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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/10/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2977/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2977/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA AN
e
(CF. ) con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. Baccheschi Roberto
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 17/7/2024 ricorso Pt_1 CP_1 congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi
1 davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in in Piombino (LI) il 12/6/2021 alle condizioni richieste per la separazione personale, così come modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 6.2.2025, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 12.2.2025 (sent. n.
81/2025 pubblicata il 12.2.2025, oggetto di correzione errore materiale in data
28.2.2025, divenuta irrevocabile il 13.9.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del 23.10.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, parzialmente modificate con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 6.2.2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (12.2.2025) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio minore
Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il 12/6/2021 tra e e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Piombino (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2021 Parte 2 Serie A n. 3.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Conferma l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Allo scopo i genitori, nell'esercizio della bigenitorialità e nell'assunzione delle scelte nell'interesse del figlio minore, si impegnano ad assumerle con forme tutelanti e, quindi, preferibilmente a voce e senza la presenta e/o interferenza di terze persone, ovvero partners, amici o amiche, nonni e parenti.
2. Conferma la collocazione del figlio per pari tempo con entrambi i Per_1 genitori, con residenza presso la madre ed assegnazione della casa familiare al padre che continuerà ad abitarla;
3. Conferma il Piano Genitoriale indicato in sede di separazione in ogni sua parte.
4. Conferma che le spese straordinarie, nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come da protocollo del CNF.
5. Conferma l'obbligo del sig. a restituire alla sig.ra la CP_1 Pt_1 somma di € 5.000,00 a mezzo di rate mensili di € 139,00 dal maggio 2024 fino a maggio 2027.
6. prende atto, qualora esso non sia stato adempiuto alla data del divorzio, dell'impegno della sig.ra alla cessione al sig. dei diritti Pt_1 CP_1 pari al 50% della piena proprietà della ex casa familiare alle condizioni indicate in premessa.
7. spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
3 Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2977/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA AN
e
(CF. ) con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. Baccheschi Roberto
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 17/7/2024 ricorso Pt_1 CP_1 congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi
1 davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in in Piombino (LI) il 12/6/2021 alle condizioni richieste per la separazione personale, così come modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 6.2.2025, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 12.2.2025 (sent. n.
81/2025 pubblicata il 12.2.2025, oggetto di correzione errore materiale in data
28.2.2025, divenuta irrevocabile il 13.9.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del 23.10.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, parzialmente modificate con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 6.2.2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (12.2.2025) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio minore
Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il 12/6/2021 tra e e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Piombino (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2021 Parte 2 Serie A n. 3.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Conferma l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Allo scopo i genitori, nell'esercizio della bigenitorialità e nell'assunzione delle scelte nell'interesse del figlio minore, si impegnano ad assumerle con forme tutelanti e, quindi, preferibilmente a voce e senza la presenta e/o interferenza di terze persone, ovvero partners, amici o amiche, nonni e parenti.
2. Conferma la collocazione del figlio per pari tempo con entrambi i Per_1 genitori, con residenza presso la madre ed assegnazione della casa familiare al padre che continuerà ad abitarla;
3. Conferma il Piano Genitoriale indicato in sede di separazione in ogni sua parte.
4. Conferma che le spese straordinarie, nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come da protocollo del CNF.
5. Conferma l'obbligo del sig. a restituire alla sig.ra la CP_1 Pt_1 somma di € 5.000,00 a mezzo di rate mensili di € 139,00 dal maggio 2024 fino a maggio 2027.
6. prende atto, qualora esso non sia stato adempiuto alla data del divorzio, dell'impegno della sig.ra alla cessione al sig. dei diritti Pt_1 CP_1 pari al 50% della piena proprietà della ex casa familiare alle condizioni indicate in premessa.
7. spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
3 Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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