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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2024, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 834/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Giovanna Floriana Pelligra, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Santino Garufi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
20.11.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio co ncordatario a Vittoria (RG) il 29.06.1991, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 143, parte II, serie A, dell'anno 1991, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli Per_1
(Vittoria, 03.08.1993), (Vittoria, 30.11.1996) e (Vittoria, 02.08.2001) tutti Per_2 Per_3
maggiorenni, ma mentre i primi due ( e lavorano e sono indipendenti Per_1 Per_2 economicamente, l'ultimo ( non è ancora autosufficiente economicamente;
Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 08.05.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza ed il proprio domicilio ove riterranno più opportuno;
2. il SI. verserà alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, la somma Pt_2 Pt_1 mensile di €.300,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
3. il SI. provvederà a corrispondere direttamente al figlio maggiorenne entro il giorno Pt_2 Per_3
5 di ogni mese, la somma mensile di €.800,00 a titolo di suo contributo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, e le spese straordinarie (comprese quelle mediche, universitarie, ecc.) che resteranno a suo esclusivo carico;
4. la casa coniugale sita in Vittoria via del Quarantotto n°14, condotta in locazione, verrà assegnata, in uno ai mobili in essa contenuti (ad eccezione per alcuni mobili, già asportati nell'accordo delle parti, e della biancheria/dote che la SI.ra provvederà a ritirare) al SI. , che Pt_1 Pt_2
continuerà ad abitarla con i figli;
5. le autovetture Polo targ.ER431SC ed Audi targ. EH622MP ed il motociclo targ. CP08503 resteranno in uso al SI. ; Pt_2
6. i ricorrenti dichiarano di concedersi il nullaosta al rilascio dei passaporti e delle carte di identità validi per recarsi all'estero;
7. dichiarare la separazione e comandare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria di provvedere all'annotazione/trascrizione relativamente al sopra citato atto di matrimonio ed a tutte le incombenze di legge;
che l'udienza di comparizione del dì 25.09.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, e con le quali è stato richiesto un breve rinvio;
che successivamente all'udienza del 20.11.2024 tenutasi sempre in modalità cartolare la difesa di ha insistito nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
Parte_1
che stante l'intervenuta sottoscrizione dell'accordo, con la dichiarazione di non volersi conciliare e di insistere nelle condizioni convenute e di volere sostituita l'udienza di presenza con note scritte, la circostanza che dopo la richiesta congiunta di un rinvio solo uno dei coniugi abbia depositato le note scritte d'udienza, non preclude la pronuncia della sentenza di separazione ove ne ricorrano, come nella specie i presupposti, stante più a monte considerando che sarebbe sinanche inammissibile una eventuale revoca unilaterale del consenso alla domanda congiunta;
che ciò detto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.
che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pe rso nale d ei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario a Vittoria (RG) in data 29.06.1991, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Vittoria (RG), al n. 143, parte II, serie A, anno 1991;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.12.2024. Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 834/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Giovanna Floriana Pelligra, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Santino Garufi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
20.11.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio co ncordatario a Vittoria (RG) il 29.06.1991, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 143, parte II, serie A, dell'anno 1991, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli Per_1
(Vittoria, 03.08.1993), (Vittoria, 30.11.1996) e (Vittoria, 02.08.2001) tutti Per_2 Per_3
maggiorenni, ma mentre i primi due ( e lavorano e sono indipendenti Per_1 Per_2 economicamente, l'ultimo ( non è ancora autosufficiente economicamente;
Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 08.05.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza ed il proprio domicilio ove riterranno più opportuno;
2. il SI. verserà alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, la somma Pt_2 Pt_1 mensile di €.300,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
3. il SI. provvederà a corrispondere direttamente al figlio maggiorenne entro il giorno Pt_2 Per_3
5 di ogni mese, la somma mensile di €.800,00 a titolo di suo contributo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, e le spese straordinarie (comprese quelle mediche, universitarie, ecc.) che resteranno a suo esclusivo carico;
4. la casa coniugale sita in Vittoria via del Quarantotto n°14, condotta in locazione, verrà assegnata, in uno ai mobili in essa contenuti (ad eccezione per alcuni mobili, già asportati nell'accordo delle parti, e della biancheria/dote che la SI.ra provvederà a ritirare) al SI. , che Pt_1 Pt_2
continuerà ad abitarla con i figli;
5. le autovetture Polo targ.ER431SC ed Audi targ. EH622MP ed il motociclo targ. CP08503 resteranno in uso al SI. ; Pt_2
6. i ricorrenti dichiarano di concedersi il nullaosta al rilascio dei passaporti e delle carte di identità validi per recarsi all'estero;
7. dichiarare la separazione e comandare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria di provvedere all'annotazione/trascrizione relativamente al sopra citato atto di matrimonio ed a tutte le incombenze di legge;
che l'udienza di comparizione del dì 25.09.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, e con le quali è stato richiesto un breve rinvio;
che successivamente all'udienza del 20.11.2024 tenutasi sempre in modalità cartolare la difesa di ha insistito nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
Parte_1
che stante l'intervenuta sottoscrizione dell'accordo, con la dichiarazione di non volersi conciliare e di insistere nelle condizioni convenute e di volere sostituita l'udienza di presenza con note scritte, la circostanza che dopo la richiesta congiunta di un rinvio solo uno dei coniugi abbia depositato le note scritte d'udienza, non preclude la pronuncia della sentenza di separazione ove ne ricorrano, come nella specie i presupposti, stante più a monte considerando che sarebbe sinanche inammissibile una eventuale revoca unilaterale del consenso alla domanda congiunta;
che ciò detto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.
che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pe rso nale d ei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario a Vittoria (RG) in data 29.06.1991, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Vittoria (RG), al n. 143, parte II, serie A, anno 1991;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.12.2024. Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti