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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG.A.C. 4747/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4747 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ULIANO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n.311
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5.03.2024 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Napoli il 18.10.2007 e che dalla loro relazione era nata una figlia: , in data CP_1 Per_1
1.03.2008, rappresentava di essersi separata consensualmente dal marito in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 18.03.2010 e che da quando i coniugi furono autorizzati dal
Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separati (in data 3.3.2010) la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita. Aggiungeva che in data 24.02.2016 il Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano e di Appello aveva dichiarato la nullità del matrimonio per costrizione della donna alla celebrazione dello stesso a norma del can 1103 C.D.C.. Lamentava che il resistente da oltre dieci anni si era totalmente disinteressato della figlia sia dal punto di vista economico che morale. Tutto ciò premesso, chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore a sè con possibilità per il padre di incontrare la figlia secondo la disciplina riportata nel ricorso, porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando in suo favore un importo mensile di Euro 300,00 oltre rivalutazione
ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 17.09.2024 compariva solo la ricorrente la quale confermava di non avere contatti con il resistente da circa dieci anni, che lo stesso non incontrava la figlia da quando quest'ultima frequentava l'asilo e aggiungeva di aver avuto, dalla relazione con un altro uomo, un altro figlio con il quale viveva, unitamente anche ad , presso la sua famiglia di origine. Per_1
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto al resistente non costituito, confermava allo stato le disposizioni rese in sede di separazione e rinviava in prosieguo investendo contestualmente i SS territorialmente competenti per l'espletamento di un'indagine socio ambientale circa le condizioni di vita della minore.
Pervenuta la relazione dei Servizi Sociali, dalla stessa emergeva che , serena e ben integrata sia Per_1
nel contesto scolastico che extrascolastico, aveva un ottimo rendimento scolastico, frequentava la comunità parrocchiale nella zona di sua residenza, svolgendo attività di ministrante e nel tempo libero seguiva un corso di danza caraibica. in sede di ascolto sociale, dichiarava di non voler Per_1
incontrare il padre e di nutrire il desiderio di cambiare cognome e di assumere il cognome materno in ragione del fatto che il padre si era totalmente disinteressato di lei e non aveva mai mostrato alcun ravvedimento.
All'udienza del 13.03.2025 la difesa della ricorrente concludeva insistendo nella richiesta di affido esclusivo della minore alla madre. La causa veniva assegnata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente non comparso in udienza né costituito benchè regolarmente citato in giudizio.
Nel merito la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Passando alle statuizioni accessorie, occorre in primo luogo provvedere in ordine al regime di affido della minore. Dalle risultanze processuali è emersa la totale assenza della figura paterna nella vita della figlia, sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale da più di dieci anni. Dall'indagine socio ambientale svolta è emerso che la ragazza risulta ben inserita a scuola e nel contesto extrascolastico ed è seguita dalla madre con la quale vive unitamente al fratellino , nato dalla relazione tra la madre e Per_2
il compagno, presso i nonni materni. Nel superiore interesse della minore ne va dunque disposto l'affido esclusivo alla madre, unico punto di riferimento nella sua crescita;
il disinteresse dimostrato dal padre in questi anni giustifica altresì che ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla ricorrente, unica vera presenza genitoriale per la figlia. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Attesa l'età di , che ha compiuto sedici anni, e il comportamento tenuto dal padre in questi anni, Per_1
gli incontri sono rimessi alla volontà della stessa.
Venendo agli aspetti di carattere economico, tenuto conto che in sede di separazione le parti hanno pattuito un importo di Euro 300,00 a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia e considerato che dalla separazione ad oggi sono decorsi circa 15 anni durante i quali le esigenze della minore devono intendersi fisiologicamente accresciute, il Collegio ritiene ragionevole porre a carico di CP_1
l'obbligo di versare in favore di entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo mensile di Parte_1
Euro 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA in data 7.03.2018 ed oltre rivalutazione
ISTAT a decorrere da aprile 2026.
Venendo infine alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro , così Parte_1 CP_1
provvede:
-dichiara la contumacia di;
CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in NAPOLI il 18.10.2007 (atto n.98, parte II , S. A,sez.E reg. Atti Matrimonio anno 2007);
[...]
- affida la figlia minore alla madre con la quale convive. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia . Regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di CP_1
ogni mese, a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma Parte_1
mensile di euro 400,00; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da aprile 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
-pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, delle spese CP_1
straordinarie per la figlia mediche come da protocollo del Tribunale di Napoli del 7.3.2018, spese che dovranno essere documentate;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4747 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ULIANO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n.311
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5.03.2024 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Napoli il 18.10.2007 e che dalla loro relazione era nata una figlia: , in data CP_1 Per_1
1.03.2008, rappresentava di essersi separata consensualmente dal marito in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 18.03.2010 e che da quando i coniugi furono autorizzati dal
Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separati (in data 3.3.2010) la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita. Aggiungeva che in data 24.02.2016 il Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano e di Appello aveva dichiarato la nullità del matrimonio per costrizione della donna alla celebrazione dello stesso a norma del can 1103 C.D.C.. Lamentava che il resistente da oltre dieci anni si era totalmente disinteressato della figlia sia dal punto di vista economico che morale. Tutto ciò premesso, chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore a sè con possibilità per il padre di incontrare la figlia secondo la disciplina riportata nel ricorso, porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando in suo favore un importo mensile di Euro 300,00 oltre rivalutazione
ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 17.09.2024 compariva solo la ricorrente la quale confermava di non avere contatti con il resistente da circa dieci anni, che lo stesso non incontrava la figlia da quando quest'ultima frequentava l'asilo e aggiungeva di aver avuto, dalla relazione con un altro uomo, un altro figlio con il quale viveva, unitamente anche ad , presso la sua famiglia di origine. Per_1
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto al resistente non costituito, confermava allo stato le disposizioni rese in sede di separazione e rinviava in prosieguo investendo contestualmente i SS territorialmente competenti per l'espletamento di un'indagine socio ambientale circa le condizioni di vita della minore.
Pervenuta la relazione dei Servizi Sociali, dalla stessa emergeva che , serena e ben integrata sia Per_1
nel contesto scolastico che extrascolastico, aveva un ottimo rendimento scolastico, frequentava la comunità parrocchiale nella zona di sua residenza, svolgendo attività di ministrante e nel tempo libero seguiva un corso di danza caraibica. in sede di ascolto sociale, dichiarava di non voler Per_1
incontrare il padre e di nutrire il desiderio di cambiare cognome e di assumere il cognome materno in ragione del fatto che il padre si era totalmente disinteressato di lei e non aveva mai mostrato alcun ravvedimento.
All'udienza del 13.03.2025 la difesa della ricorrente concludeva insistendo nella richiesta di affido esclusivo della minore alla madre. La causa veniva assegnata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente non comparso in udienza né costituito benchè regolarmente citato in giudizio.
Nel merito la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Passando alle statuizioni accessorie, occorre in primo luogo provvedere in ordine al regime di affido della minore. Dalle risultanze processuali è emersa la totale assenza della figura paterna nella vita della figlia, sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale da più di dieci anni. Dall'indagine socio ambientale svolta è emerso che la ragazza risulta ben inserita a scuola e nel contesto extrascolastico ed è seguita dalla madre con la quale vive unitamente al fratellino , nato dalla relazione tra la madre e Per_2
il compagno, presso i nonni materni. Nel superiore interesse della minore ne va dunque disposto l'affido esclusivo alla madre, unico punto di riferimento nella sua crescita;
il disinteresse dimostrato dal padre in questi anni giustifica altresì che ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla ricorrente, unica vera presenza genitoriale per la figlia. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Attesa l'età di , che ha compiuto sedici anni, e il comportamento tenuto dal padre in questi anni, Per_1
gli incontri sono rimessi alla volontà della stessa.
Venendo agli aspetti di carattere economico, tenuto conto che in sede di separazione le parti hanno pattuito un importo di Euro 300,00 a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia e considerato che dalla separazione ad oggi sono decorsi circa 15 anni durante i quali le esigenze della minore devono intendersi fisiologicamente accresciute, il Collegio ritiene ragionevole porre a carico di CP_1
l'obbligo di versare in favore di entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo mensile di Parte_1
Euro 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA in data 7.03.2018 ed oltre rivalutazione
ISTAT a decorrere da aprile 2026.
Venendo infine alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro , così Parte_1 CP_1
provvede:
-dichiara la contumacia di;
CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in NAPOLI il 18.10.2007 (atto n.98, parte II , S. A,sez.E reg. Atti Matrimonio anno 2007);
[...]
- affida la figlia minore alla madre con la quale convive. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia . Regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di CP_1
ogni mese, a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma Parte_1
mensile di euro 400,00; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da aprile 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
-pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, delle spese CP_1
straordinarie per la figlia mediche come da protocollo del Tribunale di Napoli del 7.3.2018, spese che dovranno essere documentate;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino