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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/01/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. , assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. USSEGLIO MASSIMO
Attore
e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. NOBILE PIERO P.IVA_1
Convenuto
CONCLUSIONI: PER PARTE ATTRICE: In via istruttoria Se ritenuto necessario ordinarsi alla l'esibizione in Controparte_2 giudizio di: - conto economico anni d'esercizio 2016 e 2017 (volta a provare la situazione di mercato quale causa determinante le eSIenze produttive addotte a motivo del recesso); - libro unico del lavoro della all'atto della notifica del licenziamento Controparte_2
(21.02.2018); - documentazione relativa all'anzianità di servizio e dei carichi di famiglia dei dipendenti assunti alle dipendenze della CP_2
all'atto di notifica del licenziamento (21.02.2018). Nel
[...] merito Accertato e dichiarato l'inadempimento del
[...]
nell'esecuzione del mandato Controparte_3 conferito dalla SI.ra , dichiarare risolto per fatto e Parte_1 colpa del convenuto il contratto perfezionato tra le parti e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1
, sede di via Pedrotti 5, in persona del legale
[...] CP_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito dalla SI.ra , nella misura da liquidarsi in via equitativa Parte_1 nei termini indicati in narrativa ovvero, in subordine e salvo gravame, accertanda in corso di causa, nonché alla restituzione della somma di € 55,00=, corrisposta a titolo di quota associativa all'atto del conferimento del mandato, oltre agli interessi legali dal 03.01.2019 al saldo e la rivalutazione monetaria. In ogni caso Con il favore delle competenze professionali, ed esposti, oltre Iva e Cpa come per legge.
CONCLUSIONI: PER PARTE CONVENUTA : Nel merito: assolversi la di dalle avversarie domande;
con Controparte_1 CP_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SInora con atto di citazione notificato Parte_2
alla CGL Camera del lavoro di La conveniva in giudizio CP_1
innanzi a codesto Tribunale per sentirla condannare al risarcimento del danno per inadempimento del contratto di mandato. Si costituiva la convenuta con comparsa del
25/09/20 chiedendo il rigetto delle domande attoree. Alla prima udienza del 13/10/20 la causa veniva presa a riserva.
Con provvedimento del 29/10/20 veniva assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. Con ordinanza del 28/04/21, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/4/21, il Giudice ammetteva le prove orali. I testimoni venivano sentiti nel corso delle udienze svoltesi in data 26/10/21 in data 01/03/22 in data
27/09/22 e in data 17/04/23. Con ordinanza del 26/05/23 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Da ultimo la causa veniva trattenuta in decisione dal magistrato onorario con provvedimento del 12/07/24.
pag. 2/17 Con atto di citazione notificato il 21/05/2020 la SInora
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_2
di Torino la Lavoro di Torino per sentirla CP_4
condannare al risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni contenute nel contratto di mandato stipulato fra la parte attrice e la del Lavoro CP_1
convenuta. La responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176 c.c.- del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza. (Cassazione civile sez.
III, 11/12/2023, n. 34475 ).
Afferma parte attrice che la parte convenuta non ha tempestivamente consentito l'impugnazione in giudizio del licenziamento, a suo dire illegittimo intimato il 21/02/2018.
Parte attrice si era rivolta alla di al fine CP_1
dell'impugnativa del licenziamento intimato a carico della SInora dall'allora datore di lavoro la Parte_2
società “Le cose belle s.a.s. di TT RA & C.”. La
Camera del Lavoro convenuta dopo avere inviato al datore di lavoro “Le cose belle s.a.s. di TT RA & C.” la lettera di contestazione datata 23 Febbraio 2018 nulla più poneva in essere in merito alla pratica citata. Il rapporto fra le parti è
pag. 3/17 regolato dal contratto di mandato allegato dalla parte attrice e richiamato anche dalla convenuta quale documento n. 3 di parte attrice. Il mandato, a suo tempo conferito, risulta ampio e comprende sia la fase di contestazione del licenziamento, di tipo stragiudiziale, sia la fase successiva giudiziale in quanto
è conferito mandato alla nomina di avvocati per la gestione della fase innanzi all'Autorità Giudiziaria. La Camera del lavoro dopo avere ricevuto il mandato si attivava solo limitatamente alla fase stragiudiziale senza proseguire oltre. A dire di parte convenuta, era stata fatta, dai propri legali, una valutazione circa il possibile esito della causa di impugnazione del licenziamento che aveva dato esito negativo per le sorti della lavoratrice. Questa sarebbe stata la motivazione della mancata azione giudiziale e della restituzione della documentazione alla lavoratrice dopo lo spirare del termine per l'esercizio dell'azione.
La tesi di parte convenuta non convince e non risulta conforme al comportamento che la parte obbligata alla prestazione professionale avrebbe dovuto tenere nella fattispecie che interessa le parti. L'ascrivibilità della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale non é privo di effetti sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova: se da un lato spetta al cliente provare il contratto, il danno ed il nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio dal medesimo subito, dall'altro, qualora il cliente abbia allegato, come nel caso di specie,
pag. 4/17 l'inadempimento del professionista, grava su quest'ultimo l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto (Cassazione
11213/2017; Cass. Sez. Unite 13522/2001).
Nel caso di specie, detto onere non può ritenersi assolto da parte del professionista odierno convenuto. Le prove testimoniali depongono per la tesi addotta. Il consulente del lavoro della società datrice di lavoro (estraneo alle parti) SI. nella sua deposizione del 01/03/22 ricorda Testimone_1
che in merito al licenziamento della SInora un Parte_2
sindacato lo aveva contattato ma poi non si era fatto più sentire. Risulta dunque che dopo la lettera di impugnazione del licenziamento il sindacato CGL si è attivato ma una sola volta senza dare seguito alla prima attività. Si ritiene non probante la testimonianza del marito di parte attrice resa nella stessa udienza perché de relato ad opera della moglie.
In merito all'inadempimento soccorre la testimonianza del padre della SInora resa in data 26/10/21 Parte_2
che ha accompagnato la figlia al primo incontro nel mese di
Febbraio 2018, quando la figlia aveva un appuntamento per la consegna della lettera di licenziamento, e all'ultimo incontro nel mese di Ottobre 2018 quando è stata riconsegnata tutta la documentazione. Ricorda il teste che l'impiegata, che ha restituito i documenti, ha dichiarato che non si poteva fare più nulla perché erano scaduti termini per pag. 5/17 l'impugnazione del licenziamento. Ricorda il padre che non è stato menzionato il termine per l'impugnazione del licenziamento durante il primo incontro e ricorda che l'impiegata e la figlia erano rimaste d'accordo di sentirsi quando avvenivano i versamenti da parte del datore di lavoro.
La circostanza relativa alle telefonate è confermata anche dalla teste di parte convenuta SInora la quale Tes_2
conferma di aver annotato sul foglio di appunti gli acconti ricevuti dalla lavoratrice. Se ha annotato gli acconti sui suoi appunti è provato che in epoca successiva al primo incontro la SInora per la Camera del Lavoro e la SInora Tes_2
parte attrice si sono sentire telefonicamente in Parte_2
merito alle retribuzioni. Non è provato, se non dalla sola testimonianza della SInora dipendente della Tes_2
convenuta, che ci furono telefonate in merito all'opportunità di azionare il licenziamento in giudizio. Non appare professionale, nemmeno con la diligenza minima richiesta per l'attività, che dopo aver ricevuto il conferimento del mandato, in forma scritta, la valutazione della rinuncia all'azione non sia stata illustrata direttamente alla cliente e concordata con un accordo scritto. In ogni caso, ancorché il professionista ritenga di non agire con una valutazione prognostica del possibile esito dell'azione deve comunque consentire al cliente il suo pieno diritto ad acquisire un altro parere e/o a rivolgersi ad altro professionista. I documenti sono stati restituiti, proprio dalla teste solo successivamente allo Tes_2
pag. 6/17 spirare del termine utile per l'esercizio dell'azione. Dal tenore della conversazione ricostruita dal teste appare Parte_2
non verosimile che parte attrice avesse preventivamente dato il proprio assenso a non proseguire con il giudizio. Appare non verosimile che la SInora non ricordi se il colloquio Tes_2
con la sia avvento per telefono o personalmente. Parte_2
Come riferito dalla stessa la cartella con gli appunti Tes_2
conteneva tutte le indicazioni relative ad incontri e telefonate.
Se nessun incontro è indicato negli appunti, appare logica conseguenza che nessun incontro è avvenuto in merito alla valutazione del se esercitare l'azione di impugnazione. La tesi del colloquio telefonico e dell'autorizzazione orale non è provata. E' provata e non contestata la restituzione della documentazione oltre i termini di scadenza dell'impugnazione. In tema di responsabilità professionale, il commercialista – al quale può essere equiparato il consulente della camera del Lavoro - è responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e
1176 c.c. nel caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito
(Tribunale Crotone, 14/10/2021, n.832). Risulta provato che la Camera del Lavoro di abbia compromesso la CP_1
posizione della sua assistita la lavoratrice Parte_2
con la restituzione della documentazione oltre il termine utile pag. 7/17 a consentire alla cliente una diversa ed autonoma azione innanzi al Giudice del lavoro.
La responsabilità per colpa professionale presuppone una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso al Giudice del lavoro, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito. Gli elementi la cui prova incombe sulla parte attrice oltre all'inadempimento del professionista al quale è stato conferito il mandato attengono la prova del danno e del nesso eziologico. Proprio il primo punto è cioè il danno deve essere valutato in termini di perdita di chance e dunque con una valutazione ex ante utilizzando il criterio del “più probabile che non”. Occorre fare una valutazione della fondatezza del ricorso. Ci si deve domandare quale probabilità di accoglimento avrebbe avuto il ricorso presentato dalla
Camera del lavoro o da altro professionista (che avesse ricevuto i documenti in tempo utile).
Sul punto va ribadito l'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale la responsabilità dell'avvocato e dunque del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri pag. 8/17 probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (conformi: Cass. n.
11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n.
2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n.
2348/2022; Cass. n. 2109/2024). A tal fine, si è distinto anche tra "l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio"; mentre nella prima ipotesi "l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione", nella seconda ipotesi "il danno deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato". Ed è in siffatta ipotesi che l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, "non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica" - in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" -, per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria
"implica una valutazione prognostica positiva" circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, avrebbe avuto un esito favorevole (tra le altre, segnatamente, Cass. n.
pag. 9/17 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018). (Cassazione civile sez.
III, 13/09/2024, n.24670)
Nel caso analizzato occorre determinare la fondatezza e dunque la probabilità di esito positivo, secondo il criterio indicato, del ricorso avverso il licenziamento della SInora
. Alcune valutazioni sono state fatte anche dalla Parte_2
parte convenuta ed i documenti che le sorreggono sono agli atti. In particolare occorre dire che parte attrice all'epoca del licenziamento lavorava con altre due colleghe. Dette colleghe, tuttavia, erano state assunte con un contratto diverso da quello in essere con la SInora e specificatamente Parte_2
erano assunte con un contratto di apprendistato part time.
Anche parte attrice, assunta a tempo indeterminato come commessa lavorava part time. Nel periodo nel quale è stata licenziata la SInora e cioè nel Febbraio 2018, una Parte_2
delle due colleghe, la SInora , era in maternità. Le Pt_3
sopravvenute eSIenze di riduzione del personale non hanno e non avrebbero potuto interessare il lavoratore in maternità.
La seconda collega la SInora lavorava con un Pt_4
contratto da apprendista con scadenza nel giugno 2018 e dunque anche la SInora non avrebbe potuto essere Pt_4
licenziata in luogo della SInora . Il criterio seguito Parte_2
dal datore di lavoro, ancorché con un numero di dipendenti inferiore a 15, dunque non obbligato, è stato comunque quello previsto dalla normativa (L. n. 223/91) in vigore.
pag. 10/17 Occorre verificare se la motivazione indicata dal datore di lavoro al fine del licenziamento possa qualificarsi fondata oppure se, in ragione di quanto è emerso dall'istruttoria di causa, il Giudice del Lavoro avrebbe potuto ritenere il motivo non fondato ed il licenziamento illegittimo. Acquisiti tutti gli elementi di causa si deve valutare se risulti provato che la politica societaria di ha davvero operato Controparte_2
una revisione degli assetti organizzativi che implicavano la necessità di licenziare la SInora . Parte_2
Al momento del licenziamento il datore di lavoro aveva la necessità di forza lavoro per tre persone part time: una per le ore del mattino e una per le ore pomeridiane ed una terza persona per le eSIenze del negozio al mattino o al pomeriggio e nei giorni festivi. Detta affermazione trova conforto nella testimonianza della SInora (verbale del 27/09/22). Pt_4
La teste riferisce di avere lavorato anche a tempo Pt_4
pieno per sostituire la collega in maternità; la stessa teste riferisce che anche alla SInora FR venivano richieste ore in più quando la SInora era in maternità. Da Pt_3
quanto appreso risulta che la società ancora nel 2017/2018, quando la SInora fu licenziata, aveva la necessità Parte_2
di avere tre persone part time, che nei periodi di maternità della SInora divenivano due persone alle quali Pt_3
veniva richiesto di presenziare un numero di ore supplementari. La seconda circostanza che deve essere valutata, al fine di fare una diagnosi della possibile pag. 11/17 fondatezza dell'azione di impugnazione del licenziamento, è quella della presenza del figlio e poi di entrambi i Per_1
figli in negozio. Il figlio che già era presente, Persona_2
senza un regolare contratto, saltuariamente nel 2017, viene assunto nel mese di Novembre dell'anno 2018. Il figlio che svolgeva attività part time al pomeriggio, dopo il Per_1
licenziamento della SInora era presente qualche Parte_2
ora anche al mattino. Tutte le circostanze sono testimoniate da parte di un soggetto certamente indifferente che non ha rapporti con la parte attrice e non lavora da tempo per il datore di lavoro. Queste circostanze indicano che, diversamente da quanto indicato nella lettera di licenziamento, l'attività di vendita di bomboniere richiedeva comunque la presenza di tre persone part time sia prima sia dopo il licenziamento della SInora . L'ultima Parte_2
circostanza che rileva nell'analisi volta a comprendere le reali motivazioni del licenziamento e/o la loro assenza è quella delle mansioni esercitate dai dipendenti. Tutti i dipendenti avevano le medesime mansioni e questo è riferito dalla SInora come dalla seconda collega la SInora Pt_4
(verbale del 17/04/23. Anche la SInora Pt_3 Pt_3
teste senza interessi causa ed in posizione di terzietà, afferma che già lavorava in negozio saltuariamente prima del Per_1
licenziamento della SInora e dopo il suo Parte_2
licenziamento ha continuato a lavorare in negozio. Anche quando la SInora ha cessato di lavorare per Le Pt_3
pag. 12/17 , in negozio sono rimaste attive tre persone part CP_2
time e precisamente la SInora ed i due figli della Pt_4
titolare dell'attività commerciale. I fatti sono documentati e testimoniati e così i periodi. In ragione dei fatti accertati come testimoniati, non risulta che l'assetto organizzativo del datore di lavoro o meglio le necessità organizzative del datore di lavoro avessero necessità di variazioni e dunque di un'organizzazione che prevedesse una persona in meno in negozio. L'organizzazione è rimasta la medesima e cioè quella di 3 persone part time. Appare singolare che solo nel periodo dalla fine delle festività Natalizie 2017 all'inizio dell'anno
2018 il lavoro sia così cambiato da dover licenziare la SInora
; non appare credibile una necessità di Parte_2
riorganizzare il lavoro solo per pochi mesi. Appare sufficientemente dimostrato che il licenziamento della SInora
è maggiormente legato all'eSIenza, comprensibile, Parte_2
di inserire i due figli nell'attività di famiglia che alla modifica dell'assetto organizzativo del lavoro in negozio. Nel caso di specie risulta provato non solo l'inadempimento ma anche un elemento ulteriore quel danno evento che comporta una valutazione del risultato che il danneggiato avrebbe potuto ragionevolmente conseguite in assenza del comportamento omissivo del professionista. Il "danno evento infatti nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda... non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto", per cui l'inadempimento della prestazione pag. 13/17 dedotta in obbligazione comporterà certamente la lesione dell'interesse strumentale, ma non necessariamente di quello primario/presupposto, ponendosi, dunque, l'eSIenza di dimostrare che la condotta contraria alle leges artis abbia determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento. La dimostrazione è stata fornita attraverso le testimonianze acquisite al processo. Il mancato esercizio tempestivo dell'azione avrebbe potuto ragionevolmente portare, con il giudizio prognostico di cui si è argomentato, al riconoscimento delle ragioni della parte attrice. Ai fini del risarcimento del danno si ritiene raggiunta, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del patronato, omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata "vittoria della causa" o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato
"riconoscimento delle proprie ragioni" nella sede giudiziaria.
Diversamente, in assenza di quest'ultimo interesse - che è, in altri termini, l'interesse al c.d. "bene della vita" - non potrebbe esserci danno risarcibile. A nulla rileva la produzione della diversa ed ulteriore vertenza che parte attrice ha azionato davanti al Giudice del Lavoro per ottenere altro e diverso riconoscimento inerente le maggiori ore di lavoro svolte e non riconosciute. La domanda appare fondata.
pag. 14/17 In punto quantum non si può prescindere dall'esame della retribuzione allora percepita dalla SInora facendo Parte_2
riferimento alle buste paga prodotte ed in particolare alle ultime del 2018. Il riferimento, in punto quantum, non può non essere il medesimo che sarebbe stato portato al vaglio del
Giudice del lavoro e che avrebbe integrato i termini della domanda innanzi al Tribunale competente. Come avrebbe valutato il Giudice del lavoro si valuta anche l'anzianità di servizio della SInora assunta nel 2006 e licenziata Parte_2
nel 2018 dopo più di dieci anni di servizio. In ragione della valutazione prognostica positiva sulla base delle argomentazioni addotte e dei parametri di riferimento si quantifica il danno domandato complessivamente in €
3.150,00; La somma di € 55,00 si ritiene congrua per la lettera di intervento che Parte convenuta ha inviato nell'interessa di parte attrice.
Sulla somma come sopra liquidata vengono riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi da calcolarsi dal giorno dell'evento dannoso 01/10/2018. Con la Suprema Corte si ritiene che in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da pag. 15/17 inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli
(Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n.37798). Interessi e rivalutazione si calcolano dall'evento dannoso non essendo necessaria la messa in mora e dunque nel caso de quo la lettera del legale datata 03/01/2019. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato il 21/05/20 nei confronti di
[...]
così provvede: In Controparte_1
accoglimento parziale della domanda di parte attrice condanna parte convenuta a versare a favore di parte attrice la somma di € 3.150,00 oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento dannoso (01/10/2018) fino al reale soddisfo. Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.550,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. Respinge la domanda di restituzione della somma di € 55,00
Così deciso Quarta Sezione Civile, in data 30/01/2025.
pag. 16/17
Il Giudice Onorario
RA Gussoni
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. , assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. USSEGLIO MASSIMO
Attore
e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. NOBILE PIERO P.IVA_1
Convenuto
CONCLUSIONI: PER PARTE ATTRICE: In via istruttoria Se ritenuto necessario ordinarsi alla l'esibizione in Controparte_2 giudizio di: - conto economico anni d'esercizio 2016 e 2017 (volta a provare la situazione di mercato quale causa determinante le eSIenze produttive addotte a motivo del recesso); - libro unico del lavoro della all'atto della notifica del licenziamento Controparte_2
(21.02.2018); - documentazione relativa all'anzianità di servizio e dei carichi di famiglia dei dipendenti assunti alle dipendenze della CP_2
all'atto di notifica del licenziamento (21.02.2018). Nel
[...] merito Accertato e dichiarato l'inadempimento del
[...]
nell'esecuzione del mandato Controparte_3 conferito dalla SI.ra , dichiarare risolto per fatto e Parte_1 colpa del convenuto il contratto perfezionato tra le parti e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1
, sede di via Pedrotti 5, in persona del legale
[...] CP_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito dalla SI.ra , nella misura da liquidarsi in via equitativa Parte_1 nei termini indicati in narrativa ovvero, in subordine e salvo gravame, accertanda in corso di causa, nonché alla restituzione della somma di € 55,00=, corrisposta a titolo di quota associativa all'atto del conferimento del mandato, oltre agli interessi legali dal 03.01.2019 al saldo e la rivalutazione monetaria. In ogni caso Con il favore delle competenze professionali, ed esposti, oltre Iva e Cpa come per legge.
CONCLUSIONI: PER PARTE CONVENUTA : Nel merito: assolversi la di dalle avversarie domande;
con Controparte_1 CP_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SInora con atto di citazione notificato Parte_2
alla CGL Camera del lavoro di La conveniva in giudizio CP_1
innanzi a codesto Tribunale per sentirla condannare al risarcimento del danno per inadempimento del contratto di mandato. Si costituiva la convenuta con comparsa del
25/09/20 chiedendo il rigetto delle domande attoree. Alla prima udienza del 13/10/20 la causa veniva presa a riserva.
Con provvedimento del 29/10/20 veniva assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. Con ordinanza del 28/04/21, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/4/21, il Giudice ammetteva le prove orali. I testimoni venivano sentiti nel corso delle udienze svoltesi in data 26/10/21 in data 01/03/22 in data
27/09/22 e in data 17/04/23. Con ordinanza del 26/05/23 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Da ultimo la causa veniva trattenuta in decisione dal magistrato onorario con provvedimento del 12/07/24.
pag. 2/17 Con atto di citazione notificato il 21/05/2020 la SInora
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_2
di Torino la Lavoro di Torino per sentirla CP_4
condannare al risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni contenute nel contratto di mandato stipulato fra la parte attrice e la del Lavoro CP_1
convenuta. La responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176 c.c.- del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza. (Cassazione civile sez.
III, 11/12/2023, n. 34475 ).
Afferma parte attrice che la parte convenuta non ha tempestivamente consentito l'impugnazione in giudizio del licenziamento, a suo dire illegittimo intimato il 21/02/2018.
Parte attrice si era rivolta alla di al fine CP_1
dell'impugnativa del licenziamento intimato a carico della SInora dall'allora datore di lavoro la Parte_2
società “Le cose belle s.a.s. di TT RA & C.”. La
Camera del Lavoro convenuta dopo avere inviato al datore di lavoro “Le cose belle s.a.s. di TT RA & C.” la lettera di contestazione datata 23 Febbraio 2018 nulla più poneva in essere in merito alla pratica citata. Il rapporto fra le parti è
pag. 3/17 regolato dal contratto di mandato allegato dalla parte attrice e richiamato anche dalla convenuta quale documento n. 3 di parte attrice. Il mandato, a suo tempo conferito, risulta ampio e comprende sia la fase di contestazione del licenziamento, di tipo stragiudiziale, sia la fase successiva giudiziale in quanto
è conferito mandato alla nomina di avvocati per la gestione della fase innanzi all'Autorità Giudiziaria. La Camera del lavoro dopo avere ricevuto il mandato si attivava solo limitatamente alla fase stragiudiziale senza proseguire oltre. A dire di parte convenuta, era stata fatta, dai propri legali, una valutazione circa il possibile esito della causa di impugnazione del licenziamento che aveva dato esito negativo per le sorti della lavoratrice. Questa sarebbe stata la motivazione della mancata azione giudiziale e della restituzione della documentazione alla lavoratrice dopo lo spirare del termine per l'esercizio dell'azione.
La tesi di parte convenuta non convince e non risulta conforme al comportamento che la parte obbligata alla prestazione professionale avrebbe dovuto tenere nella fattispecie che interessa le parti. L'ascrivibilità della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale non é privo di effetti sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova: se da un lato spetta al cliente provare il contratto, il danno ed il nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio dal medesimo subito, dall'altro, qualora il cliente abbia allegato, come nel caso di specie,
pag. 4/17 l'inadempimento del professionista, grava su quest'ultimo l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto (Cassazione
11213/2017; Cass. Sez. Unite 13522/2001).
Nel caso di specie, detto onere non può ritenersi assolto da parte del professionista odierno convenuto. Le prove testimoniali depongono per la tesi addotta. Il consulente del lavoro della società datrice di lavoro (estraneo alle parti) SI. nella sua deposizione del 01/03/22 ricorda Testimone_1
che in merito al licenziamento della SInora un Parte_2
sindacato lo aveva contattato ma poi non si era fatto più sentire. Risulta dunque che dopo la lettera di impugnazione del licenziamento il sindacato CGL si è attivato ma una sola volta senza dare seguito alla prima attività. Si ritiene non probante la testimonianza del marito di parte attrice resa nella stessa udienza perché de relato ad opera della moglie.
In merito all'inadempimento soccorre la testimonianza del padre della SInora resa in data 26/10/21 Parte_2
che ha accompagnato la figlia al primo incontro nel mese di
Febbraio 2018, quando la figlia aveva un appuntamento per la consegna della lettera di licenziamento, e all'ultimo incontro nel mese di Ottobre 2018 quando è stata riconsegnata tutta la documentazione. Ricorda il teste che l'impiegata, che ha restituito i documenti, ha dichiarato che non si poteva fare più nulla perché erano scaduti termini per pag. 5/17 l'impugnazione del licenziamento. Ricorda il padre che non è stato menzionato il termine per l'impugnazione del licenziamento durante il primo incontro e ricorda che l'impiegata e la figlia erano rimaste d'accordo di sentirsi quando avvenivano i versamenti da parte del datore di lavoro.
La circostanza relativa alle telefonate è confermata anche dalla teste di parte convenuta SInora la quale Tes_2
conferma di aver annotato sul foglio di appunti gli acconti ricevuti dalla lavoratrice. Se ha annotato gli acconti sui suoi appunti è provato che in epoca successiva al primo incontro la SInora per la Camera del Lavoro e la SInora Tes_2
parte attrice si sono sentire telefonicamente in Parte_2
merito alle retribuzioni. Non è provato, se non dalla sola testimonianza della SInora dipendente della Tes_2
convenuta, che ci furono telefonate in merito all'opportunità di azionare il licenziamento in giudizio. Non appare professionale, nemmeno con la diligenza minima richiesta per l'attività, che dopo aver ricevuto il conferimento del mandato, in forma scritta, la valutazione della rinuncia all'azione non sia stata illustrata direttamente alla cliente e concordata con un accordo scritto. In ogni caso, ancorché il professionista ritenga di non agire con una valutazione prognostica del possibile esito dell'azione deve comunque consentire al cliente il suo pieno diritto ad acquisire un altro parere e/o a rivolgersi ad altro professionista. I documenti sono stati restituiti, proprio dalla teste solo successivamente allo Tes_2
pag. 6/17 spirare del termine utile per l'esercizio dell'azione. Dal tenore della conversazione ricostruita dal teste appare Parte_2
non verosimile che parte attrice avesse preventivamente dato il proprio assenso a non proseguire con il giudizio. Appare non verosimile che la SInora non ricordi se il colloquio Tes_2
con la sia avvento per telefono o personalmente. Parte_2
Come riferito dalla stessa la cartella con gli appunti Tes_2
conteneva tutte le indicazioni relative ad incontri e telefonate.
Se nessun incontro è indicato negli appunti, appare logica conseguenza che nessun incontro è avvenuto in merito alla valutazione del se esercitare l'azione di impugnazione. La tesi del colloquio telefonico e dell'autorizzazione orale non è provata. E' provata e non contestata la restituzione della documentazione oltre i termini di scadenza dell'impugnazione. In tema di responsabilità professionale, il commercialista – al quale può essere equiparato il consulente della camera del Lavoro - è responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e
1176 c.c. nel caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito
(Tribunale Crotone, 14/10/2021, n.832). Risulta provato che la Camera del Lavoro di abbia compromesso la CP_1
posizione della sua assistita la lavoratrice Parte_2
con la restituzione della documentazione oltre il termine utile pag. 7/17 a consentire alla cliente una diversa ed autonoma azione innanzi al Giudice del lavoro.
La responsabilità per colpa professionale presuppone una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso al Giudice del lavoro, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito. Gli elementi la cui prova incombe sulla parte attrice oltre all'inadempimento del professionista al quale è stato conferito il mandato attengono la prova del danno e del nesso eziologico. Proprio il primo punto è cioè il danno deve essere valutato in termini di perdita di chance e dunque con una valutazione ex ante utilizzando il criterio del “più probabile che non”. Occorre fare una valutazione della fondatezza del ricorso. Ci si deve domandare quale probabilità di accoglimento avrebbe avuto il ricorso presentato dalla
Camera del lavoro o da altro professionista (che avesse ricevuto i documenti in tempo utile).
Sul punto va ribadito l'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale la responsabilità dell'avvocato e dunque del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri pag. 8/17 probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (conformi: Cass. n.
11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n.
2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n.
2348/2022; Cass. n. 2109/2024). A tal fine, si è distinto anche tra "l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio"; mentre nella prima ipotesi "l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione", nella seconda ipotesi "il danno deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato". Ed è in siffatta ipotesi che l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, "non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica" - in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" -, per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria
"implica una valutazione prognostica positiva" circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, avrebbe avuto un esito favorevole (tra le altre, segnatamente, Cass. n.
pag. 9/17 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018). (Cassazione civile sez.
III, 13/09/2024, n.24670)
Nel caso analizzato occorre determinare la fondatezza e dunque la probabilità di esito positivo, secondo il criterio indicato, del ricorso avverso il licenziamento della SInora
. Alcune valutazioni sono state fatte anche dalla Parte_2
parte convenuta ed i documenti che le sorreggono sono agli atti. In particolare occorre dire che parte attrice all'epoca del licenziamento lavorava con altre due colleghe. Dette colleghe, tuttavia, erano state assunte con un contratto diverso da quello in essere con la SInora e specificatamente Parte_2
erano assunte con un contratto di apprendistato part time.
Anche parte attrice, assunta a tempo indeterminato come commessa lavorava part time. Nel periodo nel quale è stata licenziata la SInora e cioè nel Febbraio 2018, una Parte_2
delle due colleghe, la SInora , era in maternità. Le Pt_3
sopravvenute eSIenze di riduzione del personale non hanno e non avrebbero potuto interessare il lavoratore in maternità.
La seconda collega la SInora lavorava con un Pt_4
contratto da apprendista con scadenza nel giugno 2018 e dunque anche la SInora non avrebbe potuto essere Pt_4
licenziata in luogo della SInora . Il criterio seguito Parte_2
dal datore di lavoro, ancorché con un numero di dipendenti inferiore a 15, dunque non obbligato, è stato comunque quello previsto dalla normativa (L. n. 223/91) in vigore.
pag. 10/17 Occorre verificare se la motivazione indicata dal datore di lavoro al fine del licenziamento possa qualificarsi fondata oppure se, in ragione di quanto è emerso dall'istruttoria di causa, il Giudice del Lavoro avrebbe potuto ritenere il motivo non fondato ed il licenziamento illegittimo. Acquisiti tutti gli elementi di causa si deve valutare se risulti provato che la politica societaria di ha davvero operato Controparte_2
una revisione degli assetti organizzativi che implicavano la necessità di licenziare la SInora . Parte_2
Al momento del licenziamento il datore di lavoro aveva la necessità di forza lavoro per tre persone part time: una per le ore del mattino e una per le ore pomeridiane ed una terza persona per le eSIenze del negozio al mattino o al pomeriggio e nei giorni festivi. Detta affermazione trova conforto nella testimonianza della SInora (verbale del 27/09/22). Pt_4
La teste riferisce di avere lavorato anche a tempo Pt_4
pieno per sostituire la collega in maternità; la stessa teste riferisce che anche alla SInora FR venivano richieste ore in più quando la SInora era in maternità. Da Pt_3
quanto appreso risulta che la società ancora nel 2017/2018, quando la SInora fu licenziata, aveva la necessità Parte_2
di avere tre persone part time, che nei periodi di maternità della SInora divenivano due persone alle quali Pt_3
veniva richiesto di presenziare un numero di ore supplementari. La seconda circostanza che deve essere valutata, al fine di fare una diagnosi della possibile pag. 11/17 fondatezza dell'azione di impugnazione del licenziamento, è quella della presenza del figlio e poi di entrambi i Per_1
figli in negozio. Il figlio che già era presente, Persona_2
senza un regolare contratto, saltuariamente nel 2017, viene assunto nel mese di Novembre dell'anno 2018. Il figlio che svolgeva attività part time al pomeriggio, dopo il Per_1
licenziamento della SInora era presente qualche Parte_2
ora anche al mattino. Tutte le circostanze sono testimoniate da parte di un soggetto certamente indifferente che non ha rapporti con la parte attrice e non lavora da tempo per il datore di lavoro. Queste circostanze indicano che, diversamente da quanto indicato nella lettera di licenziamento, l'attività di vendita di bomboniere richiedeva comunque la presenza di tre persone part time sia prima sia dopo il licenziamento della SInora . L'ultima Parte_2
circostanza che rileva nell'analisi volta a comprendere le reali motivazioni del licenziamento e/o la loro assenza è quella delle mansioni esercitate dai dipendenti. Tutti i dipendenti avevano le medesime mansioni e questo è riferito dalla SInora come dalla seconda collega la SInora Pt_4
(verbale del 17/04/23. Anche la SInora Pt_3 Pt_3
teste senza interessi causa ed in posizione di terzietà, afferma che già lavorava in negozio saltuariamente prima del Per_1
licenziamento della SInora e dopo il suo Parte_2
licenziamento ha continuato a lavorare in negozio. Anche quando la SInora ha cessato di lavorare per Le Pt_3
pag. 12/17 , in negozio sono rimaste attive tre persone part CP_2
time e precisamente la SInora ed i due figli della Pt_4
titolare dell'attività commerciale. I fatti sono documentati e testimoniati e così i periodi. In ragione dei fatti accertati come testimoniati, non risulta che l'assetto organizzativo del datore di lavoro o meglio le necessità organizzative del datore di lavoro avessero necessità di variazioni e dunque di un'organizzazione che prevedesse una persona in meno in negozio. L'organizzazione è rimasta la medesima e cioè quella di 3 persone part time. Appare singolare che solo nel periodo dalla fine delle festività Natalizie 2017 all'inizio dell'anno
2018 il lavoro sia così cambiato da dover licenziare la SInora
; non appare credibile una necessità di Parte_2
riorganizzare il lavoro solo per pochi mesi. Appare sufficientemente dimostrato che il licenziamento della SInora
è maggiormente legato all'eSIenza, comprensibile, Parte_2
di inserire i due figli nell'attività di famiglia che alla modifica dell'assetto organizzativo del lavoro in negozio. Nel caso di specie risulta provato non solo l'inadempimento ma anche un elemento ulteriore quel danno evento che comporta una valutazione del risultato che il danneggiato avrebbe potuto ragionevolmente conseguite in assenza del comportamento omissivo del professionista. Il "danno evento infatti nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda... non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto", per cui l'inadempimento della prestazione pag. 13/17 dedotta in obbligazione comporterà certamente la lesione dell'interesse strumentale, ma non necessariamente di quello primario/presupposto, ponendosi, dunque, l'eSIenza di dimostrare che la condotta contraria alle leges artis abbia determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento. La dimostrazione è stata fornita attraverso le testimonianze acquisite al processo. Il mancato esercizio tempestivo dell'azione avrebbe potuto ragionevolmente portare, con il giudizio prognostico di cui si è argomentato, al riconoscimento delle ragioni della parte attrice. Ai fini del risarcimento del danno si ritiene raggiunta, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del patronato, omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata "vittoria della causa" o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato
"riconoscimento delle proprie ragioni" nella sede giudiziaria.
Diversamente, in assenza di quest'ultimo interesse - che è, in altri termini, l'interesse al c.d. "bene della vita" - non potrebbe esserci danno risarcibile. A nulla rileva la produzione della diversa ed ulteriore vertenza che parte attrice ha azionato davanti al Giudice del Lavoro per ottenere altro e diverso riconoscimento inerente le maggiori ore di lavoro svolte e non riconosciute. La domanda appare fondata.
pag. 14/17 In punto quantum non si può prescindere dall'esame della retribuzione allora percepita dalla SInora facendo Parte_2
riferimento alle buste paga prodotte ed in particolare alle ultime del 2018. Il riferimento, in punto quantum, non può non essere il medesimo che sarebbe stato portato al vaglio del
Giudice del lavoro e che avrebbe integrato i termini della domanda innanzi al Tribunale competente. Come avrebbe valutato il Giudice del lavoro si valuta anche l'anzianità di servizio della SInora assunta nel 2006 e licenziata Parte_2
nel 2018 dopo più di dieci anni di servizio. In ragione della valutazione prognostica positiva sulla base delle argomentazioni addotte e dei parametri di riferimento si quantifica il danno domandato complessivamente in €
3.150,00; La somma di € 55,00 si ritiene congrua per la lettera di intervento che Parte convenuta ha inviato nell'interessa di parte attrice.
Sulla somma come sopra liquidata vengono riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi da calcolarsi dal giorno dell'evento dannoso 01/10/2018. Con la Suprema Corte si ritiene che in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da pag. 15/17 inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli
(Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n.37798). Interessi e rivalutazione si calcolano dall'evento dannoso non essendo necessaria la messa in mora e dunque nel caso de quo la lettera del legale datata 03/01/2019. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato il 21/05/20 nei confronti di
[...]
così provvede: In Controparte_1
accoglimento parziale della domanda di parte attrice condanna parte convenuta a versare a favore di parte attrice la somma di € 3.150,00 oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento dannoso (01/10/2018) fino al reale soddisfo. Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.550,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. Respinge la domanda di restituzione della somma di € 55,00
Così deciso Quarta Sezione Civile, in data 30/01/2025.
pag. 16/17
Il Giudice Onorario
RA Gussoni
pag. 17/17