Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01005/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Iacoboni e Marcella Tombesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-;
-OMISSIS-,
-OMISSIS-;
per l'accertamento ex art. 116 c.p.a.
del diritto della ricorrente di accedere integralmente a tutta la documentazione richiesta con istanza di accesso documentale e civico trasmessa in data 10/7/2025, con conseguente condanna dell'Amministrazione comunale a rilasciare tutta la documentazione in versione integrale, previo annullamento, se occorre, del diniego parziale trasmesso in data 19/8/2025, nonché della nota di conferma del diniego parziale del 5/9/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. UC OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente allega di aver intavolato trattative, con l’impresa appaltatrice -OMISSIS-, per acquisire il subappalto di alcuni lavori nell’ambito del progetto, avviato dal Comune di -OMISSIS-, di realizzazione del parco pubblico di -OMISSIS-.
In particolare il subappalto aveva per oggetto alcuni lavori di stabilizzazione delle scarpate mediante la semina dei c.d. “prati armati”, non previsti nell’originario progetto ma inclusi successivamente attraverso una perizia suppletiva di variante approvata con determinazione dirigenziale del 5/7/2024 n. 2567.
Nel corso delle trattative, tuttavia, l’appaltatore informava il Comune che non era possibile eseguire detta lavorazione suppletiva per difficoltà imputabili alla ricorrente individuata come possibile subappaltatrice. Il Comune ne prendeva atto e, per rispettare il termine ultimo dei lavori fissato al 31/3/2026 (essendo finanziati con fondi PNRR), individuava soluzioni alternative (cfr. nota Comune di -OMISSIS- 24/4/2025 prot. 34221).
Ritenendo di essere stata ingiustamente accusata dalla ditta appaltatrice, perdendo così una opportunità di lavoro, la ricorrente inoltrava una prima istanza di accesso del 26/5/2025 per acquisire la seguente documentazione ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 241/1990:
- determina dirigenziale n. 2567 del 5/7/2024;
- lettera della società -OMISSIS- del 13/2/2025 richiamata nello stesso provvedimento;
- copia dello studio di valutazione geomorfologica sulla stabilità del versante, a una distanza di oltre un anno dalla esecuzione delle rampe del camminamento;
- copia dello studio botanico-vegetazionale che tenesse conto del fatto che le scarpate risultano in gran parte già inerbite con essenze vegetative autoctone nate spontaneamente, al fine di individuare essenze vegetali capaci di attecchire nell’arco di pochi mesi” di cui non vengono forniti gli estremi ma che avrebbero determinato l’alternativa ai prati armati;
- determina dirigenziale che avrebbe modificato quella del 5/7/2024;
- nota prot. 23823 del 15/3/2024 redatta dalla “(…) stessa Amministrazione titolare del finanziamento”;
- qualsiasi altro documento e/o atto e/o parere non conosciuto ovvero indicato nel provvedimento, con particolare riferimento alle presunte richieste concernenti le “(…) le certificazioni inerenti la lavorazione da eseguire” in oggetto ma che è stato acquisito agli atti ed ha formato parte integrante del procedimento oggetto della presente istanza di accesso.
Questa istanza veniva tuttavia respinta con provvedimento del 23/6/2025 prot. n. 54833 per omessa indicazione di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Veniva quindi presentata una nuova istanza del 10/7/2025 invocando, questa volta, anche l’accesso civico semplice e generalizzato ex art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013, spiegando comunque meglio quale era l’interesse all’accesso documentale, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, per tutelare la posizione soggettiva della ricorrente, intenzionata ad intraprendere un’azione risarcitoria nei confronti dell’appaltatore (poi invitato, nel corso del giudizio, al tentativo di negoziazione assistita ex art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014). In questa seconda istanza si ampliava anche l’oggetto dell’accesso, ora rivolto ad acquisire i seguenti atti:
- copia della determina dirigenziale del Comune di -OMISSIS-n. 2567 del 5/7/2024 di approvazione della prima variante suppletiva ai lavori;
- copia dell’atto di sottomissione della variante suppletiva firmato dalla società -OMISSIS- s.r.l.;
- copia della comunicazione della società -OMISSIS- s.r.l. inviata al Comune di -OMISSIS-in data 13/2/2025;
- copia dello “e studio di valutazione geomorfologica sulla stabilità del versante, a una distanza di oltre un anno dalla esecuzione delle rampe del camminamento” condotto su incarico del Comune di -OMISSIS-;
- copia dello “studio botanico-vegetazionale che tenesse conto del fatto che le scarpate risultano in gran parte già inerbite con essenze vegetative autoctone nate spontaneamente, al fine di individuare essenze vegetali capaci di attecchire nell’arco di pochi mesi”, condotto su incarico del Comune di -OMISSIS-;
- copia del progetto esecutivo originario posto a base di gara;
- copia della determina dirigenziale del Comune di -OMISSIS-, di estremi ignoti, che avrebbe modificato la precedente determina n. 2567 del 5/7/2024 e approvato una ulteriore variante in corso d’opera ai lavori;
- copia della nota prot. 23823 del 15/3/2024 redatta dalla “(…) stessa Amministrazione Titolare del finanziamento”;
- copia di qualsiasi altro documento e/o atto e/o parere, indicato nei precedenti documenti, che faccia riferimento alle presunte richieste concernenti “le certificazioni inerenti le lavorazione da eseguire” in oggetto.
- copia degli scambi di corrispondenza (inclusi quelli non protocollati) tra Comune, progettista, DL, RUP, appaltatore e Prati Armati relativi all’appalto in oggetto e inerenti alle lavorazioni “prati armati”;
- copia degli impegni di spesa relativi agli importi stanziati per gli incarichi professionali affidati al geologo e all’agronomo sia in vista della predisposizione della variante che ha introdotto i “prati armati”, sia in occasione della ulteriore variante (di estremi ignoti) che ha eliminato tali lavorazioni.
Con provvedimento del 19/8/2025 prot. 73397 questa seconda istanza veniva parzialmente accolta (limitatamente alle determinazioni dirigenziali n. 2567/2024 di approvazione della prima variante suppletiva ai lavori, n. 934/2025 di affidamento del servizio di valutazione geomorfologica dell’area, n. 1379/2025 di affidamento del servizio di studio botanico e collaborazione nella direzione lavori), mentre veniva confermato il precedente diniego per gli altri documenti anche considerando le opposizioni dei controinteressati “medio tempore” acquisite. Si informava, infine, che la determina di approvazione dell'ulteriore perizia di variante, in corso di assunzione, sarebbe stata tempestivamente pubblicata all'albo pretorio all'atto della relativa adozione.
Il diniego parziale veniva confermato con provvedimento del 5/9/2025 prot. 78260 a seguito di richiesta di riesame inoltrata dalla ricorrente.
Si è costituito, per resistere al gravame, il solo Comune di -OMISSIS-.
2. Va trattata preliminarmente l’eccezione in rito dedotta dall’amministrazione resistente secondo cui il ricorso è inammissibile per omessa tempestiva impugnazione del primo diniego del 23/6/2025 prot. 54833.
L’eccezione è infondata.
Al riguardo sarebbe sufficiente osservare che con il provvedimento ultimo del 5/9/2025 il Comune ha rivalutato, nel merito, l’intera questione, analizzata provvedimento per provvedimento di cui residuava l’ostensione. Non si è trattato quindi di mera conferma.
Va inoltre osservato che il primo diniego si limitava ad opporre l’incompletezza della domanda con riguardo all’indicazione del concreto interesse all’accesso, poi meglio chiarito con la seconda istanza che invocava anche l’accesso civico ed ampliava gli atti richiesti.
La prima istanza e il primo diniego dovevano intendersi quindi del tutto superati.
3. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Anche senza voler distinguere analiticamente, documento per documento, i limiti e le possibilità dell’accesso civico ex D.Lgs. n. 33/2013 e dell’accesso documentale ex Legge n. 241/1990, al Collegio pare comunque innegabile che la ricorrente vanti una posizione differenziata e qualificata ad ottenere l’accesso richiesto per ragioni difensive, ritenendo di essere stata ingiustamente incolpata, dall’appaltatore, della necessità di abbandonare i lavori di variante che contemplava i c.d. “prati armati”, perdendo così un’opportunità di profitto.
Ovviamente non spetta al Comune di -OMISSIS- e neanche a questo Tribunale, entrare nel merito della fondatezza dell’azione risarcitoria che la ricorrente vorrebbe intraprendere, essendo rimessa alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Le opposizioni dei controinteressati, peraltro neppure costituiti in giudizio per difendere la loro posizione ostativa, risultano essere state formulate in modo piuttosto generico poiché non è dato effettivamente comprendere quali siano le concrete esigenze di segretare tutte o alcune informazioni contenute nella corrispondenza che la ricorrente intende visionare. Allo stesso modo non è dato effettivamente comprendere quali siano le informazioni capaci di compromettere interessi economici e commerciali dell’appaltatore o del D.L.
In difetto di queste precisazioni, il Comune non aveva quindi elementi sufficienti per negare l’accesso motivato come già detto.
Va altresì ricordato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentt., 25/9/2020, nn. 19, 20 e 21), ha enunciato il principio secondo cui “l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.”, così chiarendo il rapporto tra i due istituti nel senso della loro complementarietà, anziché nel senso dell’incompatibilità e reciproca esclusione.
4. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative e considerata anche la particolarità della vicenda. Il contributo unificato segue invece la regola della soccombenza e va posto a carico del Comune di -OMISSIS-.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto:
- annulla i provvedimenti di diniego del 19/8/2025 e 5/9/2025;
- dispone che il Comune di -OMISSIS- consenta l’accesso entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza. Per eventuali documenti non esistenti o non ancora formati dovrà essere rilasciata apposita attestazione.
Spese compensate salva la ripetizione del contributo unificato.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON Anastasi, Presidente
UC OR, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC OR | ON Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.