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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/11/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. EP DA GI Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1134 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nato ad [...] il [...], Cod. Fisc.: Parte_1
, residente in [...], C/da CodiceFiscale_1
Scavuzzo n. 12
e nata ad [...] il 30 /12 /1979, C.F. Parte_2
, residente in [...]
Palmiro Togliatti n. 12, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Calogero Santamaria, C.F.
del Foro di Agrigento, con studio in Porto C.F._3
Empedocle, via Misurata n. 9, presso il quale eleggono domicilio pec: Email_1
e E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 4 novembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 1 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, da alcuni anni
è venuta meno la affectio coniugalis e la convivenza è, dunque, divenuta intollorabile.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra loro e nei riguardi dei figli , nato ad Persona_1
Agrigento il 13/11/2005 e , nata ad [...] il Persona_2
04/04/2011, posto che nato ad [...] il Persona_3
18/08/2002, è ormai economicamente indipendente.
Nulla in ordine alle spese, stanti la natura congiunta del ricorso e l'unicità del difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi
[...]
nato ad [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata ad [...] il 30 /12 /1979 - i quali hanno
[...]
contratto matrimonio concordatario in data 22 /09 /2003 in Porto
Empedocle, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune, anno 2023, atto n. 10, parte I - alle condizioni concordate nel ricorso del 18 luglio 2025, depositato telematicamente in pari data, qui integralmente richiamate;
nulla in ordine alle spese.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore.
EP DA GI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. EP DA GI Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1134 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nato ad [...] il [...], Cod. Fisc.: Parte_1
, residente in [...], C/da CodiceFiscale_1
Scavuzzo n. 12
e nata ad [...] il 30 /12 /1979, C.F. Parte_2
, residente in [...]
Palmiro Togliatti n. 12, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Calogero Santamaria, C.F.
del Foro di Agrigento, con studio in Porto C.F._3
Empedocle, via Misurata n. 9, presso il quale eleggono domicilio pec: Email_1
e E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 4 novembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 1 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, da alcuni anni
è venuta meno la affectio coniugalis e la convivenza è, dunque, divenuta intollorabile.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra loro e nei riguardi dei figli , nato ad Persona_1
Agrigento il 13/11/2005 e , nata ad [...] il Persona_2
04/04/2011, posto che nato ad [...] il Persona_3
18/08/2002, è ormai economicamente indipendente.
Nulla in ordine alle spese, stanti la natura congiunta del ricorso e l'unicità del difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi
[...]
nato ad [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata ad [...] il 30 /12 /1979 - i quali hanno
[...]
contratto matrimonio concordatario in data 22 /09 /2003 in Porto
Empedocle, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune, anno 2023, atto n. 10, parte I - alle condizioni concordate nel ricorso del 18 luglio 2025, depositato telematicamente in pari data, qui integralmente richiamate;
nulla in ordine alle spese.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore.
EP DA GI