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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/09/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 403/2022 RG, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi
ricorrente
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_1 CodiceFiscale_2
Gattuso
resistente
PREMESSA
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 10.02.2022 la ricorrente premetteva di aver ceduto a titolo gratuito il godimento di parte di un immobile sito a Scilla (RC), di cui è proprietaria per lascito testamentario, al proprio fratello, , per esigenze Controparte_1
abitative di quest'ultimo e della sua famiglia;
in particolare, a partire dall'anno 2012 e sino al maggio 2014 la cessione riguardava un solo appartamento, distinto catastalmente dalla particella n. 6 sub 3; dal giugno 2014 sino al dicembre 2018 la cessione si trasferiva all'appartamento distinto catastalmente dalla particella 6 sub 2; dal dicembre 2018 l'attrice cedeva in godimento al fratello entrambi gli appartamenti sopra indicati;
premetteva ancora la ricorrente di essersi verbalmente accordata con il fratello che, a partire dal
01/09/2016 il rapporto avrebbe dovuto essere formalizzato come locazione, con pagamento di un canone, ma il fratello, nel termine previsto, non aveva inteso provvedere in tal senso. Il rapporto tra i due fratelli con il tempo si é deteriorato e la ricorrente, che svolge attività imprenditoriale in campo turistico, ha chiesto il rilascio dell'immobile per adibirlo in parte a struttura turistica ed in parte per propria abitazione, ma il sig. non ha provveduto in tal senso. Ciò premesso e svolte le Controparte_1
argomentazioni di diritto la ricorrente ha chiesto 1) che fosse accertato e dichiarato che il sig. detiene gli immobili senza titolo e, per l'effetto, che lo stesso sia Controparte_1
condannato al rilascio;
ove sia accertato che il sig. detiene gli stessi Controparte_1
immobili in forza di contratto di comodato, che sia dichiarato risolto il contratto di comodato e, per l'effetto, che il sig. sia condannato al rilascio degli Controparte_1
stessi, liberi e sgomberi da persone e cose, nella disponibilità della sig.ra Parte_1
proprietaria; ha chiesto inoltre che il sig. sia condannato al Controparte_1
risarcimento del danno nella misura e mediante pagamento, in favore della ricorrente sig.ra della somma di € 15.000,00, oltre € 60.000,00, per mancato guadagno, Parte_1
o di diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche all'esito della espletanda ctu finalizzata a calcolare il prezzo medio di locazione degli immobili oggetto di causa. Si costituiva in giudizio il resistente, sig. con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 19.09.2022, formulando le seguenti domande: che sia accertato che la fattispecie in esame non rientra nei casi di occupazione sine titulo ab origine
e, per l'effetto, che sia dichiarato che lo stesso non ha occupato sine titulo gli immobili della ricorrente, con conseguente rigetto della domanda principale di rivendicazione;
che sia accertato che la fattispecie per cui è causa non rientra nell'ambito dei rapporti di comodato e per l'effetto che sia dichiarato che la ricorrente ha erroneamente applicato il rito il rito speciale (locatizio) di cui all'art. 447 bis cpc anziché il rito ordinario di cognizione;
che la domanda subordinata formulata dalla ricorrente sia qualificata come azione di restituzione di immobile occupato per mera tolleranza;
che sia accertata l'omessa attuazione della procedura di mediazione obbligatoria e, per l'effetto, che sia dichiarata l'improcedibilità dell'azione subordinata di restituzione immobile;
che sia dichiarata cessata materia del contendere, avendo il resistente liberato l'immobile della ricorrente già a far data dal 21 giugno 2022; che sia accertato e dichiarato che il ricorrente non ha subito nessun danno. Con ordinanza del 21.03.2023 veniva dichiarata la correttezza del procedimento instaurato dalla ricorrente ed ammesso l'interrogatorio formale del resistente richiesto da parte ricorrente, espletato all'udienza del 22.11.2023; con ordinanza del 07.03.2024 veniva ammessa la prova per testi articolata dalla ricorrente e dal resistente;
successivamente, con ordinanza del 19.06.2024, in parziale accoglimento dell' istanza di parte ricorrente, di revoca e/ modifica della predetta ordinanza del
07.03.2024, veniva dichiarata la decadenza di parte resistente dalla prova testi, per tardiva costituzione, e confermata l'ammissione della prova per testi articolata da parte ricorrente, limitatamente ad alcuni capitoli;
escussi i tre testi di parte ricorrente, con ordinanza del
19.03.2025 la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione. All'udienza del
24.09.2025, le parti si sono riportate ai rispettivi atti di causa ed hanno insistito nelle proprie richieste e conclusioni. Il Got, nella medesima udienza, ad esito della Camera di
Consiglio, dato atto che alle ore 13,20 non erano più presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
*********
Preliminarmente si conferma quanto statuito con ordinanza del 21.03.2023, in merito alla correttezza del rito azionato, in considerazione del fatto che la ricorrente ha dedotto l'esistenza di un accordo verbale con il quale aveva concesso la disponibilità gratuita di alcune sue unità abitative al fratello, parte resistente;
la presenza di un accordo anche se verbale, induce a ritenere riconducibile la fattispecie in esame al comodato d'uso gratuito, per il quale è ammessa sia la forma orale sia l'azionabilità del rito locatizio, tenuto, peraltro, conto del fatto che la ricorrente ha esperito l'azione ex art. 447 bis c.p.c anche in ragione di quanto asserito in sede stragiudiziale dal resistente, in merito all'avvenuta sottoscrizione delle parti di un contratto di comodato. Nel merito, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere sulla richiesta di restituzione degli immobili, atteso l'avvenuto rilascio degli stessi in data 21.06.2022, dedotto da parte resistente in sede di costituzione in giudizio ed ammesso da parte ricorrente nel corso delle udienze del
21.09. 2022 e del 21.02.2024. Parte ricorrente formula anche domanda di risarcimento del danno nella misura di € 15.000,00, quale spesa che asserisce di dover sostenere per reperire altra abitazione sul mercato delle locazioni, con caratteristiche analoghe a quelle degli immobili occupati dal resistente;
la domanda non è accoglibile in quanto il teste della ricorrente, , ha negato che la richiesta di restituzione degli Testimone_1 immobili fosse stata formulata dalla ricorrente per esigenze abitative, ed ha affermato che la stessa è proprietaria anche dell'immobile sottostante a quelli oggetto di giudizio, in cui vive attualmente con marito figli e madre e che non intende lasciare;
le dichiarazioni del predetto teste sulle motivazioni che hanno indotto la ricorrente a richiedere il rilascio degli immobili de quo., in quanto marito convivente con la ricorrente, devono ritenersi più attendibili rispetto a quelle degli altri due testimoni. Non può essere accolta neanche la domanda di risarcimento del danno nella misura di € 60.000,00, per asserita mancata possibilità di adibire gli immobili a e conseguente mancato guadagno per la stagione estiva dell'anno 2022, in quanto sfornita di prova, innanzitutto sulla stessa intenzione di avviare la suddetta attività; a tal fine, infatti, non può ritenersi valida la sola allegazione al ricorso del frontespizio del progetto architettonico di ristrutturazione degli immobili de quo, in quanto privo di firma e data;
priva di un benché minimo riscontro probatorio è peraltro la quantificazione in € 60.000,00 del mancato guadagno per mancati avvio della suddetta attività. Considerata la cessata materia del contendere sulle prime tre domande formulate dalla ricorrente - comunque ab origine fondate sull'effettiva occupazione degli immobili da parte del resistente anche dopo la formale richiesta stragiudiziale di rilascio - ed il rigetto delle altre domande risarcitorie, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di GG AL, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ricorrente, contro Parte_1 [...]
, resistente , così provvede: CP_1
1.dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di restituzione degli immobili oggetto di causa, formulata ai punti da 1 a 3 delle conclusioni del ricorso introduttivo, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. rigetta le domanda di risarcimento del danno, per le ragioni di cui in parte motiva
3. Compensa integralmente le spese di giudizio
GG AL , 24.09.2025 Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 403/2022 RG, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi
ricorrente
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_1 CodiceFiscale_2
Gattuso
resistente
PREMESSA
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 10.02.2022 la ricorrente premetteva di aver ceduto a titolo gratuito il godimento di parte di un immobile sito a Scilla (RC), di cui è proprietaria per lascito testamentario, al proprio fratello, , per esigenze Controparte_1
abitative di quest'ultimo e della sua famiglia;
in particolare, a partire dall'anno 2012 e sino al maggio 2014 la cessione riguardava un solo appartamento, distinto catastalmente dalla particella n. 6 sub 3; dal giugno 2014 sino al dicembre 2018 la cessione si trasferiva all'appartamento distinto catastalmente dalla particella 6 sub 2; dal dicembre 2018 l'attrice cedeva in godimento al fratello entrambi gli appartamenti sopra indicati;
premetteva ancora la ricorrente di essersi verbalmente accordata con il fratello che, a partire dal
01/09/2016 il rapporto avrebbe dovuto essere formalizzato come locazione, con pagamento di un canone, ma il fratello, nel termine previsto, non aveva inteso provvedere in tal senso. Il rapporto tra i due fratelli con il tempo si é deteriorato e la ricorrente, che svolge attività imprenditoriale in campo turistico, ha chiesto il rilascio dell'immobile per adibirlo in parte a struttura turistica ed in parte per propria abitazione, ma il sig. non ha provveduto in tal senso. Ciò premesso e svolte le Controparte_1
argomentazioni di diritto la ricorrente ha chiesto 1) che fosse accertato e dichiarato che il sig. detiene gli immobili senza titolo e, per l'effetto, che lo stesso sia Controparte_1
condannato al rilascio;
ove sia accertato che il sig. detiene gli stessi Controparte_1
immobili in forza di contratto di comodato, che sia dichiarato risolto il contratto di comodato e, per l'effetto, che il sig. sia condannato al rilascio degli Controparte_1
stessi, liberi e sgomberi da persone e cose, nella disponibilità della sig.ra Parte_1
proprietaria; ha chiesto inoltre che il sig. sia condannato al Controparte_1
risarcimento del danno nella misura e mediante pagamento, in favore della ricorrente sig.ra della somma di € 15.000,00, oltre € 60.000,00, per mancato guadagno, Parte_1
o di diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche all'esito della espletanda ctu finalizzata a calcolare il prezzo medio di locazione degli immobili oggetto di causa. Si costituiva in giudizio il resistente, sig. con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 19.09.2022, formulando le seguenti domande: che sia accertato che la fattispecie in esame non rientra nei casi di occupazione sine titulo ab origine
e, per l'effetto, che sia dichiarato che lo stesso non ha occupato sine titulo gli immobili della ricorrente, con conseguente rigetto della domanda principale di rivendicazione;
che sia accertato che la fattispecie per cui è causa non rientra nell'ambito dei rapporti di comodato e per l'effetto che sia dichiarato che la ricorrente ha erroneamente applicato il rito il rito speciale (locatizio) di cui all'art. 447 bis cpc anziché il rito ordinario di cognizione;
che la domanda subordinata formulata dalla ricorrente sia qualificata come azione di restituzione di immobile occupato per mera tolleranza;
che sia accertata l'omessa attuazione della procedura di mediazione obbligatoria e, per l'effetto, che sia dichiarata l'improcedibilità dell'azione subordinata di restituzione immobile;
che sia dichiarata cessata materia del contendere, avendo il resistente liberato l'immobile della ricorrente già a far data dal 21 giugno 2022; che sia accertato e dichiarato che il ricorrente non ha subito nessun danno. Con ordinanza del 21.03.2023 veniva dichiarata la correttezza del procedimento instaurato dalla ricorrente ed ammesso l'interrogatorio formale del resistente richiesto da parte ricorrente, espletato all'udienza del 22.11.2023; con ordinanza del 07.03.2024 veniva ammessa la prova per testi articolata dalla ricorrente e dal resistente;
successivamente, con ordinanza del 19.06.2024, in parziale accoglimento dell' istanza di parte ricorrente, di revoca e/ modifica della predetta ordinanza del
07.03.2024, veniva dichiarata la decadenza di parte resistente dalla prova testi, per tardiva costituzione, e confermata l'ammissione della prova per testi articolata da parte ricorrente, limitatamente ad alcuni capitoli;
escussi i tre testi di parte ricorrente, con ordinanza del
19.03.2025 la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione. All'udienza del
24.09.2025, le parti si sono riportate ai rispettivi atti di causa ed hanno insistito nelle proprie richieste e conclusioni. Il Got, nella medesima udienza, ad esito della Camera di
Consiglio, dato atto che alle ore 13,20 non erano più presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
*********
Preliminarmente si conferma quanto statuito con ordinanza del 21.03.2023, in merito alla correttezza del rito azionato, in considerazione del fatto che la ricorrente ha dedotto l'esistenza di un accordo verbale con il quale aveva concesso la disponibilità gratuita di alcune sue unità abitative al fratello, parte resistente;
la presenza di un accordo anche se verbale, induce a ritenere riconducibile la fattispecie in esame al comodato d'uso gratuito, per il quale è ammessa sia la forma orale sia l'azionabilità del rito locatizio, tenuto, peraltro, conto del fatto che la ricorrente ha esperito l'azione ex art. 447 bis c.p.c anche in ragione di quanto asserito in sede stragiudiziale dal resistente, in merito all'avvenuta sottoscrizione delle parti di un contratto di comodato. Nel merito, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere sulla richiesta di restituzione degli immobili, atteso l'avvenuto rilascio degli stessi in data 21.06.2022, dedotto da parte resistente in sede di costituzione in giudizio ed ammesso da parte ricorrente nel corso delle udienze del
21.09. 2022 e del 21.02.2024. Parte ricorrente formula anche domanda di risarcimento del danno nella misura di € 15.000,00, quale spesa che asserisce di dover sostenere per reperire altra abitazione sul mercato delle locazioni, con caratteristiche analoghe a quelle degli immobili occupati dal resistente;
la domanda non è accoglibile in quanto il teste della ricorrente, , ha negato che la richiesta di restituzione degli Testimone_1 immobili fosse stata formulata dalla ricorrente per esigenze abitative, ed ha affermato che la stessa è proprietaria anche dell'immobile sottostante a quelli oggetto di giudizio, in cui vive attualmente con marito figli e madre e che non intende lasciare;
le dichiarazioni del predetto teste sulle motivazioni che hanno indotto la ricorrente a richiedere il rilascio degli immobili de quo., in quanto marito convivente con la ricorrente, devono ritenersi più attendibili rispetto a quelle degli altri due testimoni. Non può essere accolta neanche la domanda di risarcimento del danno nella misura di € 60.000,00, per asserita mancata possibilità di adibire gli immobili a e conseguente mancato guadagno per la stagione estiva dell'anno 2022, in quanto sfornita di prova, innanzitutto sulla stessa intenzione di avviare la suddetta attività; a tal fine, infatti, non può ritenersi valida la sola allegazione al ricorso del frontespizio del progetto architettonico di ristrutturazione degli immobili de quo, in quanto privo di firma e data;
priva di un benché minimo riscontro probatorio è peraltro la quantificazione in € 60.000,00 del mancato guadagno per mancati avvio della suddetta attività. Considerata la cessata materia del contendere sulle prime tre domande formulate dalla ricorrente - comunque ab origine fondate sull'effettiva occupazione degli immobili da parte del resistente anche dopo la formale richiesta stragiudiziale di rilascio - ed il rigetto delle altre domande risarcitorie, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di GG AL, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ricorrente, contro Parte_1 [...]
, resistente , così provvede: CP_1
1.dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di restituzione degli immobili oggetto di causa, formulata ai punti da 1 a 3 delle conclusioni del ricorso introduttivo, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. rigetta le domanda di risarcimento del danno, per le ragioni di cui in parte motiva
3. Compensa integralmente le spese di giudizio
GG AL , 24.09.2025 Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci