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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5064/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5064/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI Parte_1 C.F._1 AN elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAMBERINI AN
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEYLA Controparte_1 C.F._2 AN, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DEYLA AN
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 09/04/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Casalecchio di Reno (BO), il 10.06.2017 – atto n. 24, Parte I, anno 2017.
Rilevato che dalla loro unione è nato un figlio: (nato a [...], il [...]) Per_1 considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (07.11.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e nato in [...] – Romania, il 09.09.1992) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Casalecchio di Reno (BO), il 10.06.2017 – atto n. 24, Parte I, anno 2017
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalecchio di Reno (Bo) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente dello stesso e residenza fissata presso e con la madre nell'abitazione di Casalecchio di Reno (Bo), via Guerrini, 10, di cui la signora ha l'usufrutto. Parte_1
Il signor ha già lasciato la casa familiare e ha temporaneamente trasferito altrove il CP_1 proprio domicilio e si accinge a trasferire anche la residenza, entro il 31 marzo 2025 e ciò in accordo con la signora Parte_1
- assegnazione della casa familiare alla signora Parte_1
- Gli indirizzi educativi e di istruzione del figlio, nonché le scelte relative alla salute saranno assunti di comune accordo tra i genitori. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del minore, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
- Eventuali futuri ed ulteriori trasferimenti di residenza dei genitori in comuni diversi da quello di residenza e comunque in aree/comuni limitrofi ad esso, dovranno essere concordati tra i genitori. Ciò per consentire al figlio la continuità scolastica e la loro gestione da parte di entrambi i genitori.
- Tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore:
- Per quanto riguarda i rapporti con il minore, per tre fine settimana al mese, visto che la signora lavora il pomeriggio e la sera, il padre potrà tenere il figlio dalle 18.00 del venerdì e la madre andrà a riprenderlo la domenica sera;
questo per tre fine settimana, uno – quello che la signora ha di riposo – il minore lo trascorrerà con la mamma.
- durante la settimana lavorativa, il cui fine settimana il minore lo trascorrerà con la mamma, in base ai turni di lavoro della signora e altresì in base ai turni lavorativi del signore Parte_1
, un giorno durante la settimana lavorativa, da definirsi di volta in volta in base alle CP_1 esigenze lavorative di entrambi, ella prenderà il figlio all'uscita di scuola, il padre lo prenderà da casa della madre tra le 18 e le 18.30 e lo terrà per il pernottamento, poi l'indomani la madre lo andrà a prendere per portarlo a scuola.
- vacanze scolastiche estive: ogni genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive e ne sosterrà direttamente i relativi costi. I suddetti periodi di vacanze estive da effettuarsi con i figli saranno dai genitori concordati entro il mese di aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
- vacanze scolastiche natalizie: dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; periodi da concordare tra i genitori entro il mese di ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
- vacanze scolastiche pasquali: il minore trascorrerà un anno le vacanze con la madre e l'anno successivo con il padre;
in caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
Fermo in ogni caso quanto sopra stabilito, sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze del minore
- I viaggi all'estero del minore con un genitore necessitano dell'autorizzazione da parte dell'altro. Il genitore accompagnatore sosterrà tutte le spese per i suddetti viaggi e dovrà fornire all'altro, nel richiedergli l'autorizzazione, tutte le informazioni sull'indirizzo di dimora del figlio, sulle modalità per contattarlo e quanto utile e necessario a rassicurare l'altro genitore;
- Il signor corrisponderà alla moglie la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) CP_1 quale contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio minore, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge;
- le spese straordinarie che, secondo il Protocollo di Bologna, non sono da concordare (spese sanitarie e scolastiche) saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- L'assegno unico/universale sarà percepito dalla signora Parte_1
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti pagamenti, trasferimenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente;
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12.11.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5064/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI Parte_1 C.F._1 AN elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAMBERINI AN
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEYLA Controparte_1 C.F._2 AN, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DEYLA AN
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 09/04/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Casalecchio di Reno (BO), il 10.06.2017 – atto n. 24, Parte I, anno 2017.
Rilevato che dalla loro unione è nato un figlio: (nato a [...], il [...]) Per_1 considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (07.11.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e nato in [...] – Romania, il 09.09.1992) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Casalecchio di Reno (BO), il 10.06.2017 – atto n. 24, Parte I, anno 2017
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalecchio di Reno (Bo) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente dello stesso e residenza fissata presso e con la madre nell'abitazione di Casalecchio di Reno (Bo), via Guerrini, 10, di cui la signora ha l'usufrutto. Parte_1
Il signor ha già lasciato la casa familiare e ha temporaneamente trasferito altrove il CP_1 proprio domicilio e si accinge a trasferire anche la residenza, entro il 31 marzo 2025 e ciò in accordo con la signora Parte_1
- assegnazione della casa familiare alla signora Parte_1
- Gli indirizzi educativi e di istruzione del figlio, nonché le scelte relative alla salute saranno assunti di comune accordo tra i genitori. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del minore, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
- Eventuali futuri ed ulteriori trasferimenti di residenza dei genitori in comuni diversi da quello di residenza e comunque in aree/comuni limitrofi ad esso, dovranno essere concordati tra i genitori. Ciò per consentire al figlio la continuità scolastica e la loro gestione da parte di entrambi i genitori.
- Tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore:
- Per quanto riguarda i rapporti con il minore, per tre fine settimana al mese, visto che la signora lavora il pomeriggio e la sera, il padre potrà tenere il figlio dalle 18.00 del venerdì e la madre andrà a riprenderlo la domenica sera;
questo per tre fine settimana, uno – quello che la signora ha di riposo – il minore lo trascorrerà con la mamma.
- durante la settimana lavorativa, il cui fine settimana il minore lo trascorrerà con la mamma, in base ai turni di lavoro della signora e altresì in base ai turni lavorativi del signore Parte_1
, un giorno durante la settimana lavorativa, da definirsi di volta in volta in base alle CP_1 esigenze lavorative di entrambi, ella prenderà il figlio all'uscita di scuola, il padre lo prenderà da casa della madre tra le 18 e le 18.30 e lo terrà per il pernottamento, poi l'indomani la madre lo andrà a prendere per portarlo a scuola.
- vacanze scolastiche estive: ogni genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive e ne sosterrà direttamente i relativi costi. I suddetti periodi di vacanze estive da effettuarsi con i figli saranno dai genitori concordati entro il mese di aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
- vacanze scolastiche natalizie: dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; periodi da concordare tra i genitori entro il mese di ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
- vacanze scolastiche pasquali: il minore trascorrerà un anno le vacanze con la madre e l'anno successivo con il padre;
in caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
Fermo in ogni caso quanto sopra stabilito, sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze del minore
- I viaggi all'estero del minore con un genitore necessitano dell'autorizzazione da parte dell'altro. Il genitore accompagnatore sosterrà tutte le spese per i suddetti viaggi e dovrà fornire all'altro, nel richiedergli l'autorizzazione, tutte le informazioni sull'indirizzo di dimora del figlio, sulle modalità per contattarlo e quanto utile e necessario a rassicurare l'altro genitore;
- Il signor corrisponderà alla moglie la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) CP_1 quale contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio minore, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge;
- le spese straordinarie che, secondo il Protocollo di Bologna, non sono da concordare (spese sanitarie e scolastiche) saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- L'assegno unico/universale sarà percepito dalla signora Parte_1
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti pagamenti, trasferimenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente;
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12.11.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla