Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott. Matteo Del Vesco Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2885 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 10.07.2024 da:
( C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maila Forzutti (pec: in Venezia, San Marco 5369/A, Email_1
che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente in [...]
Chioggia (VE), viale Marco Polo 130 ed elettivamente domiciliato preso lo studio dell'avv. Luca Fogo
(pec: in Chioggia (VE) in via Borgo San Giovanni 553/A che lo Email_2
rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento
(VE) il giorno 8.4.2009, la quale manterrà la residenza presso il padre, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale, per le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi di permanenza presso ciascun genitore. - Tutte le questioni di maggiore importanza per la vita della minore e relative alla sua educazione, istruzione e salute verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori. - Il diritto di visita sarà equamente condiviso tra i genitori che, nei giorni infrasettimanali, vedranno ogni giorno: la madre vedrà la figlia dopo la scuola fino a sera ed il padre per Per_1
cena e per la notte;
nel periodo estivo la figlia potrà stare a casa della madre dal mattino fino all'ora di cena. - I genitori trascorreranno, inoltre, con fine settimana alterni, ma resta Per_1
inteso che potrà fermarsi a dormire dalla madre ogni volta che vorrà. - trascorrerà Per_1 Per_1
metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore alternando di anno in anno il giorno di Natale e
Capodanno. - trascorrerà metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore alternando di Per_1
anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. - Durante il periodo estivo i genitori trascorreranno con la figlia due settimane di vacanze, anche non consecutive, da Per_1
concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. - I genitori provvederanno direttamente al mantenimento della figlia nei periodi di permanenza presso ciascuno. Per_1
Quindi ciascuno dei genitori fornirà alla figlia vitto e alloggio nel tempo in cui avrà la figlia presso di sé, coprendo anche ogni spesa ed esigenza legata alla convivenza. - Il sig. CP_1
concorrerà nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie, quali spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative e culturali, da concordare preventivamente tra i genitori e dietro esibizione di idonea documentazione giustificativa come da Protocollo del Tribunale di Venezia
2019. - L'assegno UNICO Inps per la figlia minore verrà percepito al 50% tra i coniugi. - I Per_1
coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, il sig. è CP_1 lavoratore dipendente presso una ditta come magazziniere la sig.ra è operatore socio Pt_1
sanitario, e pertanto provvederanno ognuno al proprio mantenimento. - Il sig. CP_1
versa alla sig.ra , che accetta, la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) a mezzo Parte_1
assegno circolare n. 6081537668–11 della Banca Monte dei Paschi di Siena, intestato alla sig.ra
, a titolo di una tantum a tacitazione di ogni pretesa per il contributo economico Parte_1
all'acquisto degli arredi negli anni, nonchè per il reperimento di una nuova sistemazione abitativa, per la ricevuta del quale, con la sottoscrizione del presente ricorso, ella rilascia quietanza. - Il sig.
a partire dal 1 luglio 2024 si accolla, inoltre, la quota parte spettante alla sig.ra CP_1
del debito residuo di cui ai finanziamenti sopracitati, accesi dai coniugi in costanza di Parte_1
matrimonio in regime di comunione, fino alla completa estinzione dei finanziamenti: n.
20175665699214 erogato da Findomestic;
n. 21225589 e n. 22235941 erogati da Unicredit e n.
2522414301 erogato da . - Il conto corrente cointestato acceso dai coniugi Parte_2
presso Unicredit filiale di Chioggia Sottomarina n. 00924, rimarrà in uso esclusivo al sig.
[...]
, e verrà estinto entro il mese di agosto 2024. Fino a tale data la sig.ra non potrà CP_1 Pt_1
prelevare alcuna somma od effettuare operazioni sul predetto conto. In seguito all'estinzione del suddetto c.c. le rate di cui ai finanziamenti tutti sopracitati verranno addebitate su un nuovo conto intestato unicamente al sig. . - L'automobile Fiat targata GF776YN resterà in CP_1
proprietà al sig. . - la casa coniugale è di esclusiva proprietà del sig. CP_1 CP_1
in quanto acquistata prima del matrimonio e viene assegnata in via esclusiva al medesimo, mentre la sig.ra ha già provveduto a reperire idonea abitazione per sé. - I coniugi dichiarano Parte_1
di avere già regolato e definito ogni altra questione economica e patrimoniale e che null'altro hanno a pretendere reciprocamente. per il P.M. intervenuto: come da conclusioni rese in data 25.02.2025 e quindi: “accoglimento del ricorso alle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 10.07.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio con rito civile in data 04.06.2011, matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chioggia, al n. 33, parte I, anno 2011. Dalla loro unione è nata in data [...] la figlia Per_1
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento alla figlia.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
10.12.2024 in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale della figlia. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale fra e congiuntisi in matrimonio Parte_1 CP_1
in data 04.06.2011, matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Chioggia, al n. 33, parte I, anno 2011, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe. - Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del giorno 07/03/2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore