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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15231 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente il n. 17645 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , nata in [...] il [...] residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Cutrona, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Aulo Plauzio n.5 come da procura rilasciata in allegato al ricorso in atp
ATTRICE
E
(Cf ) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
Via Fontana Candida n. 74
CONVENUTA CONTUMACE
E
(CF: ) Via delle Ortensie n. 13 Priverno Controparte_2 C.F._2
(LT)
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 13
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare la in persona del legale rappresentante p.t., e il Controparte_1
Dr. quali unici responsabili dei danni subiti dalla signora , per i Controparte_2 Parte_1 motivi indicati in premessa, così come accertati dai CTU Dott. e Dott.ssa Persona_1 Per_2
- e, per l'effetto, condannare ciascuno dei convenuti, per quanto di competenza e/o solidalmente
[...] tra loro, al risarcimento, in favore della NO , per i danni patrimoniali e non per la Parte_1 somma di € 60596,71 salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della richiesta di risarcimento con pec del 17\2\22 (all. 005); - Con condanna alle spese e ai compensi del presente giudizio, nonché di quelli relativi al procedimento ex at.
696 bis c.p.c., avente n. R.G. 15804/2023, tenuto conto di quanto già pagato dall'attrice (€ 2696,00) da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, all'esito dell'espletamento di Atp Rg. 15804/23, Pt_1 conveniva in giudizio la e il dott. al fine di vederne
[...] Controparte_1 Controparte_2 accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale in relazione ai trattamenti odontoiatrici effettuati presso la predetta struttura ad opera di quest'ultimo.
A fondamento della domanda parte attrice esponeva quanto segue:
- che, nel mese di luglio 2018, a causa di dolore in zona 3.3 e 4.3, si rivolgeva allo studio CP_1 con sede in Roma, alla Via Fontana Candida n. 74, ove veniva affidata alle cure del dott.
[...] CP_2
[...]
-che. al fine di una diagnosi, presentava un esame “Maxiscan” eseguito, in data 29.06.18 presso il
[...] che refertava: “Arcata superiore: Parodontopatia diffusa con reazione Controparte_3 flogistica apico-radicale carico del 16. Minimo aggetto endosinusale del perno dell'impianto osteointegrato distale a sinistra. Nelle regioni endule lateralmente in corrispondenza dei seni mascellari quota ossea insufficiente per impianto oste integrato. Arcata inferiore: L'esame è stato completato con marcatura del canale del nervo mandibolare. Parodontopatia diffusa con reazione flogistica apico- radicolare in corrispondenza degli elementi dentali residui. Minimo riassorbimento osseo in
pagina 2 di 13 corrispondenza del perno dell'impianto osteointegrato distale a destra. Nelle regioni endule bilateralmente quota ossea sufficiente per valutazione di eventuali impianti osteo integrati”;
-che. a seguito di visita odontoiatrica, il dott. decideva di procedere all'estrazione degli elementi CP_2
3.3 e 4.3 e anche di rimuovere tutti gli impianti dell'arcata inferiore;
-che, nel contempo, benchè la non lamentasse alcun fastidio, il predetto odontoiatra la invitava a Pt_1 procedere all'estrazione di tutti i denti dell'arcata superiore e alla rimozione di tutti gli impianti presenti;
-che. durante le cure odontoiatriche, i convenuti rilasciavano tre preventivi di spesa, per un importo complessivo pari a € 14.369,00;
-che le predette cure, iniziate nel settembre 2018, continuavano per circa due anni, periodo in cui venivano eseguite le estrazioni, la rimozione degli impianti esistenti e l'inserimento di dieci impianti nuovi;
-che, rispettivamente nelle date del 23.01.2019 e del 13.09.2019, gli esami maxiscan evidenziavano un peggioramento di entrambe le arcate dentarie;
-che, nel corso dell'anno 2019, il dott. confezionava ed applicava una protesi fissa su impianti CP_2 nell'arcata inferiore che, a causa di dolore e sanguinamento, veniva rimossa dallo stesso odontoiatra in data 19.02.2020 e ricementata, senza intervenire con alcuna modifica per migliorare i fastidi lamentati dalla paziente;
-che, in relazione all'arcata superiore, detto professionista inseriva prima cinque impianti, ma a causa della perdita dell'impianto in zona 1.2, modificava il piano terapeutico, confezionando una protesi mobile con attacchi locator su impianti;
-che, a causa della perdita di un ulteriore impianto, in sede 2.2, il dott. apportava delle modifiche CP_2 alla protesi superiore, tuttavia l'attrice perdeva anche l'impianto in zona 1.4;
-che la sintomatologia algica e di sanguinamento, con impossibilità di masticazione soprattutto a sinistra andavano ad aumentare, tanto che nell'estate del 2022 la perdeva anche l'impianto in zona 1.5; Pt_1
-che la situazione peggiorativa si poteva evincere anche dalla radiografia del 14.07.2022 con cui si accertava:“ Lindagine radiologica eseguita in comparativa sull'articolazione temporo.mandibolare in fase statica e dinamica ha mostrato retroposizione del condilo mandibolare con ridotta escursione dello stesso bilateralmente. Non lesioni ossee a focolaio”;
-che per la mancata risoluzione dei problemi dentari la cominciava a soffrire di stati d'ansia e di Pt_1 disagio psicologico che l'avrebbe portava a ricorrere alle cure dei sanitari dell'Unità di Psichiatria del
Policlinico Tor Vergata ove veniva diagnosticata una Depressione Reattiva e prescritta terapia farmacologica con AL e TA;
pagina 3 di 13 -che, per tutte le ragioni evidenziate, l'attrice incaricava il dott. al fine di stilare una Persona_3
Consulenza odontoiatrica sugli esiti della terapia implanto-protesica;
-che, a seguito di visita medico legale, il dott. refertava: “All'ispezione esterna della paziente Per_3 notiamo una ipomimia del volto che ci trasmette un grande disagio psico-somatico. Ad un esame più approfondito notiamo una alterazione della simmetria del viso palesata da una ipertrofia del massetere sinistro, una asimmetria del vermiglio superiore ed inferiore, ed un diverso aspetto dei solchi naso genieni, delle rughe mento labiali o della marionetta e del solco labio mentoniero. All'apertura della bocca la sig.ra mostra sull'arcata superiore una protesi mobile con attacchi. Il manufatto Pt_1 presenta una abbondante quantità di adesivo per protesi a colmare le discrepanze fra la protesi e la mucosa gengivale. Dopo la detersione appare la presenza di un terzo attacco lasciato in sede anche dopo la perdita dell'impianto corrispondente. La mucosa dell'arcata superiore presenta delle neoformazioni ipertrofiche per lo più nell'area compresa ta 1.3 e 3.3 di consistenza parenchimotosa di forma irregolare. Notiamo la presenza di decupiti nelle zone prossimiori agli impianti. Gli impianti presentano perdita di attacco con esposizione di alcune spire. Alla palpazione la mucosa appare dolente specialmente nelle zone vicino agli impianti”;
-che, pertanto, a causa dei trattamenti errati eseguiti dal dott. ed in base alle risultanze della CP_2 visita del consulente tecnico di parte, venivano accertati i seguenti esiti: “Perdita di osso mascellare superiore, perdita insofferenza degli impianti, mal progettazione ed esecuzione delle protesi superiore ed inferiore, neoformazioni mucosa gengivale arcata, danno articolazione ATM con conseguenti acufeni
e relativo danno psichico”;
-che detti postumi erano da considerarsi a carattere permanente con riduzione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 19% .
Tanto premesso, la ricorrente proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi all'intestato Tribunale, che veniva iscritto al n. 15804/23, e istruito con CTU medico legale, con la nomina del dott.
[...]
, specialista in Medicina Legale e della dott.ssa specialista in Per_1 Persona_2
Odontostomatologia.
Considerata sussistente una responsabilità in capo allo studio e al dott. per i Controparte_1 CP_2 fatti sopradescritti, tenuto conto degli esiti della CTU svolta in Atp, dichiarava di Parte_1 incardinare il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta imperita e negligente dei sanitari della struttura convenuta, quantificati nella misura di euro 60.596,71.
Le parti convenute, seppur ritualmente citate, non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. pagina 4 di 13 All'udienza del 17.04.25, a seguito di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ex art.281 sexies 3° co.c.p.c.
*********
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
L'odierna attrice ha censurato nei confronti dello studio e del dott. Controparte_1 Controparte_2 la presunta sussistenza di profili di responsabilità in relazione ai trattamenti eseguiti con imperizia e negligenza da parte di quest'ultimo a causa dei quali, avrebbe subito dei postumi di natura permanente.
Preliminarmente, occorre qualificare il tipo di responsabilità ascrivibile alla struttura convenuta, atteso che l'evento risale a periodo antecedente alla legge n. 24/2017 . Parte_2
Secondo il principio oramai consolidato in materia, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere sia dei pregiudizi eziologicamente ricollegabili alle proprie inadempienze specifiche che a quelle eventualmente imputabili all'operato dei propri medici, ancorché non legati alla stessa da vincolo di lavoro subordinato
(Cass. n.1620/12; 1043/2019). La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può, dunque derivare a norma dell'art. 1218 c.c. sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono poste direttamente a carico dell'ente debitore, sia a norma dell'art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
A fronte di giurisprudenza consolidata ancor prima dell'entrata in vigore delle leggi c.d. LD e
Gelli, è stato sancito il principio secondo cui sia il rapporto del paziente con la struttura sanitaria sia quello con il medico curante, si inquadra nell'ambito della responsabilità contrattuale, in virtù della stipulazione, da un lato, di un contratto atipico, definito di spedalità o di assistenza sanitaria, dall'altro della sussistenza di un contatto sociale qualificato.
L'art. 3 d.l. 158/2012 esclude la responsabilità penale del medico il quale si attenga alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e che si ritrovi in astratto in ipotesi di colpa lieve, mantenendo fermo comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.
Orbene, il richiamo all'art. 2043 c.c. nella citata legge, ha creato dei contrasti giurisprudenziali circa l'applicazione dei tipici criteri di accertamento della responsabilità civile del medico improntati, in via consolidata, sul contatto sociale e sullo schema contrattuale.
La Corte di Cassazione aveva inizialmente ritenuto che, anche dopo la legge LD, la materia della responsabilità civile restasse ancorata allo schema contrattuale sia per il medico che per la struttura.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha successivamente preso atto e chiarito che, l'applicazione al medico, dello statuto della responsabilità aquiliana, è stata sancita in modo esplicito, dalle disposizioni contenute pagina 5 di 13 nella Legge Gelli che ha proprio inteso innovare la disciplina relativa alla natura della responsabilità del personale sanitario, il quale, nel nuovo sistema, risponde a titolo extracontrattuale;
restando invece confermata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria.
L'art. 7, comma 3, della citata legge, infatti, qualifica quella del medico in termini di responsabilità extracontrattuale, prevedendo espressamente che “l'esercente della professione sanitaria di cui ai commi
1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Con la sentenza n. 28994 dell'11 novembre 2019, la Suprema Corte ha segnatamente affrontato la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017. E in effetti, in merito alla collocazione intertemporale della nuova disciplina, ha affermato il principio di diritto secondo cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 189/2012, al pari di quelle contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Trattandosi di fatti successivi alla Legge n. 24/2017 (settembre 2018), va ribadito che la responsabilità civile della struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della sua obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti dalla struttura stessa, risponde delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 c.c. e 1228
c.c.
Condotta nell'alveo della natura contrattuale la responsabilità della e del dott. Controparte_1 CP_2 occorre valutare quanto emerso dalla relazione peritale svolta in sede di Atp, ed in particolare se sia stato accertato il nesso causale tra la prestazione sanitaria e il danno asseritamente subito dall'attrice.
I consulenti nominati in sede di Atp, nella persona del dott. specialista in Medicina Legale, e Per_1 della dott.ssa specialista in odontostomatologia, hanno censurato i trattamenti Persona_2 odontoiatrici eseguiti sulla , accertando il nesso causale tra la condotta dei sanitari e i postumi Pt_1 riportati dalla paziente.
Rispondendo puntualmente ai quesiti oggetto di indagine peritale, in merito alla diagnosi i consulenti hanno evidenziato che: “Sulla base della documentazione presente in atti (referto TC del 29/06/2018 ed esame radiografico rx-ortopanoramica di Luglio 2018) i sei impianti pre-esistenti non mostravano segni di peri-implantite tali da richiedere la loro rimozione. Le indagini radiografiche di I e II livello sono mezzi strumentali più che completi per eseguire un piano terapeutico implantare. Diverso è il discorso per quel che riguarda gli elementi dentari residui la cui estrazione poteva essere giustificata dal progetto di una riabilitazione a totale supporto implantare” (pag.16 Ctu).
pagina 6 di 13 Quanto alla scelta del trattamento e della completezza del consenso informato in relazione ai possibili rischi connessi alle procedure odontoiatriche eseguite, hanno rilevato che “Sulla base dei consensi depositati in atti e del racconto della perizianda, non è stata fornita un'adeguata rappresentazione dei rischi inerenti il trattamento preventivato. Tutti i consensi sono generici con moduli preformati dove
l'operatore ha inserito delle specifiche difficilmente comprensibili”.
Hanno considerato, altresì, priva di beneficio la procedura di rimozione degli impianti già fissati nelle arcate dentarie che, in concreto, non presentavano alcun problema di osteointegrazione, come emerso dagli esami strumentali, rilevando che “L'ingiustificata rimozione degli impianti presenti, che sulla base del referto della TC pretrattamento e dell'esame rx-ortopanoramica pre-trattamento, si presentavano osteo-integrati, rende difficile determinare l'utilità del trattamento”.
I Ctu hanno censurato, altresì, la scelta del trattamento odontoiatrico praticato sulla paziente perché inadeguato rispetto alle condizioni cliniche delle arcate dentarie, mettendo in evidenza che: Un trattamento che consiste nella rimozione di impianti osteo-integrati e il successivo inserimento di 10 impianti (di cui cinque falliti e uno da rimuovere) non può ritenersi adeguato”.
Alla stessa stregua hanno ritenuto non conforme alla prassi e alla scienza medica l'esecuzione del trattamento, indicando quali siano state le criticità della difettosa esecuzione sia sotto il profilo della tecnica utilizzata che del confezionamento dei manufatti protesici: “La rimozione di sei impianti pre- esistenti osteo-integrati ha di per sé determinato la riduzione dell'osso alveolare disponibile.
L'inserimento di cinque impianti nell'arcata superiore non solidarizzati ha determinato un sovraccarico funzionale degli stessi impianti e il successivo fallimento. Deve essere inoltre sottolineato che il preventivo originario prevedeva una protesi fissa supportata da cinque impianti superiori che non è mai stata consegnata, a causa del fallimento immediato di un impianto, precoce di altri due e tardivo degli ultimi due. Nell'arcata inferiore la riduzione del tessuto osseo alveolare, determinata dalla rimozione dei quattro impianti osteointegrati, e il non corretto posizionamento degli impianti inseriti dal resistente, con un solo impianto inserito nel settore latero-posteriore di sinistra, non ha permesso una corretta distribuzione del carico masticatorio. L'unico impianto presente nell'emiarcata inferiore di sinistra è fallito e, nonostante ciò, è stata consegnata una protesi fissa inferiore biomeccanicamente incongrua che non risponde ai principi basilari della protesi su impianti. Le protesi consegnate risultano incongrue sia per quel che riguarda i rapporti occlusali che la ritenzione. Per quanto riguarda i rapporti occlusali
l'inclinazione del piano occlusale è errata (foto) con diminuzione della dimensione verticale. Per quel che riguarda la ritenzione, questa è assente sia sulla protesi superiore che inferiore;
la protesi superiore si distacca presumibilmente per la mancata adesione alla fibro-mucosa, la scarsa estensione dei bordi marginali e l'assenza dell'azione ritentiva dell'impianto residuo. La ritenzione della protesi inferiore è pagina 7 di 13 assente presumibilmente per l'eccessiva estensione del manufatto che determina una eccessiva azione di leva -cantilever incongruo”( pagg.17-18 Ctu).
A parere dei Consulenti, le difficoltà riscontrate dai sanitari nel corso del trattamento sono originate principalmente dalla perdita di numerosi impianti che hanno portato alla modifica del piano terapeutico originario, con la consegna di una protesi mobile superiore ad ancoraggio implantare piuttosto di una protesi fissa su impianti. Per ciò che attiene all'arcata inferiore, a seguito della perdita dell'impianto inferiore di sinistra, non è stato adottato alcun rimedio a carattere risolutivo. Nello specifico si sarebbe potuto rimediare alla situazione creatasi con l'inserimento di un nuovo impianto ove possibile, con il rifacimento del manufatto protesico, confezionando per l'arcata superiore una protesi totale mobile idonea al caso di specie.
Tuttavia, i Ctu hanno messo in luce come l'esame ortopanoramico eseguito in data 14.12.23, rilevasse un severo riassorbimento osseo nell'arcata superiore, riscontro clinico che rappresentava una controindicazione all'inserimento di nuovi impianti dentali.
Sul punto dei postumi derivanti dagli errati trattamenti odontoiatrici, i Consulenti così hanno accertato
“Sono derivati postumi ricollegabili al trattamento eseguito dal dottor L'immotivato intervento CP_2 di rimozione degli impianti pre-esistenti ha determinato una perdita del tessuto osseo alveolare con una diminuzione di osso disponibile per l'inserimento di nuovi impianti;
La perdita di quattro impianti superiori e il fallimento dell'ultimo impianto rimasto in arcata superiore, ha determinato un ulteriore perdita di osso alveolare superiore. Le protesi consegnate sono incongrue per ritenzione e rapporti occlusali, con notevoli limitazioni funzionali. Sulla base del criterio “del più probabile che non” è possibile ipotizzare un peggioramento dello stato di salute della perizianda in relazione alla funzione dell'articolazione temporo-mandibolare a causa dell'incongruità dei manufatti protesici (pag. 18-19
Ctu).
In relazione al danno conseguenza, hanno evidenziato quanto segue: “Considerando i numerosi interventi subiti dalla perizianda per la rimozione e l'inserimento di impianti protesici e la necessità di almeno altri due interventi (uno per rimuovere l'impianto superiore fallito e l'altro per inserire almeno un impianto inferiore a sinistra) è possibile ipotizzare un periodo di invalidità temporanea assoluta di 20 giorni (al 100%), ed un'invalidità temporanea parziale di 15 giorni al 75% e di 10 al 50% nonché, considerato il lungo periodo trascorso in uno stato di disagio funzionale, 365 giorni al 20%. C) dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone) precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale. Risposta: Considerata la rimozione di impianti pre-esistenti osteo-integrati ed il fallimento di sei dei dieci impianti inseriti (l'unico pagina 8 di 13 impianto presente nell'arcata superiore deve essere rimosso), è possibile determinare un danno biologico nella percentuale dello 0.5% per impianto perso e/o rimosso per un totale di 6 punti percentuali. Ipotizzando un maggior danno a carico dell'articolazione temporo-mandibolare questo è quantificabile in un minimo del 2%. Danno psichico inteso come disturbo dell'adattamento non complicato nella misura del 2,4 %, emendabile”(pag.19 Ctu).
Sul punto della possibile emendabilità dei postumi residuati con protesi o terapie ad hoc, hanno concluso nel senso che “La perizianda può attenuare i postumi nell'arcata superiore del 50% con un danno residuo del 1,5% (poiché una protesi totale mobile ha una funzionalità ridotta del 50%) con le seguenti terapie:-rimozione dell'impianto superiore fallito costo circa 200 Euro - realizzazione di una protesi totale mobile superiore provvisoria e definitiva costo 2600 Euro. E' possibile attenuare del tutto i postumi dell'arcata inferiore con le seguenti terapie: - inserimento di due impianti inferiori a sinistra – costo 2500 Euro - rifacimento della protesi fissa inferiore con 12 elementi provvisori e definitivi in ceramica circa 10.200 euro” (pag. 20 Ctu).
In definitiva, in base a quanto emerso dall'elaborato peritale stilato in Atp, è stata accertata la sussistenza del nesso causale tra il trattamento odontoiatrico e i postumi riportati da Parte_1
Orbene, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Di conseguenza è censurabile la condotta del medico ritenuta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c.. ove il danneggiato, provato il contratto o il contatto sociale intercorso con il convenuto, dimostri i profili rispetto ai quali l'operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di condotta delineato dalle leges artis e dai canoni di diligenza (prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l'attività) e dimostri quanto meno la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso
(Cass. Civ. sez. III, 12.09.2013 n. 20904). Pertanto, il sanitario, essendo tenuto a espletare l'attività pagina 9 di 13 professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso." (Cass. n. 16123/2010; cfr anche Cass. S.U. n. 576/2008; Cass. n. 10741/2009).
Quanto all'onere probatorio, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr.,ex plurimis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18102 del
31/8/2020; Sez. 3 - , Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/7/2017).
Pertanto, alla luce degli esiti della CTU in atti, che questo Giudice ritiene pienamente condivisibili, perchè logici ed adeguatamente motivati, deve ritenersi acclarata la responsabilità della Controparte_1
e del dott. per i postumi riportati da in conseguenza della malpractice Controparte_2 Parte_1 così accertata e, pertanto, devono essere condannati in solido al risarcimento del danno subito.
Venendo, dunque, alla liquidazione del danno, tenuto conto che all'epoca dei fatti aveva Parte_1
48 anni (settembre 2018), essendo stato accertato un danno biologico permanente nella misura dell'8 %
( 6% + 2%) si ottiene l'importo di € 13.109,95 a cui devono aggiungersi per l'invalidità temporanea assoluta (giorni 20), la somma di € 1.123,60, per l'invalidità temporanea parziale al 75%( giorni 15) la somma di € 632,03, per l'invalidità temporanea parziale al 50% (giorni 10) la somma di € 280,90 e per l'invalidità temporanea parziale al 20% ( giorni 365) la somma di € 4.101,14 per un totale complessivo pari ad € 19.247,62.
A tale somma occorre aggiungere quanto previsto dal citato art.139 C.d.a., ossia un risarcimento riconoscibile all'attore a titolo di sofferenza morale soggettiva, valorizzando le circostanze del caso concreto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone giustificabile in alcun modo l'incorporazione nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione pagina 10 di 13 prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali (cfr Cass. Sez.3 n. 901 del
17/0172018; Sent. N. 28989 del 11/11/2019; ordinanza n. 7513 del 27/3/18;).
La forma di personalizzazione del danno biologico ha in particolare trovato una specifica normativa nell'art. 138 co. 3 del nuovo test. Cod ass, secondo cui “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali, documentati e accertati, l'ammontare del risarcimento può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al 30%.
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo ma richiede da parte del giudice la specifica individuazione di circostanze particolari riferibili al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione c.d. tabellare.
Nel presente giudizio, l'attrice non ha provato l'esistenza di ulteriori conseguenze eccezionali o particolari riconducibili al tipo di danno subito, ma il mancato riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione del danno biologico, tuttavia, non incide sul riconoscimento del danno morale, come stabilito da giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164 del 2020; in tal senso anche Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 28989/2019).
Si ritiene, quindi, di poter liquidare in favore dell'attrice l'ulteriore somma di € 6.415,23 determinata nella misura del 33,33% con riferimento ai criteri adottati sul punto dalla Tabella del Tribunale di Roma per il 2025 e tenuto conto di tutte le circostanze del caso in esame quali sopra evidenziate.
Ne consegue, dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, che il danno da riconoscersi in favore dell'attrice risulta complessivamente pari a € 25.662,85.
E' necessario, ora, individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di legittimità ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere pagina 11 di 13 liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, «può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione».
A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale ( settembre 2018) e quella finale (30 settembre 2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, si ritiene che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine
(v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368).
Di conseguenza, partendo dall'importo complessivo di euro 25.662,85 devalutato alla data del fatto
(settembre 2018) in applicazione delle citate Tabelle di liquidazione si ottiene l'importo di euro
21.601,73; sulla predetta somma decorrono gli interessi nella misura accordata per i depositi vincolati (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) dalla data del fatto (settembre 2018) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (30 settembre 2025): l'importo finale è così pari a
€ 28.456,64.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014.e ss.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Fabiana Corbo, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore e il dott. in solido tra loro, a Controparte_2 corrispondere a la somma di euro 28.456,64 per le ragioni esposte in Parte_1 motivazione, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
pagina 12 di 13 2) condanna la e il dott. al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite in favore dell'attrice nella misura di euro 7.616,00 per compenso, di euro 786,00 per spese, comprensivo di contributo unificato, oltre rimborso forfettario, per spese generali al 15%, ed I.v.a. e C.p.a. come per legge e a rifondere le spese di Atp che si liquidano in euro 3.100,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfettario per spese generali 15%,
I.v.a. e C.p.a. come per legge e rimborso spese di Ctp (previa esibizione delle relative fatture), e a sostenere in via definitiva quelle di ctu come già liquidate, con distrazione delle spese liquidate in favore dell'Avv. Francesco Cutrona dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente il n. 17645 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , nata in [...] il [...] residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Cutrona, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Aulo Plauzio n.5 come da procura rilasciata in allegato al ricorso in atp
ATTRICE
E
(Cf ) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
Via Fontana Candida n. 74
CONVENUTA CONTUMACE
E
(CF: ) Via delle Ortensie n. 13 Priverno Controparte_2 C.F._2
(LT)
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 13
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare la in persona del legale rappresentante p.t., e il Controparte_1
Dr. quali unici responsabili dei danni subiti dalla signora , per i Controparte_2 Parte_1 motivi indicati in premessa, così come accertati dai CTU Dott. e Dott.ssa Persona_1 Per_2
- e, per l'effetto, condannare ciascuno dei convenuti, per quanto di competenza e/o solidalmente
[...] tra loro, al risarcimento, in favore della NO , per i danni patrimoniali e non per la Parte_1 somma di € 60596,71 salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della richiesta di risarcimento con pec del 17\2\22 (all. 005); - Con condanna alle spese e ai compensi del presente giudizio, nonché di quelli relativi al procedimento ex at.
696 bis c.p.c., avente n. R.G. 15804/2023, tenuto conto di quanto già pagato dall'attrice (€ 2696,00) da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, all'esito dell'espletamento di Atp Rg. 15804/23, Pt_1 conveniva in giudizio la e il dott. al fine di vederne
[...] Controparte_1 Controparte_2 accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale in relazione ai trattamenti odontoiatrici effettuati presso la predetta struttura ad opera di quest'ultimo.
A fondamento della domanda parte attrice esponeva quanto segue:
- che, nel mese di luglio 2018, a causa di dolore in zona 3.3 e 4.3, si rivolgeva allo studio CP_1 con sede in Roma, alla Via Fontana Candida n. 74, ove veniva affidata alle cure del dott.
[...] CP_2
[...]
-che. al fine di una diagnosi, presentava un esame “Maxiscan” eseguito, in data 29.06.18 presso il
[...] che refertava: “Arcata superiore: Parodontopatia diffusa con reazione Controparte_3 flogistica apico-radicale carico del 16. Minimo aggetto endosinusale del perno dell'impianto osteointegrato distale a sinistra. Nelle regioni endule lateralmente in corrispondenza dei seni mascellari quota ossea insufficiente per impianto oste integrato. Arcata inferiore: L'esame è stato completato con marcatura del canale del nervo mandibolare. Parodontopatia diffusa con reazione flogistica apico- radicolare in corrispondenza degli elementi dentali residui. Minimo riassorbimento osseo in
pagina 2 di 13 corrispondenza del perno dell'impianto osteointegrato distale a destra. Nelle regioni endule bilateralmente quota ossea sufficiente per valutazione di eventuali impianti osteo integrati”;
-che. a seguito di visita odontoiatrica, il dott. decideva di procedere all'estrazione degli elementi CP_2
3.3 e 4.3 e anche di rimuovere tutti gli impianti dell'arcata inferiore;
-che, nel contempo, benchè la non lamentasse alcun fastidio, il predetto odontoiatra la invitava a Pt_1 procedere all'estrazione di tutti i denti dell'arcata superiore e alla rimozione di tutti gli impianti presenti;
-che. durante le cure odontoiatriche, i convenuti rilasciavano tre preventivi di spesa, per un importo complessivo pari a € 14.369,00;
-che le predette cure, iniziate nel settembre 2018, continuavano per circa due anni, periodo in cui venivano eseguite le estrazioni, la rimozione degli impianti esistenti e l'inserimento di dieci impianti nuovi;
-che, rispettivamente nelle date del 23.01.2019 e del 13.09.2019, gli esami maxiscan evidenziavano un peggioramento di entrambe le arcate dentarie;
-che, nel corso dell'anno 2019, il dott. confezionava ed applicava una protesi fissa su impianti CP_2 nell'arcata inferiore che, a causa di dolore e sanguinamento, veniva rimossa dallo stesso odontoiatra in data 19.02.2020 e ricementata, senza intervenire con alcuna modifica per migliorare i fastidi lamentati dalla paziente;
-che, in relazione all'arcata superiore, detto professionista inseriva prima cinque impianti, ma a causa della perdita dell'impianto in zona 1.2, modificava il piano terapeutico, confezionando una protesi mobile con attacchi locator su impianti;
-che, a causa della perdita di un ulteriore impianto, in sede 2.2, il dott. apportava delle modifiche CP_2 alla protesi superiore, tuttavia l'attrice perdeva anche l'impianto in zona 1.4;
-che la sintomatologia algica e di sanguinamento, con impossibilità di masticazione soprattutto a sinistra andavano ad aumentare, tanto che nell'estate del 2022 la perdeva anche l'impianto in zona 1.5; Pt_1
-che la situazione peggiorativa si poteva evincere anche dalla radiografia del 14.07.2022 con cui si accertava:“ Lindagine radiologica eseguita in comparativa sull'articolazione temporo.mandibolare in fase statica e dinamica ha mostrato retroposizione del condilo mandibolare con ridotta escursione dello stesso bilateralmente. Non lesioni ossee a focolaio”;
-che per la mancata risoluzione dei problemi dentari la cominciava a soffrire di stati d'ansia e di Pt_1 disagio psicologico che l'avrebbe portava a ricorrere alle cure dei sanitari dell'Unità di Psichiatria del
Policlinico Tor Vergata ove veniva diagnosticata una Depressione Reattiva e prescritta terapia farmacologica con AL e TA;
pagina 3 di 13 -che, per tutte le ragioni evidenziate, l'attrice incaricava il dott. al fine di stilare una Persona_3
Consulenza odontoiatrica sugli esiti della terapia implanto-protesica;
-che, a seguito di visita medico legale, il dott. refertava: “All'ispezione esterna della paziente Per_3 notiamo una ipomimia del volto che ci trasmette un grande disagio psico-somatico. Ad un esame più approfondito notiamo una alterazione della simmetria del viso palesata da una ipertrofia del massetere sinistro, una asimmetria del vermiglio superiore ed inferiore, ed un diverso aspetto dei solchi naso genieni, delle rughe mento labiali o della marionetta e del solco labio mentoniero. All'apertura della bocca la sig.ra mostra sull'arcata superiore una protesi mobile con attacchi. Il manufatto Pt_1 presenta una abbondante quantità di adesivo per protesi a colmare le discrepanze fra la protesi e la mucosa gengivale. Dopo la detersione appare la presenza di un terzo attacco lasciato in sede anche dopo la perdita dell'impianto corrispondente. La mucosa dell'arcata superiore presenta delle neoformazioni ipertrofiche per lo più nell'area compresa ta 1.3 e 3.3 di consistenza parenchimotosa di forma irregolare. Notiamo la presenza di decupiti nelle zone prossimiori agli impianti. Gli impianti presentano perdita di attacco con esposizione di alcune spire. Alla palpazione la mucosa appare dolente specialmente nelle zone vicino agli impianti”;
-che, pertanto, a causa dei trattamenti errati eseguiti dal dott. ed in base alle risultanze della CP_2 visita del consulente tecnico di parte, venivano accertati i seguenti esiti: “Perdita di osso mascellare superiore, perdita insofferenza degli impianti, mal progettazione ed esecuzione delle protesi superiore ed inferiore, neoformazioni mucosa gengivale arcata, danno articolazione ATM con conseguenti acufeni
e relativo danno psichico”;
-che detti postumi erano da considerarsi a carattere permanente con riduzione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 19% .
Tanto premesso, la ricorrente proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi all'intestato Tribunale, che veniva iscritto al n. 15804/23, e istruito con CTU medico legale, con la nomina del dott.
[...]
, specialista in Medicina Legale e della dott.ssa specialista in Per_1 Persona_2
Odontostomatologia.
Considerata sussistente una responsabilità in capo allo studio e al dott. per i Controparte_1 CP_2 fatti sopradescritti, tenuto conto degli esiti della CTU svolta in Atp, dichiarava di Parte_1 incardinare il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta imperita e negligente dei sanitari della struttura convenuta, quantificati nella misura di euro 60.596,71.
Le parti convenute, seppur ritualmente citate, non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. pagina 4 di 13 All'udienza del 17.04.25, a seguito di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ex art.281 sexies 3° co.c.p.c.
*********
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
L'odierna attrice ha censurato nei confronti dello studio e del dott. Controparte_1 Controparte_2 la presunta sussistenza di profili di responsabilità in relazione ai trattamenti eseguiti con imperizia e negligenza da parte di quest'ultimo a causa dei quali, avrebbe subito dei postumi di natura permanente.
Preliminarmente, occorre qualificare il tipo di responsabilità ascrivibile alla struttura convenuta, atteso che l'evento risale a periodo antecedente alla legge n. 24/2017 . Parte_2
Secondo il principio oramai consolidato in materia, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere sia dei pregiudizi eziologicamente ricollegabili alle proprie inadempienze specifiche che a quelle eventualmente imputabili all'operato dei propri medici, ancorché non legati alla stessa da vincolo di lavoro subordinato
(Cass. n.1620/12; 1043/2019). La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può, dunque derivare a norma dell'art. 1218 c.c. sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono poste direttamente a carico dell'ente debitore, sia a norma dell'art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
A fronte di giurisprudenza consolidata ancor prima dell'entrata in vigore delle leggi c.d. LD e
Gelli, è stato sancito il principio secondo cui sia il rapporto del paziente con la struttura sanitaria sia quello con il medico curante, si inquadra nell'ambito della responsabilità contrattuale, in virtù della stipulazione, da un lato, di un contratto atipico, definito di spedalità o di assistenza sanitaria, dall'altro della sussistenza di un contatto sociale qualificato.
L'art. 3 d.l. 158/2012 esclude la responsabilità penale del medico il quale si attenga alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e che si ritrovi in astratto in ipotesi di colpa lieve, mantenendo fermo comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.
Orbene, il richiamo all'art. 2043 c.c. nella citata legge, ha creato dei contrasti giurisprudenziali circa l'applicazione dei tipici criteri di accertamento della responsabilità civile del medico improntati, in via consolidata, sul contatto sociale e sullo schema contrattuale.
La Corte di Cassazione aveva inizialmente ritenuto che, anche dopo la legge LD, la materia della responsabilità civile restasse ancorata allo schema contrattuale sia per il medico che per la struttura.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha successivamente preso atto e chiarito che, l'applicazione al medico, dello statuto della responsabilità aquiliana, è stata sancita in modo esplicito, dalle disposizioni contenute pagina 5 di 13 nella Legge Gelli che ha proprio inteso innovare la disciplina relativa alla natura della responsabilità del personale sanitario, il quale, nel nuovo sistema, risponde a titolo extracontrattuale;
restando invece confermata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria.
L'art. 7, comma 3, della citata legge, infatti, qualifica quella del medico in termini di responsabilità extracontrattuale, prevedendo espressamente che “l'esercente della professione sanitaria di cui ai commi
1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Con la sentenza n. 28994 dell'11 novembre 2019, la Suprema Corte ha segnatamente affrontato la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017. E in effetti, in merito alla collocazione intertemporale della nuova disciplina, ha affermato il principio di diritto secondo cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 189/2012, al pari di quelle contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Trattandosi di fatti successivi alla Legge n. 24/2017 (settembre 2018), va ribadito che la responsabilità civile della struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della sua obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti dalla struttura stessa, risponde delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 c.c. e 1228
c.c.
Condotta nell'alveo della natura contrattuale la responsabilità della e del dott. Controparte_1 CP_2 occorre valutare quanto emerso dalla relazione peritale svolta in sede di Atp, ed in particolare se sia stato accertato il nesso causale tra la prestazione sanitaria e il danno asseritamente subito dall'attrice.
I consulenti nominati in sede di Atp, nella persona del dott. specialista in Medicina Legale, e Per_1 della dott.ssa specialista in odontostomatologia, hanno censurato i trattamenti Persona_2 odontoiatrici eseguiti sulla , accertando il nesso causale tra la condotta dei sanitari e i postumi Pt_1 riportati dalla paziente.
Rispondendo puntualmente ai quesiti oggetto di indagine peritale, in merito alla diagnosi i consulenti hanno evidenziato che: “Sulla base della documentazione presente in atti (referto TC del 29/06/2018 ed esame radiografico rx-ortopanoramica di Luglio 2018) i sei impianti pre-esistenti non mostravano segni di peri-implantite tali da richiedere la loro rimozione. Le indagini radiografiche di I e II livello sono mezzi strumentali più che completi per eseguire un piano terapeutico implantare. Diverso è il discorso per quel che riguarda gli elementi dentari residui la cui estrazione poteva essere giustificata dal progetto di una riabilitazione a totale supporto implantare” (pag.16 Ctu).
pagina 6 di 13 Quanto alla scelta del trattamento e della completezza del consenso informato in relazione ai possibili rischi connessi alle procedure odontoiatriche eseguite, hanno rilevato che “Sulla base dei consensi depositati in atti e del racconto della perizianda, non è stata fornita un'adeguata rappresentazione dei rischi inerenti il trattamento preventivato. Tutti i consensi sono generici con moduli preformati dove
l'operatore ha inserito delle specifiche difficilmente comprensibili”.
Hanno considerato, altresì, priva di beneficio la procedura di rimozione degli impianti già fissati nelle arcate dentarie che, in concreto, non presentavano alcun problema di osteointegrazione, come emerso dagli esami strumentali, rilevando che “L'ingiustificata rimozione degli impianti presenti, che sulla base del referto della TC pretrattamento e dell'esame rx-ortopanoramica pre-trattamento, si presentavano osteo-integrati, rende difficile determinare l'utilità del trattamento”.
I Ctu hanno censurato, altresì, la scelta del trattamento odontoiatrico praticato sulla paziente perché inadeguato rispetto alle condizioni cliniche delle arcate dentarie, mettendo in evidenza che: Un trattamento che consiste nella rimozione di impianti osteo-integrati e il successivo inserimento di 10 impianti (di cui cinque falliti e uno da rimuovere) non può ritenersi adeguato”.
Alla stessa stregua hanno ritenuto non conforme alla prassi e alla scienza medica l'esecuzione del trattamento, indicando quali siano state le criticità della difettosa esecuzione sia sotto il profilo della tecnica utilizzata che del confezionamento dei manufatti protesici: “La rimozione di sei impianti pre- esistenti osteo-integrati ha di per sé determinato la riduzione dell'osso alveolare disponibile.
L'inserimento di cinque impianti nell'arcata superiore non solidarizzati ha determinato un sovraccarico funzionale degli stessi impianti e il successivo fallimento. Deve essere inoltre sottolineato che il preventivo originario prevedeva una protesi fissa supportata da cinque impianti superiori che non è mai stata consegnata, a causa del fallimento immediato di un impianto, precoce di altri due e tardivo degli ultimi due. Nell'arcata inferiore la riduzione del tessuto osseo alveolare, determinata dalla rimozione dei quattro impianti osteointegrati, e il non corretto posizionamento degli impianti inseriti dal resistente, con un solo impianto inserito nel settore latero-posteriore di sinistra, non ha permesso una corretta distribuzione del carico masticatorio. L'unico impianto presente nell'emiarcata inferiore di sinistra è fallito e, nonostante ciò, è stata consegnata una protesi fissa inferiore biomeccanicamente incongrua che non risponde ai principi basilari della protesi su impianti. Le protesi consegnate risultano incongrue sia per quel che riguarda i rapporti occlusali che la ritenzione. Per quanto riguarda i rapporti occlusali
l'inclinazione del piano occlusale è errata (foto) con diminuzione della dimensione verticale. Per quel che riguarda la ritenzione, questa è assente sia sulla protesi superiore che inferiore;
la protesi superiore si distacca presumibilmente per la mancata adesione alla fibro-mucosa, la scarsa estensione dei bordi marginali e l'assenza dell'azione ritentiva dell'impianto residuo. La ritenzione della protesi inferiore è pagina 7 di 13 assente presumibilmente per l'eccessiva estensione del manufatto che determina una eccessiva azione di leva -cantilever incongruo”( pagg.17-18 Ctu).
A parere dei Consulenti, le difficoltà riscontrate dai sanitari nel corso del trattamento sono originate principalmente dalla perdita di numerosi impianti che hanno portato alla modifica del piano terapeutico originario, con la consegna di una protesi mobile superiore ad ancoraggio implantare piuttosto di una protesi fissa su impianti. Per ciò che attiene all'arcata inferiore, a seguito della perdita dell'impianto inferiore di sinistra, non è stato adottato alcun rimedio a carattere risolutivo. Nello specifico si sarebbe potuto rimediare alla situazione creatasi con l'inserimento di un nuovo impianto ove possibile, con il rifacimento del manufatto protesico, confezionando per l'arcata superiore una protesi totale mobile idonea al caso di specie.
Tuttavia, i Ctu hanno messo in luce come l'esame ortopanoramico eseguito in data 14.12.23, rilevasse un severo riassorbimento osseo nell'arcata superiore, riscontro clinico che rappresentava una controindicazione all'inserimento di nuovi impianti dentali.
Sul punto dei postumi derivanti dagli errati trattamenti odontoiatrici, i Consulenti così hanno accertato
“Sono derivati postumi ricollegabili al trattamento eseguito dal dottor L'immotivato intervento CP_2 di rimozione degli impianti pre-esistenti ha determinato una perdita del tessuto osseo alveolare con una diminuzione di osso disponibile per l'inserimento di nuovi impianti;
La perdita di quattro impianti superiori e il fallimento dell'ultimo impianto rimasto in arcata superiore, ha determinato un ulteriore perdita di osso alveolare superiore. Le protesi consegnate sono incongrue per ritenzione e rapporti occlusali, con notevoli limitazioni funzionali. Sulla base del criterio “del più probabile che non” è possibile ipotizzare un peggioramento dello stato di salute della perizianda in relazione alla funzione dell'articolazione temporo-mandibolare a causa dell'incongruità dei manufatti protesici (pag. 18-19
Ctu).
In relazione al danno conseguenza, hanno evidenziato quanto segue: “Considerando i numerosi interventi subiti dalla perizianda per la rimozione e l'inserimento di impianti protesici e la necessità di almeno altri due interventi (uno per rimuovere l'impianto superiore fallito e l'altro per inserire almeno un impianto inferiore a sinistra) è possibile ipotizzare un periodo di invalidità temporanea assoluta di 20 giorni (al 100%), ed un'invalidità temporanea parziale di 15 giorni al 75% e di 10 al 50% nonché, considerato il lungo periodo trascorso in uno stato di disagio funzionale, 365 giorni al 20%. C) dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone) precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale. Risposta: Considerata la rimozione di impianti pre-esistenti osteo-integrati ed il fallimento di sei dei dieci impianti inseriti (l'unico pagina 8 di 13 impianto presente nell'arcata superiore deve essere rimosso), è possibile determinare un danno biologico nella percentuale dello 0.5% per impianto perso e/o rimosso per un totale di 6 punti percentuali. Ipotizzando un maggior danno a carico dell'articolazione temporo-mandibolare questo è quantificabile in un minimo del 2%. Danno psichico inteso come disturbo dell'adattamento non complicato nella misura del 2,4 %, emendabile”(pag.19 Ctu).
Sul punto della possibile emendabilità dei postumi residuati con protesi o terapie ad hoc, hanno concluso nel senso che “La perizianda può attenuare i postumi nell'arcata superiore del 50% con un danno residuo del 1,5% (poiché una protesi totale mobile ha una funzionalità ridotta del 50%) con le seguenti terapie:-rimozione dell'impianto superiore fallito costo circa 200 Euro - realizzazione di una protesi totale mobile superiore provvisoria e definitiva costo 2600 Euro. E' possibile attenuare del tutto i postumi dell'arcata inferiore con le seguenti terapie: - inserimento di due impianti inferiori a sinistra – costo 2500 Euro - rifacimento della protesi fissa inferiore con 12 elementi provvisori e definitivi in ceramica circa 10.200 euro” (pag. 20 Ctu).
In definitiva, in base a quanto emerso dall'elaborato peritale stilato in Atp, è stata accertata la sussistenza del nesso causale tra il trattamento odontoiatrico e i postumi riportati da Parte_1
Orbene, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Di conseguenza è censurabile la condotta del medico ritenuta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c.. ove il danneggiato, provato il contratto o il contatto sociale intercorso con il convenuto, dimostri i profili rispetto ai quali l'operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di condotta delineato dalle leges artis e dai canoni di diligenza (prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l'attività) e dimostri quanto meno la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso
(Cass. Civ. sez. III, 12.09.2013 n. 20904). Pertanto, il sanitario, essendo tenuto a espletare l'attività pagina 9 di 13 professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso." (Cass. n. 16123/2010; cfr anche Cass. S.U. n. 576/2008; Cass. n. 10741/2009).
Quanto all'onere probatorio, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr.,ex plurimis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18102 del
31/8/2020; Sez. 3 - , Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/7/2017).
Pertanto, alla luce degli esiti della CTU in atti, che questo Giudice ritiene pienamente condivisibili, perchè logici ed adeguatamente motivati, deve ritenersi acclarata la responsabilità della Controparte_1
e del dott. per i postumi riportati da in conseguenza della malpractice Controparte_2 Parte_1 così accertata e, pertanto, devono essere condannati in solido al risarcimento del danno subito.
Venendo, dunque, alla liquidazione del danno, tenuto conto che all'epoca dei fatti aveva Parte_1
48 anni (settembre 2018), essendo stato accertato un danno biologico permanente nella misura dell'8 %
( 6% + 2%) si ottiene l'importo di € 13.109,95 a cui devono aggiungersi per l'invalidità temporanea assoluta (giorni 20), la somma di € 1.123,60, per l'invalidità temporanea parziale al 75%( giorni 15) la somma di € 632,03, per l'invalidità temporanea parziale al 50% (giorni 10) la somma di € 280,90 e per l'invalidità temporanea parziale al 20% ( giorni 365) la somma di € 4.101,14 per un totale complessivo pari ad € 19.247,62.
A tale somma occorre aggiungere quanto previsto dal citato art.139 C.d.a., ossia un risarcimento riconoscibile all'attore a titolo di sofferenza morale soggettiva, valorizzando le circostanze del caso concreto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone giustificabile in alcun modo l'incorporazione nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione pagina 10 di 13 prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali (cfr Cass. Sez.3 n. 901 del
17/0172018; Sent. N. 28989 del 11/11/2019; ordinanza n. 7513 del 27/3/18;).
La forma di personalizzazione del danno biologico ha in particolare trovato una specifica normativa nell'art. 138 co. 3 del nuovo test. Cod ass, secondo cui “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali, documentati e accertati, l'ammontare del risarcimento può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al 30%.
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo ma richiede da parte del giudice la specifica individuazione di circostanze particolari riferibili al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione c.d. tabellare.
Nel presente giudizio, l'attrice non ha provato l'esistenza di ulteriori conseguenze eccezionali o particolari riconducibili al tipo di danno subito, ma il mancato riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione del danno biologico, tuttavia, non incide sul riconoscimento del danno morale, come stabilito da giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164 del 2020; in tal senso anche Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 28989/2019).
Si ritiene, quindi, di poter liquidare in favore dell'attrice l'ulteriore somma di € 6.415,23 determinata nella misura del 33,33% con riferimento ai criteri adottati sul punto dalla Tabella del Tribunale di Roma per il 2025 e tenuto conto di tutte le circostanze del caso in esame quali sopra evidenziate.
Ne consegue, dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, che il danno da riconoscersi in favore dell'attrice risulta complessivamente pari a € 25.662,85.
E' necessario, ora, individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di legittimità ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere pagina 11 di 13 liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, «può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione».
A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale ( settembre 2018) e quella finale (30 settembre 2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, si ritiene che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine
(v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368).
Di conseguenza, partendo dall'importo complessivo di euro 25.662,85 devalutato alla data del fatto
(settembre 2018) in applicazione delle citate Tabelle di liquidazione si ottiene l'importo di euro
21.601,73; sulla predetta somma decorrono gli interessi nella misura accordata per i depositi vincolati (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) dalla data del fatto (settembre 2018) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (30 settembre 2025): l'importo finale è così pari a
€ 28.456,64.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014.e ss.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Fabiana Corbo, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore e il dott. in solido tra loro, a Controparte_2 corrispondere a la somma di euro 28.456,64 per le ragioni esposte in Parte_1 motivazione, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
pagina 12 di 13 2) condanna la e il dott. al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite in favore dell'attrice nella misura di euro 7.616,00 per compenso, di euro 786,00 per spese, comprensivo di contributo unificato, oltre rimborso forfettario, per spese generali al 15%, ed I.v.a. e C.p.a. come per legge e a rifondere le spese di Atp che si liquidano in euro 3.100,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfettario per spese generali 15%,
I.v.a. e C.p.a. come per legge e rimborso spese di Ctp (previa esibizione delle relative fatture), e a sostenere in via definitiva quelle di ctu come già liquidate, con distrazione delle spese liquidate in favore dell'Avv. Francesco Cutrona dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
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