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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1584/2021 depositato il 29/06/2021
proposto da
Comune di Casarano - Piazza San Domenico 1 73042 Casarano LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 28/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1283 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1235 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.188/2020 depositata il 28.01.2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Casarano per IMU 2014 – 2015 riferiti ad immobile sito alla Indirizzo_1, identificato in catasto a Dati_Catastali_Resistente con compensazione delle spese di lite.
Così decideva riconoscendo l'agevolazione prima casa a tutti e tre i sub – senza escludere il n.
1 - perché esisteva su tutti il diritto di abitazione della madre del ricorrente.
Il Comune ha proposto appello avverso la decisione di primo grado eccependo:
1. mancata osservanza da parte del ricorrente del termine dilatorio di costituzione ex art.17 bis, co.3, del D.
Lgs. 546/1992: nonostante l'obbligatorietà del reclamo e dei tempi connessi, veniva depositato il ricorso appena due giorni dopo la notifica dello stesso.
2. violazione e/o falsa applicazione del cd. principio di non contestazione: i primi giudici avevano erroneamente applicato tale principio nel momento in cui consideravano non fornita la prova contraria in ordine all'unicità dell'immobile da parte del Comune: orbene, tale principio non può valere nei confronti della parte contumace;
3. insussistenza dei presupposti per l'esenzione IMU in favore del nudo proprietario di un immobile su cui insiste il diritto di abitazione altrui: il contribuente aveva presentato istanza mediante la quale chiedeva di riconoscere in capo alla madre il diritto di abitazione mortis causa e, in subordine, l'agevolazione per abitazione principale in capo allo stesso perché appartenente alle FF.AA.. Dopo l'esame di tale istanza, ne era derivata l'emissione di avvisi di accertamento rettificativi dei precedenti, con imposta definitivamente accertata sulla quota di 1/3 sul cespite al sub.1 per il quale non era stata presentata la dichiarazione obbligatoria ex art.2 co.5 bis D.L. 102/2013.
4. presunta illegittimità dell'atto di accertamento per erronea indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui notificare il ricorso ex D.Lgs.546/1992: il Comune appellante chiariva che non vi era stato alcun vulnus nel diritto di difesa per la mancata indicazione della pec nell'avviso di accertamento. Questo perché, in presenza di più indirizzi digitali, il ricorso doveva essere inviato al domicilio digitale primario indicato, come da linee guida di AgID. Peraltro, ai sensi dell'art.156 c.p.c. co.3, ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo (Cass.SU n.1150/2021).
Presentava controdeduzioni il contribuente eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello perchè ricevuto superati i sessanta giorni dalla notifica della sentenza all'Ente comunale, effettuata l'11.02.2021.
Rispondeva alle argomentazioni dell'appello sottolineando che agli accertamenti impugnati erano seguite apposite rettifiche che avevano lasciato in essere la tassazione dell'immobile sub.1, ma lo stesso sub.1 era rimasto indiviso e facente parte dell'intero immobile che, precedentemente al decesso del padre, costituiva l'abitazione di famiglia su cui la madre aveva conservato il diritto di abitazione. Da ciò, ex art.540 co.2 c.C.
e art.9 co.1 D.Lgs.23/2011, il riferimento alla stessa come soggetto passivo, da cui conseguiva l'agevolazione che la esentava dal pagamento dell'imu.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto deciso dai primi giudici rimane confermato perché l'atto di appello è inammissibile in quanto presentato in ritardo.
Nel contenzioso tributario italiano, le impugnazioni delle sentenze delle Commissioni tributarie si svolgono
“in applicazione delle norme del titolo III, capo I, del libro II del Codice di procedura civile, fatto salvo quanto disposto nel D.Lgs. 546/92”. Ciò significa che, in mancanza di disposizioni speciali, si applicano analogicamente le regole generali dell'appello civico.
Il D.Lgs. 546/92 detta norme proprie per termini, notificazioni, depositi, competenze;
l'art.49 del 546/92 stabilisce esplicitamente che alle impugnazioni tributarie si applica la disciplina generale degli appelli civili
(c.p.c. titolo III).
Il contribuente dà prova di avere notificato la sentenza di primo grado l'11.02.2021 e il termine per l'impugnazione della stessa è di sessanta giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte. Tale termine, pur perentorio, è stato abbondantemente superato dall'Ente comunale.
Ciò preclude l'analisi delle ragioni di merito.
In funzione della soccombenza, le spese del grado vengono liquidate in €.500,00 oltre accessori a carico del Comune di Casarano e a favore del contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce dichiara inammissibile l'appello del Comune di Casarano.
Condanna lo stesso al pagamento delle spese del grado, liquidate in €.500,00 oltre accessori.
Il Presidente relatore
AU LU UC
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1584/2021 depositato il 29/06/2021
proposto da
Comune di Casarano - Piazza San Domenico 1 73042 Casarano LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 28/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1283 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1235 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.188/2020 depositata il 28.01.2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Casarano per IMU 2014 – 2015 riferiti ad immobile sito alla Indirizzo_1, identificato in catasto a Dati_Catastali_Resistente con compensazione delle spese di lite.
Così decideva riconoscendo l'agevolazione prima casa a tutti e tre i sub – senza escludere il n.
1 - perché esisteva su tutti il diritto di abitazione della madre del ricorrente.
Il Comune ha proposto appello avverso la decisione di primo grado eccependo:
1. mancata osservanza da parte del ricorrente del termine dilatorio di costituzione ex art.17 bis, co.3, del D.
Lgs. 546/1992: nonostante l'obbligatorietà del reclamo e dei tempi connessi, veniva depositato il ricorso appena due giorni dopo la notifica dello stesso.
2. violazione e/o falsa applicazione del cd. principio di non contestazione: i primi giudici avevano erroneamente applicato tale principio nel momento in cui consideravano non fornita la prova contraria in ordine all'unicità dell'immobile da parte del Comune: orbene, tale principio non può valere nei confronti della parte contumace;
3. insussistenza dei presupposti per l'esenzione IMU in favore del nudo proprietario di un immobile su cui insiste il diritto di abitazione altrui: il contribuente aveva presentato istanza mediante la quale chiedeva di riconoscere in capo alla madre il diritto di abitazione mortis causa e, in subordine, l'agevolazione per abitazione principale in capo allo stesso perché appartenente alle FF.AA.. Dopo l'esame di tale istanza, ne era derivata l'emissione di avvisi di accertamento rettificativi dei precedenti, con imposta definitivamente accertata sulla quota di 1/3 sul cespite al sub.1 per il quale non era stata presentata la dichiarazione obbligatoria ex art.2 co.5 bis D.L. 102/2013.
4. presunta illegittimità dell'atto di accertamento per erronea indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui notificare il ricorso ex D.Lgs.546/1992: il Comune appellante chiariva che non vi era stato alcun vulnus nel diritto di difesa per la mancata indicazione della pec nell'avviso di accertamento. Questo perché, in presenza di più indirizzi digitali, il ricorso doveva essere inviato al domicilio digitale primario indicato, come da linee guida di AgID. Peraltro, ai sensi dell'art.156 c.p.c. co.3, ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo (Cass.SU n.1150/2021).
Presentava controdeduzioni il contribuente eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello perchè ricevuto superati i sessanta giorni dalla notifica della sentenza all'Ente comunale, effettuata l'11.02.2021.
Rispondeva alle argomentazioni dell'appello sottolineando che agli accertamenti impugnati erano seguite apposite rettifiche che avevano lasciato in essere la tassazione dell'immobile sub.1, ma lo stesso sub.1 era rimasto indiviso e facente parte dell'intero immobile che, precedentemente al decesso del padre, costituiva l'abitazione di famiglia su cui la madre aveva conservato il diritto di abitazione. Da ciò, ex art.540 co.2 c.C.
e art.9 co.1 D.Lgs.23/2011, il riferimento alla stessa come soggetto passivo, da cui conseguiva l'agevolazione che la esentava dal pagamento dell'imu.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto deciso dai primi giudici rimane confermato perché l'atto di appello è inammissibile in quanto presentato in ritardo.
Nel contenzioso tributario italiano, le impugnazioni delle sentenze delle Commissioni tributarie si svolgono
“in applicazione delle norme del titolo III, capo I, del libro II del Codice di procedura civile, fatto salvo quanto disposto nel D.Lgs. 546/92”. Ciò significa che, in mancanza di disposizioni speciali, si applicano analogicamente le regole generali dell'appello civico.
Il D.Lgs. 546/92 detta norme proprie per termini, notificazioni, depositi, competenze;
l'art.49 del 546/92 stabilisce esplicitamente che alle impugnazioni tributarie si applica la disciplina generale degli appelli civili
(c.p.c. titolo III).
Il contribuente dà prova di avere notificato la sentenza di primo grado l'11.02.2021 e il termine per l'impugnazione della stessa è di sessanta giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte. Tale termine, pur perentorio, è stato abbondantemente superato dall'Ente comunale.
Ciò preclude l'analisi delle ragioni di merito.
In funzione della soccombenza, le spese del grado vengono liquidate in €.500,00 oltre accessori a carico del Comune di Casarano e a favore del contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce dichiara inammissibile l'appello del Comune di Casarano.
Condanna lo stesso al pagamento delle spese del grado, liquidate in €.500,00 oltre accessori.
Il Presidente relatore
AU LU UC