TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 25/03/2026, n. 5551
TAR
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
>
TAR
Decreto cautelare 24 luglio 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
>
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali hanno natura meramente attuativo-esecutiva e non esprimono un potere autoritativo, ma accertano tecnicamente i presupposti economico-aziendali per il quantum debeatur, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa primaria (art. 9 ter d.l. 78/2015)

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione degli artt. 3, 23, 41, 53, 97 Cost. e della normativa eurounitaria.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (retroattività, lesione affidamento, violazione tempistiche)

    Il meccanismo del payback era noto fin dal 2015, pertanto le imprese non potevano fare affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita. Le tempistiche di adozione degli atti sono state conformi alla normativa.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea (libertà d'impresa, affidamento, evidenza pubblica)

    Il payback opera esternamente ai contratti e non altera l'esito delle gare. Le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano fin dal 2015.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa primaria (art. 9 ter d.l. 78/2015)

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione degli artt. 3, 23, 41, 53, 97 Cost. e della normativa eurounitaria.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (retroattività, lesione affidamento, violazione tempistiche)

    Il meccanismo del payback era noto fin dal 2015, pertanto le imprese non potevano fare affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita. Le tempistiche di adozione degli atti sono state conformi alla normativa.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea (libertà d'impresa, affidamento, evidenza pubblica)

    Il payback opera esternamente ai contratti e non altera l'esito delle gare. Le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano fin dal 2015.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa primaria (art. 9 ter d.l. 78/2015)

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione degli artt. 3, 23, 41, 53, 97 Cost. e della normativa eurounitaria.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (retroattività, lesione affidamento, violazione tempistiche)

    Il meccanismo del payback era noto fin dal 2015, pertanto le imprese non potevano fare affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita. Le tempistiche di adozione degli atti sono state conformi alla normativa.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea (libertà d'impresa, affidamento, evidenza pubblica)

    Il payback opera esternamente ai contratti e non altera l'esito delle gare. Le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano fin dal 2015.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa primaria (art. 9 ter d.l. 78/2015)

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione degli artt. 3, 23, 41, 53, 97 Cost. e della normativa eurounitaria.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (retroattività, lesione affidamento, violazione tempistiche)

    Il meccanismo del payback era noto fin dal 2015, pertanto le imprese non potevano fare affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita. Le tempistiche di adozione degli atti sono state conformi alla normativa.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea (libertà d'impresa, affidamento, evidenza pubblica)

    Il payback opera esternamente ai contratti e non altera l'esito delle gare. Le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano fin dal 2015.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati

    Le censure relative alla retroattività, lesione dell'affidamento e violazione delle tempistiche sono state ritenute infondate.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali hanno natura meramente attuativo-esecutiva e non esprimono un potere autoritativo, ma accertano tecnicamente i presupposti economico-aziendali per il quantum debeatur, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali hanno natura meramente attuativo-esecutiva e non esprimono un potere autoritativo, ma accertano tecnicamente i presupposti economico-aziendali per il quantum debeatur, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 25/03/2026, n. 5551
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5551
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo