che il mantenimento versato dal resistente non risulterebbe più sufficiente a garantire le accresciute esigenze del giovane, tanto per il maggior costo della vita determinato dall'aumento dell'inflazione, quanto a causa delle spese necessarie per le cure delle patologie da cui è affetto. Per_1
Ha aggiunto che il padre, nonostante l'assunzione dell'impegno a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse del ragazzo, non avrebbe mai inteso contribuire sulla base della contestazione di non esser stato avvisato e di non aver concordato queste spese mediche, di talché
l'unica a sostenere il peso delle cure mediche necessarie al figlio sarebbe in via esclusiva la madre, la quale, per reagire all'inadempimento, avrebbe già intrapreso un giudizio, attualmente pendente dinanzi al Giudice di Pace di Manfredonia.
ha, quindi, concluso chiedendo di:
1. porre a carico di il Parte_1 CP_1
versamento mensile della somma di Euro 550,00, per il mantenimento del figlio da Per_1
rivalutarsi annualmente ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT;
2. porre a carico di CP_1
il pagamento, nella misura del 50%, delle spese mediche straordinarie, riferite ai cicli di
[...]
psicoterapia di cui necessita il figlio a far data dal deposito del ricorso introduttivo. Per_1
Nel costituirsi in giudizio, ha domandato il rigetto della domanda, rappresentando CP_1
l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni reddituali, a causa del pensionamento che avrebbe comportato una diminuzione del reddito percepito mensilmente, dell'avanzare dell'età che non gli consentirebbe più di dedicarsi all'attività agricola con cui riusciva ad integrare le proprie entrate, la contrazione di un nuovo matrimonio con la formazione di un nuovo nucleo e la presa in carico della moglie casalinga. Ha aggiunto che, viceversa, le condizioni economiche della ricorrente sarebbero migliorate a seguito della divisione dei beni e del versamento in suo favore di € 71.000,00 a titolo di differenze del patrimonio coniugale con scadenza al 29 dicembre 2023, in ragione della transazione raggiunta dai coniugi, i quali al punto 7 così stabilivano: “In virtù del presente atto le parti dichiarano pagina 2 di 7 di aver definita etransatta ogni e qualsiasi pendenza tra loro insorta e, pertanto, fermo restando l'esatto adempimento del sig. , con la sottoscrizione del presente atto dichiarano, ora per allora, CP_1
di non aver null'altro reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione sia nei propri reciproci rapporti personali e sia in tutti quelli derivanti dallo scioglimento del matrimonio, nulla escluso od eccettuato. Tutti i pagamenti previsti nella transazione sono andati a buon fine, sicché la stessa può dirsi conclusa. Precedentemente, in relazione alle ipotesi transattive formulate dal procuratore del sig. al fine di definire la citata vertenza, il collega di controparte così si CP_1 esprimeva nella mail del 24 gennaio 2023 (sub. all. doc. n. 25): “... omissis .. la impiegherà la Pt_1
gran parte della somma dovuta dal se non proprio tutta, per assicurare una certa stabilità CP_1
economica al figlio il che dovrebbe spingere il padre ad una diversa valutazione dei fatti sin Per_1 qui avvenuti...”.
Ha, quindi, concluso chiedendo di:
1. Disporre la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio, , fissandolo in € 300,00 mensili;
2. disporre il mantenimento Persona_2
di tutti i patti e condizioni relative alle spese straordinarie così come disposte dal protocollo del
Tribunale di Foggia.
3. Rigettare la richiesta di pagamento delle spese mediche straordinarie perché non concordate in precedenza con il resistente.
Concessi i termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. e depositate le relative memorie, all'udienza del 12.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. Con ordinanza del 13.02.2025 la causa è stata assunta in decisione e discussa nella camera di consiglio del 25.02.2025, previa acquisizione del parere del Pm, pervenuto in data 24.02.2025.
*****
La domanda non è fondata e deve essere respinta.
Preliminarmente, deve osservarsi che la causa è pronta per la decisione, dal momento che gli elementi istruttori acquisiti, anche attraverso i fatti non contestati, sono idonei alla definizione del giudizio, senza necessità di attività istruttoria ulteriore.
La domanda di modifica o revoca dell'assegno di mantenimento impone una valutazione comparativa delle condizioni economiche della coppia di ex coniugi nel solco della lettera dell'art. 156, II comma
CC che fa riferimento “alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato”, permettendo al Tribunale di tenere conto non soltanto delle dichiarazioni ufficiali di natura fiscale (es. IRPEF), ma anche di altri elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito pagina 3 di 7 dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (v. Cass. 17199/2013;
Cass. 2445/2015).
Le circostanze che il Giudice deve tenere presente, possono riguardare, ad esempio, la concreta ed effettiva possibilità di svolgere un lavoro rapportata all'età ed alle condizioni di mercato del luogo in cui vive il coniuge beneficiario, nonché alla sua pregressa esperienza lavorativa o professionale, alle sue condizioni di salute e grado di istruzione ed esse potranno, nel caso concreto, incidere sulla quantificazione dell'assegno (v. Cass. 3975/2002; Cass. 12121/2004; Cass. 15806/2008; Cass.
22752/2012; Cass. 3502/2013).
Possono essere oggetto di valutazione economica per i fini suddetti, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione ancorché non incidenti sul tenore di vita in costanza di matrimonio perché intervenuti dopo (Cass. 2542/2014), rendite INAIL (per fare un altro esempio) che, pur essendo un bene personale, concorre con altri redditi e con il patrimonio a determinare la situazione economica dell'obbligato (v. Cass. 9718/2010), mentre sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità provenienti dai genitori o terzi ricevute dal coniuge obbligato ma anche dal coniuge titolare dell'assegno di mantenimento, in quanto il loro carattere impedisce di considerarle come reddito (Cass.
10380/2012).
Anche l'utilizzo costante di aiuti economici da parte dei genitori della coppia nel corso del matrimonio, può essere idoneo a produrre oggettivamente un tenore di vita che deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione richiesta dall'art. 156 CC. (Cass. 13026/2014).
La stessa possibilità che uno dei coniugi abbia di andare a vivere presso una abitazione altrui, ove è accolto a titolo di ospitalità gratuita, costituisce una circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'entità dell'assegno (v. Cass. 2187/2013).
Ed ancora, la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno dei mantenimento (Cass. 25618/2007).
A questo punto va rammentato che non si richiede una valutazione aritmetica dei redditi, ma una analisi volta ad accertarne l'ammontare complessivo approssimativo, una attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi (Cass. 9878/2006; Cass. 3974/2002).
Il Giudice non è dunque vincolato, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, dalle dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, che, rivestendo funzione tipicamente pagina 4 di 7 fiscale, possono essere disattese in una controversia estranea al sistema tributario, in luogo della adozione di altre risultanze probatorie.
Nel caso di specie l'analisi complessiva delle circostanze allegate dalle parti consente di affermare con prudente e motivato apprezzamento che l'equilibrio economico esistente al momento del divorzio non sia significativamente cambiato.
Milita in tal senso prima di tutto il dato per cui alle asserite accresciute esigenze del figlio abbia fatto da contraltare il peggioramento delle condizioni reddituali del padre a causa della formazione di un nuovo nucleo famigliare e dell'avanzare dell'età anagrafica, apparendo ragionevole ritenere che lo stesso non possa contare più (o ancora a lungo) sulle maggiori entrate derivanti dal lavoro agricolo.
Anche a voler non considerare quanto già evidenziato, deve inoltre osservarsi come la ricorrente motivi la richiesta di aumento del contributo al mantenimento in favore del figlio in ragione delle maggiori spese sopportate per cure mediche, nonostante dal ricorso introduttivo si evinca la piena consapevolezza della stessa circa la riconducibilità dei detti oneri alle spese straordinarie.
Ebbene, pur dovendosi stigmatizzare il comportamento del resistente il quale rifiuta di corrispondere spese necessarie nell'interesse del figlio alle quali si è impegnato nella misura del 50% sulla scorta dell'argomento per cui le stesse non sarebbero state concordate, deve nondimeno ribadirsi che lo strumento per ottenerne il rimborso è quello dell'attivazione del titolo in via esecutiva. Attraverso la detta via la ricorrente potrà dimostrare che non ogni decisione riguardante le spese straordinarie nell'interesse di un figlio deve essere previamente concertata. La Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza
n. 9372 del 08/06/2012) ha affermato che in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese
“straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. Tale affermazione, inserita nel contesto di una decisione in ordine ad una richiesta di loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, acquisisce valenza generale essendo evidentemente idonea a definire il concetto di straordinarietà che racchiude le nozioni di imponderabilità e di imprevedibilità.
A contrario, quindi, tutto ciò che, secondo una ordinaria diligenza, è prevedibile e quantificabile rientra nell'ambito di quel che serve al figlio per il suo ordinario mantenimento.
In materia, rappresenta ormai prassi diffusa nella gran parte dei Tribunali italiani la predisposizione di protocolli sul tema delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole, stilati in concerto con i singoli consigli dell'ordine degli avvocati, che delineano in maniera precisa una suddivisione delle spese. Tali protocolli si propongono la finalità di definire e regolamentare le spese ordinarie e straordinarie per la prole indicando criteri utili da adottare relativamente al mantenimento della stessa pagina 5 di 7 con l'obiettivo di prevenire i conflitti e ridurre quanto più possibile il contenzioso tra i genitori fornendo quindi uno strumento utile ai magistrati, agli avvocati, alle parti e più in generale alla collettività. Una regolamentazione condivisa delle spese straordinarie con la conseguente determinazione dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore non collocatario rappresenta un ausilio sia per dirimere le controversie tra i genitori sia per la gestione delle eventuali procedure esecutive nei confronti del genitore inadempiente per il recupero degli importi anticipati dall'altro. Per tali ragioni si impone il richiamo al protocollo che opera, fondamentalmente, come uno strumento per il deflazionamento del contenzioso civile. Infatti, la finalità deflattiva dei Protocolli dovuta alla prevedibilità dell'esito del giudizio fa sì che, pur nelle loro specifiche diversità, essi siano accomunati dalla ricerca di risposte il più possibile precise e chiare in ordine alla tipizzazione delle spese oggetto di controversia. In linea generale, i protocolli costituiscono poi il frutto di interpretazioni giurisprudenziali e decisioni di merito cristallizzatesi nel tempo e quindi pacifiche e che prevedono l'individuazione di criteri distintivi tra spese ordinarie e spese straordinarie e, tra queste ultime, la distinzione tra quelle che necessitano di un preventivo accordo e quelle che non lo richiedono;
l'individuazione specifica di spese sussumibili in questa ultima categoria;
la predisposizione di una “procedura” per la formazione dell'accordo, per quelle spese che lo richiedono, che va dalla comunicazione, con diverse modalità, ma sempre in forma scritta, da parte del genitore che intende sostenerle alla previsione di un termine entro cui il destinatario deve comunicare la propria posizione, fino al significato di consenso da attribuire al silenzio protratto oltre un certo termine e, infine, la previsione dell'onere della prova a carico del genitore che intende agire in regresso, prescrivendo che questi debba provare sempre documentalmente di aver sostenuto la spesa straordinaria per la quale agisce.
Nella presente controversia si farà, pertanto, riferimento, nell'operare la qualificazione della natura ordinaria o straordinaria delle spese sostenute dalla ricorrente ai fini della richiesta di aumento del mantenimento del figlio al protocollo in tema di spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole stilato in data 18 Marzo 2016 tra il Tribunale di Foggia ed il COA di Foggia, quale applicazione di norme di diritto e pacifici orientamenti giurisprudenziali nazionali in materia di mantenimento e spese relative ai figli minori.
La premessa da cui muove il Tribunale in ordine ai previsti obblighi di contributo al mantenimento è quella di tutelare il diritto della prole, anche riducendo in via preventiva il contenzioso tra i genitori, prevedendo un assegno di mantenimento come voce certa nel quantum e nella collocazione temporale e immediatamente azionabile in via esecutiva, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o dalla frequenza. Ai criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento si aggiungono i criteri utili a determinare la qualificazione delle spese straordinarie, cosiddette non pagina 6 di 7 soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi o perché collegate ad una necessità non discutibile da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Ebbene, nel caso di specie, le spese a cui fa riferimento la ricorrente sono non predeterminabili, ma al contempo non discutibili, attesa la particolare prestazione sanitaria di cui il giovane necessita che non appare fungibile per il carattere intuitu personae che qualifica la scelta di un professionista a cui ci si affidi a causa di un disagio psicologico.
Tanto detto, deve ritenersi infondata tanto la domanda di parte ricorrente di aumento del mantenimento ordinario, in relazione alla quale il Collegio può operare solo una azione di sollecito nei confronti del genitore a non far mancare le cure necessarie al figlio, quanto quella di parte resistente di riduzione, non essendo mutato in maniera significativa l'equilibrio reddituale tra le parti.
Le spese di lite meritano compensazione, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge la domanda principale;
• respinge la domanda riconvenzionale;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7