CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1438/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2727/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1247/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005233166 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina avverso un avviso di intimazione di pagamento deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento), l'intervenuta prescrizione dei crediti e vizi di motivazione dell'atto.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – IS, eccependo la regolare notifica delle cartelle, la definitività delle stesse per mancata impugnazione nei termini e la non maturata prescrizione, stante la presenza di plurimi atti interruttivi.
Con sentenza di primo grado la Corte accoglieva il ricorso, riteneva non provata l'interruzione della prescrizione, annullava l'intimazione e condannava ER alle spese.
Avverso tale decisione proponeva appello Agenzia delle Entrate – IS, chiedendone la riforma.
Resistente_1 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 20.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti. Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Risulta documentalmente provato che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate.
Le stesse non sono state impugnate nei termini di legge. Pertanto, sono divenute definitive.
Ed è noto che solo la mancata notificazione degli atti presupposti ne consente l'impugnazione unitamente all'atto consequenziale.
Poiché la notifica è dimostrata, ogni censura sulle cartelle risulta tardiva e inammissibile.
Alla luce della notifica delle cartelle e delle sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale
Covid, nessuna prescrizione risulta maturata.
Va ora rilevato che nel ricorso introduttivo di primo grado il contribuente ha fondato la propria difesa sull'omessa notifica degli atti presupposti.
Successivamente ER ha prodotto documentazione comprovante la ritualità delle notifiche.
Nonostante ciò il contribuente non ha proposto motivi aggiunti. Non ha contestato in modo specifico la validità delle notifiche.
Ed invece, quando l'Amministrazione produce in giudizio la prova della notifica degli atti presupposti, il contribuente ha l'onere di proporre motivi aggiunti per contestarne la ritualità. In difetto, la censura deve ritenersi superata (cfr. Cass. 16797/2025).
Nel caso di specie tale onere non è stato assolto.
I crediti risultano, pertanto, esigibili.
Parte ricorrente ha poi lamentato l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per asserito difetto assoluto di motivazione, con conseguente violazione del diritto di difesa.
La censura non merita accoglimento.
Sul punto si noti che “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”
(Cass. 28689/2018).
Nel caso di specie l'intimazione di pagamento impugnata contiene i riferimenti essenziali. E non occorre che le cartelle vengano allegate alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi.
Parimenti infondata è la censura concernente l'asserita illegittimità degli interessi e la mancata indicazione del relativo criterio di calcolo.
In materia di riscossione coattiva, il regime degli interessi è integralmente disciplinato dalla legge e da provvedimenti generali di determinazione del tasso, che risultano conoscibili dal contribuente e non richiedono specifica esplicitazione analitica in ciascun atto.
Peraltro, in linea con Cass., sez. un., 22281/2022, ha precisato Cass. 28742/2023 che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.
Infine, non può essere condivisa la deduzione secondo cui sanzioni e interessi sarebbero prescritti in via autonoma rispetto al tributo.
In presenza di cartelle regolarmente notificate e divenute definitive per mancata impugnazione, le relative componenti accessorie seguono la sorte del credito principale, salvo specifiche previsioni normative che nel caso concreto non risultano applicabili.
Inoltre, la riscossione è stata preceduta da atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, con conseguente rinnovazione dello stesso, sicché non può ritenersi maturata alcuna estinzione del diritto alla riscossione.
Ne deriva che la pretesa relativa a sanzioni e interessi deve ritenersi pienamente esigibile.
In conclusione, la sentenza impugnata va riformata.
In considerazione della produzione di documenti in appello, si dispone la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2727/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1247/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005233166 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina avverso un avviso di intimazione di pagamento deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento), l'intervenuta prescrizione dei crediti e vizi di motivazione dell'atto.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – IS, eccependo la regolare notifica delle cartelle, la definitività delle stesse per mancata impugnazione nei termini e la non maturata prescrizione, stante la presenza di plurimi atti interruttivi.
Con sentenza di primo grado la Corte accoglieva il ricorso, riteneva non provata l'interruzione della prescrizione, annullava l'intimazione e condannava ER alle spese.
Avverso tale decisione proponeva appello Agenzia delle Entrate – IS, chiedendone la riforma.
Resistente_1 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 20.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti. Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Risulta documentalmente provato che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate.
Le stesse non sono state impugnate nei termini di legge. Pertanto, sono divenute definitive.
Ed è noto che solo la mancata notificazione degli atti presupposti ne consente l'impugnazione unitamente all'atto consequenziale.
Poiché la notifica è dimostrata, ogni censura sulle cartelle risulta tardiva e inammissibile.
Alla luce della notifica delle cartelle e delle sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale
Covid, nessuna prescrizione risulta maturata.
Va ora rilevato che nel ricorso introduttivo di primo grado il contribuente ha fondato la propria difesa sull'omessa notifica degli atti presupposti.
Successivamente ER ha prodotto documentazione comprovante la ritualità delle notifiche.
Nonostante ciò il contribuente non ha proposto motivi aggiunti. Non ha contestato in modo specifico la validità delle notifiche.
Ed invece, quando l'Amministrazione produce in giudizio la prova della notifica degli atti presupposti, il contribuente ha l'onere di proporre motivi aggiunti per contestarne la ritualità. In difetto, la censura deve ritenersi superata (cfr. Cass. 16797/2025).
Nel caso di specie tale onere non è stato assolto.
I crediti risultano, pertanto, esigibili.
Parte ricorrente ha poi lamentato l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per asserito difetto assoluto di motivazione, con conseguente violazione del diritto di difesa.
La censura non merita accoglimento.
Sul punto si noti che “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”
(Cass. 28689/2018).
Nel caso di specie l'intimazione di pagamento impugnata contiene i riferimenti essenziali. E non occorre che le cartelle vengano allegate alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi.
Parimenti infondata è la censura concernente l'asserita illegittimità degli interessi e la mancata indicazione del relativo criterio di calcolo.
In materia di riscossione coattiva, il regime degli interessi è integralmente disciplinato dalla legge e da provvedimenti generali di determinazione del tasso, che risultano conoscibili dal contribuente e non richiedono specifica esplicitazione analitica in ciascun atto.
Peraltro, in linea con Cass., sez. un., 22281/2022, ha precisato Cass. 28742/2023 che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.
Infine, non può essere condivisa la deduzione secondo cui sanzioni e interessi sarebbero prescritti in via autonoma rispetto al tributo.
In presenza di cartelle regolarmente notificate e divenute definitive per mancata impugnazione, le relative componenti accessorie seguono la sorte del credito principale, salvo specifiche previsioni normative che nel caso concreto non risultano applicabili.
Inoltre, la riscossione è stata preceduta da atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, con conseguente rinnovazione dello stesso, sicché non può ritenersi maturata alcuna estinzione del diritto alla riscossione.
Ne deriva che la pretesa relativa a sanzioni e interessi deve ritenersi pienamente esigibile.
In conclusione, la sentenza impugnata va riformata.
In considerazione della produzione di documenti in appello, si dispone la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente