CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe ConIGliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. R.G. 753/2024, promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VERNA Parte_1 C.F._1
IA FEDERICA e dell'avv. PROFITA MICHELA ( ), elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CELENTANO, 27 70121 BARI, presso il difensore avv. VERNA IA
FEDERICA
Attore
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
LOZUPONE FRANCESCO, elettivamente domiciliata in C/O UFFICIALI GIUDIZIARI, 71036
LUCERA, presso il difensore avv. LOZUPONE FRANCESCO
Convenuta
nonché
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari pagina 1 di 10 Interventore ex lege
Oggetto: richiesta di riconoscimento della Sentenza emessa dal Tribunale Regionale Triveneto il
9.9.2022 prot. n. 2019/128 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il
07/02/2023.
All'esito dell'udienza collegiale del 03.12.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 29.05.2024, adiva la Corte Parte_1
d'Appello di Bari al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello di Bari, contrariis rejectis, delibare, per ciò stesso dichiarandone e ordinandone l'efficacia nella Repubblica Italiana, la sentenza definitiva di nullità del matrimonio, contratto con rito concordatario nella città di San RO (FG) in data 02.03.1991, tra i IGnori e emessa dall'Ecc.mo Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale Triveneto il 9.9.2022 prot. n. 2019/128 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 07/02/2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di opposizione.”
Deduceva, a sostegno della sua richiesta:
1) di aver contratto, con , matrimonio concordatario in San RO il 02.03.1991; Controparte_1 che i due si conobbero durante adolescenza e iniziarono una relazione ufficiale, durata circa 10 anni, basata su una frequentazione sporadica;
2) che, influenzato da un contesto familiare solido e da una rigida educazione, si legò alla CP_1 che viveva in una situazione familiare difficile. A causa della carriera militare di lui, la relazione divenne intermittente e priva di un dialogo profondo. La decisione di sposarsi nacque dopo una gravidanza inaspettata, ma le difficoltà relazionali e logistiche portarono a tensioni, culminando nella separazione legale richiesta in forma consensuale e omologata in data
27.09.2001; la separazione era seguita dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pubblicata l'11.06.2008;
3) con il Libello del 12 luglio 2019, richiedeva la dichiarazione di nullità del matrimonio con la IG.ra invocando grave difetto di discrezione di giudizio da parte sua (can. 1095 n. 2 CP_1
pagina 2 di 10 CIC '83) e da parte della per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del CP_1 matrimonio (can. 1095 n. 3 CIC '83);
4) il 9.09.2022, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto pronunciava la nullità del matrimonio, contratto il 2.03.1991, sulla base di grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo e incapacità della donna di assumere le obbligazioni matrimoniali e il 7.02.2023, il
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica decretava l'esecutività della pronuncia canonica.
2. Con comparsa dell'11/11/2024 si costituiva che eccepiva la Controparte_1 convivenza ultra triennale come ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, evidenziando, altresì, che gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti nel 1991 erano cessati in virtù della sentenza parziale di divorzio n. 1035/2008, passata in giudicato e che, con sentenza definitiva N. 1650/2013, anch'essa passata in giudicato, era stato altresì riconosciuto in favore della e a carico del il diritto all'assegno divorzile CP_1 Parte_1 nella misura di € 300,00. Precisava, quindi, che, considerato che il matrimonio, dichiarato nullo con sentenza ecclesiastica munita di decreto di esecutività della Segnatura apostolica quand'anche diventasse tale anche per l'ordinamento italiano per effetto della sentenza di delibazione, in quanto accertante una nullità sopravvenuta nell'ordinamento civile in epoca successiva al giudicato formatosi sull'attribuzione dell'assegno divorzile, lascerebbe intatto lo stesso (cita la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “una volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, ad una delle parti, dell'assegno di divorzio, ed una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. anche nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio", così Sez. 1, Sentenza n. 4202 del 23/03/2001 seguita da 11793/05, 11654/07,
21331/13).
Chiede quindi di:
“1) Rigettare la domanda di delibare la sentenza definitiva di nullità del matrimonio, contratto in data 02.03.1991, tra i IGnori e emessa Parte_1 Controparte_1 dall'Ecc.mo Tribunale Regionale Triveneto il 9.9.2022;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata l'efficacia nella Repubblica
Italiana della sentenza di nullità matrimoniale tra i IGg.ri , resa dal Tribunale Parte_2 pagina 3 di 10 ecclesiastico in data 09.09.22, dichiarare l'intangibilità del giudicato rinveniente dalla sentenza n.
1650/13 resa nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto di IGg.ri , che ha disposto in favore della IG.ra un assegno divorzile nella Parte_2 CP_1 misura di € 300,00 mensili da adeguare annualmente in base agli indici Istat.
3) Condannare il ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
3. Il Procuratore Generale chiede il rigetto della domanda di delibazione evidenziando <<… non solo vi è stata tra i coniugi una convivenza pluriennale come tale di fatto incompatibile all'invocato riconoscimento della sentenza di nullità del matrimonio concordatario, ma soprattutto vi è pure da preservare l'intangibilità del giudicato rinveniente dalla sentenza del 19 novembre 2013 del
Tribunale di GI prima sezione civile. Dal rapporto matrimoniale tra i due coniugi è nato il figlio e nei suoi riguardi oltre che per la coniuge Persona_1 Controparte_1
è stata decisa sentenza definitiva in sede ordinaria da parte del Tribunale civile di
[...]
GI , che ha posto a carico del l'obbligo di versare un assegno Parte_1 divorzile di 300 € al mese ed anche un contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne , all'epoca convivente con la donna e non ancora economicamente autosufficiente , con sentenza depositata il 20 novembre 2013 avverso la quale non è stata proposta impugnazione e quindi passata già da tempo in giudicato . Tale decisione da anni definitiva ed irrevocabile impone dunque la assoluta contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica come invocata , la quale dunque non può essere riconosciuta nel territorio dello Stato italiano per evidenti e plurimi motivi ostativi.>> (cfr. testualmente dalle conclusioni del P.G. del 29.11.2024).
All'esito dell'udienza del 03.12.2024, la causa veniva riservata per la decisione sulle note conclusive scritte delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda va accolta dal momento che la convenuta, costituendosi oltre il termine per formulare eccezioni in senso stretto, è decaduta dall'eccezione di convivenza ultra - triennale, formulata con la comparsa depositata in atti.
2. Tanto chiarito, va premesso che l'art. 8 comma 2° della L. n. 121/1985 (“Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede”) recita: «Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano pagina 4 di 10 munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte
d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente
a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.».
L'art. 4 lett. b) n. 3) del “Protocollo Addizionale” (contenente le dichiarazioni fatte di comune intesa dalla Santa Sede e dalla Repubblica italiana al momento della firma dell'Accordo modificativo del
Concordato lateranense, al fine di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei
Patti lateranensi e delle convenute modificazioni nonché di evitare ogni difficoltà interpretativa) esclude in ogni caso che la Corte di Appello, nel pronunciarsi sulla domanda volta ad ottenere la declaratoria di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici e munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, possa procedere ad un riesame nel merito della decisione del Tribunale ecclesiastico.
3. Ciò premesso, dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico Triveneto (munita, come detto, del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo) di cui si chiede l'exequatur si evince che la nullità del matrimonio contratto dall'attore e dalla convenuta fu dichiarata per “gravità funzionale specifica”, trattandosi di una severa condizione psicopatologica che aveva compromesso la capacità di entrambi di esprimere un consenso libero e consapevole (ovvero le facoltà discretivo-volitive) e di realizzare una autentica “affectio familiae” (ovvero le facoltà affettivo-relazionali)” (cfr. note autorizzate e sentenza ecclesiastica) ossia per cause di nullità del matrimonio-atto che non sono inammissibili nel nostro ordinamento giuridico.
In particolare, la sentenza delibanda evidenzia che “Forse le problematiche dei due, prese singolarmente, non erano del tutto disabilitanti (si parla di media gravità per i disturbi di e CP_1 di grave immaturità affettivo-emotiva per che è sempre difficile da valutare in campo Pt_1 canonico) però le due difficoltà unite hanno impedito ad entrambi di costruire una famiglia.” (cfr. pagina 5 di 10 testualmente 20/12 cit.) e che “…come risulta dalle anamnesi raccolte dai periti, ognuno nella sua storia precedente ha avuto problematiche diverse e di diversa gravità, ma le loro storie si può dire che non si sono mai incontrate: ognuno resta con le proprie immaturità e ossessioni senza mai riuscire minimamente a dare vita ad una famiglia in cui ognuno sia pronto a dare apporti positivi e ad aiutare
a superare le difficoltà dell'altro/a. (…) le due difficoltà unite hanno impedito ad entrambi di costruire una famiglia” (Sent. Eccles., 12/20). Il detto Tribunale conclude per l'incapacità di costruire una famiglia, fatto ricavabile dalla circostanza che “…dopo il figlio avuto prima del matrimonio senza progettualità, non hanno più pensato ad allargare la famiglia che forse nessuno dei due ha mai sentito come esistente.” (cfr. 12/20 Sent. cit.)
4. Ciò premesso, e considerato che il giudizio canonico risulta essersi svolto nel rispetto del principio del contraddittorio (come emerge inconfutabilmente dalla sentenza emessa dall'Autorità Ecclesiastica)
e che la decisione fu adottata all'esito dell'acquisizione di compendi istruttori (rappresentati dall'audizione delle parti, dall'audizione di testi e dalle perizie) deve concludersi per la delibazione della sentenza dell'autorità giudiziaria ecclesiastica non contenendo essa disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano che nel presente procedimento siano state fatte ritualmente valere.
Tali non sono le cause di nullità poste dal Tribunale ecclesiastico a fondamento della decisione, avendo la suprema Corte già chiarito (e da tale autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non v'è ragione alcuna di discostarsi) che “La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per difetto grave in uno dei coniugi della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti
e i doveri matrimoniali essenziali, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno (nella specie, con una
c.t.u.), poiché la ragione posta a fondamento di tale declaratoria è sostanzialmente corrispondente all'incapacità naturale di cui all'art. 120 cod. civ., né le differenze di disciplina in materia, fra ordinamento canonico ed ordinamento italiano, incidono sui fondamentali principi del diritto statuale”1.
Invero, non può positivamente vagliarsi l'eccezione della convenuta secondo cui la convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una 1 Cfr. Cass., ord. n. 1262/2011; in senso conforme Cass., n. 4889/1987. pagina 6 di 10 situazione giuridica di “ordine pubblico italiano” ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico.
Infatti, sempre la CA (e anche a tale insegnamento, pienamente condivisibile, va data continuità) ha chiarito:
- che “Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina dei procedimenti camerali, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell'art. 796
c.p.c., sicché la costituzione del convenuto dinanzi alla corte d'appello deve ritenersi disciplinata dall'art. 167 c.p.c., che impone a tale parte, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nel termine stabilito per la costituzione dall'art. 166 c.p.c.”2;
- che “La convivenza triennale 'come coniugi', quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità”3;
- che l'eccezione di convivenza triennale 'come coniugi', in quanto eccezione in senso stretto, “deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione”4.
Nella specie, come accennato, l'eccezione de qua non è stata proposta tempestivamente dal momento che, l'art. 166 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 3 comma 12° lett. e) del D.Lg. n. 149/2022 (applicabile ratione temporis, essendo stato il presente procedimento introdotto in data successiva al 28/02/2023), dispone che «Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.».
L'art. 167 comma 2° periodo primo c.p.c., nel testo novellato dall'art. 2 comma 3° lett. b-ter) del D.L.
n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80/2005, con effetto dal giorno 01/03/2006
(parimenti applicabile ratione temporis nel caso in esame), stabilisce, a sua volta, che il convenuto, nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno 70 giorni prima dell'udienza di comparizione, deve
«A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.».
Pertanto, a norma del comb. disp. artt. 166 e 167 c.p.c., la convenuta aveva l'onere di costituirsi, tenuto conto della data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione notificato dall'attore
(29/11/2024), settanta giorni prima dell'udienza indicata mentre si è costituita solo in data 11/11/2024, vale a dire diciotto giorni prima della detta udienza, così decadendo dalla proposizione della anzidetta eccezione riservata.
3.bis. Circa la richiesta della convenuta di mantenimento delle statuizioni economiche della sentenza di divorzio in caso di positiva delibazione della sentenza ecclesiastica, fatto non contrastato dall'attore, si evidenzia che la pronuncia che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra le parti, successiva al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fa venir meno le statuizioni economiche relative al rapporto tra i coniugi in essa previste 4 Cfr. Cass., ord. n. 11791/2021. pagina 8 di 10 poiché – a differenza di quanto avviene nel caso di precedente passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui statuizioni in ordine all'assegno divorzile restano efficaci in forza del principio di solidarietà post coniugale – la sentenza di separazione che stabilisce il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vincolo coniugale e nel dovere di assistenza materiale tra coniugi sicché, venuto meno il vincolo matrimoniale, non possono sopravvivere le statuizioni accessorie dal quale esse dipendono. (cfr. Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 11553 del 11/05/2018, Rv. 648559 - 01).
4. Ne deriva che:
● che non è dubbia la sussistenza della competenza del Giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio contratto dalle parti con il rito concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del
Giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
● che il giudizio canonico risulta essersi svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, instauratosi regolarmente;
● che l'istruttoria risulta essersi svolta con l'audizione dell'attore e della convenuta, con l'escussione di testimoni e l'espletamento di perizia psichiatrica d'ufficio su entrambe le parti;
● che la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;
● che la delibazione non incide sui rapporti economici sorti tra le parti in seguito alla pronuncia di sentenza di divorzio passata in giudicato prima dell'exequatur.
La domanda di è pertanto accolta. Parte_1
6. In considerazione dei mutamenti di giurisprudenza in atto in questa materia e in ragione del fatto che le ragioni sottese alla domanda proposta in via subordinata della convenuta risultano preservate (la domanda è assorbita per le ragioni dette in parte motiva), ricorrono bastevoli ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, decidendo sulla domanda di riconoscimento della efficacia nel territorio della Repubblica della Sentenza del Tribunale Regionale Triveneto del 9.9.2022, resa esecutiva dal Supremo Tribunale
pagina 9 di 10 della Segnatura Apostolica il 07/02/2023, domanda proposta da Parte_1 contro , così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'efficacia, nella Repubblica Italiana della Sentenza del Tribunale Regionale Triveneto del
9.9.2022, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 07/02/2023, con cui è stato dichiarato nullo il matrimonio, contratto con rito concordatario nella città di San RO (FG) in data 02.03.1991, tra i IGnori e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San RO, ove il giorno 03/03/1991 era stato celebrato il matrimonio con rito concordatario tra le parti, di effettuare la prescritta trascrizione e annotazione;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di conIGlio del 03 dicembre 2024
Il conIGliere estensore
Maria Grazia CASERTA Il Presidente
Maria MITOLA
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Cfr. Cass., n. 8028/2020 (che ha altresì precisato che “non assume rilievo l'intervenuto differimento dell'udienza di comparizione delle parti, disposto ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., perché non opera, in tal caso, la disciplina dettata dall'art. 166 c.p.c. per l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168-bis, che è norma avente carattere eccezionale, pertanto non suscettibile di applicazione analogica”).
3 Cfr. Cass., sez. un., n. 16379/2014. In senso conforme Cass. n. 26188/2016, secondo cui “La convivenza stabile e duratura 'come coniugi', quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, e deve essere opposta, a pena di decadenza, solo con la comparsa di costituzione e risposta e non anche con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. o nel giudizio di legittimità, così rispettandosi l'autonomia del coniuge convenuto, libero di proporre o meno l'eccezione, e ponendosi altresì un limite alla valutazione, altrimenti troppo incisiva, del giudice, rendendola opportunamente scevra da ogni forma di paternalismo. Né tale interpretazione configura un'ipotesi di cd. overruling tale da giustificare la rimessione in termini della parte che aveva fatto affidamento su di un diverso orientamento giurisprudenziale tutt'altro che consolidato”; Cass. n. 18695/2015, che ha affermato che “La convivenza triennale 'come coniugi', quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità”. pagina 7 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe ConIGliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. R.G. 753/2024, promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VERNA Parte_1 C.F._1
IA FEDERICA e dell'avv. PROFITA MICHELA ( ), elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CELENTANO, 27 70121 BARI, presso il difensore avv. VERNA IA
FEDERICA
Attore
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
LOZUPONE FRANCESCO, elettivamente domiciliata in C/O UFFICIALI GIUDIZIARI, 71036
LUCERA, presso il difensore avv. LOZUPONE FRANCESCO
Convenuta
nonché
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari pagina 1 di 10 Interventore ex lege
Oggetto: richiesta di riconoscimento della Sentenza emessa dal Tribunale Regionale Triveneto il
9.9.2022 prot. n. 2019/128 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il
07/02/2023.
All'esito dell'udienza collegiale del 03.12.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 29.05.2024, adiva la Corte Parte_1
d'Appello di Bari al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello di Bari, contrariis rejectis, delibare, per ciò stesso dichiarandone e ordinandone l'efficacia nella Repubblica Italiana, la sentenza definitiva di nullità del matrimonio, contratto con rito concordatario nella città di San RO (FG) in data 02.03.1991, tra i IGnori e emessa dall'Ecc.mo Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale Triveneto il 9.9.2022 prot. n. 2019/128 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 07/02/2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di opposizione.”
Deduceva, a sostegno della sua richiesta:
1) di aver contratto, con , matrimonio concordatario in San RO il 02.03.1991; Controparte_1 che i due si conobbero durante adolescenza e iniziarono una relazione ufficiale, durata circa 10 anni, basata su una frequentazione sporadica;
2) che, influenzato da un contesto familiare solido e da una rigida educazione, si legò alla CP_1 che viveva in una situazione familiare difficile. A causa della carriera militare di lui, la relazione divenne intermittente e priva di un dialogo profondo. La decisione di sposarsi nacque dopo una gravidanza inaspettata, ma le difficoltà relazionali e logistiche portarono a tensioni, culminando nella separazione legale richiesta in forma consensuale e omologata in data
27.09.2001; la separazione era seguita dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pubblicata l'11.06.2008;
3) con il Libello del 12 luglio 2019, richiedeva la dichiarazione di nullità del matrimonio con la IG.ra invocando grave difetto di discrezione di giudizio da parte sua (can. 1095 n. 2 CP_1
pagina 2 di 10 CIC '83) e da parte della per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del CP_1 matrimonio (can. 1095 n. 3 CIC '83);
4) il 9.09.2022, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto pronunciava la nullità del matrimonio, contratto il 2.03.1991, sulla base di grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo e incapacità della donna di assumere le obbligazioni matrimoniali e il 7.02.2023, il
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica decretava l'esecutività della pronuncia canonica.
2. Con comparsa dell'11/11/2024 si costituiva che eccepiva la Controparte_1 convivenza ultra triennale come ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, evidenziando, altresì, che gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti nel 1991 erano cessati in virtù della sentenza parziale di divorzio n. 1035/2008, passata in giudicato e che, con sentenza definitiva N. 1650/2013, anch'essa passata in giudicato, era stato altresì riconosciuto in favore della e a carico del il diritto all'assegno divorzile CP_1 Parte_1 nella misura di € 300,00. Precisava, quindi, che, considerato che il matrimonio, dichiarato nullo con sentenza ecclesiastica munita di decreto di esecutività della Segnatura apostolica quand'anche diventasse tale anche per l'ordinamento italiano per effetto della sentenza di delibazione, in quanto accertante una nullità sopravvenuta nell'ordinamento civile in epoca successiva al giudicato formatosi sull'attribuzione dell'assegno divorzile, lascerebbe intatto lo stesso (cita la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “una volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, ad una delle parti, dell'assegno di divorzio, ed una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. anche nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio", così Sez. 1, Sentenza n. 4202 del 23/03/2001 seguita da 11793/05, 11654/07,
21331/13).
Chiede quindi di:
“1) Rigettare la domanda di delibare la sentenza definitiva di nullità del matrimonio, contratto in data 02.03.1991, tra i IGnori e emessa Parte_1 Controparte_1 dall'Ecc.mo Tribunale Regionale Triveneto il 9.9.2022;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata l'efficacia nella Repubblica
Italiana della sentenza di nullità matrimoniale tra i IGg.ri , resa dal Tribunale Parte_2 pagina 3 di 10 ecclesiastico in data 09.09.22, dichiarare l'intangibilità del giudicato rinveniente dalla sentenza n.
1650/13 resa nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto di IGg.ri , che ha disposto in favore della IG.ra un assegno divorzile nella Parte_2 CP_1 misura di € 300,00 mensili da adeguare annualmente in base agli indici Istat.
3) Condannare il ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
3. Il Procuratore Generale chiede il rigetto della domanda di delibazione evidenziando <<… non solo vi è stata tra i coniugi una convivenza pluriennale come tale di fatto incompatibile all'invocato riconoscimento della sentenza di nullità del matrimonio concordatario, ma soprattutto vi è pure da preservare l'intangibilità del giudicato rinveniente dalla sentenza del 19 novembre 2013 del
Tribunale di GI prima sezione civile. Dal rapporto matrimoniale tra i due coniugi è nato il figlio e nei suoi riguardi oltre che per la coniuge Persona_1 Controparte_1
è stata decisa sentenza definitiva in sede ordinaria da parte del Tribunale civile di
[...]
GI , che ha posto a carico del l'obbligo di versare un assegno Parte_1 divorzile di 300 € al mese ed anche un contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne , all'epoca convivente con la donna e non ancora economicamente autosufficiente , con sentenza depositata il 20 novembre 2013 avverso la quale non è stata proposta impugnazione e quindi passata già da tempo in giudicato . Tale decisione da anni definitiva ed irrevocabile impone dunque la assoluta contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica come invocata , la quale dunque non può essere riconosciuta nel territorio dello Stato italiano per evidenti e plurimi motivi ostativi.>> (cfr. testualmente dalle conclusioni del P.G. del 29.11.2024).
All'esito dell'udienza del 03.12.2024, la causa veniva riservata per la decisione sulle note conclusive scritte delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda va accolta dal momento che la convenuta, costituendosi oltre il termine per formulare eccezioni in senso stretto, è decaduta dall'eccezione di convivenza ultra - triennale, formulata con la comparsa depositata in atti.
2. Tanto chiarito, va premesso che l'art. 8 comma 2° della L. n. 121/1985 (“Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede”) recita: «Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano pagina 4 di 10 munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte
d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente
a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.».
L'art. 4 lett. b) n. 3) del “Protocollo Addizionale” (contenente le dichiarazioni fatte di comune intesa dalla Santa Sede e dalla Repubblica italiana al momento della firma dell'Accordo modificativo del
Concordato lateranense, al fine di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei
Patti lateranensi e delle convenute modificazioni nonché di evitare ogni difficoltà interpretativa) esclude in ogni caso che la Corte di Appello, nel pronunciarsi sulla domanda volta ad ottenere la declaratoria di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici e munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, possa procedere ad un riesame nel merito della decisione del Tribunale ecclesiastico.
3. Ciò premesso, dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico Triveneto (munita, come detto, del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo) di cui si chiede l'exequatur si evince che la nullità del matrimonio contratto dall'attore e dalla convenuta fu dichiarata per “gravità funzionale specifica”, trattandosi di una severa condizione psicopatologica che aveva compromesso la capacità di entrambi di esprimere un consenso libero e consapevole (ovvero le facoltà discretivo-volitive) e di realizzare una autentica “affectio familiae” (ovvero le facoltà affettivo-relazionali)” (cfr. note autorizzate e sentenza ecclesiastica) ossia per cause di nullità del matrimonio-atto che non sono inammissibili nel nostro ordinamento giuridico.
In particolare, la sentenza delibanda evidenzia che “Forse le problematiche dei due, prese singolarmente, non erano del tutto disabilitanti (si parla di media gravità per i disturbi di e CP_1 di grave immaturità affettivo-emotiva per che è sempre difficile da valutare in campo Pt_1 canonico) però le due difficoltà unite hanno impedito ad entrambi di costruire una famiglia.” (cfr. pagina 5 di 10 testualmente 20/12 cit.) e che “…come risulta dalle anamnesi raccolte dai periti, ognuno nella sua storia precedente ha avuto problematiche diverse e di diversa gravità, ma le loro storie si può dire che non si sono mai incontrate: ognuno resta con le proprie immaturità e ossessioni senza mai riuscire minimamente a dare vita ad una famiglia in cui ognuno sia pronto a dare apporti positivi e ad aiutare
a superare le difficoltà dell'altro/a. (…) le due difficoltà unite hanno impedito ad entrambi di costruire una famiglia” (Sent. Eccles., 12/20). Il detto Tribunale conclude per l'incapacità di costruire una famiglia, fatto ricavabile dalla circostanza che “…dopo il figlio avuto prima del matrimonio senza progettualità, non hanno più pensato ad allargare la famiglia che forse nessuno dei due ha mai sentito come esistente.” (cfr. 12/20 Sent. cit.)
4. Ciò premesso, e considerato che il giudizio canonico risulta essersi svolto nel rispetto del principio del contraddittorio (come emerge inconfutabilmente dalla sentenza emessa dall'Autorità Ecclesiastica)
e che la decisione fu adottata all'esito dell'acquisizione di compendi istruttori (rappresentati dall'audizione delle parti, dall'audizione di testi e dalle perizie) deve concludersi per la delibazione della sentenza dell'autorità giudiziaria ecclesiastica non contenendo essa disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano che nel presente procedimento siano state fatte ritualmente valere.
Tali non sono le cause di nullità poste dal Tribunale ecclesiastico a fondamento della decisione, avendo la suprema Corte già chiarito (e da tale autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non v'è ragione alcuna di discostarsi) che “La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per difetto grave in uno dei coniugi della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti
e i doveri matrimoniali essenziali, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno (nella specie, con una
c.t.u.), poiché la ragione posta a fondamento di tale declaratoria è sostanzialmente corrispondente all'incapacità naturale di cui all'art. 120 cod. civ., né le differenze di disciplina in materia, fra ordinamento canonico ed ordinamento italiano, incidono sui fondamentali principi del diritto statuale”1.
Invero, non può positivamente vagliarsi l'eccezione della convenuta secondo cui la convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una 1 Cfr. Cass., ord. n. 1262/2011; in senso conforme Cass., n. 4889/1987. pagina 6 di 10 situazione giuridica di “ordine pubblico italiano” ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico.
Infatti, sempre la CA (e anche a tale insegnamento, pienamente condivisibile, va data continuità) ha chiarito:
- che “Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina dei procedimenti camerali, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell'art. 796
c.p.c., sicché la costituzione del convenuto dinanzi alla corte d'appello deve ritenersi disciplinata dall'art. 167 c.p.c., che impone a tale parte, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nel termine stabilito per la costituzione dall'art. 166 c.p.c.”2;
- che “La convivenza triennale 'come coniugi', quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità”3;
- che l'eccezione di convivenza triennale 'come coniugi', in quanto eccezione in senso stretto, “deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione”4.
Nella specie, come accennato, l'eccezione de qua non è stata proposta tempestivamente dal momento che, l'art. 166 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 3 comma 12° lett. e) del D.Lg. n. 149/2022 (applicabile ratione temporis, essendo stato il presente procedimento introdotto in data successiva al 28/02/2023), dispone che «Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.».
L'art. 167 comma 2° periodo primo c.p.c., nel testo novellato dall'art. 2 comma 3° lett. b-ter) del D.L.
n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80/2005, con effetto dal giorno 01/03/2006
(parimenti applicabile ratione temporis nel caso in esame), stabilisce, a sua volta, che il convenuto, nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno 70 giorni prima dell'udienza di comparizione, deve
«A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.».
Pertanto, a norma del comb. disp. artt. 166 e 167 c.p.c., la convenuta aveva l'onere di costituirsi, tenuto conto della data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione notificato dall'attore
(29/11/2024), settanta giorni prima dell'udienza indicata mentre si è costituita solo in data 11/11/2024, vale a dire diciotto giorni prima della detta udienza, così decadendo dalla proposizione della anzidetta eccezione riservata.
3.bis. Circa la richiesta della convenuta di mantenimento delle statuizioni economiche della sentenza di divorzio in caso di positiva delibazione della sentenza ecclesiastica, fatto non contrastato dall'attore, si evidenzia che la pronuncia che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra le parti, successiva al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fa venir meno le statuizioni economiche relative al rapporto tra i coniugi in essa previste 4 Cfr. Cass., ord. n. 11791/2021. pagina 8 di 10 poiché – a differenza di quanto avviene nel caso di precedente passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui statuizioni in ordine all'assegno divorzile restano efficaci in forza del principio di solidarietà post coniugale – la sentenza di separazione che stabilisce il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vincolo coniugale e nel dovere di assistenza materiale tra coniugi sicché, venuto meno il vincolo matrimoniale, non possono sopravvivere le statuizioni accessorie dal quale esse dipendono. (cfr. Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 11553 del 11/05/2018, Rv. 648559 - 01).
4. Ne deriva che:
● che non è dubbia la sussistenza della competenza del Giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio contratto dalle parti con il rito concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del
Giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
● che il giudizio canonico risulta essersi svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, instauratosi regolarmente;
● che l'istruttoria risulta essersi svolta con l'audizione dell'attore e della convenuta, con l'escussione di testimoni e l'espletamento di perizia psichiatrica d'ufficio su entrambe le parti;
● che la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;
● che la delibazione non incide sui rapporti economici sorti tra le parti in seguito alla pronuncia di sentenza di divorzio passata in giudicato prima dell'exequatur.
La domanda di è pertanto accolta. Parte_1
6. In considerazione dei mutamenti di giurisprudenza in atto in questa materia e in ragione del fatto che le ragioni sottese alla domanda proposta in via subordinata della convenuta risultano preservate (la domanda è assorbita per le ragioni dette in parte motiva), ricorrono bastevoli ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, decidendo sulla domanda di riconoscimento della efficacia nel territorio della Repubblica della Sentenza del Tribunale Regionale Triveneto del 9.9.2022, resa esecutiva dal Supremo Tribunale
pagina 9 di 10 della Segnatura Apostolica il 07/02/2023, domanda proposta da Parte_1 contro , così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'efficacia, nella Repubblica Italiana della Sentenza del Tribunale Regionale Triveneto del
9.9.2022, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 07/02/2023, con cui è stato dichiarato nullo il matrimonio, contratto con rito concordatario nella città di San RO (FG) in data 02.03.1991, tra i IGnori e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San RO, ove il giorno 03/03/1991 era stato celebrato il matrimonio con rito concordatario tra le parti, di effettuare la prescritta trascrizione e annotazione;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di conIGlio del 03 dicembre 2024
Il conIGliere estensore
Maria Grazia CASERTA Il Presidente
Maria MITOLA
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2 Cfr. Cass., n. 8028/2020 (che ha altresì precisato che “non assume rilievo l'intervenuto differimento dell'udienza di comparizione delle parti, disposto ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., perché non opera, in tal caso, la disciplina dettata dall'art. 166 c.p.c. per l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168-bis, che è norma avente carattere eccezionale, pertanto non suscettibile di applicazione analogica”).
3 Cfr. Cass., sez. un., n. 16379/2014. In senso conforme Cass. n. 26188/2016, secondo cui “La convivenza stabile e duratura 'come coniugi', quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, e deve essere opposta, a pena di decadenza, solo con la comparsa di costituzione e risposta e non anche con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. o nel giudizio di legittimità, così rispettandosi l'autonomia del coniuge convenuto, libero di proporre o meno l'eccezione, e ponendosi altresì un limite alla valutazione, altrimenti troppo incisiva, del giudice, rendendola opportunamente scevra da ogni forma di paternalismo. Né tale interpretazione configura un'ipotesi di cd. overruling tale da giustificare la rimessione in termini della parte che aveva fatto affidamento su di un diverso orientamento giurisprudenziale tutt'altro che consolidato”; Cass. n. 18695/2015, che ha affermato che “La convivenza triennale 'come coniugi', quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità”. pagina 7 di 10