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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RG 523/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 14/7/2021 da
, Parte_1
P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Filippo Doni e domicilio eletto presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Dorsoduro, 3500/D, 6 Parte appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Alice Dall'Antonia, (c.f. elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio in Follina (TV), via Padre Mila Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 30/2021 resa dal Tribunale di Treviso in data 14.01.2021 e non notificata
In punto: opposizione ad avviso di addebito
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi l ' inammissibilità del ricorso di prime cure R.G. 20/2018 (oltre che del ricorso RG 289/18); NEL MERITO: in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi gli avversi ricorsi di primo grado riuniti. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: ove l'avviso di addebito venisse annullato per ragioni formali, condannarsi parte ricorrente in primo grado al pagamento delle somme in esso portate, con accessori ed interessi. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA (…)
1 Per parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dall Pt_1 confermando la sentenza n. 30 del 2021 pubblicata il 14.01.2021 del Giudice del Lavoro del Tr di Treviso, Dott. Massimo Galli, relativa al giudizio R.G. n° 20/2018 (riunito con R.G. 289/2018), impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario per spese generali IVA e C.P.A., come per legge.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso si pronunciava in merito all'opposizione proposta, con due distinti ricorsi poi riuniti in unico giudizio, da in danno di Parte_2 Pt_1 avverso una diffida di pagamento (rubricata al n. 20/2018 rg) ed al conseguente avviso di addebito (rubricata al n. 289/2018 rg).
1.1 Nello specifico, il giudice di prime cure accoglieva l'eccezione preliminare inerente alla non tempestività del secondo ricorso (R.G. 289/2018): quest'ultimo, infatti, era stato depositato il 28/2/2018, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, perfezionatasi il 13/1/2018; pertanto, il ricorso veniva dichiarato inammissibile (statuizione non oggetto di impugnazione da parte di alcuna delle parti).
1.2 Il primo ricorso (R.G. 20/2018), riguardante l'accertamento dell'inesistenza del credito contributivo preteso dall' veniva invece Pt_1 accolto.
Il primo giudice evidenziava infatti come il rapporto di lavoro della sig.ra (dipendente dell'odierna appellata) fosse stato oggetto di Controparte_2 trasformazione a tempo indeterminato mediante apposita lettera, datata 20/12/2012, in cui veniva indicato il 31/12/2012 quale data di inizio del rapporto trasformato (da rapporto di lavoro a termine a rapporto di lavoro a tempo indeterminato). Precisava inoltre il giudice di prime cure l'irrilevanza dell'indicazione, nella comunicazione Unilav, dell'1/1/2013 quale data di decorrenza del rapporto trasformato, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 114, Legge 190/2014 che legava la possibilità di percepire gli sgravi contributivi previsti all'assunzione del lavoratore e non alla sua comunicazione
[ciò sul presupposto che tale norma accordava/accorda importanti sgravi contributivi <ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità>>]. Tesi sostenuta da era invece che, Pt_1 come risultava dalla comunicazione effettuata dalla datrice di lavoro ad esso
2 Ente previdenziale, l'assunzione si fosse perfezionata e fosse quindi produttiva di effetti dal primo giorno dell'anno 2013.
Pertanto, il giudice trevigiano non riconosceva all'Istituto il diritto al recupero contributivo azionato con l'avviso di addebito.
1.3 Le spese di lite seguivano la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva due motivi d'appello l' con atto Pt_1 depositato in data 14/7/2021.
2.1 Con il primo motivo d'appello l'istituto censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva riconosciuto il mancato rispetto del termine decadenziale di quaranta giorni per presentare l'opposizione all'avviso di addebito.
L'Ente evidenziava infatti come l'avviso di addebito fosse stato notificato il 13.01.2018, mentre il ricorso in opposizione risultava datato 28.02.2018; pertanto, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso. A supporto richiamava l'articolo 24 comma 5 del d.lgs. 46/1999 e la sentenza 4506/2007 della Corte di Cassazione, in base alla quale veniva riconosciuta perentorietà al termine in questione. In aggiunta a ciò, l'istituto precisava come, una volta decorsa tale scadenza, il debitore non potesse più contestare nel merito la pretesa, ma esclusivamente presentare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., al fine di far valere fatti verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento.
Nel caso di specie, essendo trascorsi, secondo l'Ente, i quaranta giorni dalla notifica, per controparte non sarebbe più contestabile il credito vantato dall'istituto e, pertanto, risulterebbe inammissibile qualsiasi ulteriore esame nel merito della questione dedotta in giudizio.
All'opposto, secondo l' il primo giudice avrebbe dovuto considerare Pt_1 inammissibile per carenza di interesse ad agire l'azione di accertamento del credito: quest'ultima, infatti, non sarebbe stata esperibile in quanto il provvedimento da impugnare sarebbe stato privo del carattere della definitività; inoltre, l'opposizione sarebbe stata finalizzata a contestare un mero atto endoprocedimentale, la richiesta di agevolazione contributiva ex art. 8 legge 223/1991, e non un atto di riscossione dell'istituto; a sostegno richiamava la sentenza 18511/2017 della Corte di Cassazione.
3 2.2 Con il secondo motivo d'appello l' contestava la sentenza nella parte Pt_1 in cui riteneva che il presupposto di fatto necessario al godimento dei benefici contributivi fosse la data di stipulazione del contratto e non la comunicazione telematica di assunzione.
Il primo giudice, secondo l'appellante, avrebbe errato in quanto il contratto di assunzione non ha data certa opponibile a terzi, a differenza della comunicazione Unilav indirizzata al ministero del lavoro;
in quest'ultima, infatti, la trasformazione a tempo indeterminato del contratto della sig.ra decorreva dal 1.1.2013, determinando così la perdita dei benefici CP_2 contributivi ex art. 8 legge 223/1991.
3. Si costituiva ritualmente Controparte_1
, che contestava le difese avverse e instava per la conferma
[...] della sentenza di primo grado.
3.1 Preliminarmente, la cooperativa richiamava l'articolo 24 comma 3 del d.lgs. 46/1999, in cui il legislatore aveva previsto la preclusione, per l' di Pt_1 procedere all'iscrizione a ruolo dei contributi in caso di impugnazione dell'accertamento; in particolare, secondo la società, tale previsione sarebbe efficace sia in caso di ricorso amministrativo, sia in caso di ricorso giudiziale in prevenzione. In aggiunta a ciò, osservava come le sentenze di legittimità richiamate dall'istituto non fossero attinenti al giudizio, in quanto riferite a ipotesi di opposizione di merito presentata oltre i termini, senza alcuna precedente contestazione giudiziale.
Nel caso di specie, la cooperativa evidenziava come fosse già in corso un giudizio con cui contestava il merito e la fondatezza della pretesa contributiva: la società aveva, infatti, presentato dapprima un ricorso amministrativo all' (28.06.2017) e, successivamente, un'azione giudiziaria di Pt_1 accertamento negativo (05.01.2018); pertanto, in ragione di ciò non era stata presentata l'opposizione avverso la cartella esattoriale, ritenuta superflua e ridondante. A sostegno richiamava la sentenza 16203/2008 della Corte di Cassazione
3.2 Nel merito, la cooperativa ribadiva la sussistenza del proprio interesse ad agire in ragione dell'incertezza sull'esistenza di un proprio diritto, ovvero la possibilità o meno di beneficiare dell'esonero contributivo ex art. 8 legge
4 223/1991; in più, l'appellata precisava che l'azione di accertamento era stata esperita in ragione di uno stato di incertezza concreto e attuale.
3.3 Quanto al secondo motivo d'appello, la società sosteneva la correttezza della sentenza del primo giudice in ragione del contenuto della trasformazione contrattuale disposta, in cui veniva precisato che il contratto della sig.ra
“scadente il 31.12.2012 sarà trasformato in pari data in rapporto di lavoro a CP_2 tempo indeterminato”.
Oltre a ciò, ribadiva l'irrilevanza delle comunicazioni Unilav e richiamava a tale scopo il messaggio 2554/2016, in cui veniva chiarita dall'istituto Pt_1 stesso l'irrilevanza della comunicazione.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 12/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 8/2/2024 e al 20/3/2025, in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
*
5. L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto con quanto da ciò consegue in punto liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio.
6. Deve essere premesso come, vertendosi in materia di sgravi contributivi (quindi di eccezione ad una regola generalmente valevole erga omnes) competa al contribuente la prova di trovarsi nelle condizioni di beneficiare del vantaggio sotteso alla regola eccezionale.
È pertanto, nel caso di specie, certamente la parte appellata a dover provare di avere assunto la dipendente ( nel corso dell'anno 2012 Controparte_2 atteso che solo una simile assunzione, perfezionatasi nell'anno 2012, è in grado di assicurare a il Controparte_1 beneficio contributivo richiesto così come previsto dall'art. 1, co. 114, Legge 190/2014. A tal proposito si veda, tra le tante, Cass. civ. n. 18160/2018, a mente della quale <In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero>>.
6.1. Posto quanto sopra, rileva il Collegio come dato certo – ed incontroverso
- è che il rapporto di lavoro a tempo determinato tra
[...]
e la dipendente aveva quale Controparte_1 Controparte_2 ultimo giorno di efficacia il 31/12/2012 e che la datrice di lavoro ha, a ben vedere in coerenza con il termine risultante dal contratto di lavoro individuale,
5 comunicato ad [la comunicazione è del 20/10/2012] che l'assunzione a Pt_1 tempo indeterminato avrebbe prodotto i propri effetti dall'1/1/2013.
Dato parimenti assodato è che Controparte_1
ha offerto in primo grado ed offre oggi, in appello, prova
[...] documentale dell'instaurazione del rapporto in data 31/12/2012 a mezzo di una lettera consegnata alla lavoratrice del seguente tenore:
6.2. Deve ora essere osservato come, in effetti, in primo grado di giudizio, non avesse sollevato in termini espliciti questioni di data certa, ai sensi Pt_1 dell'art. 2704 cc1. Questione non sollevata in termini espliciti da che, Pt_1 tuttavia, aveva nel precedente grado esposto le proprie tesi alla luce della sola documentazione ritenuta ad essa opponibile;
vale a dire le comunicazioni di trasformazione del rapporto che indicano quale data di assunzione/decorrenza degli effetti dell'assunzione, la data dell'1/1/2013 e non quella del 31/12/2012.
Ad ogni modo solleva esplicitamente questione ai sensi dell'art. 2704 cc. Pt_1 nel presente grado di appello.
6.3. La suddetta eccezione, evidentemente assorbente alla luce di quanto sopra detto in merito all'onere della prova, non può dirsi tardiva e, come tale, inammissibile.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità afferma che <La mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il
6 contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.>> [Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 6 ottobre 2023, n. 28144]. In particolare la Corte, dal cui insegnamento questo Collegio non ha motivo di discostarsi, chiarisce come la mancanza di data certa possa essere rilevata d'ufficio pure dal giudice d'appello ciò conseguentemente legittimando le parti del giudizio (d'appello) a sollevare direttamente la questione per la prima volta in sede di gravame
[<trattandosi di eccezione in senso lato, deve considerarsi escluso che la sua proposizione sia preclusa dalla mancata contestazione, il cui onere riguarda i fatti e non i documenti e non impedisce il rilievo di fatti impeditivi che emergono dal materiale probatorio acquisito: il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello [il sottolineato è dello scrivente, n.d.r.], dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass., Sez. Un., 7/05/2013, n. 10531)>>. Cosi pure, di recente, cass. civ. 28144/2023, secondo la quale < La mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.>>; ed inoltre, quale precedente fondante la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione, Cass. civ. ss.uu. 4213/2013, secondo la quale < La mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice, e la rilevazione d'ufficio dell'eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all'effettuazione di detto adempimento>>.
6.4. Quanto sopra, in assenza di ulteriori dati probatori, che parte appellata non offre, al fine di ricostruire la decorrenza del contratto di lavoro sottoscritto tra sè e la dipendente non consente di Controparte_2 affermare come integrata la circostanza di fatto (assunzione intervenuta nel corso dell'anno 2012) che avrebbe consentito a
[...]
di godere del beneficio contributivo negatogli Controparte_1 da ed in relazione al cui recupero è stato emesso l'avviso di addebito n. Pt_1
41320180000001092000 tardivamente opposto.
6.5. Deve quindi essere necessariamente accolto, in quanto fondato, il secondo ed assorbente, motivo di appello.
7 7. Parimenti fondato è il primo motivo di appello atteso che, pur pacifico che la formazione del ruolo è posteriore al ricorso promosso in sede amministrativa da , è Controparte_1 anche vero – essendo il dato assolutamente incontroverso tra le parti – che l'opposizione al sopra menzionato avviso di addebito è stata promossa successivamente allo spirare del termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 3 DLgs. 46/1999 decorrenti dalla notifica dell'avviso stesso.
Avrebbe infatti dovuto Controparte_1 proporre l'eccezione ai sensi dell'art. 24, co. 3 DLgs 46/1999 in tempestivo giudizio di opposizione avverso avviso di addebito, di modo che, in assenza di una simile tempestiva opposizione, ben poteva dirsi, come oggi si può affermare, consolidato il credito portato dall'avviso e, conseguentemente, non più giustificata la trattazione della domanda proposta nell'ambito del giudizio rubricato al n. 20/2018 rg Trib. Treviso.
8. L'appello deve, per quanto sopra, essere accolto e conseguentemente rigettate le domande proposte da Controparte_1
in primo grado innanzi al giudice del lavoro di Treviso.
[...]
9. Quanto alle spese di giudizio (del primo e del secondo grado) le stesse non possono che essere poste a carico della parte soccombente ed essere liquidate, in base a valori medi di scaglione, in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza appellata rigetta i ricorsi, riuniti in primo grado, proposti dalla parte appellata in opposizione ad avviso di addebito n. 41320180000001092000 ed a presupposta diffida di pagamento;
- condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellante a tale titolo liquidando, quanto al primo grado di giudizio, la complessiva somma di € 1.769,00 e, quanto al secondo grado di giudizio, la complessiva somma di € 1.923,00, il tutto oltre a spese generali e accessori di legge ove dovuti.
Venezia, 20 marzo 2025.
Il Presidente
8 Paolo Talamo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione [2703] non è certa [2787, 3] e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici
[2699] o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento(1). La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata [1992] può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova
[1195, 1199](2).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 14/7/2021 da
, Parte_1
P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Filippo Doni e domicilio eletto presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Dorsoduro, 3500/D, 6 Parte appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Alice Dall'Antonia, (c.f. elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio in Follina (TV), via Padre Mila Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 30/2021 resa dal Tribunale di Treviso in data 14.01.2021 e non notificata
In punto: opposizione ad avviso di addebito
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi l ' inammissibilità del ricorso di prime cure R.G. 20/2018 (oltre che del ricorso RG 289/18); NEL MERITO: in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi gli avversi ricorsi di primo grado riuniti. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: ove l'avviso di addebito venisse annullato per ragioni formali, condannarsi parte ricorrente in primo grado al pagamento delle somme in esso portate, con accessori ed interessi. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA (…)
1 Per parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dall Pt_1 confermando la sentenza n. 30 del 2021 pubblicata il 14.01.2021 del Giudice del Lavoro del Tr di Treviso, Dott. Massimo Galli, relativa al giudizio R.G. n° 20/2018 (riunito con R.G. 289/2018), impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario per spese generali IVA e C.P.A., come per legge.
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso si pronunciava in merito all'opposizione proposta, con due distinti ricorsi poi riuniti in unico giudizio, da in danno di Parte_2 Pt_1 avverso una diffida di pagamento (rubricata al n. 20/2018 rg) ed al conseguente avviso di addebito (rubricata al n. 289/2018 rg).
1.1 Nello specifico, il giudice di prime cure accoglieva l'eccezione preliminare inerente alla non tempestività del secondo ricorso (R.G. 289/2018): quest'ultimo, infatti, era stato depositato il 28/2/2018, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, perfezionatasi il 13/1/2018; pertanto, il ricorso veniva dichiarato inammissibile (statuizione non oggetto di impugnazione da parte di alcuna delle parti).
1.2 Il primo ricorso (R.G. 20/2018), riguardante l'accertamento dell'inesistenza del credito contributivo preteso dall' veniva invece Pt_1 accolto.
Il primo giudice evidenziava infatti come il rapporto di lavoro della sig.ra (dipendente dell'odierna appellata) fosse stato oggetto di Controparte_2 trasformazione a tempo indeterminato mediante apposita lettera, datata 20/12/2012, in cui veniva indicato il 31/12/2012 quale data di inizio del rapporto trasformato (da rapporto di lavoro a termine a rapporto di lavoro a tempo indeterminato). Precisava inoltre il giudice di prime cure l'irrilevanza dell'indicazione, nella comunicazione Unilav, dell'1/1/2013 quale data di decorrenza del rapporto trasformato, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 114, Legge 190/2014 che legava la possibilità di percepire gli sgravi contributivi previsti all'assunzione del lavoratore e non alla sua comunicazione
[ciò sul presupposto che tale norma accordava/accorda importanti sgravi contributivi <ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità>>]. Tesi sostenuta da era invece che, Pt_1 come risultava dalla comunicazione effettuata dalla datrice di lavoro ad esso
2 Ente previdenziale, l'assunzione si fosse perfezionata e fosse quindi produttiva di effetti dal primo giorno dell'anno 2013.
Pertanto, il giudice trevigiano non riconosceva all'Istituto il diritto al recupero contributivo azionato con l'avviso di addebito.
1.3 Le spese di lite seguivano la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva due motivi d'appello l' con atto Pt_1 depositato in data 14/7/2021.
2.1 Con il primo motivo d'appello l'istituto censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva riconosciuto il mancato rispetto del termine decadenziale di quaranta giorni per presentare l'opposizione all'avviso di addebito.
L'Ente evidenziava infatti come l'avviso di addebito fosse stato notificato il 13.01.2018, mentre il ricorso in opposizione risultava datato 28.02.2018; pertanto, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso. A supporto richiamava l'articolo 24 comma 5 del d.lgs. 46/1999 e la sentenza 4506/2007 della Corte di Cassazione, in base alla quale veniva riconosciuta perentorietà al termine in questione. In aggiunta a ciò, l'istituto precisava come, una volta decorsa tale scadenza, il debitore non potesse più contestare nel merito la pretesa, ma esclusivamente presentare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., al fine di far valere fatti verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento.
Nel caso di specie, essendo trascorsi, secondo l'Ente, i quaranta giorni dalla notifica, per controparte non sarebbe più contestabile il credito vantato dall'istituto e, pertanto, risulterebbe inammissibile qualsiasi ulteriore esame nel merito della questione dedotta in giudizio.
All'opposto, secondo l' il primo giudice avrebbe dovuto considerare Pt_1 inammissibile per carenza di interesse ad agire l'azione di accertamento del credito: quest'ultima, infatti, non sarebbe stata esperibile in quanto il provvedimento da impugnare sarebbe stato privo del carattere della definitività; inoltre, l'opposizione sarebbe stata finalizzata a contestare un mero atto endoprocedimentale, la richiesta di agevolazione contributiva ex art. 8 legge 223/1991, e non un atto di riscossione dell'istituto; a sostegno richiamava la sentenza 18511/2017 della Corte di Cassazione.
3 2.2 Con il secondo motivo d'appello l' contestava la sentenza nella parte Pt_1 in cui riteneva che il presupposto di fatto necessario al godimento dei benefici contributivi fosse la data di stipulazione del contratto e non la comunicazione telematica di assunzione.
Il primo giudice, secondo l'appellante, avrebbe errato in quanto il contratto di assunzione non ha data certa opponibile a terzi, a differenza della comunicazione Unilav indirizzata al ministero del lavoro;
in quest'ultima, infatti, la trasformazione a tempo indeterminato del contratto della sig.ra decorreva dal 1.1.2013, determinando così la perdita dei benefici CP_2 contributivi ex art. 8 legge 223/1991.
3. Si costituiva ritualmente Controparte_1
, che contestava le difese avverse e instava per la conferma
[...] della sentenza di primo grado.
3.1 Preliminarmente, la cooperativa richiamava l'articolo 24 comma 3 del d.lgs. 46/1999, in cui il legislatore aveva previsto la preclusione, per l' di Pt_1 procedere all'iscrizione a ruolo dei contributi in caso di impugnazione dell'accertamento; in particolare, secondo la società, tale previsione sarebbe efficace sia in caso di ricorso amministrativo, sia in caso di ricorso giudiziale in prevenzione. In aggiunta a ciò, osservava come le sentenze di legittimità richiamate dall'istituto non fossero attinenti al giudizio, in quanto riferite a ipotesi di opposizione di merito presentata oltre i termini, senza alcuna precedente contestazione giudiziale.
Nel caso di specie, la cooperativa evidenziava come fosse già in corso un giudizio con cui contestava il merito e la fondatezza della pretesa contributiva: la società aveva, infatti, presentato dapprima un ricorso amministrativo all' (28.06.2017) e, successivamente, un'azione giudiziaria di Pt_1 accertamento negativo (05.01.2018); pertanto, in ragione di ciò non era stata presentata l'opposizione avverso la cartella esattoriale, ritenuta superflua e ridondante. A sostegno richiamava la sentenza 16203/2008 della Corte di Cassazione
3.2 Nel merito, la cooperativa ribadiva la sussistenza del proprio interesse ad agire in ragione dell'incertezza sull'esistenza di un proprio diritto, ovvero la possibilità o meno di beneficiare dell'esonero contributivo ex art. 8 legge
4 223/1991; in più, l'appellata precisava che l'azione di accertamento era stata esperita in ragione di uno stato di incertezza concreto e attuale.
3.3 Quanto al secondo motivo d'appello, la società sosteneva la correttezza della sentenza del primo giudice in ragione del contenuto della trasformazione contrattuale disposta, in cui veniva precisato che il contratto della sig.ra
“scadente il 31.12.2012 sarà trasformato in pari data in rapporto di lavoro a CP_2 tempo indeterminato”.
Oltre a ciò, ribadiva l'irrilevanza delle comunicazioni Unilav e richiamava a tale scopo il messaggio 2554/2016, in cui veniva chiarita dall'istituto Pt_1 stesso l'irrilevanza della comunicazione.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 12/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 8/2/2024 e al 20/3/2025, in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
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5. L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto con quanto da ciò consegue in punto liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio.
6. Deve essere premesso come, vertendosi in materia di sgravi contributivi (quindi di eccezione ad una regola generalmente valevole erga omnes) competa al contribuente la prova di trovarsi nelle condizioni di beneficiare del vantaggio sotteso alla regola eccezionale.
È pertanto, nel caso di specie, certamente la parte appellata a dover provare di avere assunto la dipendente ( nel corso dell'anno 2012 Controparte_2 atteso che solo una simile assunzione, perfezionatasi nell'anno 2012, è in grado di assicurare a il Controparte_1 beneficio contributivo richiesto così come previsto dall'art. 1, co. 114, Legge 190/2014. A tal proposito si veda, tra le tante, Cass. civ. n. 18160/2018, a mente della quale <In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero>>.
6.1. Posto quanto sopra, rileva il Collegio come dato certo – ed incontroverso
- è che il rapporto di lavoro a tempo determinato tra
[...]
e la dipendente aveva quale Controparte_1 Controparte_2 ultimo giorno di efficacia il 31/12/2012 e che la datrice di lavoro ha, a ben vedere in coerenza con il termine risultante dal contratto di lavoro individuale,
5 comunicato ad [la comunicazione è del 20/10/2012] che l'assunzione a Pt_1 tempo indeterminato avrebbe prodotto i propri effetti dall'1/1/2013.
Dato parimenti assodato è che Controparte_1
ha offerto in primo grado ed offre oggi, in appello, prova
[...] documentale dell'instaurazione del rapporto in data 31/12/2012 a mezzo di una lettera consegnata alla lavoratrice del seguente tenore:
6.2. Deve ora essere osservato come, in effetti, in primo grado di giudizio, non avesse sollevato in termini espliciti questioni di data certa, ai sensi Pt_1 dell'art. 2704 cc1. Questione non sollevata in termini espliciti da che, Pt_1 tuttavia, aveva nel precedente grado esposto le proprie tesi alla luce della sola documentazione ritenuta ad essa opponibile;
vale a dire le comunicazioni di trasformazione del rapporto che indicano quale data di assunzione/decorrenza degli effetti dell'assunzione, la data dell'1/1/2013 e non quella del 31/12/2012.
Ad ogni modo solleva esplicitamente questione ai sensi dell'art. 2704 cc. Pt_1 nel presente grado di appello.
6.3. La suddetta eccezione, evidentemente assorbente alla luce di quanto sopra detto in merito all'onere della prova, non può dirsi tardiva e, come tale, inammissibile.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità afferma che <La mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il
6 contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.>> [Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 6 ottobre 2023, n. 28144]. In particolare la Corte, dal cui insegnamento questo Collegio non ha motivo di discostarsi, chiarisce come la mancanza di data certa possa essere rilevata d'ufficio pure dal giudice d'appello ciò conseguentemente legittimando le parti del giudizio (d'appello) a sollevare direttamente la questione per la prima volta in sede di gravame
[<trattandosi di eccezione in senso lato, deve considerarsi escluso che la sua proposizione sia preclusa dalla mancata contestazione, il cui onere riguarda i fatti e non i documenti e non impedisce il rilievo di fatti impeditivi che emergono dal materiale probatorio acquisito: il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello [il sottolineato è dello scrivente, n.d.r.], dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass., Sez. Un., 7/05/2013, n. 10531)>>. Cosi pure, di recente, cass. civ. 28144/2023, secondo la quale < La mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.>>; ed inoltre, quale precedente fondante la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione, Cass. civ. ss.uu. 4213/2013, secondo la quale < La mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice, e la rilevazione d'ufficio dell'eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all'effettuazione di detto adempimento>>.
6.4. Quanto sopra, in assenza di ulteriori dati probatori, che parte appellata non offre, al fine di ricostruire la decorrenza del contratto di lavoro sottoscritto tra sè e la dipendente non consente di Controparte_2 affermare come integrata la circostanza di fatto (assunzione intervenuta nel corso dell'anno 2012) che avrebbe consentito a
[...]
di godere del beneficio contributivo negatogli Controparte_1 da ed in relazione al cui recupero è stato emesso l'avviso di addebito n. Pt_1
41320180000001092000 tardivamente opposto.
6.5. Deve quindi essere necessariamente accolto, in quanto fondato, il secondo ed assorbente, motivo di appello.
7 7. Parimenti fondato è il primo motivo di appello atteso che, pur pacifico che la formazione del ruolo è posteriore al ricorso promosso in sede amministrativa da , è Controparte_1 anche vero – essendo il dato assolutamente incontroverso tra le parti – che l'opposizione al sopra menzionato avviso di addebito è stata promossa successivamente allo spirare del termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 3 DLgs. 46/1999 decorrenti dalla notifica dell'avviso stesso.
Avrebbe infatti dovuto Controparte_1 proporre l'eccezione ai sensi dell'art. 24, co. 3 DLgs 46/1999 in tempestivo giudizio di opposizione avverso avviso di addebito, di modo che, in assenza di una simile tempestiva opposizione, ben poteva dirsi, come oggi si può affermare, consolidato il credito portato dall'avviso e, conseguentemente, non più giustificata la trattazione della domanda proposta nell'ambito del giudizio rubricato al n. 20/2018 rg Trib. Treviso.
8. L'appello deve, per quanto sopra, essere accolto e conseguentemente rigettate le domande proposte da Controparte_1
in primo grado innanzi al giudice del lavoro di Treviso.
[...]
9. Quanto alle spese di giudizio (del primo e del secondo grado) le stesse non possono che essere poste a carico della parte soccombente ed essere liquidate, in base a valori medi di scaglione, in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza appellata rigetta i ricorsi, riuniti in primo grado, proposti dalla parte appellata in opposizione ad avviso di addebito n. 41320180000001092000 ed a presupposta diffida di pagamento;
- condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellante a tale titolo liquidando, quanto al primo grado di giudizio, la complessiva somma di € 1.769,00 e, quanto al secondo grado di giudizio, la complessiva somma di € 1.923,00, il tutto oltre a spese generali e accessori di legge ove dovuti.
Venezia, 20 marzo 2025.
Il Presidente
8 Paolo Talamo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione [2703] non è certa [2787, 3] e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici
[2699] o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento(1). La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata [1992] può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova
[1195, 1199](2).