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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 592 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
ST con l'avv.to LO POLITO Parte_1
DOMENICO appellante
E
Controparte_1
con
[...]
l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANZARO
Appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Azione per la repressione della condotta antisindacale. Trasferimento del dirigente sindacale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2022 il di ST ha proposto opposizione Pt_1 ai sensi dell'art. 28 St. Lav. avverso il decreto del 01.12.2022 del Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva respinto il ricorso ex art. 28 cit. proposto dal suddetto, che aveva dedotto l'antisindacalità della condotta tenuta dalla convenuta Parte_1 amministrazione per avere quest'ultima trasferito d'ufficio il dirigente R.S.U. Parte_2
senza il preventivo nulla osta del sindacato di appartenenza.
[...] La statuizione di rigetto è stata motivata sul rilievo che il dirigente sindacale non era stato destinatario di alcun trasferimento, posto che il rappresentante sindacale era stato confermato per l'anno scolastico 2022/2023 nella titolarità della cattedra AA25, lingua francese, per n. 14 ore d'insegnamento presso la Scuola Media di Scalea – ove era stata eletta RSU – nonché il completamento del servizio per solo 4 ore presso la Scuola Media ” di Tortora. Per_1
Avverso il citato decreto ha proposto opposizione ribadendo le Parte_1 censure articolate nella fase sommaria, lamentando, quindi, la lesione della libertà sindacale in ragione di una limitazione di essa determinata dal completamento orario presso un istituto diverso da quello di titolarità.
Il Tribunale di Paola ha respinto l'opposizione.
Dopo avere richiamato il disposto dell'art. 22 dello Stat.lav. (secondo cui “Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”) ha ritenuto che
1. il provvedimento datoriale che richiede il preventivo nulla osta dell'O.S. di appartenenza sia solo quello avente carattere definitivo, con esclusione, pertanto, dei provvedimenti di carattere temporaneo;
2. nel caso in esame la lavoratrice eletta rsu non è stata allontanata nemmeno provvisoriamente dalla sede di lavoro in cui era stata eletta, dovendo solo completare il monte ore previsto dal contratto in una sede differente, peraltro per un numero di ore trascurabile (quattro ore settimanali);
3. non è ravvisabile la potenziale perdita di efficacia dell'azione svolta dal dirigente dell'associazione sindacale, atteso che nella fattispecie il completamento del servizio in un'altra sede di lavoro non è idoneo a interrompere il legame tra la lavoratrice e l'ambiente in cui svolge normalmente l'attività sindacale, dal momento che non si ravvisa né il rischio che la dirigente RSU possa non esser più in grado di espletare al meglio le proprie funzioni sindacali, né che sia lasciata scoperta la rappresentanza sindacale nel contesto lavorativo, dal quale non è stata, di fatto, allontanata;
4. delle affermazioni contenute nel ricorso introduttivo, in ordine all'impedimento alla partecipazione alle attività nelle quali dovrà svolgere la propria funzione sindacale, non vi è prova né richiesta di prova, né tanto meno specifica deduzione.
Il sindacato impugna la decisione perché invece sostiene che "l'omessa restituzione integrale Cont del dirigente ... alla sede di provenienza si sostanzia in un impedimento all'esercizio della tipica attività sindacale dell'organizzazione" di appartenenza. Addebita quindi al tribunale di non aver scorto nel comportamento datoriale gli estremi di un comportamento di per sè idoneo a pregiudicare le prerogative del sindacato stesso e, più in particolare, sostiene
Pag. 2 di 4 che qualunque "spostamento fisico del dirigente sindacale dalla sede in cui è stato eletto", indipendentemente dalla definitività dello spostamento stesso, necessiti del preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale. Ciò in quanto è oggettivamente idoneo, anche solo sul piano potenziale, a ledere la libertà e l'attività sindacale, comportando l'allontanamento del dirigente sindacale dai suoi compagni di lavoro e comunque limitando la sua possibilità di svolgimento dell'attività sindacale. Nel richiamare giurisprudenza di merito e di legittimità che conforta tale conclusione (e che addebita al tribunale di aver trascurato), rimarca la contraddittoria condotta dell'amministrazione scolastica che in una vicenda analoga ha assunto determinazioni differenti, disponendo "la restituzione integrale presso il luogo di elezione" della dirigente sindacale interessata.
Ha avanzato istanza di sospensione della sentenza di primo grado.
Nella resistenza del , è stata disattesa l'istanza di inibitoria. Controparte_1
Nelle note di trattazione scritta, l'appellante ha dichiarato la sopraggiunta carenza di interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il si è riportato alle proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1. Ritiene il Collegio che conclusioni rassegnate dall'appellante nelle note equivalgano a rinuncia all'impugnazione, sicchè deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (cfr Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
2. Ciò posto, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio con condanna dell'appellante alle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore indeterminato della controversia e dei parametri dettati dal DM Giustizia n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
di ST con ricorso depositato il 9.6.2023, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 231/2023, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
Pag. 3 di 4 2. condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in € 5.800 oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 592 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
ST con l'avv.to LO POLITO Parte_1
DOMENICO appellante
E
Controparte_1
con
[...]
l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANZARO
Appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Azione per la repressione della condotta antisindacale. Trasferimento del dirigente sindacale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2022 il di ST ha proposto opposizione Pt_1 ai sensi dell'art. 28 St. Lav. avverso il decreto del 01.12.2022 del Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva respinto il ricorso ex art. 28 cit. proposto dal suddetto, che aveva dedotto l'antisindacalità della condotta tenuta dalla convenuta Parte_1 amministrazione per avere quest'ultima trasferito d'ufficio il dirigente R.S.U. Parte_2
senza il preventivo nulla osta del sindacato di appartenenza.
[...] La statuizione di rigetto è stata motivata sul rilievo che il dirigente sindacale non era stato destinatario di alcun trasferimento, posto che il rappresentante sindacale era stato confermato per l'anno scolastico 2022/2023 nella titolarità della cattedra AA25, lingua francese, per n. 14 ore d'insegnamento presso la Scuola Media di Scalea – ove era stata eletta RSU – nonché il completamento del servizio per solo 4 ore presso la Scuola Media ” di Tortora. Per_1
Avverso il citato decreto ha proposto opposizione ribadendo le Parte_1 censure articolate nella fase sommaria, lamentando, quindi, la lesione della libertà sindacale in ragione di una limitazione di essa determinata dal completamento orario presso un istituto diverso da quello di titolarità.
Il Tribunale di Paola ha respinto l'opposizione.
Dopo avere richiamato il disposto dell'art. 22 dello Stat.lav. (secondo cui “Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”) ha ritenuto che
1. il provvedimento datoriale che richiede il preventivo nulla osta dell'O.S. di appartenenza sia solo quello avente carattere definitivo, con esclusione, pertanto, dei provvedimenti di carattere temporaneo;
2. nel caso in esame la lavoratrice eletta rsu non è stata allontanata nemmeno provvisoriamente dalla sede di lavoro in cui era stata eletta, dovendo solo completare il monte ore previsto dal contratto in una sede differente, peraltro per un numero di ore trascurabile (quattro ore settimanali);
3. non è ravvisabile la potenziale perdita di efficacia dell'azione svolta dal dirigente dell'associazione sindacale, atteso che nella fattispecie il completamento del servizio in un'altra sede di lavoro non è idoneo a interrompere il legame tra la lavoratrice e l'ambiente in cui svolge normalmente l'attività sindacale, dal momento che non si ravvisa né il rischio che la dirigente RSU possa non esser più in grado di espletare al meglio le proprie funzioni sindacali, né che sia lasciata scoperta la rappresentanza sindacale nel contesto lavorativo, dal quale non è stata, di fatto, allontanata;
4. delle affermazioni contenute nel ricorso introduttivo, in ordine all'impedimento alla partecipazione alle attività nelle quali dovrà svolgere la propria funzione sindacale, non vi è prova né richiesta di prova, né tanto meno specifica deduzione.
Il sindacato impugna la decisione perché invece sostiene che "l'omessa restituzione integrale Cont del dirigente ... alla sede di provenienza si sostanzia in un impedimento all'esercizio della tipica attività sindacale dell'organizzazione" di appartenenza. Addebita quindi al tribunale di non aver scorto nel comportamento datoriale gli estremi di un comportamento di per sè idoneo a pregiudicare le prerogative del sindacato stesso e, più in particolare, sostiene
Pag. 2 di 4 che qualunque "spostamento fisico del dirigente sindacale dalla sede in cui è stato eletto", indipendentemente dalla definitività dello spostamento stesso, necessiti del preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale. Ciò in quanto è oggettivamente idoneo, anche solo sul piano potenziale, a ledere la libertà e l'attività sindacale, comportando l'allontanamento del dirigente sindacale dai suoi compagni di lavoro e comunque limitando la sua possibilità di svolgimento dell'attività sindacale. Nel richiamare giurisprudenza di merito e di legittimità che conforta tale conclusione (e che addebita al tribunale di aver trascurato), rimarca la contraddittoria condotta dell'amministrazione scolastica che in una vicenda analoga ha assunto determinazioni differenti, disponendo "la restituzione integrale presso il luogo di elezione" della dirigente sindacale interessata.
Ha avanzato istanza di sospensione della sentenza di primo grado.
Nella resistenza del , è stata disattesa l'istanza di inibitoria. Controparte_1
Nelle note di trattazione scritta, l'appellante ha dichiarato la sopraggiunta carenza di interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il si è riportato alle proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1. Ritiene il Collegio che conclusioni rassegnate dall'appellante nelle note equivalgano a rinuncia all'impugnazione, sicchè deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (cfr Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
2. Ciò posto, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio con condanna dell'appellante alle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore indeterminato della controversia e dei parametri dettati dal DM Giustizia n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
di ST con ricorso depositato il 9.6.2023, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 231/2023, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
Pag. 3 di 4 2. condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in € 5.800 oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Dott.ssa Barbara Fatale
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