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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5819 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5016/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di SC in composizione monocratica nella persona del giudice applicato ES
PI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5016/2022 promossa da:
società in persona del legale rappresentante pt (avv. Riccardo de' Medici) Parte_1
contro
(avv.Ferrara Domenico) COroparte_1
CO e ( ) CP_3 COroparte_4
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127- ter cpc, le parti hanno concluso e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza notificati in data 23.9.2022,
in persona del legale rappresentante pt, conveniva in giudizio avanti Parte_1 Per_1
l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti COroparte_5 COroparte_6
conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertati e dichiarati gli inadempimenti contrattuali imputati al Dott. ed alla società COroparte_1
CO allo stesso riferibile e condannarsi gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del COroparte_3 danno subito dalla società ricorrente quantificato nella complessiva somma di € 73.580,22 suddivisa in
€ 37.631,22 (sanzione pari al 100% dell'erogato per € 35.949,00 e interessi per € 1.682,22) e il c.d. lucro cessante pari alla restituzione pagina 1 di 4 di quanto incassato a titolo di “fondo perduto COVID” pari ad € 35.949,00 quale somma che, in assenza degli inadempimenti degli odierni resistenti, la società ricorrente avrebbe certamente trattenuto e non restituito.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore e interessi legali, sulla somma rivalutata, dalla data della liquidazione al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA
Accertati e dichiarati gli inadempimenti contrattuali imputati al Dott. ed alla società COroparte_1
CO allo stesso riferibile e Associati condannarsi gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del Pt_1
danno di quella maggiore o minore somma che dovesse essere quantificata in corso di causa. Con vittoria di spese.
Esponeva che:
- aveva conferito verbalmente, nel giugno 2016, al commercialista dott. COroparte_1
l'incarico di tenuta della contabilità con redazione della documentazione necessaria alla gestione dei dipendenti (cedolina paga ecc.);
- il nell'espletamento del suddetto incarico, si avvaleva della collaborazione di CP_1 [...]
COroparte_6
- in data 31.12.2021, aveva ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n.
T9HCRA1004742021, con cui Agenzia delle Entrate di SC aveva chiesto la ripetizione di somme erogatole quale contributo “a fondo perduto COVID”, con contestuale calcolo su dette somme degli interessi dovuti ed irrogazione della relativa sanzione nella misura del 100% dell'ammontare del contributo non spettante;
- l'Ufficio creditore aveva ritenuto rilevante, ai fini dell'accertamento, l'omessa “presentazione del modello dichiarativo Redditi SC 2021, relativo al periodo d'imposta 2020”;
- a seguito della suddetta notifica, per il tramite di altro professionista incaricato dott. Persona_2
aveva effettuato tutte le necessarie verifiche riscontrando che non risultavano depositati i modelli relativi ai redditi della società dal periodo di imposta 2020;
- l'omissione di tale adempimento fiscale era da imputarsi alla condotta negligente dei convenuti nell'espletamento dell'incarico professionale conferito;
- a causa delle condotte inadempienti dei convenuti aveva perduto il danno economico quantificato nella somma complessiva di € 73.580,22, di cui € 37.631,22 a titolo di c.d. danno emergente (pari alla sanzione irrogata con l'avviso di accertamento de quo maggiorata degli interessi conteggiati) ed €
pagina 2 di 4 35.949,00 a titolo di c.d. lucro cessante (pari all'importo del contributo incassato e, poi, dovuto restituire).
Si costituiva deducendo che il rapporto era limitato alla mera tenuta della COroparte_1
contabilità, registrazioni contabili, elaborazione e redazione paghe dipendenti nonché raffronto (tra uscite ed entrate) della stessa contabilità nel corso dell'attività sociale, non era mai stato richiesto né di redigere (elaborare i relativi dati per la redazione) il bilancio di esercizio (in ausilio, ovviamente, all'onerato organo amministrativo che ne rimane sempre responsabile civilmente e penalmente in via esclusiva n.d.r.) né altri adempimenti ad esso connessi e/o conseguenti quali l'elaborazione e deposito della dichiarazione dei redditi.
La convenuta eccepiva il difetto di propria legittimazione passiva, formulava, in COroparte_6
via preliminare, richiesta di estromissione dal processo, con statuizione in punto di condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e compenso di giudizio.
Istruita la causa con prova orale, all' odierna udienza è stata trattenuta in decisione.
La domanda non può essere accolta perché non provata.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna delle convenute in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla notifica dell'avviso di accertamento n. T9HCRA1004742021, con cui Agenzia delle Entrate di
SC aveva chiesto la ripetizione di somme erogatole quale contributo “a fondo perduto COVID”, oltre interessi e sanzioni.
Secondo il ricorrente l'avviso di accertamento si fondava sull'omessa presentazione dei modelli relativi ai redditi della società dal periodo di imposta 2020 e tale inadempimento fiscale era da ricondursi alla condotta negligente dei convenuti nell'espletamento dell'incarico professionale conferito.
L'assunto non è condivisibile perché superato dalle risultanze documentali in atti.
Ed infatti, dalla lettura dell'avviso di accertamento emerge che l' , a seguito dell'elargizione dei CP_7 benefici COVID, dopo aver accertato l'omessa presentazione del modello dichiarativo Redditi SC
2021, relativo al periodo d'imposta 2020, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per usufruire dell'agevolazione e verificare la corretta determinazione dell'ammontare del contributo, ha inviato al contribuente, in data 11/10/2021 (prot. n. 259882/2021 notificata via PEC), una comunicazione di
“adempimento spontaneo” contenente la segnalazione di possibili anomalie e la richiesta di chiarimenti e documentazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio da presentare entro 30 giorni.
Il contribuente non ha ottemperato alla richiesta inviata dall'Ufficio.
pagina 3 di 4 Dalla suindicata motivazione dell'avviso di accertamento emerge chiaramente che lo stesso si fonda solo indirettamente sull'omessa presentazione del modello dichiarativo dei redditi 2021 reggendosi direttamente sulla comunicazione di adempimento spontaneo inviata al ricorrente e da questo non riscontrata.
Si evince, altresì, che detta comunicazione è stata comunicata al ricorrente via PEC e che anche l'avviso di accertamento è stato comunicato direttamente a nato a [...] Per_1
PO CI (EE) il 13/10/1982 codice fiscale nella qualita' di C.F._1
rappresentante legale di Parte_1
Nè parte ricorrente ha provato di aver consegnato la predetta “ comunicazione di adempimento spontaneo” ai convenuti per la gestione.
A ciò aggiungasi, per completezza di motivazione, che non è stata raggiunta la prova che l'incarico conferito al comprendeva, altresì, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. CP_1
Il infatti, in sede di interrogatorio formale, ha reso le seguenti dichiarazioni: CP_1
“Sul capitolo 1: io ricevetti l'incarico per l'elaborazione dei dati contabili (registrazione di fatture, pagamenti bancari, incassi ed elaborazione dei cedolini paga). Non è vero che fui incaricato di provvedere alla dichiarazione dei redditi e dei bilanci, anche perché non avevo i documenti necessari per procedere (ad esempio, le rimanenze iniziali e finali). Sul capitolo 2: è vero, alla data del
31.12.2021 ricevetti una comunicazione nella quale mi si revocava il mandato;
preciso che si trattava dell'incarico di elaborazione dei dati contabili e dei cedolini di busta paga. Sul capitolo 3: è vero, CO confermo che mi appoggio alla società che svolge attività di supporto al mio studio per l'elaborazione dei dati contabili e dei cedolini paga.
Ha precisato: preciso che mi fu chiesto di inoltrare semplicemente la domanda, ma non di elaborare i dati necessari per la stessa. Sul capitolo 7: non è vero, la domanda a fondo perduto per il beneficio
Covid è stata presentata direttamente da me” (vd. verbale in atti).
La domanda va, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(73.580,223) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
PQM
Il giudice rigetta la domanda e condanna in persona del legale rappresentante pt, Parte_1 Per_1
al pagamento delle spese che liquida in € 7.052,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge in
[...] favore di ciascuna delle parti costituite.
SC, 23.12.2025 Il giudice
ES PI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di SC in composizione monocratica nella persona del giudice applicato ES
PI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5016/2022 promossa da:
società in persona del legale rappresentante pt (avv. Riccardo de' Medici) Parte_1
contro
(avv.Ferrara Domenico) COroparte_1
CO e ( ) CP_3 COroparte_4
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127- ter cpc, le parti hanno concluso e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza notificati in data 23.9.2022,
in persona del legale rappresentante pt, conveniva in giudizio avanti Parte_1 Per_1
l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti COroparte_5 COroparte_6
conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertati e dichiarati gli inadempimenti contrattuali imputati al Dott. ed alla società COroparte_1
CO allo stesso riferibile e condannarsi gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del COroparte_3 danno subito dalla società ricorrente quantificato nella complessiva somma di € 73.580,22 suddivisa in
€ 37.631,22 (sanzione pari al 100% dell'erogato per € 35.949,00 e interessi per € 1.682,22) e il c.d. lucro cessante pari alla restituzione pagina 1 di 4 di quanto incassato a titolo di “fondo perduto COVID” pari ad € 35.949,00 quale somma che, in assenza degli inadempimenti degli odierni resistenti, la società ricorrente avrebbe certamente trattenuto e non restituito.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore e interessi legali, sulla somma rivalutata, dalla data della liquidazione al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA
Accertati e dichiarati gli inadempimenti contrattuali imputati al Dott. ed alla società COroparte_1
CO allo stesso riferibile e Associati condannarsi gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del Pt_1
danno di quella maggiore o minore somma che dovesse essere quantificata in corso di causa. Con vittoria di spese.
Esponeva che:
- aveva conferito verbalmente, nel giugno 2016, al commercialista dott. COroparte_1
l'incarico di tenuta della contabilità con redazione della documentazione necessaria alla gestione dei dipendenti (cedolina paga ecc.);
- il nell'espletamento del suddetto incarico, si avvaleva della collaborazione di CP_1 [...]
COroparte_6
- in data 31.12.2021, aveva ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n.
T9HCRA1004742021, con cui Agenzia delle Entrate di SC aveva chiesto la ripetizione di somme erogatole quale contributo “a fondo perduto COVID”, con contestuale calcolo su dette somme degli interessi dovuti ed irrogazione della relativa sanzione nella misura del 100% dell'ammontare del contributo non spettante;
- l'Ufficio creditore aveva ritenuto rilevante, ai fini dell'accertamento, l'omessa “presentazione del modello dichiarativo Redditi SC 2021, relativo al periodo d'imposta 2020”;
- a seguito della suddetta notifica, per il tramite di altro professionista incaricato dott. Persona_2
aveva effettuato tutte le necessarie verifiche riscontrando che non risultavano depositati i modelli relativi ai redditi della società dal periodo di imposta 2020;
- l'omissione di tale adempimento fiscale era da imputarsi alla condotta negligente dei convenuti nell'espletamento dell'incarico professionale conferito;
- a causa delle condotte inadempienti dei convenuti aveva perduto il danno economico quantificato nella somma complessiva di € 73.580,22, di cui € 37.631,22 a titolo di c.d. danno emergente (pari alla sanzione irrogata con l'avviso di accertamento de quo maggiorata degli interessi conteggiati) ed €
pagina 2 di 4 35.949,00 a titolo di c.d. lucro cessante (pari all'importo del contributo incassato e, poi, dovuto restituire).
Si costituiva deducendo che il rapporto era limitato alla mera tenuta della COroparte_1
contabilità, registrazioni contabili, elaborazione e redazione paghe dipendenti nonché raffronto (tra uscite ed entrate) della stessa contabilità nel corso dell'attività sociale, non era mai stato richiesto né di redigere (elaborare i relativi dati per la redazione) il bilancio di esercizio (in ausilio, ovviamente, all'onerato organo amministrativo che ne rimane sempre responsabile civilmente e penalmente in via esclusiva n.d.r.) né altri adempimenti ad esso connessi e/o conseguenti quali l'elaborazione e deposito della dichiarazione dei redditi.
La convenuta eccepiva il difetto di propria legittimazione passiva, formulava, in COroparte_6
via preliminare, richiesta di estromissione dal processo, con statuizione in punto di condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e compenso di giudizio.
Istruita la causa con prova orale, all' odierna udienza è stata trattenuta in decisione.
La domanda non può essere accolta perché non provata.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna delle convenute in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla notifica dell'avviso di accertamento n. T9HCRA1004742021, con cui Agenzia delle Entrate di
SC aveva chiesto la ripetizione di somme erogatole quale contributo “a fondo perduto COVID”, oltre interessi e sanzioni.
Secondo il ricorrente l'avviso di accertamento si fondava sull'omessa presentazione dei modelli relativi ai redditi della società dal periodo di imposta 2020 e tale inadempimento fiscale era da ricondursi alla condotta negligente dei convenuti nell'espletamento dell'incarico professionale conferito.
L'assunto non è condivisibile perché superato dalle risultanze documentali in atti.
Ed infatti, dalla lettura dell'avviso di accertamento emerge che l' , a seguito dell'elargizione dei CP_7 benefici COVID, dopo aver accertato l'omessa presentazione del modello dichiarativo Redditi SC
2021, relativo al periodo d'imposta 2020, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per usufruire dell'agevolazione e verificare la corretta determinazione dell'ammontare del contributo, ha inviato al contribuente, in data 11/10/2021 (prot. n. 259882/2021 notificata via PEC), una comunicazione di
“adempimento spontaneo” contenente la segnalazione di possibili anomalie e la richiesta di chiarimenti e documentazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio da presentare entro 30 giorni.
Il contribuente non ha ottemperato alla richiesta inviata dall'Ufficio.
pagina 3 di 4 Dalla suindicata motivazione dell'avviso di accertamento emerge chiaramente che lo stesso si fonda solo indirettamente sull'omessa presentazione del modello dichiarativo dei redditi 2021 reggendosi direttamente sulla comunicazione di adempimento spontaneo inviata al ricorrente e da questo non riscontrata.
Si evince, altresì, che detta comunicazione è stata comunicata al ricorrente via PEC e che anche l'avviso di accertamento è stato comunicato direttamente a nato a [...] Per_1
PO CI (EE) il 13/10/1982 codice fiscale nella qualita' di C.F._1
rappresentante legale di Parte_1
Nè parte ricorrente ha provato di aver consegnato la predetta “ comunicazione di adempimento spontaneo” ai convenuti per la gestione.
A ciò aggiungasi, per completezza di motivazione, che non è stata raggiunta la prova che l'incarico conferito al comprendeva, altresì, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. CP_1
Il infatti, in sede di interrogatorio formale, ha reso le seguenti dichiarazioni: CP_1
“Sul capitolo 1: io ricevetti l'incarico per l'elaborazione dei dati contabili (registrazione di fatture, pagamenti bancari, incassi ed elaborazione dei cedolini paga). Non è vero che fui incaricato di provvedere alla dichiarazione dei redditi e dei bilanci, anche perché non avevo i documenti necessari per procedere (ad esempio, le rimanenze iniziali e finali). Sul capitolo 2: è vero, alla data del
31.12.2021 ricevetti una comunicazione nella quale mi si revocava il mandato;
preciso che si trattava dell'incarico di elaborazione dei dati contabili e dei cedolini di busta paga. Sul capitolo 3: è vero, CO confermo che mi appoggio alla società che svolge attività di supporto al mio studio per l'elaborazione dei dati contabili e dei cedolini paga.
Ha precisato: preciso che mi fu chiesto di inoltrare semplicemente la domanda, ma non di elaborare i dati necessari per la stessa. Sul capitolo 7: non è vero, la domanda a fondo perduto per il beneficio
Covid è stata presentata direttamente da me” (vd. verbale in atti).
La domanda va, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(73.580,223) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
PQM
Il giudice rigetta la domanda e condanna in persona del legale rappresentante pt, Parte_1 Per_1
al pagamento delle spese che liquida in € 7.052,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge in
[...] favore di ciascuna delle parti costituite.
SC, 23.12.2025 Il giudice
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