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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.169/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.195/2022 resa dal Tribunale di
Gela in data 10.4.2022 e depositata il 12.4.2022, avente ad oggetto risarcimento danni
vertente tra
c.f. , in persona del legale rappresentante, difeso Parte_1 P.IVA_1
per procura in atti dall'avv. Giancarlo Trigilio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in corso Gelone 106 Siracusa
- appellante -
contro
nata a [...] il [...] Controparte_1
, difesa dall'avv. Rosario Magliarisi per procura in CodiceFiscale_1
atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Licata via Padre Italia 9
- appellata -
1 All'udienza del 30.1.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21 febbraio 2016, Controparte_1
conveniva avanti al Tribunale di Gela, al fine di sentirla Parte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, di cui:
– € 10.000/00 o la diversa misura ritenuta di giustizia, a titolo di danno patrimoniale derivante dalla perdita del veicolo di sua proprietà Citroen C3
targato DP832KL;
– € 80.000/00 o la diversa misura ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale, comprendente il pregiudizio di natura fisica, biologica, morale ed esistenziale, oltre interessi legali sulle somme riconosciute.
Deduceva che in data 15 novembre 2013 alle ore 13.10 circa, mentre percorreva la Strada Statale 115 nella direzione di marcia Gela–Licata, giunta all'altezza del km 258+300 l'auto da lei condotta “è sbandata a causa
dell'asfalto bagnato e di una buca ivi presente ricoperta da terra e non
segnalata, terminando contro altra vettura che viaggiava nella opposta
direzione”, per come relazionato nel rapporto della Polizia di Stato di Gela.
A seguito del sinistro occorso, l'attrice riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “V.
2 Emanuele” di Gela, mentre l'autovettura riportava danni materiali di rilevante entità, da rendere necessaria la rottamazione del veicolo.
Con comparsa del 27.5.2016 si costituiva nel merito Parte_1
contestando la fondatezza della domanda e l'assenza di ogni responsabilità ad essa riconducibile, in subordine instando per la riduzione dell'entità del risarcimento per il concorso di colpa dell'attrice ex art.1227 c.c.
Istruita la causa con l'assunzione delle prove orali, nonché l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio cinematica e medico legale, riconducendo la fattispecie nell'alveo dell'art.2051 c.c. e accertato un concorso di responsabilità dell'attrice nella misura del 20%, con sentenza n.195/2022 il
Tribunale di Gela così statuiva:
“1) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di Controparte_1
€ 49.650,22 oltre interessi legali fino al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite dalla stessa
sostenute nella misura di 2/3, spese che liquida per l'intero in € 7.000,00 per
compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) dichiara compensate tra le parti le spese per la restante quota di 1/3;
4) pone definitivamente le spese di ctu medico-legale e di c.t.u. tecnica per
intero a carico della convenuta”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello Parte_1
affidando il gravame ai motivi appresso compendiati:
3 VIOLAZIONE ARTT.2051 - 2697 C.C., 112 C.P.C. - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE
Parte attrice individua la causa dell'evento lesivo in una buca e non in un avvallamento.
Come ha espressamente dichiarato il teste agente di P.S. , all'udienza del 10.01.2019: “.... a pag. Persona_1
3 dei rilievi è indicato che vi fosse un avvallamento: per avvallamento si intende che ci sia un cedimento della strada e può essere un dislivello della stessa di diversa entità; sicuramente se c'è un avvallamento il manto stradale non è perfettamente piano, ma per buca si intende una cosa diversa, più profonda.
Una buca è una depressione, più fonda che estesa, in una superficie stradale, di solito pavimentazione in asfalto, dove il traffico ha rimosso i pezzi rotti della pavimentazione.”
Pertanto la astratta riferibilità dell'evento all'avvallamento non è stata mai prospettata o dedotta neanche nelle memorie ex art.183 c.p.c., quindi il Tribunale, nell'ascrivere l'evento ad un fatto (avvallamento) mai dedotto da parte attrice, è incorso nel vizio di ultrapetizione.
Poiché in tema di art.2051 c.c. è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione dell'esatta dinamica, a carico del danneggiato, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità da rendere potenzialmente pericolosa l'utilizzazione del bene, è evidente che, una volta dedotto (sotto il profilo dell'art.2051) un fatto specifico non è possibile né per parte attrice mutare il fatto asseritamente generatore dell'evento, né per il Giudice emettere sentenza sulla base di un fatto diverso da quello espressamente dedotto.
Il Tribunale ha pertanto violato il combinato disposto degli artt.2051 e 2697 c.c. e 112 c.p.c., in quanto nel processo civile il divieto di decidere extra petita partium costituisce un limite posto al potere decisionale: ai sensi all'art. 112 c.p.c. il Giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
VIOLAZIONE ARTT.2697 - 2051 C.C., 116 C.P.C. - TRAVISAMENTO ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE
PROVE, MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA
4 In assoluto subordine, non esiste la prova che il sinistro si è verificato a causa di un avvallamento sul manto stradale, colmo d'acqua e insidioso.
E' vero che nel rapporto di incidente stradale si fa menzione ad un avvallamento, ma non vi è prova che la perdita del controllo del mezzo da parte della attrice sia da ascrivere allo stesso, né in tale senso sono le risultanze delle prove testimoniali assunte.
Per l'effetto, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda non avendo l'attrice fornito la prova del nesso,
con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata.
VIOLAZIONE ARTT.2051, 2697 E 1227 C.C., 116 C.P.C. E 141 C.D.S. - TRAVISAMENTO ED ERRONEA
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE, MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA
Poiché l'attrice non ha fornito prova del fatto e del nesso eziologico, la convenuta non era onerata di fornire alcuna prova liberatoria per interrompere un inesistente e mai provato nesso causale.
E' espressamente ammesso nell'atto di citazione che è stata l'attrice a perdere il controllo del suo mezzo in un tratto di strada curvilineo, invadendo la corsia opposta, essendo pacifico che ogni utente della strada deve adeguare la propria guida con il costante dominio del veicolo condotto.
L'attrice era perfettamente a conoscenza dello stato bagnato del fondo stradale e, in sede di interrogatorio formale, ha confermato ed espressamente ammesso di aver perso il controllo dell'auto, perché il fondo stradale era viscido "come il sapone" e fangoso.
La TU tecnica ha accertato che i danni residuati sul mezzo sono stati consequenziali ad una velocità non moderata e non consona ai luoghi;
pertanto, a fronte di una grave ed evidente colpa della danneggiata, il
Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda, in quanto il comportamento imprudente della danneggiata nel dinamismo causale del danno, interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Ne consegue che il Tribunale ha anche violato l'art.1227 co.2 c.c. (“il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”), ritenuto che un comportamento corretto e diligente avrebbe certamente evitato il verificarsi dell'evento.
5 In strettissimo subordine, è certamente errata e censurabile la decisione di attribuire alla danneggiata un esiguo concorso di colpa (20%) a fronte del suo comportamento gravemente imprudente.
VIOLAZIONE ART.2697 C.C. PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO MORALE
In subordine, la sentenza è errata anche in ordine alla quantificazione del danno a titolo di danno morale in assenza di allegazione e/o prova, anche presuntiva da parte della attrice.
Il Tribunale ha liquidato il danno morale nella misura massima del 29%, facendo espresso riferimento alle sole labiali affermazioni della attrice e ricorrendo ad un INiusto automatismo, quindi se ne chiede la riduzione ad una percentuale massima del 10%.
La sentenza contiene anche un evidentissimo errore di calcolo ed è pertanto viziata anche sotto tale profilo.
Si legge infatti alla pag.16: “Individuato così il <>, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza del credito (€ 42.462,65 per danno da invalidità permanente e temporanea al 15.11.2013), a questo devono essere sommate le spese mediche di € 489,60 e il risultato (€ 49.952,25) rivalutato dal 15.11.2014 alla data della sentenza (€ 54.497,90), al contempo calcolando gli interessi maturati (€ 1.764,34).
Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto, importo pari ad € 1.764,34.
In conclusione, la somma spettante all'attric , con rivalutazione e interessi ponderati Controparte_1
a tutt'oggi, ascende ad € 56.262,24 (di cui € 1.764,34 per interessi) per danno non patrimoniale permanente e temporaneo e danno patrimoniale per spese mediche. Per stabilire l'importo dovuto dall'ente convenuto bisogna poi operare una riduzione della somma rivalutata con interessi (€ 56.262,24) alla misura dell'80%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 45.009,79.”
La quantificazione del danno alla data di emissione della sentenza è ritenuta pari ad € 46.326,75.
La Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 12/06/2019 n. 15856) ha ritenuto che il Giudice
chiamato ad operare in concreto tale liquidazione dovrà procedere di regola in base a tre parametri:
periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a
6 Sezioni Unite con la nota sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che la periodicità è sempre annuale.
Per applicare gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata occorre preliminarmente devalutare l'importo calcolato alla data di emissione della sentenza al momento del sinistro;
il calcolo è il seguente:
Importo da Devalutare: € 46.326,75
Dal mese di: Marzo 2022
Al mese di: Novembre 2013
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Marzo 2022: 109,9
Indice Novembre 2013: 106,8
Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,907
Totale Devalutazione: € 4.287,96
Importo Devalutato: € 42.038,79
La somma di € 42.038,79 va pertanto rivalutata anno per anno con applicazione degli interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo il seguente calcolo:
Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente
Capitale Iniziale: € 42.038,79
Data Iniziale: 15/11/2013
Data Finale: 01/03/2022
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Novembre 2013
Scadenza Rivalutazione: Marzo 2022
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 106,8
7 Indice alla Scadenza: 109,9
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,102
Totale Rivalutazione: € 4.287,96
Totale Colonna Giorni: 3058
Totale Interessi: € 1.534,94
Rivalutazione + Interessi: € 5.822,90
Capitale Rivalutato + Interessi: € 47.861,69
Quindi la quantificazione totale del danno al 100% alla data di emissione della sentenza, con rivalutazione ed interessi, è pari ad € 47.861,69 e non ad € 56.262,24 e poi su detta somma deve applicarsi la decurtazione percentuale nella misura pari al concorso di colpa attribuibile alla danneggiata.
Si chiede pertanto che, in accoglimento del superiore motivo, la Corte riformi la sentenza del Tribunale,
dichiarando non dovuto alcunchè per danno morale ed in subordine riformando la sentenza nella parte relativa al calcolo degli interessi sulla somma previamente devalutata e poi anno per anno rivalutata.
SULLE SPESE E COMPENSI DEL GIUDIZIO
Ha errato il Tribunale a condannare la concludente alle spese e compensi del giudizio, violando gli artt.91 e 92
del c.p.c.
Con comparsa di risposta del 31.8.2022, si costituisce Controparte_1
, chiedendo rigettarsi l'infondato gravame per i motivi già espressi dal
[...]
Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.1.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato in parte.
Deve innanzitutto permettersi che, ricondotta la controversia nell'ambito dell'art.2051 c.c. con la conseguente natura oggettiva della responsabilità
dell'Ente proprietario del manto stradale ove è presente l'insidia, il danneggiato
è onerato della prova del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la res.
La convenuta ha dedotto la violazione degli artt.2051 e 2697 c.c., in relazione all'art.112 c.p.c., lamentando che il Tribunale avrebbe deciso ultrapetita poichè
nell'atto introduttivo l'attrice avrebbe indicato quale causa del sinistro la presenza di una “buca”, mentre in corso di causa sarebbe emersa l'esistenza di un “avvallamento”.
Il vizio di ultrapetizione si configura esclusivamente quando il Giudice,
oltrepassando i limiti del petitum o delle eccezioni sollevate dalle parti – e in assenza di questioni rilevabili d'ufficio – attribuisca un bene della vita non richiesto, neppure implicitamente, con la domanda (cfr. Cass. civ. sent.
n.21745/2006 e sent. n.2297/2011).
Infatti, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la cui violazione determina il vizio lamentato, comporta il divieto di pronunciarsi su domande nuove o estranee al thema decidendum, ma non preclude al Giudice
di ricostruire autonomamente i fatti oggetto di causa, purché la decisione rimanga nell'ambito della domanda proposta (cfr. Cass. civ. sent.
n.29200/2018).
Nella fattispecie, l'attrice ha agito per ottenere il risarcimento del danno
9 derivante da un'insidia stradale, la cui esistenza è stata accertata,
indipendentemente dalla precisa qualificazione dell'irregolarità stradale.
Così, infatti, il teste agente della Polizia di Stato del Persona_1
Commissariato di Gela, con riferimento ai luoghi del sinistro fatti oggetto del rapporto di sinistro stradale redatto dallo stesso in data 15.11.2013 (allegato n.4 dell'atto di citazione), sentito all'udienza del 10.1.2019:
“Riconosco come mia la firma apposta nei rilievi redatti il 15.11.2013 …
Non ricordo lo stato dell'asfalto e le condizioni stradali, ma a pag.3 dei rilievi è
indicato che vi fosse un avvallamento: avvallamento si intende che ci sia un
cedimento della strada e può essere un dislivello della stessa di diversa entità;
sicuramente se c'è un avvallamento il manto stradale non è perfettamente
piano, ma per buca si intende una cosa diversa, più profonda che nei rilievi
non è indicata come presente sul tratto di strada ove si è verificato l'incidente.
Io sono intervenuto dopo e non ho assistito alla dinamica …
La segnaletica esistente è indicata a pag.3 dei rilievi, ove non risulta segnalato
un avvallamento.”
Quanto alla dinamica del sinistro, così le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
escusso alla medesima udienza del 10.1.2019: “…l'incidente è avvenuto
[...]
nei pressi della casa cantoniera sulla statale 115.
Io venivo da Agrigento in direzione Gela e l'attrice veniva da Gela ed
imboccando la curva ha sbandato è andata a sbattere nella corsia opposta da
dove provenivo io;
l'auto poi fece anche una giravolta e andò a sbattere contro
l'auto che era dietro di me e coinvolta nel sinistro.
Pioveva e la strada era bagnata e piena di fango;
io ero uscito alle 7.15 da
10 casa e fino alle 12/13 almeno non ha smesso di piovere;
io stavo rientrando da
Agrigento e l'incidente sarà avvenuto intorno alle 13 e pioveva anche durante i
rilievi …
Io sono ispettore per la Octotelematix, sono un tecnico e faccio formazione per
l'installazione delle scatole nere. Quel giorno ricordo di aver verificato proprio
lo stato del manto stradale provando anche con le scarpe antisdrucciolo che
avevo indosso ed era scivoloso.
Preciso che in quel periodo c'erano stati altri incidenti causati da un
avvallamento che era presente su quel tratto di strada. Sul tratto di strada
poco prima della curva c'era un avvallamento non segnalato e che solo dopo
fu segnalato e riparato. Non posso dire di aver visto che la signora si sia
imbattuta in quell'avvallamento, ma posso presumere che sia così perché
l'avvallamento è proprio nel centro della carreggiata per chi viene da Gela a
Licata ma io non l'ho visto perché era prima della curva … intendo che sulla
strada c'era un avvallamento di larghezza pari quasi alla careggiata;
c'era una
frattura della strada e un cedimento del manto, ma non so dire di che
profondità. Si sentiva comunque passando con la macchina, quindi sarà stato
profondo almeno qualche centimetro.
La strada era piena di fango, direi tutta ma in particolare su quel tratto, perché
è nei pressi della montagnetta di Montelungo e quando piove invade la sede
stradale. In quella occasione c'era abbastanza, molto fango, sul luogo
dell'incidente…”
Così le risultanze della TU cinematica dell'IN. (v. Persona_2
pag.3 dell'elaborato del 20.6.2019): “Da un'accurata e attenta disamina degli
11 atti di causa …, rilievi diretti ed espletati sul campo del sinistro in sede di
operazioni peritali, la dinamica più probabile del sinistro stradale è la seguente:
la sig.ra , alla guida della propria autovettura Citroen Controparte_1
C3 targata DP832KL in data 15/11/2013 alle ore 13,10, percorrendo la Strada
Statale n°115 Gela-Licata, con direttrice di marcia da Gela verso Licata,
uscendo da una curva sinistrorsa al Km 258+300, ad una velocità non
consona ai luoghi, tant'è che a causa del manto stradale reso viscido dalla
pioggia per presenza di avvallamenti (leggasi pagg. 2 e 3 del verbale degli
inquirenti del 15/11/2013) insidiosi e non visibili essendo ricoperti dall'acqua
piovana e causa la perdita di aderenza tra pneumatica e manto stradale
(atteso ché forza centrifuga > della forza centripeta – in curva in mancanza di
aderenza e in prevalenza di forza centrifuga si creò una nuova traiettoria che
fù tangente al raggio di curvatura della strada in quel preciso punto – Km
258+300) e veniva in collisione con la sua parte anteriore dx contro il vertice
anteriore sx del veicolo convenuto (Peugeot Bipper targato EH842HF condotto
da ) proveniente dalla direzione opposta Licata-Gela. Dopo l'urto i Tes_1
veicoli assumevano una posizione di quiete nel seguente modo: il veicolo
attoreo (Citroen C3 targata DP832KL) con il suo asse longitudinale ruotato di
45° divergente dalla linea continua di mezzeria e con il suo vertice anteriore
destro contro lo spigolo anteriore sinistro del veicolo convenuto (Peugeot
Bipper targato EH842HF). Quest'ultimo si arrestava con il suo asse
longitudinale convergente con il margine destro della sua corsia di pertinenza”.
Dall'istruttoria espletata è però emerso che, sebbene la presenza dell'avvallamento stradale abbia costituito una delle concause dell'evento
12 dannoso, la condotta di guida della danneggiata non può ritenersi esente da profili di imprudenza e negligenza, stante la copiosa presenza di fango sul tratto stradale e la necessità di adottare una cautela estrema nel percorrerlo.
La stessa parte attrice, in sede di interrogatorio formale reso in data
10.01.2019, ha affermato che “svoltando sulla curva in quel tratto di strada, a
terra era come se vi fosse sapone”, con ciò riconoscendo una condizione di evidente scivolosità del fondo stradale, tale da richiedere una condotta di guida particolarmente cauta e diligente.
Analoga rappresentazione delle condizioni ambientali è stata offerta dal teste il quale ha riferito che “pioveva e la strada era bagnata e piena di Tes_1
fango”, aggiungendo che “in particolare su quel tratto ... c'era abbastanza,
molto fango”.
Tali dichiarazioni trovano ulteriore riscontro nelle conclusioni del TU IN.
, che ha ricostruito l'incidente come avvenuto all'uscita di una curva Persona_2
sinistrorsa al Km 258+300, a una velocità non consona alle condizioni dei luoghi, evidenziando inoltre che il manto stradale fosse viscido per la pioggia.
Tali elementi inducono a ritenere che la danneggiata, trovandosi in un contesto stradale particolarmente insidioso anche per fattori esterni (le condizioni atmosferiche e la presenza di fango), abbia omesso di adeguare la propria condotta di guida alla situazione concreta, procedendo a velocità e modalità
non proporzionate alle condizioni del fondo.
Per l'effetto, in applicazione dei criteri di cui all'art.1227 co.1 c.c, deve pertanto ritenersi che la condotta della danneggiata abbia concorso in misura pari almeno al 50% alla produzione del danno, in quanto causalmente rilevante
13 nella determinazione dell'evento dannoso.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta violazione dell'onere della prova in merito alla liquidazione del danno morale ed errore di calcolo.
Il motivo di gravame è fondato.
Il Giudice di prime cure ha proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale mediante applicazione delle tabelle 2021 in uso presso il
Tribunale di Milano, procedendo di poi ad un incremento per il danno morale del 29%, “avendo l'attrice descritto le sofferenze di cui richiede la riparazione,
segnatamente consistenti nella sottoposizione alle terapie mediche e
riabilitative, frequenti dolori nella zona aceta bolare e sacrale, riduzione della
mobilità, che incidono profondamente nello svolgimento degli atti di vita
quotidiana”.
Così operando il Tribunale è incorso in due errori.
Il primo è che le tabelle milanesi, utilizzate per liquidare i danni non patrimoniali, includono sia il danno biologico che il danno morale e il danno esistenziale.
Per l'effetto il risarcimento del danno morale è già incluso nella liquidazione del danno non patrimoniale, secondo i criteri stabiliti dalle tabelle milanesi e non può farsi luogo alla duplicazione.
Il secondo è dato dal fatto che, pur prevedendo le tabelle milanesi la possibilità
di personalizzare il risarcimento del danno tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, il Tribunale ha disposto un incremento del 29%
in mancanza di prova, in quanto i “frequenti dolori, riduzione di mobilità e
sottoposizione alle terapie mediche e riabilitative” sono conseguenze comuni.
14 La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “In materia di
personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere
di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze
di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie
dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto
di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali
da superare le conseguenze comuni del danno, il Giudice deve utilizzare la
liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare
alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
(così, Cass. ordinanza 31 maggio 2019 n.15084)
Si procede così alla quantificazione del danno sulla scorta della incontestata
TU: tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 40 anni
Percentuale di invalidità permanente 13%
Punto danno biologico € 2.557,11 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 29%) € 741,56 Punto danno non patrimoniale € 3.298,67
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 63
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 55
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 26.760,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 34.521,00
Con personalizzazione massima (max 46% del danno biologico) € 46.831,00
Invalidità temporanea totale € 6.237,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.083,75 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.485,00 Totale danno biologico temporaneo € 11.805,75
Totale generale: € 46.326,75
Stante l'accertato concorso di colpa nella misura del 50%, il totale del danno
15 non patrimoniale ammonta ad € 23.163/37, somma di già rivalutata alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado.
Sulla stessa competono gli interessi, previa devalutazione alla data del sinistro e progressiva rivalutazione.
All'appellante compete altresì la somma di € 416/16 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma come sopra determinata compete la rivalutazione e gli interessi legali dal 15.11.2013 sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, dopo sono dovuti solo gli interessi legali.
Di qui, l'accoglimento parziale del gravame.
L'appellante ha peraltro allegato (v. quietanza del 9.1.2023) di Parte_1
aver corrisposto con animo di rivalsa quanto oggetto del condannatorio scaturente dalla sentenza impugnata, versando la somma di € 57.585,41 (così
contabilizzata al netto di compensi e spese di precetto e di pignoramento presso terzi), di cui ha chiesto la ripetizione con l'accoglimento dell'appello, per come effettivamente va disposto per il solo ammontare che esorbita quanto oggetto del condannatorio del secondo grado.
Con riferimento alle spese di lite, in coerenza alla corretta applicazione del principio della soccombenza, devono porsi a carico del convenuto Parte_1
le spese del giudizio avanti il Tribunale, che però più correttamente vanno compensate in ragione del 50% e liquidate nell'intero in € 7.000/00 oltre accessori, come effettuato dal primo Giudice.
Allo stesso modo, vengono poste carico dell'appellante le spese del procedimento di gravame, anch'esse compensate in ragione del 50% e
16 liquidate secondo il D.M. n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore da
€ 26.001/00 ad € 52.000/00 sulla base dei parametri medi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.169/2022,
ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in parziale riforma della sentenza n.195/2022 resa dal Tribunale di Gela in data 10.4.2022 e depositata il
12.4.2022, determina in € 23.163/37 la somma dovuta da in Parte_1
favore di a titolo di risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale, con interessi come in parte motiva, oltre ad € 416/16 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con rivalutazione e interessi come in parte motiva.
Condanna a restituire all' p.a. quanto dalla stessa Controparte_1 CP_2
corrisposto in eccedenza.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio avanti il Parte_1
Tribunale in favore dell'attrice, che compensa in ragione del 50%, liquidate nell'intero in € 7.000/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e
I.V.A., come disposto dal Tribunale.
Conferma nel resto la sentenza gravata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1
gravame in favore di , che compensa in ragione del Controparte_1
50% e liquida nell'intero in € 6.946/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese,
17 C.P.A. e I.V.A., che distrae in favore dell'avv. Rosario Magliarisi che si è
dichiarato antistatario ex art.93 c.p.c.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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