Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00268/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00869/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DE
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 869 del 2021, proposto da
NT BO, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Maria Fois e Giuseppe Sanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Gianfranco Trullu, via Cugia n. 43;
contro
Agenzia OR DE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Elisabetta Corona e Maria Santoru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NA SI, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione
del provvedimento prot. n. 0047914 del 28 settembre 2021, a firma del Commissario Straordinario di OR DE, comunicato in pari data a mezzo posta elettronica, con cui il ricorrente è stato escluso partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 21 Istruttori Amministrativi - categoria C, livello retributivo C1 (all. 1);
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, ancorché allo stato incognito, ed in particolare, ove occorrer possa,
il bando adottato con Determinazione n. 284/21 del 2 aprile 2021 a firma del Commissario Straordinario di OR DE con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 21 Istruttori Amministrativi - categoria C, livello retributivo C1, ove interpretato nel senso di disporre l’esclusione del partecipante che non abbia allegato il curriculum vitae;
nonché, ove occorrer possa,
- l’elenco ammessi agli esami orali - Prot n 0047388 del 23/09/21;
- il nuovo elenco ammessi - errata corrige prot. n. 0048387/21 del 30/09/2021;
- l'elenco ammessi agli esami orali con valutazione titoli - Prot n 0051420 del 19 10 2021;
- l'elenco ammessi agli esami orali con valutazione titoli – Prot. n. 0051491 del 19 10 2021[errata corrige].
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di OR DE;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 gennaio 2026, tenutasi da remoto, il dott. IT AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Determinazione n. 284/21 del 2 aprile 2021, OR DE indiceva un concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 21 Istruttori Amministrativi - categoria C, livello retributivo C1.
Alla procedura partecipava l’odierno ricorrente, il quale presentava apposita domanda, contenente tutte le informazioni e gli elementi richiesti ai fini della partecipazione e dell’attribuzione dei punteggi previsti per la valutazione dei titoli.
Ritenendo esaustive le informazioni contenute nella domanda, rispetto al quale il curriculum vitae appariva un mero doppione, il ricorrente non allegava quest’ultimo documento.
L’Amministrazione resistente, tuttavia, con provvedimento prot. n. 0047914 del 28 settembre 2021, a firma del Commissario Straordinario di OR DE, comunicato in pari data a mezzo posta elettronica, disponeva la sua esclusione dalla procedura concorsuale per non aver allegato alla domanda “ il curriculum vitae, previsto fra la documentazione da allegare a pena di irricevibilità della domanda dall’articolo 5, comma 3, lett. b) e dall’art. 4, comma 4, punto 5, del bando di concorso allegato alla determinazione del Commissario Straordinario n. 284/21 del 02/04/2021” .
Nell’assunto del ricorrente l’anzidetto provvedimento escludente sarebbe però illegittimo per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge sub specie dell’art. 6 L. 241/1990 - Violazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. - Eccesso di potere per sviamento - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza: in quanto la domanda di partecipazione, redatta in conformità al modulo allegato al bando, già conteneva tutte le informazioni e gli elementi di valutazione dei titoli che, con l’allegazione del curriculum vitae, si sarebbero tradotti in una duplicazione meramente formale. Tanto più che il ricorrente aveva dichiarato, nella domanda di partecipazione, di non avere titoli valutabili di cui all’art. 8 del bando.
Pertanto, nel caso di specie, ben avrebbe potuto l’Amministrazione resistente esercitare il soccorso istruttorio, chiedendo la trasmissione del curriculum, se del caso non valutando eventuali titoli non tempestivamente indicati nella domanda di ammissione.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione ai fini dell’ammissione con riserva, l’annullamento del provvedimento di esclusione impugnato, con favore delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Agenzia OR che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Nelle more dell’udienza cautelare le parti sono addivenute ad un accordo per cui la LAORE ha ammesso con riserva il ricorrente a sostenere le prove del concorso, con conseguente abbinamento al merito, alla camera di consiglio del 24 novembre 2021, dell’istanza di sospensione.
Con determinazione del Commissario Straordinario di OR n. 1427 del 28 dicembre 2021 sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per cui è causa.
Avendo conseguito 48 punti il sig. BO risultava idoneo e si collocava alla posizione n. 360 della graduatoria.
In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
In particolare, alla luce del superamento delle prove concorsuali, il ricorrente ha adombrato la possibile cessazione della materia del contendere (c.d. atipica perché non rappresentata da un unico fatto giuridico sopravvenuto ma discendente, piuttosto, da una fattispecie giuridica complessa, originata dal provvedimento cautelare di ammissione con riserva e integrata dal superamento delle prove di concorso).
Per contro la difesa di OR ha prospettato la possibile sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione nel merito della causa in ragione delle prospettive assunzionali dell’Agenzia, che nel periodo di residua vigenza della graduatoria si limiterebbero a 2 sole unità lavorative mentre in graduatoria il sig. BO risulta ancora sopravanzato da 40 concorrenti.
All’udienza del 22 gennaio 2026, tenutasi da remoto, sentiti i difensori delle parti la causa è stata osta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va disattesa l’argomentazione dell’Agenzia OR secondo cui l’attuale posizione in graduatoria del sig. BO non gli consentirebbe, comunque, nel residuo periodo di validità della graduatoria in questione, di ottenere uno scorrimento utile all’occupazione di un posto.
Sostiene in particolare la resistente che il ricorrente risulta allo stato idoneo ma preceduto da 40 ulteriori idonei.
L’Agenzia OR, invero, ai sensi del PIAO 25/27, potrà procedere all’assunzione di 1 istruttore amministrativo cat.C nel 2026 e di 1 nel 2027, tramite lo scorrimento della graduatoria (in scadenza al 31 dicembre 2025), qualora questa venisse ulteriormente prorogata con legge regionale.
Dunque, allo stato attuale, il BO, non avrebbe nessuna possibilità di essere assunto presso OR, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
L’argomento non è condivisibile.
In primo luogo va rilevato che, con L.R. n. 36 del 22 dicembre 2025 la Regione DE ha disposto la proroga della graduatoria fino al 31 dicembre 2026 (“ È prorogata fino al 31 dicembre 2026 l'efficacia delle graduatorie in scadenza al 31 dicembre 2025, relative alle seguenti procedure selettive bandite dell'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE DE):…..b) selezione a tempo pieno e indeterminato di n. 21 istruttori amministrativi, categoria C, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione n. 1361 del 7 dicembre 2021, rettificata con determinazione n. 1427 del 28 dicembre 2021 e pubblicata sul BURAS n. 3 del 20 gennaio 2022 ”).
In secondo luogo, anche in ragione del predetto ampliamento dello spazio temporale di efficacia della graduatoria del concorso, ben può comprendersi la persistenza dell’interesse del ricorrente, in tal senso espressamente dichiarato nelle ultime memorie depositate, a conservare una posizione che – quanto meno a livello teorico e potenziale – gli consentirebbe, in caso di esito favorevole del ricorso, di consolidare una posizione di attesa utile per una eventuale assunzione – seppur non probabile - presso l’Agenzia OR DE.
Può quindi passarsi all’esame del merito del ricorso, che va accolto.
Come ricordato in narrativa, il sig. BO è stato escluso dalla procedura concorsuale che ci occupa perché alla domanda di partecipazione alla selezione “ non è stato allegato il curriculum vitae, previsto fra la documentazione da allegare a pena di irricevibilità della domanda dall’articolo 5, comma 3, lett. b) e dall’art. 4, comma 4, punto 5, del bando di concorso allegato alla determinazione del Commissario Straordinario n. 284/21 del 02/04/2021 ”.
Orbene, alla luce di quanto emerso in ricorso è evidente che tale mancata allegazione si è sostanzialmente tradotta in un mero errore formale insuscettibile di alterare la par condicio competitorum.
In tal senso è decisivo rilevare che nella domanda di partecipazione (anch’essa autocertificata), tempestivamente inoltrata, erano già contenute tutte le informazioni relative al sig. BO con indicazione di tutti gli elementi necessari per la partecipazione alla selezione e per la valutazione dei titoli posseduti, sicché l’ulteriore allegazione del curriculum – seppur richiesta - non avrebbe potuto apportare all’Agenzia procedente alcuna ulteriore informazione utile ai fini concorsuali.
E ciò tanto più nel rilievo che nella domanda di partecipazione, il ricorrente aveva dichiarato di non volersi avvalere dei titoli di cui all’art. 8 del bando il cui possesso si sarebbe dovuto autocertificare appunto con gli allegati alla domanda.
Deve dunque condividersi l’argomentazione del ricorrente per la quale nei concorsi pubblici la giurisprudenza ha ritenuto possibile l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio al fine di invitare i candidati-concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con la precisazione che tale facoltà, affinché non sia turbata la par condicio dei candidati-concorrenti e non determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata, non può arrivare al punto di consentire al concorrente di introdurre per la prima volta, oltre il termine perentorio, delle dichiarazioni sul possesso dei titoli valutabili che il ricorrente avrebbe dovuto produrre all’atto della domanda e che, comunque, per fatto a lui imputabile, non ha prodotto; al contrario, si ritiene che il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea o incompleta, e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la par condicio .
Si è inoltre precisato che l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie delle procedure concorsuali per l’accesso ai pubblici impieghi che, in quanto dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non possono essere alterate nei loro esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, 22 novembre 2019, n. 7975 e n. 257 del 17 gennaio 2018; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 17 maggio 2021, n. 3250 e 7 aprile 2021, n. 2293).
Le superiori coordinate ermeneutiche circa la possibilità di attivazione del soccorso istruttorio, nei limiti delle anzidette precisazioni, ben possono applicarsi all’ipotesi in cui il candidato ad un concorso ai pubblici impieghi abbia omesso di allegare un curriculum vitae dal quale non potevano comunque ricavarsi elementi ulteriori rispetto a quelli già contenuti nella domanda di partecipazione.
Ritiene il Collegio che in applicazione di un principio sostanzialista, possa essere suscettibile di completamento in un momento successivo a quello dell’invio della domanda, se richiesto dall’Amministrazione in quanto ritenuto comunque necessario ancorché di contenuto non innovativo rispetto alla domanda di partecipazione, il documento, inizialmente non trasmesso per mero errore interpretativo del bando.
Ed invero, allorquando sia evidente la plausibilità dell’errore connesso dell’omessa allegazione del documento in questione e si accerti, comunque, per il resto, la completezza del contenuto della domanda di partecipazione, non sussistono motivi per non consentire l’attivazione di un’appendice istruttoria di completamento della fattispecie, che - per il tramite della necessaria integrazione documentale - viene in tal modo completata del documento prima mancante.
In altri termini, non vi è ragione, anche in base a canoni di ragionevolezza e proporzionalità, per non consentire la regolarizzazione della fattispecie che, nella specie, si presenta solo formalmente incompleta, e, dunque, per consentirne la regolarizzazione attraverso l’ammissione al soccorso istruttorio, non residuando - per effetto della mera conferma dell’impegno già manifestato con la trasmissione della domanda - dubbio alcuno sulla provenienza e sulla serietà della volontà del concorrente di partecipare alla selezione, salvo in ogni caso il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato.
Dunque, in tali casi, l’incompletezza della allegazione di copia del curriculum non si traduce in nullità della domanda di partecipazione, bensì nella sua irregolarità, suscettibile di sanatoria nei termini anzidetti.
Del resto, in conseguenza dei procedimenti di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative, anche nei concorsi pubblici, ricadono sempre maggiori oneri sui concorrenti in relazione all’utilizzo di procedure telematiche, ravvisandosi una corrispondente riduzione degli aggravi che ordinariamente ricadevano sulle pubbliche amministrazioni e che giustificavano una maggiore rigidità nella gestione della procedura selettiva, di talché, in tale mutata prospettiva, la soluzione innanzi prospettata appare la più conforme ai canoni di buona fede e leale collaborazione nell’agire dei pubblici poteri e nei rapporti con il cittadino.
Ciò sempre che le mancanze da regolarizzare non rechino pregiudizio alle esigenze di certezza dell’amministrazione, non alterino la par condicio tra i candidati e siano facilmente superabili ed emendabili dall’amministrazione senza particolari aggravi con il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio.
A tanto va anche soggiunto che l’applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, oltre che del principio del raggiungimento dello scopo, implica, quale suo complementare precipitato logico, la necessità di far prevalere la sostanza sulla forma quando si sia in presenza di vizi meramente formali che sono in astratto suscettibili di sanatoria, e, segnatamente, allorquando sia possibile garantire comunque la certezza dei rapporti giuridici, attraverso consolidati istituti di collaborazione, qual è appunto il soccorso istruttorio (cfr., Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 964).
I superiori principi ben possono trovare applicazione nel caso all’esame, in cui il soccorso istruttorio invocato dal ricorrente non può dirsi volto ad una rimessione in termini nell’allegazione di documenti relativi a requisiti e titoli non dichiarati o non ancora conseguiti alla scadenza, risultando piuttosto volto a consentire la verifica delle dichiarazioni già integralmente contenute nella domanda, onde garantirne certezza e serietà in via definitiva.
Dunque, vertendosi per quanto esposto nell’ipotesi di mera irregolarità inessenziale, proprio in ossequio al principio del favor partecipationis nelle procedure selettive, l’amministrazione, esclusa qualsiasi estromissione diretta dalla procedura, avrebbe potuto e dovuto chiedere all’istante di regolarizzare la documentazione prodotta a corredo della domanda, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990, secondo un modus procedendi non lesivo della par condicio dei concorrenti.
In conclusione, in applicazione dei suesposti principi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nei limiti della contestata esclusione.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT AR |
IL SEGRETARIO